Ordinanza cautelare 12 novembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Decreto presidenziale 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 20/12/2025, n. 23352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23352 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23352/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12364/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12364 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RI NI, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Raimondo d'Aquino di Caramanico e Laura Federico, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, al Viale Liegi n. 32, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
- Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente pro tempore;
- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore;
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
nei confronti
AR TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Dinelli, Gabriele Salvatore e Lorenzo Cupaioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
della Delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata in data 8 ottobre 2025, resa a conclusione della pratica n. 59/SD/2024, con cui è stata disposta la nomina a Presidente di Sezione della Corte d’Appello di Roma – sezione penale del Dott. AR TA (vac. Monteleone), nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi incluso il Decreto di nomina del Ministero della Giustizia, ove nelle more adottato, e tutto quanto dovesse emergere all’esito dell’istanza di accesso agli atti formulata dal Dott.ssa RI NI in data 8 ottobre 2025, allo stato riscontrata solo parzialmente;
in via subordinata, per l'annullamento
dell’art. 16, lett. a), della Circolare del CSM del 3 dicembre 2024 recante il “Nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria”, limitatamente alla parte in cui attribuisce valenza comparativa al criterio sub a), con effetto escludente dalla valutazione dei successivi criteri (in sostanza limitatamente al periodo “la differenza di durata tra tali esperienze assume valenza selettiva se superiore a sei anni, ove le esperienze di durata minore non raggiungano diciotto anni”)
quanto al ricorso incidentale presentato da TA AR il 18 novembre 2025:
dell’art. 16 del T.U. sulla Dirigenza giudiziaria, approvato con delibera consiliare del 3 dicembre 2024, integrata il 15 gennaio 2025, in parte qua
quanto ai motivi aggiunti al ricorso incidentale anzidetto:
dell’art. 16 del T.U. sulla Dirigenza giudiziaria, approvato con delibera consiliare del 3 dicembre 2024, integrata il 15 gennaio 2025, in parte qua
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AR TA, del CSM - Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. TO IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente, magistrato alla VII valutazione di professionalità, di aver preso parte alla selezione indetta dal C.S.M. per il conferimento dell’ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione della Corte d’Appello di Roma - settore penale.
I lavori della V Commissione si concludevano, in data 1° luglio 2025, con la formulazione di due distinte proposte di nomina: la A, di maggioranza, presentata dal Cons. Michele Forziati e riferita al Dott. TA (3 voti a favore), e la B, di minoranza, presentata dalla Cons. Claudia Eccher in favore dell’odierna ricorrente (2 voti a favore).
La prima delle anzidette proposte veniva accolta dal Plenum dell’Organo di autotutela, con 14 voti in favore del controinteressato e 12 per la ricorrente.
Viene dalla parte precisato come la Proposta A abbia rilevato che “quanto al profilo attitudinale, e prendendo le mosse dall’indicatore principale di cui all’art. 16, lett. a), T.U., la dott.ssa CAPRANICA ha svolto funzioni giudicanti penali esclusive alla Pretura di Lucca dal 17.11.93 al 16.9.98 (4 anni e 10 mesi). Ha poi svolto funzioni promiscue al Tribunale per i minorenni di Roma dall’1.7.09 al 21.11.16 (essendo successivamente in esonero per la partecipazione ai lavori della commissione del concorso notarile), dunque per 7 anni, 4 mesi e 20 giorni. Al pari di quanto opinato in relazione al profilo del dott. DO (e per le medesime ragioni ivi esposte), l’esercizio delle funzioni promiscue da parte della dott.ssa CAPRANICA può essere riferito al settore penale in ragione della metà (in difetto di chiari riscontri in merito alla prevalenza dell’uno o dell’altro settore) e, dunque, in misura pari a 3 anni, 8 mesi e 10 giorni. Dall’11.9.17 la candidata ha preso servizio presso la prima sezione penale della Corte d’appello di Roma (7 anni, 1 mesi e 7 giorni alla vacanza). In tale periodo, tuttavia, la stessa ha continuato a beneficiare dell’esonero dalle funzioni giurisdizionali fino all’estate del 2018 (ossia per circa 1 anno) e ha poi beneficiato di un nuovo esonero dal 22.5.23 al 10.10.24 (1 anno, 4 mesi e 18 giorni) per la partecipazione ai lavori della commissione esaminatrice del secondo concorso notarile (periodo all’interno del quale, come detto, è stata autorizzata sia alla prosecuzione di due processi penali di rilievo sia a prestare lavoro giudiziario nel corso della prima settimana del periodo feriale estivo dell’anno 2024). In sintesi, detraendo entrambi i periodi di esonero, risulta una esperienza giudicante penale di circa 13 anni e 3 mesi. In ogni caso, anche a voler detrarre solo il primo periodo di esonero, l’esperienza giudicante penale sarebbe complessivamente pari a circa 14 anni e 7 mesi, ampiamente inferiore rispetto al limite minimo di 18 anni previsto dalla norma”.
Il CSM concludeva nel senso di ritenere il profilo del Dott. TA prevalente, fondando tale valutazione unicamente sull’assunto secondo cui “una volta chiarito che il primo indicatore principale è quello di cui all’art. 16, lett. a) – che, peraltro ragionevolmente, mira a valorizzare e premiare la più prolungata esperienza giudiziaria nella specifica funzione e nello specifico settore a cui afferisce il posto semidirettivo a concorso – la dott.ssa CAPRANICA risulta soccombente già con riferimento ad esso. Se infatti – come visto – la candidata in comparazione non raggiunge i 18 anni di esercizio di funzioni giudicanti nel settore penale, dall’altro, il dott. DO annovera ben 25 anni e 9 mesi di esercizio delle funzioni giudicanti penali. Risulta dunque nel caso di specie pienamente integrata quella automatica valenza selettiva che l’art. 16, lett. a), T.U. subordina a due condizioni: che uno degli aspiranti in comparazione non raggiunga i 18 anni di esercizio della specifica funzione e nello specifico settore e che l’altro aspirante in comparazione non solo li raggiunga ma abbia anche una anzianità di sperimentazione delle specifiche funzioni superiore di oltre sei anni. Tale giudizio di prevalenza definisce la procedura comparativa in relazione alla dott.ssa CAPRANICA, senza possibilità di procedere oltre nell’esame degli altri indicatori previsti dal T.U.”.
2. Queste le censure articolate avverso gli atti, come sopra avversati:
2.1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7, 8, 11, 16 lett. a) del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria e mancata applicazione dell’art. 16 lett. b) del medesimo Testo Unico. Eccesso di potere per irragionevolezza ed ingiustizia manifesta anche per la surrettizia sopravvalutazione dell’anzianità di servizio in contrasto con l’art. 30 del medesimo Testo Unico. – Violazione del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44 e dei principi di imparzialità buon andamento che regolano il conferimento degli uffici pubblici e segnatamente quelli giudiziari ai sensi degli articoli 3, 97, 102 e 108 Cost.
Assume la ricorrente che il fondamento motivazione della proposta A, resa in favore del controinteressato, sconti un’erronea ed inesatta interpretazione e valutazione degli indicatori attitudinali di cui all’art. 16, lett. a) e b) del T.U. e sia, ulteriormente, inficiato da una errata ricostruzione della carriera professionale dell’odierna ricorrente.
Rappresenta, con riguardo al primo degli indicati profili, che l’art. 16 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria delinea, ai fini del conferimento dei relativi incarichi, un sistema fondato su una gerarchia di “indicatori principali”, ordinati secondo un criterio di importanza decrescente.
Tale impianto, fermo il possesso da parte anche dell’unico candidato del requisito attitudinale (e non comparativo) previsto dalla lettera a), consente di procedere in modo progressivo, dalla lettera b) alla lettera g), valutando gli indicatori successivi soltanto nell’ipotesi in cui quello precedente non sia posseduto da alcuno degli aspiranti, ovvero risulti comune a più di uno di essi.
In particolare, la disposizione stabilisce che “per il conferimento degli incarichi semidirettivi di secondo grado rilevano le esperienze di seguito indicate, valutate ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 nonché in ragione della relativa durata e delle dimensioni delle strutture dirette con riferimento alle esperienze organizzative:
a) la pregressa attività esclusiva o prevalente nel medesimo settore – civile, penale o lavoro – e nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti del posto a concorso; la differenza di durata tra tali esperienze assume valenza selettiva se superiore a sei anni, ove le esperienze di durata minore non raggiungano diciotto anni. L’esperienza maturata nelle funzioni di legittimità rileva nella stessa misura di quella maturata nelle medesime funzioni del posto messo a concorso, a prescindere dalla loro tipologia (giudicanti o requirenti);
b) in presenza di più candidati in possesso dell’indicatore di cui alla lettera a) o in assenza di candidati in possesso del medesimo indicatore, le esperienze maturate nell’esercizio dell’attività giudiziaria in secondo grado, nel medesimo settore e nelle medesime funzioni, e nella legittimità; la differenza di durata tra tali esperienze assume valenza selettiva solo se superiore a quattro anni;
c) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a) e b) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, le esperienze direttive o semidirettive nello stesso settore e nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti a concorso; la differenza di durata tra tali esperienze e tra dimensioni delle strutture dirette assume valenza selettiva solo se di rilevante entità; l’esperienza direttiva o semidirettiva in secondo grado e nella legittimità prevale su quella in primo grado in caso di sostanziale equivalenza di durata e di dimensioni delle strutture dirette;
d) per i soli uffici semidirettivi requirenti in zone ad alta densità di criminalità organizzata di tipo mafioso rileva altresì – in ordine preferenziale decrescente rispetto alla lettera c), derogabile solo con specifica motivazione – la pregressa esperienza requirente in indagini o processi per fatti di criminalità organizzata di tipo mafioso nonché in funzioni requirenti di coordinamento nazionale, desunta concretamente dalla rilevanza dei procedimenti trattati e dalla durata dell’attività svolta;
e) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a), b), c) e d) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, le esperienze organizzative e di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’articolo 13, comma 1, nello stesso settore e nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti; la differenza di durata tra tali esperienze e tra dimensioni delle strutture coordinate assume valenza selettiva solo se di rilevante entità;
f) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, la differenza di durata delle esperienze di cui alla lettera a) se superiore a quattro anni;
g) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, le esperienze organizzative e di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’articolo 13, comma 2, nello stesso settore e nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti”.
Conseguentemente, la comparazione tra i candidati va condotta nel rispetto di tale ordine gerarchico dalla lettera b) alla lettera g), una volta accertato il possesso da parte dei candidati del requisito (non comparativo) di cui alla lettera a).
Nell’osservare come la disposizione di cui alla riportata lett. a) dell’art. 16 riguardi esclusivamente i candidati che abbiano maturato esperienze professionali – del tipo indicato nella prima parte della lettera a) – in più ambiti (civile, penale o lavoro), ovvero abbiano esercitato funzioni differenti (giudicanti e requirenti) all’interno del medesimo settore, sostiene la parte come solo in tali ipotesi possa assumere rilievo “la differenza di durata tra tali esperienze”, che opera quale criterio interno di prevalenza tra le esperienze maturate da un singolo candidato.
Per l’effetto, la “valenza selettiva” di cui alla lett. a) non può assumere una funzione comparativa fra candidati, ovvero escludente, ma opera unicamente quale parametro valutativo delle esperienze di ogni candidato al fine della idoneità dello stesso a ricoprire quelle funzioni, anche ove il candidato sia uno soltanto.
Lamenta, quindi, l’interessata che l’Amministrazione, lungi dal procedere alla valutazione del successivo indicatore di cui alla lettera b), conformemente al meccanismo previsto dal Testo Unico, le abbia, invece, precluso il confronto con gli altri candidati, in relazione all’indicatore di cui all’art. 16, lett. b), nel quale ella si poneva in una posizione di assoluta preminenza (sette anni di funzioni giudicanti penali di secondo grado svolti dalla ricorrente, a fronte dei sei mesi – dal 10 giugno 2022 al 10 dicembre 2002, in applicazione – svolti dal controinteressato).
2.2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 lett. a) e lett. b) del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, mancata valutazione di fatti rilevanti al fine del decidere, difetto assoluto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Nel rappresentare di aver trasmesso al CSM una nota illustrativa, recante puntuali osservazioni sull’art. 16 del Testo Unico, volte a dimostrare il pieno possesso dell’indicatore in questione con riferimento alla propria posizione professionale, lamenta la ricorrente che l’Organo di autogoverno abbia omesso di fornire alcun riscontro a tale nota, disattendendone il contenuto, con conseguente difetto di istruttoria e di motivazione.
2.3) In via subordinata, sulla illegittimità dell’art. 16, lett. a), della Circolare del CSM del 3 dicembre 2024 recante il “Nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria” laddove interpretato nel senso restrittivo accolto dal CSM nella Delibera dell’8 ottobre 2025. Violazione del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44 e dei principi di buon andamento e di riserva di legge per il conferimento degli uffici giudiziari ai sensi degli articoli 102 e 108 Cost, nonché degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per sviamento, illogicità ed ingiustizia manifesta.
Contesta la ricorrente, da ultimo e in via subordinata, la legittimità dell’anzidetta Circolare, nella parte in cui attribuisce valenza comparativa al criterio sub a), con effetto escludente dalla valutazione del successivo criterio (questo, sì, comparativo) previsto sub b) (in sostanza, limitatamente al periodo “la differenza di durata tra tali esperienze assume valenza selettiva se superiore a sei anni, ove le esperienze di durata minore non raggiungano diciotto anni”), atteso che tale previsione (ove così interpretata) si porrebbe in contrasto:
- con il principio di riserva di legge per il conferimento degli incarichi giudiziari (artt. 102 e 108 Cost.), che vieta di introdurre, in via amministrativa o regolamentare, requisiti ulteriori o diversi rispetto a quelli fissati dal legislatore primario;
- con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento che devono orientare l’azione amministrativa (artt. 3 e 97 Cost.).
3. Conclude parte ricorrente, insistendo per l’accoglimento del proposto gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.
Le intimate Amministrazioni si sono costituite in giudizio in data 23 ottobre 2025 ed hanno, successivamente, depositato in atti articolata memoria di controdeduzioni, conclusivamente sollecitando il rigetto del ricorso.
4. Si è, inoltre, costituito in giudizio il controinteressato dott. AR TA, affidando le proprie difese ad articolata memoria, depositata in atti alla data del 10 novembre 2025.
Quest’ultimo, con atto depositato il successivo 18 novembre, ha altresì proposto ricorso incidentale, con il quale, laddove il “Collegio dovesse, in accoglimento del primo motivo, condividere la prospettazione della ricorrente, secondo cui il criterio di cui alla lett. a) sarebbe «requisito attitudinale (e non comparativo)», ovvero, in accoglimento del terzo, ritenere che l’indicatore di cui alla lett. a) integrerebbe requisito di partecipazione alla procedura de qua o comunque un criterio “irragionevole” di valutazione”, il medesimo ha contestato la legittimità degli atti gravati sotto i seguenti profili:
Illegittimità del nuovo T.U. sulla dirigenza giudiziaria”
Nell’ipotesi in cui venisse accertata l’illegittimità della prioritaria valenza selettiva del criterio di cui alla lett. a), a ciò accederebbe anche l’illegittimità della valenza selettiva progressivamente subordinata dei criteri di cui alle successive lett. da b) a g).
Del resto, se la valenza selettiva e “assorbente” del criterio della lett. a) dovesse essere considerata illegittima perché irragionevole, la stessa irragionevolezza caratterizzerebbe tutti gli altri indicatori attitudinali.
Sostiene il dott. TA che le proprie esperienze professionali, considerate unitariamente e complessivamente, sono di gran lunga più rilevanti e più coerenti con il posto bandito rispetto a quelle vantate dalla Dott.ssa NI.
Con riferimento alla lett. a):
- il medesimo vanta 25 anni e 9 mesi di esercizio di funzioni giudicanti penali;
- mentre la Dott.ssa NI vanta circa 13 anni e 3 mesi.
Con riferimento alla lett. b):
- il ricorrente incidentale vanta 6 mesi di esercizio di funzioni di secondo grado;
- mentre la ricorrente principale vanta 7 anni.
Con riferimento alla lett. c):
- il Dott. TA vanta 7 anni e 7 mesi di esercizio delle funzioni semidirettive penali di primo grado, come ha rilevato il CSM, in entrambe le proposte: «Sul piano dell’indicatore principale di cui all’art. 16, lett. c), T.U., viene invece in rilievo l’incarico semidirettivo (svolto dal 22 febbraio 2018 e ancora in essere) di Presidente della settima sezione penale del Tribunale di Roma, composta da sette giudici (oltre al Presidente). Peraltro, prima della formale assunzione delle funzioni semidirettive in parola, il candidato proposto è stato Presidente facente funzioni della medesima sezione penale dal 27.3.2017 al 21.2.2018: di conseguenza lo stesso vanta il positivo esercizio delle funzioni semidirettive penali di primo grado per complessivi 7 anni e 7 mesi alla vacanza […]»;
- la Dott.ssa NI non vanta alcuna esperienza direttiva o semidirettiva nello stesso settore e nelle medesime funzioni giudicanti, come si evince dalla sua autorelazione e come ha evidenziato il CSM in entrambe le proposte: «Non ricorrono, invece, esperienze direttive o semidirettive sussumibili sotto l’indicatore principale di cui all’art. 16, lett. c), T.U.»;
Con riferimento alla lett. e):
- il Dott. TA, come si evince dalla delibera del Plenum, ha svolto, dal 2 giugno 1999 al 16 febbraio 2004, funzioni di giudice coordinatore della Sezione GIP/G.U.P. del Tribunale di Civitavecchia e, dal 24 novembre 2014 al 22 febbraio 2018, funzioni di Presidente di collegio dibattimentale penale del Tribunale di Roma;
- la Dott.ssa NI, come si evince dalla sua autorelazione, vanta la presidenza di due collegi della Prima Sezione Penale della Corte di appello di Roma per un periodo pari ad una settimana (dall’11 al 18 ottobre 2024, data della vacanza). Ma, come rilevato da Plenum del CSM, «Si tratta, all’evidenza, di esperienza non idonea ad integrare l’indicatore in rilievo, avendo durata inferiore all’anno, in forza di quanto disposto dal richiamato art. 13, comma 1, T.U.».
Con riferimento alla lett. g), viene da ultimo rappresentata l’affermata superiorità della posizione del Dott. TA.
Quest’ultimo, in relazione ai complessivi 6 indicatori attitudinali principali, prevarrebbe in ben 5.
Conclude il ricorrente incidentale per l’accoglimento, anche in via subordinata, del mezzo di tutela dal medesimo esperito.
Lo stesso ricorrente incidentale ha, in data 16 dicembre 2026, depositato motivi aggiunti al proposto mezzo di tutela, con i quali – in via condizionata rispetto all’accoglimento del primo motivo e del terzo motivo di ricorso; e lamentando la presenza delle tipologie inficianti dell’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità, nonché della disparità di trattamento – ha esposto che “il criterio “temporale” non può essere del tutto obliterato in relazione al primo indicatore e valorizzato, invece, con l’attribuzione di una valenza automaticamente selettiva al secondo indicatore. Se il primo indicatore è tale perché è considerato come quello avente maggiore rilevanza, a maggior ragione la differente durata temporale riferita ad esso dovrebbe essere assunta quale criterio di prevalenza dei candidati. Di qui la manifesta irragionevolezza e illogicità dell’art. 16, ove interpretato nei termini prospettati dalla ricorrente”.
Inoltre, secondo la tesi del ricorrente incidentale, il Testo unico si rivelerebbe “illegittimo laddove posterga la rilevanza degli incarichi direttivi e semi-direttivi rispetto alla maggiore esperienza maturata nell’esercizio di funzioni di secondo grado, addirittura prevedendo un meccanismo di automatica neutralizzazione della rilevanza delle prime, al solo sussistere di una differenza di durata superiore a 4 anni delle seconde”, venendosi a “creare un meccanismo … nel quale il possesso da parte di un candidato sia dell’indicatore b), sia dell’indicatore c), non gli consente di prevalere su un altro candidato, che invece possiede il solo indicatore b), per la sola ragione della maggior durata superiore a 4 anni riferita a quest’ultimo”.
5. La sostanziale unicità del nucleo argomentativo al quale entrambe le parti hanno inteso affidare le censure rivolte avverso gli atti, come sopra impugnati, consente al Collegio la trattazione unitaria del gravame.
A tale riguardo, va precisato che, all’odierna udienza pubblica, tutte le parti costituite hanno dichiarato a verbale di rinunciare ai termini a difesa (a fronte della data di deposito in atto dei suindicati motivi aggiunti al ricorso incidentale), concordemente insistendo per la immediata definizione della controversia.
6. Si rileva necessario, ciò posto, riportare la normativa oggetto di applicazione nel quadro della procedura selettiva de qua.
L’art. 16 del Testo Unico della dirigenza giudiziaria, di cui alla delibera del C.S.M. 3 dicembre 2024, prevede che:
“Per il conferimento degli incarichi semidirettivi di secondo grado rilevano le esperienze di seguito indicate, valutate ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 nonché in ragione della relativa durata e delle dimensioni delle strutture dirette con riferimento alle esperienze organizzative:
a) la pregressa attività esclusiva o prevalente nel medesimo settore – civile, penale o lavoro – e nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti del posto a concorso; la differenza di durata tra tali esperienze assume valenza selettiva se superiore a sei anni, ove le esperienze di durata minore non raggiungano diciotto anni. L’esperienza maturata nelle funzioni di legittimità rileva nella stessa misura di quella maturata nelle medesime funzioni del posto messo a concorso, a prescindere dalla loro tipologia (giudicanti o requirenti);
b) in presenza di più candidati in possesso dell’indicatore di cui alla lettera a) o in assenza di candidati in possesso del medesimo indicatore, le esperienze maturate nell’esercizio dell’attività giudiziaria in secondo grado, nel medesimo settore e nelle medesime funzioni, e nella legittimità; la differenza di durata tra tali esperienze assume valenza selettiva solo se superiore a quattro anni;
c) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a) e b) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, le esperienze direttive o semidirettive nello stesso settore e nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti a concorso; la differenza di durata tra tali esperienze e tra dimensioni delle strutture dirette assume valenza selettiva solo se di rilevante entità; l’esperienza direttiva o semidirettiva in secondo grado e nella legittimità prevale su quella in primo grado in caso di sostanziale equivalenza di durata e di dimensioni delle strutture dirette;
d) per i soli uffici semidirettivi requirenti in zone ad alta densità di criminalità organizzata di tipo mafioso rileva altresì – in ordine preferenziale decrescente rispetto alla lettera c), derogabile solo con specifica motivazione – la pregressa esperienza requirente in indagini o processi per fatti di criminalità organizzata di tipo mafioso nonché in funzioni requirenti di coordinamento nazionale, desunta concretamente dalla rilevanza dei procedimenti trattati e dalla durata dell’attività svolta;
e) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a), b), c) e d) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, le esperienze organizzative e di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’articolo 13, comma 1, nello stesso settore e nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti; la differenza di durata tra tali esperienze e tra dimensioni delle strutture coordinate assume valenza selettiva solo se di rilevante entità;
f) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, la differenza di durata delle esperienze di cui alla lettera a) se superiore a quattro anni;
g) in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) o in assenza di candidati in possesso dei medesimi indicatori, le esperienze organizzative e di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’articolo 13, comma 2, nello stesso settore e nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti”.
7. Nell’avversata delibera consiliare:
- sul presupposto che “il sistema delineato dal nuovo T.U. per il conferimento di incarichi semidirettivi, di incarichi direttivi in uffici di piccole e medie dimensioni e di incarichi direttivi in uffici specializzati è strutturato secondo una gerarchia di indicatori principali posti in ordine decrescente di importanza, nell’ambito della quale dal primo (evidentemente considerato più funzionale al conferimento del posto a concorso) si passa al secondo, e così via di seguito, solo ove nessuno degli aspiranti ne sia in possesso o, al contrario, solo ove più aspiranti ne siano in possesso”;
- e nel ritenere che, “come facilmente evincibile dalla lettera dell’art. 16, che individua gli indicatori principali per l’attribuzione del posto semidirettivo a concorso, si ha un vero e proprio climax discendente (anche detto meccanismo “a imbuto”) in cui sarà possibile valutare e valorizzare le esperienze descritte dalle singole lettere dell’art. 16 secondo l’ordine gerarchico decrescente tipizzato dalla norma stessa”;
si sostiene che “si dovrà dapprima valutare se i candidati siano in possesso del primo indicatore principale descritto dall’art. 16 alla lettera a) – evidentemente ritenuto il più funzionale ai fini dell’attribuzione del posto a concorso – e, solo ove nessuno degli aspiranti ne sia in possesso o ove più aspiranti lo vantino, si potrà procedere a valutare la sussistenza o meno dell’indicatore principale di cui alla lettera b), e così via di seguito per le successive lettere fino a che residui un solo candidato, al quale dunque verrà conferito l’incarico. Solo ove nessuno degli aspiranti sia in possesso di alcun indicatore principale o ove, al contrario, più aspiranti li vantino tutti, si potrà accedere alla valutazione degli indicatori sussidiari”.
Tale convincimento è stato, dall’Organo di autogoverno, ulteriormente precisato, sostenendosi che l’elencazione degli indicatori ex art. 16 citato, in un ordinamento a “climax discendente a struttura gerarchica”, risulta chiarito anche dalla relazione illustrativa del nuovo T.U., che distingue tali ipotesi (quale quella in rilievo) da quelle diverse (relative agli incarichi direttivi in uffici di grandi dimensioni): per le quali lo stesso T.U., pur avendo elencato gli indicatori principali in ordine decrescente di importanza, ha espressamente previsto che gli stessi siano unitariamente considerati nell’ambito di una valutazione complessiva.
Segnatamente, nella predetta relazione illustrativa si legge “Per alcuni incarichi – semidirettivi di primo grado (art. 15), semidirettivi di secondo grado (art. 16), direttivi di primo grado di piccole e medie dimensioni (art. 17) e direttivi specializzati nel settore minorile e della sorveglianza (art. 19) – la procedura di selezione è improntata a un tendenziale automatismo nell’ottica della ragionevole limitazione della discrezionalità dell’Organo di governo autonomo. Rilevano in ordine gerarchico le esperienze elencate in ciascuno di detti articoli… per cui si procede a valutazione delle esperienze successive unicamente qualora le precedenti siano possedute da almeno due candidati ovvero da nessuno di essi… Per gli incarichi direttivi di primo grado di grandi dimensioni (art. 18), direttivi di secondo grado (art. 20) e di legittimità (artt. 21, 22 e 23), direttivo e semidirettivi in DNAA (art. 24) è previsto invece un elenco di esperienze… tutte da considerare ai fini di un giudizio complessivo e unitario. In altri termini, vengono individuate delle esperienze indicative di attitudine direttiva e, in relazione alle stesse, è posto un ordine di tendenziale preferenza. Dovrà, comunque, procedersi a una valutazione globale di tali esperienze… La previsione, in questi casi, di un ordine attenuato di criteri orientativi… risponde all’esigenza di preservare margini di discrezionalità tecnica in capo al Consiglio… con riferimento a talune tipologie di incarichi”.
8. Tale metodologia valutativa ha condotto il CSM (dapprima in sede di formulazione della proposta A di maggioranza ad opera della competente V Commissione; quindi, in sede di Plenum) a ritenere che, “una volta delineato in premessa il meccanismo selettivo voluto dal nuovo T.U., e una volta chiarito che il primo indicatore principale è quello di cui all’art. 16, lett. a) – che, peraltro ragionevolmente, mira a valorizzare e premiare la più prolungata esperienza giudiziaria nella specifica funzione e nello specifico settore a cui afferisce il posto semidirettivo a concorso – la dott.ssa CAPRANICA risulta soccombente già con riferimento ad esso. Se infatti – come visto – la candidata in comparazione non raggiunge i 18 anni di esercizio di funzioni giudicanti nel settore penale, dall’altro, il dott. DO annovera ben 25 anni e 9 mesi di esercizio delle funzioni giudicanti penali. Risulta dunque nel caso di specie pienamente integrata quella automatica valenza selettiva che l’art. 16, lett. a), T.U. subordina a due condizioni: che uno degli aspiranti in comparazione non raggiunga i 18 anni di esercizio della specifica funzione e nello specifico settore e che l’altro aspirante in comparazione non solo li raggiunga ma abbia anche una anzianità di sperimentazione delle specifiche funzioni superiore di oltre sei anni. Tale giudizio di prevalenza definisce la procedura comparativa in relazione alla dott.ssa CAPRANICA, senza possibilità di procedere oltre nell’esame degli altri indicatori previsti dal T.U.”.
9. Ritiene il Collegio che la sistematica interpretativa come sopra offerta dalla proposta di maggioranza formulata dalla V Commissione del CSM (poi fatta propria dal Plenum) non si presti a condivisione.
Maggiormente persuasiva si rivela, infatti, la ricostruzione della ratio sottesa al criterio in rassegna offerta dalla proposta B (di minoranza), attesa la più intensa coerenza delle ricadute da essa indotte a livello sistemico e nel quadro di una ponderazione comparativa degli aspiranti al conseguimento di posto di funzione semidirettiva, volta a valorizzare:
- non già il dato della (mera) anzianità di servizio (con valenza, peraltro, escludente, seguendo la ricostruzione della proposta di maggioranza),
- ma anche, all’interno di un complessivo perimetro valutativo arricchito dalla ponderazione degli ulteriori indici ex art. 16; e, con essi, del bagaglio esperienziale degli aspiranti, segnatamente con riferimento al pregresso svolgimento di funzioni omologhe, rispetto a quelle messe a concorso.
9.1 L’anzidetta proposta B:
- sulla premessa che “la lettera a) del citato art. 16, T.U., si compone di due incisi. Il primo che recita: “la pregressa attività esclusiva o prevalente nel medesimo settore – civile, penale o lavoro – e nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti del posto a concorso” è di più intellegibile comprensione, laddove assume la prevalenza della esperienza nel medesimo settore e funzioni rispetto a quelle del posto a concorso. In definitiva (e nel caso di specie) la norma privilegia, nella comparazione finalizzata alla individuazione del miglior candidato per il posto di Presidente di Sezione penale della Corte di Appello, quanti abbiano svolto esperienza giudicante penale in maniera esclusiva o prevalente”, laddove “la seconda parte, ove si legge “la differenza di durata tra tali esperienze assume valenza selettiva se superiore a sei anni, ove le esperienze di durata minore non raggiungano diciotto anni”, impone invece un maggior sforzo interpretativo”,
- ha escluso che “il riferimento possa essere tout court all’esperienza giurisdizionale indicata nell’inciso che precede, poiché, diversamente opinando, si darebbe ingresso ad una forma di legittimazione al concorso ulteriore, diversa, e non prevista dalla normativa primaria ed, anzi, rispetto ad essa in diretto contrasto, peraltro consegnando tale opzione ermeneutica ad una espressione non chiara ed anzi di valenza ambigua (appunto valenza selettiva) non ex sé significativa della automatica prevalenza del candidato con esperienza di durata asseritamente superiore”.
Sempre alla stregua del percorso logico-interpretativo illustrato nella proposta di minoranza, “dovendosi procedere ad una interpretazione coerente del sistema, nel valutare la “pregressa attività esclusiva o prevalente nel medesimo settore e nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti del posto a concorso” devono applicarsi, in primis, le previsioni regolamentari dell’art. 11, comma 1, lett. a) richiamato dal comma 1 dell’art. 16, appunto per la “valutazione del lavoro giudiziario” che impone di considerare, “con speciale rilievo”, proprio “la pluralità di esperienze nelle diverse materie e nei diversi gradi della giurisdizione”. Ne consegue che il limite dei 18 anni di esperienza settoriale e di funzione (che permetterebbero la comparazione alla stregua degli ulteriori indicatori) non può assumere valenza escludente per quanti tale soglia non ragguaglino p.e. per essere stati collocati fuori ruolo o per aver sperimentato funzioni diverse (es. requirenti) o in settori diversi rispetto al posto messo a concorso, altrimenti surrettiziamente introducendo il recupero dell’anzianità quale criterio primario di selezione dei candidati, in contrasto con la previsione dell’art. 30, T.U., chiaro precipitato del dettato normativo primario (e ratio della c.d. riforma Cartabia), che a tale criterio attribuisce valenza meramente residuale, solo in caso di piena equivalenza, alla stregua di tutti gli indicatori, dei diversi profili attitudinali. Peraltro smentisce tale lettura, da un lato, lo stesso art. 16 lett. a) T.U. che all’ultimo capoverso e solo per le funzioni di legittimità, introduce una deroga esplicita affermando che esse rilevano “nella stessa misura di quella maturata nelle medesime funzioni del posto messo a concorso, a prescindere dalla loro tipologia (giudicanti o requirenti)”, dall’altro, la successiva lett. f) della citata disposizione laddove, con espresso richiamo alla lettera a), dopo l’analisi comparativa prevista dalle disposizioni precedenti, dà ingresso alla “differenza di durata delle esperienze di cui alla lettera a) se superiore a quattro anni”.
Nella proposta in rassegna viene condivisibimente ritenuto che “la differenza di durata di tali esperienze”, che assume “valenza selettiva”, “non introduca un sistema di esclusione dalla comparazione successiva, bensì un meccanismo che induce ad un giudizio di prevalenza, equivalenza o recessività in un singolo parametro attitudinale”.
Conseguentemente, “l’indicazione con cui esordisce la lettera b) (“in presenza di più candidati in possesso dell’indicatore di cui alla lettera a) o in assenza di candidati in possesso del medesimo indicatore”) non può che fare riferimento (come peraltro la disposizione stessa indica espressamente facendo riferimento all’ “indicatore” e non anche ai criteri selettivi) alla esperienza settoriale e di funzione e dare ingresso alla successiva comparazione che riguarda, nel caso in esame, le esperienze maturate in secondo grado. A ciò si aggiunga che, diversamente opinando, nel caso in esame, si finirebbe per escludere in base al testo della lett. a), che risulta sprovvisto, a differenza delle lettere che seguono, di qualsiasi riferimento lessicale a valutazioni comparative, l’unica candidata che vanta ben 7 anni di esperienza proprio in secondo grado”.
9.2 Con riserva di più compiuto ragguaglio in ordine alla corretta commisurazione della durata dell’esperienza professionale vantata dall’odierna ricorrente, non può omettere il Collegio di evidenziare, sotto il profilo interpretativo, che la lett. a) dell’art. 16 non ha introdotto alcun criterio di “automatica prevalenza” del candidato avente esperienza professionale di durata superiore; né, corrispondentemente, ha escluso dalla procedura selettiva (e, quindi, dalla disamina degli indicatori di cui alle successive lettere) quello (o quelli) avente(/i) minore esperienza.
Diversamente:
- non soltanto si perverrebbe alla surrettizia introduzione, da parte di un atto amministrativo, di un requisito di partecipazione avente connotazione diversa ed ulteriore, rispetto a quelli stabiliti dalla norma primaria;
- e non soltanto verrebbe a determinarsi una significativa difformità con la previsione che consente la partecipazione alla procedura selettiva dei magistrati in possesso della IV valutazione di professionalità (16 anni di servizio), a fronte della più elevata durata dell’esperienza professionale (18 anni) indicata nella lett. a);
- ma, in buona sostanza, verrebbe ad annettersi valenza premiale (con carattere escludente, rispetto agli altri candidati) al solo possesso dell’anzianità di servizio, delineando un vero e proprio “criterio primario” di selezione dei candidati, in contrasto con la previsione dell’art. 30 del T.U. (che connota con carattere di residualità il requisito dall’anzianità di servizio).
Più coerente esegesi, non soltanto di carattere letterale, ma sistemico, suggerisce di annettere al superamento, da parte di un candidato, della posizione di altro candidato a fronte dello svolgimento, per oltre un sessennio, delle funzioni, connotazione (esclusivamente) quale parametro valutativo e giammai escludente; con la conseguenza che, una volta appurato il possesso, da parte di entrambi i candidati, dell’indicatore relativo all’esperienza nel medesimo settore e nelle medesime funzioni del posto a concorso, sarà necessario procedere allo scrutinio comparativo delle posizioni degli interessati alla stregua del successivo paramento (di cui alla lett. b) dell’art. 16), concernente l’esperienza maturata nell’esercizio dell’attività giudiziaria di secondo grado.
10. Ciò precisato, va rilevato come la dott.ssa NI ha svolto:
- funzioni giudicanti penali ad inizio carriera, in via esclusiva, per circa 4 anni e 9 mesi (dal 17 novembre 1993 al 16 settembre 1998 presso la Pretura di Lucca) e, successivamente, presso la Corte di Appello di Roma, per circa 7 anni e 1 mese (dall’11 settembre 2017 sino alla vacanza), per complessivi 11 anni e 11 mesi;
- funzioni promiscue, presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, (dal 1° luglio 2009 al 10 settembre 2017) per circa 7 anni, detratto il periodo di esonero di circa 9 mesi dal 21.11.2016) per un totale di 18 anni e 11 mesi.
Tale computo, come condivisibilmente osservato nella citata proposta di minoranza, dà conto:
- del fatto che, “quanto al periodo 22 maggio 2023-10 ottobre 2024, in cui la dott.ssa NI è stata esonerata dal lavoro giudiziario, in quanto componente della Commissione di concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022, risulta dal PAS che “durante tale periodo, su sua domanda, è stata autorizzata dal C.S.M. sia alla prosecuzione di due processi penali di rilievo nonché al lavoro giudiziario nel corso della prima settimana del periodo feriale estivo dell'anno 2024 al fine di evitare ulteriori aggravi ai colleghi della sezione”, in guisa che tale periodo va computato per intero – senza dar corso ad alcuna decurtazione - avendola candidata continuato a svolgere attività giudiziaria (anche con il deposito di 51 sentenze per la Corte d’appello penale di Roma);
- e, ulteriormente, del fatto che “quanto, poi, al periodo svolto presso il Tribunale dei Minorenni deve rilevarsi che, come indicato nel PAS, la candidata proposta è stata per un anno G.i.p./Gup, ha, poi, composto (con turnazione con i colleghi del settore civile) il Tribunale per il riesame e ha sostituito (secondo la previsione tabellare) i colleghi del G.U.P. e del collegio penale del dibattimento, talvolta presiedendolo nel periodo feriale. Deve quindi reputarsi che pur avendo la dott.ssa NI svolto funzioni anche in materia civile presso il Tribunale dei Minorenni, più in generale, occupandosi di tutte le materie e di tutti i giudizi affidati alla competenza del detto Ufficio, presiedendo anche il collegio, quale magistrato più anziano in sostituzione di colleghi, anche l’esperienza ivi maturata vada computata per intero essendo stata prevalentemente svolta presso il settore penale”.
Conseguentemente, la ricorrente risulta aver svolto funzioni giudicanti esclusive e/o prevalenti penali (anche in secondo grado) per circa 18 anni, laddove il dott. TA (nominato alle funzioni messe a concorso) ha svolto analoghe funzioni, in via esclusiva o prevalente, per oltre 25 anni.
Se quindi è ben vero che la differente durata delle esperienze professionali maturate dai magistrati in comparazione caratterizza in maniera subvalente la posizione della ricorrente, è altrettanto vero che l’esperienza, di durata complessivamente minore, della dott.ssa NI raggiunge comunque la soglia di adeguata validazione temporale indicata dall’autovincolo, pari a 18 anni.
Né a diverse conclusioni è dato pervenire, laddove si escluda che l’esperienza maturata dalla dott.ssa NI presso il Tribunale dei Minorenni possa essere computata per intero; ma che, in ragione dello svolgimento di funzioni promiscue, essa debba essere computata solo per quota, rispetto al periodo di sperimentazione anche di funzioni civili.
Nell’osservare come un anno presso il Tribunale dei Minorenni sia stato connotato dall’espletamento di funzioni GIP/GUP (periodo che, quindi, va computato per intero), gli ulteriori 6 anni (detratto il periodo di esonero meglio dianzi menzionato) dovrebbero essere computati per la metà (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 25 luglio 2023, n. 12541): pervenendosi ad un risultato pari a circa 3 anni, che conduce il computo complessivo dell’attività svolta dalla dott.ssa NI a circa 14 anni; inferiore quindi alla soglia di validazione imposta dall’autovincolo consiliare.
11. Con riferimento a quanto esposto al precedente punto 9.2, non è invero revocabile in dubbio che l’odierna ricorrente vanti, rispetto al controinteressato, una maggiore esperienza professionale in funzioni di secondo grado.
Ciò in quanto, mentre la ricorrente ha svolto funzioni giudicanti penali in Uffici di secondo grado per circa 7 anni (in ragione anche del computo del periodo di esonero per quanto sopra), il dott. TA vanta omogenea esperienza per circa 6 mesi (dal 10 giugno 2002 al 10 dicembre 2002 in ragione di una applicazione presso la Corte di Appello di Perugia): conseguentemente dovendosi dare atto, quanto all’indicatore principale di cui all’art. 16, lett. b), T.U. (relativo alle esperienze maturate nell’esercizio dell’attività giudiziaria in secondo grado, nel medesimo settore e nelle medesime funzioni) della chiara, prevalenza della ricorrente rispetto al controinteressato.
12. Le considerazioni sopra esposte, se inducono il Collegio a ravvisare la fondatezza delle argomentazioni alle quali la ricorrente ha affidato la sollecitazione del sindacato giurisdizionale, corrispondentemente impongono di disattendere le censure articolate dal dott. TA con ricorso incidentale (e ribadite ed ampliate con i motivi aggiunti successivamente proposti).
Muovono le argomentazioni esposte dal dott. TA, sotto il profilo dell’interpretazione sistemica della normativa all’esame, da un presupposto logico affatto indimostrato.
Il ricorrente incidentale assume, infatti, che “se la valenza selettiva e “assorbente” del criterio della lett. a) dovesse essere considerata illegittima perché irragionevole, la stessa irragionevolezza caratterizzerebbe tutti gli altri indicatori attitudinali”, di talché, “in altri termini, le alternative sono due: o il meccanismo della automatica valenza selettiva è legittimo in relazione all’indicatore di cui alla lett. a), e quindi il ricorso avversario è infondato, oppure, se è illegittimo per l’indicatore di cui alla lett. a), non può non esserlo anche in relazione all’indicatore di cui alla lett. b), e allora la comparazione deve necessariamente svolgersi con riferimento a tutte le esperienze che integrano gli indicatori attitudinali principali”.
Invero, dalla piana lettura della disposizione in rassegna, è dato evincere un duplice ordine di considerazioni:
- in primo luogo, che non è dato ricostruire l’articolata consecuzione degli indicatori di valutazione (dalla lett. a) alla lett. g) secondo un principio per cui simul stabunt simul cadent, di cotal guisa che alla (eventualmente) accertata illegittimità del primo automaticamente acceda (come sembra voler intendere la parte) la caducazione dei seguenti;
- in secondo luogo, che la valenza assunta dai criteri valutativi in discorso, se pur caratterizzabile in chiave “selettiva”, giammai può ravvisarsi connotata da valenza “escludente”, laddove al (riscontrato) mancato possesso di uno di essi (nel caso in esame, di quello di cui alla lett. a), in capo alla ricorrente NI), si assuma accedere la preclusa ammissione alla valutazione degli altri indicatori.
Pur tenendo conto del principio (riveniente dalla lettura della Relazione che ha accompagnato l’introduzione del T.U. sulla Dirigenza giudiziaria) del “tendenziale automatismo nell’ottica della ragionevole limitazione della discrezionalità dell’Organo di governo” che connoterebbe l’articolazione dei criteri, va escluso, ad avviso del Collegio, che possa a taluno di essi ricongiungersi quell’attitudine “escludente” che, fatta propria dall’avversato deliberato consiliare, ha condotto il Plenum a pretermettere ogni valutazione in ordine (non solo al possesso, ma) alla concludenza dei rimanenti requisiti (nella fattispecie, dalla lett. b) alla lett. g) vantati dai candidati, in una ottica di necessaria ponderazione comparativa delle posizioni (e delle esperienze) vantate dagli aspiranti.
Se, sotto il profilo logico-ricostruttivo, una sistematica interpretativa che consentisse di caratterizzare il mancato possesso di taluno dei requisiti in discorso in chiave “precludente” ai fini della valutazione degli altri, rischierebbe di tradursi, più ancora che in un “automatismo” valutativo, nella (mera) valutabilità di indicatori (quale l’anzianità maturata) che, invece, vengono dal nuovo Testo Unico marginalizzata, anche un’ermeneusi meramente lessicale non coadiuva la prospettazione del ricorrente incidentale.
È ben vero che ognuna delle lettere in cui è articolato l’art. 14 (successive alla a) muove dalla medesima espressione (“in presenza di più candidati in possesso degli indicatori di cui alle lettere …”).
Ma è altrettanto vero che a tale locuzione non è dato annettere valenza escludente:
- non soltanto perché, laddove l’intento fosse stato questo, sarebbe stato necessario esplicitarne espressamente la valenza (all’interno di una elementare ricaduta del principio del clare loqui),
- ma anche perché – nel caso della lett. a), qui in discussione – viene in considerazione una verifica di idoneità attitudinale volta ad appurare se il candidato, nel percorso professionale, abbia svolto in maniera esclusiva o prevalente le funzioni del settore corrispondente al posto messo a concorso.
Solo di seguito all’accertamento del possesso di tale requisito, ha luogo la fase comparativa propriamente detta, rimessa alla successiva lett. b), come reso palese dalla stessa struttura letterale dell’art. 16, che, nell’introdurre criteri di comparazione tra più aspiranti, espressamente lo precisa (le successive lett. b, c, d e seguenti, aprendosi, come si è visto, con formule quali “in presenza di più candidati in possesso dell’indicatore” oppure “in assenza di candidati in possesso del medesimo indicatore”).
13. Le considerazioni precedentemente esposte inducono a ravvisare la fondatezza delle doglianze articolate con il ricorso principale, laddove – specularmente – non possono trovare condivisione le argomentazioni esposte con il ricorso incidentale (e con i successivi motivi aggiunti): per l’effetto, imponendosi, in accoglimento del primo degli indicati mezzi di tutela, l’annullamento della gravata Delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura in data 8 ottobre 2025, con la quale è stata disposta la nomina a Presidente di Sezione della Corte d’Appello di Roma - sezione penale del Dott. AR TA (vac. Monteleone).
Non è invece, suscettibile di accoglimento la richiesta (peraltro dalla parte formulata in via subordinata) di annullamento dell’art. 16, lett. a), della Circolare del CSM del 3 dicembre 2024 (“Nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria”), in ragione della indicata – e corretta – metodologia interpretativa di tale disposizione, alla stregua della quale (in ragione della valenza conformativa propria della presente decisione) dovrà l’Organo di autogoverno informare la riedizione del potere al medesimo spettante in materia.
La novità della sottoposta questione integra idonea ragione giustificativa ai fini della compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- accoglie il ricorso principale, nei termini di cui in motivazione; e, per l’effetto, in tali termini – riservata alla competente Amministrazione ogni successiva determinazione – annulla l’atto pure in motivazione indicato;
- respinge il ricorso incidentale ed i motivi aggiunti allo stesso pertinenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO IT, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO IT |
IL SEGRETARIO