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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 5266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5266 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 24.09.2022 al numero n. 7836/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo 1705/22 depositato in data 30.06.2022;
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Giovanni Vincenzo Arena.
OPPONENTE
E in persona dell'amministratore pro tempore sig.ra Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Iannucci;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c., che si intendono richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo 1705/22 depositato in data 30.06.2022 e notificato in data 6.7.2022 il
Tribunale di Salerno ingiungeva a di pagare in favore di la somma di Pt_1 Controparte_1
€20.746,10 oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo, e spese del procedimento.
A fondamento della richiesta di ingiunzione la ricorrente sosteneva che l'ingiunta si era resa morosa nel pagamento di diverse fatture emesse a seguito della vendita di prodotti petroliferi. Nella fattispecie, l'ingiunzione di pagamento era richiesta sulla scorta delle seguenti fatture: 1) fattura n.
20761/2021 del 28.09.2021 per € 7.277,30; 2) fattura n. 21534/21 del 07.10.2021 per € 6.075,60 3) fattura n. 26533/2021 del 09.12.2021 per € 7.259/00. A supporto della richiesta di ingiunzione la depositava copia delle fatture di cui sopra, copia dei DAS relativi alle fatture Controparte_1 suindicate, tutti documenti sottoscritti dall'ingiunta; sempre a supporto della richiesta di ingiunzione la ricorrente depositava n.3 assegni bancari intestati alla per complessivi Controparte_1
1 €.20.746,10 consegnati in pagamento dalla debitrice, e precisamente: -Assegno Bancario tratto su
Banca di Credito Cooperativo di Acquara scad. 07.12.2021 per €. 7.277/30 n. 0003036359-01; -
Assegno Bancario tratto su Banca di Credito Cooperativo di Acquara scad. 18.01.2022 per €.
6.075/60 n. 9331322557-11, rientrati dalla circolazione insoluti e Assegno Bancario tratto su Banca di Credito Cooperativo di Acquara scad. 14.03.2022 per €. 7.259/00 n. 0003037823-9, impagato.
Avverso il decreto di cui sopra, in data 14.09.2022, veniva notificato atto di citazione in opposizione, con il quale parte opponente eccepiva preliminarmente l'improcedibilità del decreto ingiuntivo n. 1705/22 perché l'odierna comparente non avrebbe ottemperato alla procedura di negoziazione assistita. Eccepiva inoltre l'opponente la mancanza dei presupposti per la sua emissione previsti dagli art. 633 cpc e ss. in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo si fonderebbe solo ed esclusivamente sull'emissione di fatture commerciali, documenti provenienti dalla stessa parte richiedente la sua emissione. L'opponente infine concludeva nel merito per la richiesta di dichiarazione di inefficacia, revoca e nullità del decreto ingiuntivo n. 1705/2022 reso dal Tribunale di Salerno, e per l'effetto condannare la al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 di lite.
Iscritta a ruolo la causa, recante n. RG. 7836/2022, si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.05.2023, la quale, in via preliminare, richiedeva la Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, rigettarsi l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 25.05.2023 il giudice concedeva la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., quindi, rigettate le istanze istruttorie, e rinviava la causa per decisione. Con provvedimento del 20.06.2025 la causa era assunta in decisione e con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore opponente fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass. Civ.,
Sez I, del 31.05.2007 n. 12765; Sez. I, del 30.02.2006, n. 2421).
2 Nel caso di specie l'opposta ha fornito la prova del credito ingiunto depositando, nel fascicolo monitorio e nuovamente con la comparsa di costituzione e risposta, le fatture tutte munite del timbro della ditta debitrice e i relativi D.A.S. (Documento di accompagnamento semplificato), i quali, per loro natura, non necessitano della firma del ricevente poiché sono emessi direttamente dalla Agenzia delle Dogane territorialmente competente, nonché n.3 assegni bancari intestati alla per complessivi €20.746,10 consegnati in pagamento dalla debitrice, e Controparte_1 precisamente: -Assegno Bancario tratto su Banca di Credito Cooperativo di Acquara scad.
07.12.2021 per €. 7.277/30 n. 0003036359-01; - Assegno Bancario tratto su Banca di Credito
Cooperativo di Acquara scad. 18.01.2022 per €. 6.075/60 n. 9331322557-11, rientrati dalla circolazione insoluti e Assegno Bancario tratto su Banca di Credito Cooperativo di Acquara scad.
14.03.2022 per €. 7.259/00 n. 0003037823-9, impagato, tutti riportanti i medesimi importi della fatture oggetto della pretesa creditoria.
A fronte di ciò, l'opponente ha opposto una generica contestazione e, con particolare riferimento agli assegni depositati in sede monitoria e ridepositati con la comparsa di costituzione, ha sostenuto i titoli in questione farebbero riferimento ad altre non meglio precisate forniture.
L'opposizione, pertanto, non merita accoglimento con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/22, applicando i valori medi e tenuto conto del valore della controversia, con attribuzione in favore del procuratore di parte opposta, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Salerno, definitivamente pronunciando nella causa n. 7836/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONFERMA e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3. NN l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in
€3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CA se dovute come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Fabio Iannucci.
Salerno, 22.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 24.09.2022 al numero n. 7836/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo 1705/22 depositato in data 30.06.2022;
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Giovanni Vincenzo Arena.
OPPONENTE
E in persona dell'amministratore pro tempore sig.ra Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Iannucci;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c., che si intendono richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo 1705/22 depositato in data 30.06.2022 e notificato in data 6.7.2022 il
Tribunale di Salerno ingiungeva a di pagare in favore di la somma di Pt_1 Controparte_1
€20.746,10 oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo, e spese del procedimento.
A fondamento della richiesta di ingiunzione la ricorrente sosteneva che l'ingiunta si era resa morosa nel pagamento di diverse fatture emesse a seguito della vendita di prodotti petroliferi. Nella fattispecie, l'ingiunzione di pagamento era richiesta sulla scorta delle seguenti fatture: 1) fattura n.
20761/2021 del 28.09.2021 per € 7.277,30; 2) fattura n. 21534/21 del 07.10.2021 per € 6.075,60 3) fattura n. 26533/2021 del 09.12.2021 per € 7.259/00. A supporto della richiesta di ingiunzione la depositava copia delle fatture di cui sopra, copia dei DAS relativi alle fatture Controparte_1 suindicate, tutti documenti sottoscritti dall'ingiunta; sempre a supporto della richiesta di ingiunzione la ricorrente depositava n.3 assegni bancari intestati alla per complessivi Controparte_1
1 €.20.746,10 consegnati in pagamento dalla debitrice, e precisamente: -Assegno Bancario tratto su
Banca di Credito Cooperativo di Acquara scad. 07.12.2021 per €. 7.277/30 n. 0003036359-01; -
Assegno Bancario tratto su Banca di Credito Cooperativo di Acquara scad. 18.01.2022 per €.
6.075/60 n. 9331322557-11, rientrati dalla circolazione insoluti e Assegno Bancario tratto su Banca di Credito Cooperativo di Acquara scad. 14.03.2022 per €. 7.259/00 n. 0003037823-9, impagato.
Avverso il decreto di cui sopra, in data 14.09.2022, veniva notificato atto di citazione in opposizione, con il quale parte opponente eccepiva preliminarmente l'improcedibilità del decreto ingiuntivo n. 1705/22 perché l'odierna comparente non avrebbe ottemperato alla procedura di negoziazione assistita. Eccepiva inoltre l'opponente la mancanza dei presupposti per la sua emissione previsti dagli art. 633 cpc e ss. in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo si fonderebbe solo ed esclusivamente sull'emissione di fatture commerciali, documenti provenienti dalla stessa parte richiedente la sua emissione. L'opponente infine concludeva nel merito per la richiesta di dichiarazione di inefficacia, revoca e nullità del decreto ingiuntivo n. 1705/2022 reso dal Tribunale di Salerno, e per l'effetto condannare la al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 di lite.
Iscritta a ruolo la causa, recante n. RG. 7836/2022, si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.05.2023, la quale, in via preliminare, richiedeva la Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, rigettarsi l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 25.05.2023 il giudice concedeva la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., quindi, rigettate le istanze istruttorie, e rinviava la causa per decisione. Con provvedimento del 20.06.2025 la causa era assunta in decisione e con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore opponente fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass. Civ.,
Sez I, del 31.05.2007 n. 12765; Sez. I, del 30.02.2006, n. 2421).
2 Nel caso di specie l'opposta ha fornito la prova del credito ingiunto depositando, nel fascicolo monitorio e nuovamente con la comparsa di costituzione e risposta, le fatture tutte munite del timbro della ditta debitrice e i relativi D.A.S. (Documento di accompagnamento semplificato), i quali, per loro natura, non necessitano della firma del ricevente poiché sono emessi direttamente dalla Agenzia delle Dogane territorialmente competente, nonché n.3 assegni bancari intestati alla per complessivi €20.746,10 consegnati in pagamento dalla debitrice, e Controparte_1 precisamente: -Assegno Bancario tratto su Banca di Credito Cooperativo di Acquara scad.
07.12.2021 per €. 7.277/30 n. 0003036359-01; - Assegno Bancario tratto su Banca di Credito
Cooperativo di Acquara scad. 18.01.2022 per €. 6.075/60 n. 9331322557-11, rientrati dalla circolazione insoluti e Assegno Bancario tratto su Banca di Credito Cooperativo di Acquara scad.
14.03.2022 per €. 7.259/00 n. 0003037823-9, impagato, tutti riportanti i medesimi importi della fatture oggetto della pretesa creditoria.
A fronte di ciò, l'opponente ha opposto una generica contestazione e, con particolare riferimento agli assegni depositati in sede monitoria e ridepositati con la comparsa di costituzione, ha sostenuto i titoli in questione farebbero riferimento ad altre non meglio precisate forniture.
L'opposizione, pertanto, non merita accoglimento con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/22, applicando i valori medi e tenuto conto del valore della controversia, con attribuzione in favore del procuratore di parte opposta, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Salerno, definitivamente pronunciando nella causa n. 7836/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONFERMA e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3. NN l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in
€3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CA se dovute come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Fabio Iannucci.
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Dott. Antonio Ansalone
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