Articolo 6 della Legge 12 agosto 1957, n. 752
Articolo 5Articolo 7
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14 settembre 1957
Art. 6. Intestazione

Le rendite nominative sono iscritte al nome di una sola persona fisica o di un solo ente.
Possono iscriversi al nome di piu' minori o di altri amministrati, purche' unica ne sia la rappresentanza legale.
Possono anche iscriversi a favore di una amministrazione fallimentare o degli aventi diritto ad una determinata successione ovvero di eredi o donatari indivisi;al nome dei coniugi, se trattasi di rendite di proprieta' di entrambi costituite in patrimonio familiare, e, infine, a favore della prole nascitura da determinata persona, a condizione che sia indicata la provenienza della rendita, oppure sia specificato a chi la rendita debba devolversi nel caso in cui la prole non sopravvenga.
Entrata in vigore il 14 settembre 1957