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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/06/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1407/2023 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 17 giugno 2025 alle ore 11.11, viene chiamato il procedimento indicato in epigrafe.
Sono comparsi:
- L'Avv. Achille Befumo, in sostituzione dell'Avv. Ferrante;
- L'Avv. Conti Gallenti.
Entrambi si riportano e insistono in atti.
In particolare, l'Avv. Conti Gallenti evidenzia che il decreto prefettizio che ha previsto l'autovelox automatico su strada non contemplata dalla normativa al momento dell'emanazione dello stesso, ed è infatti sopravvenuta nel 2021. Pertanto, non può considerarsi valido all'epoca della contestazione. Insiste nel rigetto dell'appello.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA
Pag. 1 di 8 nella causa civile iscritta al n. 1407/2023 R.G. promossa da:
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1
col patrocinio degli Avv. Basilio Ferrante;
- parte appellante -
nei confronti di:
(c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Claudio Conti Gallenti;
- parte appellata -
*****
Con ricorso depositato in data 07.12.2022 dinanzi al Giudice di Pace di Sant'Agata di
Militello ha proposto opposizione avverso i seguenti verbali Controparte_1
di contestazione:
a) verbale n° 2022/C/5118 del 06.08.2022 dell'importo di 230,67 euro elevato dal per violazione dell'art. 142 comma 8 del C.d.S., Parte_1
notificato in data 07.11.2022;
b) verbale n° 2022/C/5360 del 07.08.2022, dell'importo di 173,00 euro elevato dal per violazione dell'art. 142 comma 8 del C.d.S., Parte_1
notificato in data 07.11.2022.
ha eccepito l'illegittimità dei superiori verbali per l'inidoneità e/o CP_1 inadeguatezza della segnaletica, per l'omessa contestazione immediata (non potendo il
Prefetto autorizzare l'installazione di autovelox in modalità “automatica” su strade urbane), nonché per la mancata esecuzione delle verifiche periodiche, della taratura e dell'omologazione dell'apparecchio autovelox.
Con comparsa del 14.01.2023 si è costituito il , chiedendo Parte_1 il rigetto dell'avversato ricorso, con conseguente conferma dei verbali di contestazione impugnati.
Pag. 2 di 8 Il Giudice di Pace di Sant'Agata Militello con sentenza n. 68/2023 del 28.03.2023, depositata in data 26.03.2023, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, dichiarato illegittimi i verbali impugnati.
In particolare, il Giudice di Pace, richiamando un precedente della Suprema Corte
(sentenza n. 1805/2023), ha ritenuto fondato il ricorso sul presupposto che il Prefetto ai sensi dell'art. 4 del D.L. 121/2002 non può autorizzare l'installazione di autovelox in modalità “automatica”, quindi senza contestazione immediata, su strade -come quella oggetto del presente giudizio- non aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 2 lett.
C e D del C.d.S., ossia sulle strade extraurbane secondarie ovvero su quelle urbane di scorrimento.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il , eccependo Parte_1
che il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, ha modificato l'art 4 del D.L. n. 121/2002 eliminando il riferimento alle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del C.d.S.; sicché dal 2020, ossia dall'entrata in vigore del D.L. 76/2020, il Prefetto può autorizzare, con apposito decreto,
l'installazione di autovelox in modalità “automatica” su tutte le strade ovvero su singoli tratti di esse.
Con comparsa del 16.01.2024 si è costituito in giudizio , contestando l'atto di CP_1
gravame e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con particolare riferimento al motivo principale di appello, ha evidenziato CP_1
che i decreti prefettizi riportati nei verbali impugnati, emessi in data 13.05.03 e
14.07.06, sono illegittimi, siccome emessi in un momento in cui non poteva autorizzarsi l'installazione di autovelox in modalità “automatica” su strade non aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del C.d.S.
Di conseguenza tutti gli accertamenti effettuati con le superiori modalità sono da ritenere nulli, siccome effettuati in assenza di un valido titolo autorizzatorio.
Pag. 3 di 8 La causa, a seguito dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'odierna udienza è stata introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C.
*****
Il presente giudizio attiene a delle violazioni al codice della strada accertate in data
06/07.08.2022 mediante apparecchio autovelox in modalità “automatica”, senza contestazione immediata.
La norma di riferimento è l'art. 4 del D.L. 121/2002 che, nella sua formulazione originaria (a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione dalla L.
168/2002), recitava testualmente:
“1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si
Pag. 4 di 8 applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo”.
Su detta norma si è più volte pronunciata la Suprema Corte, statuendo che “il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla l.n. 168 del 2002), può essere disapplicato, nella parte in cui ha erroneamente incluso una strada non ricompresa tra quelle indicate all'art. 2, commi 2
e 3, del codice della strada, spettando al ricorrente la prova della sussistenza di tale errore” (v. Cassazione civile sez. II, 30/10/2023, n. 30141).
Il giudice di Pace di Sant'Agata di Militello ha aderito al superiore orientamento, e di conseguenza, rilevato che la strada ove sono state commesse le violazioni non ha le caratteristiche previste dall'art. 2, comma 2, lett. C e D, del C.d.S., ha accolto il ricorso e annullato i verbali impugnati.
Sennonché, come correttamente osservato dal , nelle more Parte_1
l'art. 4, comma 1, del D.L. 121/2002 è stato modificato, e oggi recita: “sulle autostrade
e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”.
Detta novella, introdotta dal D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 120/2020, è entrata in vigore il 15.09.2020.
Pag. 5 di 8 Ne consegue che -a decorrere da tale data- il Prefetto può autorizzare l'installazione di apparecchi autovelox in modalità “automatica”, senza la necessaria contestazione immediata, su tutte le strade, o su singoli tratti delle stesse, e non più solo su quelle extraurbane secondarie o su quelle urbane di scorrimento.
Inquadrata in questi termini la normativa di riferimento, occorre tuttavia valutare se i decreti prefettizi prodotti dal e indicati nei verbali di accertamento Pt_1
impugnati, emessi rispettivamente in data 13.05.03 e 14.07.06, possano ritenersi validi ed efficaci, essendo stati emessi prima dell'entrata in vigore della citata novella del
2020.
In altri termini: occorre valutare se i decreti prefettizi, originariamente illegittimi siccome aventi ad oggetto dei tratti di strada non aventi le caratteristiche previste dall'art. 2, comma 2, lettere C e D, del C.d.S., possano ritenersi validi ed efficaci a seguito dell'entrata in vigore della novella del 2020, che -come detto- ha attribuito al
Prefetto la facoltà di autorizzare l'installazione di autovelox in modalità “automatica” su tutte le strade.
Ebbene, ritiene questo giudice che la risposta alla superiore domanda non possa che essere negativa, atteso che in tema di legittimità del provvedimento amministravo vige il principio tempus regit actum, e quindi lo stesso deve essere valutato con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della relativa adozione.
Nel caso in esame, la situazione esistente al momento dell'adozione dei decreti emessi in data 13.05.03 e 14.07.06 precludeva al Prefetto la possibilità di autorizzare l'installazione di autovelox in modalità “automatica” lungo la strada su cui sono state commesse le violazioni oggetto di causa.
Ne consegue l'illegittimità dei decreti prefettizi, in quanto emessi in violazione di legge.
Tale illegittimità non può essere “sanata” dalla normativa sopravvenuta.
Invero, la legittimità del provvedimento va valutata rispetto al tempo della sua emanazione.
Pag. 6 di 8 E così come il principio di irretroattività della legge impedisce, in via generale, una sopravvenuta illegittimità del provvedimento amministrativo, allo stesso modo la legge sopravvenuta non può eliminare il vizio di violazione di legge che affliggeva il provvedimento allorché era stato emesso.
Nella fattispecie, preso atto della modifica legislativa che ampliava il raggio di azione del decreto prefettizio nella materia de qua, la P.A. avrebbe dovuto rinnovare la volontà provvedimentale che sarebbe stata conforme a Legge, vigendo la norma riformata.
Invece, nella specie, dopo la riforma che ha esteso le categorie di strade sulle quali il
Prefetto avrebbe potuto prevede l'installazione degli autovelox, come sopra esposto, nessun nuovo decreto è stato emesso.
Pertanto, il decreto prefettizio illegittimo va disapplicato, venendo meno, di conseguenza, l'illiceità della condotta dell'automobilista.
Dunque, l'appello proposto dal va rigettato, con Parte_1
conseguente conferma della sentenza impugnata, precisandosi tuttavia che i verbali di contestazione impugnati vanno annullati non perché elevati su un tratto di strada non avente le caratteristiche previste dall'art. 2, comma 2, lett. D del C.d.S., come ritenuto dal Giudice di prime cure, ma perché privi di un valido provvedimento autorizzatorio da parte del Prefetto ai sensi dell'art. 4 del D.L. 121/2002.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore (fino a 1.100 euro).
Di conseguenza il va condannata al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore di che si liquidano in 662,00 euro, Controparte_1 oltre spese generali (15%), cpa ed iva (ove dovuti), da distarsi in favore dell'Avv.
Claudio Conti Gallenti siccome antistatario ai sensi dell'art. 93 CPC.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 837/2018 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1) RIGETTA L'APPELLO;
2) CONDANNA IL ALLA REFUSIONE DELLE Parte_1
SPESE DI LITE IN FAVORE DI MANERA SALVATORE, CHE LIQUIDA
IN 662,00 EURO, OLTRE SPESE GENERALI (15%), CPA ED IVA (SE
DOVUTA), DA DISTRARSI IN FAVORE DELL'AVV. CLAUDIO CONTI
GALLENTI, QUALE PROCURATORE ANTISTATARIO.
Sentenza resa ex art. 281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Così deciso il 17 Giugno 2025 Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 8 di 8
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 17 giugno 2025 alle ore 11.11, viene chiamato il procedimento indicato in epigrafe.
Sono comparsi:
- L'Avv. Achille Befumo, in sostituzione dell'Avv. Ferrante;
- L'Avv. Conti Gallenti.
Entrambi si riportano e insistono in atti.
In particolare, l'Avv. Conti Gallenti evidenzia che il decreto prefettizio che ha previsto l'autovelox automatico su strada non contemplata dalla normativa al momento dell'emanazione dello stesso, ed è infatti sopravvenuta nel 2021. Pertanto, non può considerarsi valido all'epoca della contestazione. Insiste nel rigetto dell'appello.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA
Pag. 1 di 8 nella causa civile iscritta al n. 1407/2023 R.G. promossa da:
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1
col patrocinio degli Avv. Basilio Ferrante;
- parte appellante -
nei confronti di:
(c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Claudio Conti Gallenti;
- parte appellata -
*****
Con ricorso depositato in data 07.12.2022 dinanzi al Giudice di Pace di Sant'Agata di
Militello ha proposto opposizione avverso i seguenti verbali Controparte_1
di contestazione:
a) verbale n° 2022/C/5118 del 06.08.2022 dell'importo di 230,67 euro elevato dal per violazione dell'art. 142 comma 8 del C.d.S., Parte_1
notificato in data 07.11.2022;
b) verbale n° 2022/C/5360 del 07.08.2022, dell'importo di 173,00 euro elevato dal per violazione dell'art. 142 comma 8 del C.d.S., Parte_1
notificato in data 07.11.2022.
ha eccepito l'illegittimità dei superiori verbali per l'inidoneità e/o CP_1 inadeguatezza della segnaletica, per l'omessa contestazione immediata (non potendo il
Prefetto autorizzare l'installazione di autovelox in modalità “automatica” su strade urbane), nonché per la mancata esecuzione delle verifiche periodiche, della taratura e dell'omologazione dell'apparecchio autovelox.
Con comparsa del 14.01.2023 si è costituito il , chiedendo Parte_1 il rigetto dell'avversato ricorso, con conseguente conferma dei verbali di contestazione impugnati.
Pag. 2 di 8 Il Giudice di Pace di Sant'Agata Militello con sentenza n. 68/2023 del 28.03.2023, depositata in data 26.03.2023, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, dichiarato illegittimi i verbali impugnati.
In particolare, il Giudice di Pace, richiamando un precedente della Suprema Corte
(sentenza n. 1805/2023), ha ritenuto fondato il ricorso sul presupposto che il Prefetto ai sensi dell'art. 4 del D.L. 121/2002 non può autorizzare l'installazione di autovelox in modalità “automatica”, quindi senza contestazione immediata, su strade -come quella oggetto del presente giudizio- non aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 2 lett.
C e D del C.d.S., ossia sulle strade extraurbane secondarie ovvero su quelle urbane di scorrimento.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il , eccependo Parte_1
che il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, ha modificato l'art 4 del D.L. n. 121/2002 eliminando il riferimento alle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del C.d.S.; sicché dal 2020, ossia dall'entrata in vigore del D.L. 76/2020, il Prefetto può autorizzare, con apposito decreto,
l'installazione di autovelox in modalità “automatica” su tutte le strade ovvero su singoli tratti di esse.
Con comparsa del 16.01.2024 si è costituito in giudizio , contestando l'atto di CP_1
gravame e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con particolare riferimento al motivo principale di appello, ha evidenziato CP_1
che i decreti prefettizi riportati nei verbali impugnati, emessi in data 13.05.03 e
14.07.06, sono illegittimi, siccome emessi in un momento in cui non poteva autorizzarsi l'installazione di autovelox in modalità “automatica” su strade non aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del C.d.S.
Di conseguenza tutti gli accertamenti effettuati con le superiori modalità sono da ritenere nulli, siccome effettuati in assenza di un valido titolo autorizzatorio.
Pag. 3 di 8 La causa, a seguito dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'odierna udienza è stata introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C.
*****
Il presente giudizio attiene a delle violazioni al codice della strada accertate in data
06/07.08.2022 mediante apparecchio autovelox in modalità “automatica”, senza contestazione immediata.
La norma di riferimento è l'art. 4 del D.L. 121/2002 che, nella sua formulazione originaria (a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione dalla L.
168/2002), recitava testualmente:
“1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si
Pag. 4 di 8 applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo”.
Su detta norma si è più volte pronunciata la Suprema Corte, statuendo che “il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla l.n. 168 del 2002), può essere disapplicato, nella parte in cui ha erroneamente incluso una strada non ricompresa tra quelle indicate all'art. 2, commi 2
e 3, del codice della strada, spettando al ricorrente la prova della sussistenza di tale errore” (v. Cassazione civile sez. II, 30/10/2023, n. 30141).
Il giudice di Pace di Sant'Agata di Militello ha aderito al superiore orientamento, e di conseguenza, rilevato che la strada ove sono state commesse le violazioni non ha le caratteristiche previste dall'art. 2, comma 2, lett. C e D, del C.d.S., ha accolto il ricorso e annullato i verbali impugnati.
Sennonché, come correttamente osservato dal , nelle more Parte_1
l'art. 4, comma 1, del D.L. 121/2002 è stato modificato, e oggi recita: “sulle autostrade
e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”.
Detta novella, introdotta dal D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 120/2020, è entrata in vigore il 15.09.2020.
Pag. 5 di 8 Ne consegue che -a decorrere da tale data- il Prefetto può autorizzare l'installazione di apparecchi autovelox in modalità “automatica”, senza la necessaria contestazione immediata, su tutte le strade, o su singoli tratti delle stesse, e non più solo su quelle extraurbane secondarie o su quelle urbane di scorrimento.
Inquadrata in questi termini la normativa di riferimento, occorre tuttavia valutare se i decreti prefettizi prodotti dal e indicati nei verbali di accertamento Pt_1
impugnati, emessi rispettivamente in data 13.05.03 e 14.07.06, possano ritenersi validi ed efficaci, essendo stati emessi prima dell'entrata in vigore della citata novella del
2020.
In altri termini: occorre valutare se i decreti prefettizi, originariamente illegittimi siccome aventi ad oggetto dei tratti di strada non aventi le caratteristiche previste dall'art. 2, comma 2, lettere C e D, del C.d.S., possano ritenersi validi ed efficaci a seguito dell'entrata in vigore della novella del 2020, che -come detto- ha attribuito al
Prefetto la facoltà di autorizzare l'installazione di autovelox in modalità “automatica” su tutte le strade.
Ebbene, ritiene questo giudice che la risposta alla superiore domanda non possa che essere negativa, atteso che in tema di legittimità del provvedimento amministravo vige il principio tempus regit actum, e quindi lo stesso deve essere valutato con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della relativa adozione.
Nel caso in esame, la situazione esistente al momento dell'adozione dei decreti emessi in data 13.05.03 e 14.07.06 precludeva al Prefetto la possibilità di autorizzare l'installazione di autovelox in modalità “automatica” lungo la strada su cui sono state commesse le violazioni oggetto di causa.
Ne consegue l'illegittimità dei decreti prefettizi, in quanto emessi in violazione di legge.
Tale illegittimità non può essere “sanata” dalla normativa sopravvenuta.
Invero, la legittimità del provvedimento va valutata rispetto al tempo della sua emanazione.
Pag. 6 di 8 E così come il principio di irretroattività della legge impedisce, in via generale, una sopravvenuta illegittimità del provvedimento amministrativo, allo stesso modo la legge sopravvenuta non può eliminare il vizio di violazione di legge che affliggeva il provvedimento allorché era stato emesso.
Nella fattispecie, preso atto della modifica legislativa che ampliava il raggio di azione del decreto prefettizio nella materia de qua, la P.A. avrebbe dovuto rinnovare la volontà provvedimentale che sarebbe stata conforme a Legge, vigendo la norma riformata.
Invece, nella specie, dopo la riforma che ha esteso le categorie di strade sulle quali il
Prefetto avrebbe potuto prevede l'installazione degli autovelox, come sopra esposto, nessun nuovo decreto è stato emesso.
Pertanto, il decreto prefettizio illegittimo va disapplicato, venendo meno, di conseguenza, l'illiceità della condotta dell'automobilista.
Dunque, l'appello proposto dal va rigettato, con Parte_1
conseguente conferma della sentenza impugnata, precisandosi tuttavia che i verbali di contestazione impugnati vanno annullati non perché elevati su un tratto di strada non avente le caratteristiche previste dall'art. 2, comma 2, lett. D del C.d.S., come ritenuto dal Giudice di prime cure, ma perché privi di un valido provvedimento autorizzatorio da parte del Prefetto ai sensi dell'art. 4 del D.L. 121/2002.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore (fino a 1.100 euro).
Di conseguenza il va condannata al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore di che si liquidano in 662,00 euro, Controparte_1 oltre spese generali (15%), cpa ed iva (ove dovuti), da distarsi in favore dell'Avv.
Claudio Conti Gallenti siccome antistatario ai sensi dell'art. 93 CPC.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 837/2018 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1) RIGETTA L'APPELLO;
2) CONDANNA IL ALLA REFUSIONE DELLE Parte_1
SPESE DI LITE IN FAVORE DI MANERA SALVATORE, CHE LIQUIDA
IN 662,00 EURO, OLTRE SPESE GENERALI (15%), CPA ED IVA (SE
DOVUTA), DA DISTRARSI IN FAVORE DELL'AVV. CLAUDIO CONTI
GALLENTI, QUALE PROCURATORE ANTISTATARIO.
Sentenza resa ex art. 281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Così deciso il 17 Giugno 2025 Il Giudice
Michela Agata La Porta
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