Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 3382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3382 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03382/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01462/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2025, proposto da
Lentini Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia e Giulio Vitellozzi, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC paolo.clarizia@pec.it e giuliovitellozzi@ordineavvocatiroma.org;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Ministero della Cultura, Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio
serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale avviato dalla società Lentini Agricola S.r.l. con istanza del 23.12.2021, relativo al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato “Lentini agricolo”, della potenza di 66 MW, unito alle relative opere di connessione alla RTN, integrato da un sistema di accumulo da 10 MW, da realizzarsi nel Comune di Lentini (SR), e rientrante tra i progetti compresi nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima;
nonché dell’obbligo
dell’Amministrazione resistente di concludere il procedimento conseguente all’istanza anzidetta mediante l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale richiesto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana;
Viste le memorie difensive;
Visto l’atto depositato in data 4 novembre 2025 con il quale la società ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere e/o comunque l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. GI PP ON AT e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 1 luglio 2025 e depositato in data 4 luglio 2025 la deducente ha lamentato, in sintesi, che il procedimento avviato con istanza del 23 dicembre 2021 per la valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006, relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato “Lentini agricolo”, della potenza di 66 MW, unito alle relative opere di connessione alla RTN, integrato da un sistema di accumulo da 10 MW, da realizzarsi nel Comune di Lentini, rientrante tra i progetti compresi nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, non si è ancora concluso.
Pertanto, la società ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio ha avanzato le domande in epigrafe.
2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, la Regione Siciliana e il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
Con memoria depositata in data 6 ottobre 2025 (unitamente a corredo documentale) il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha rappresentato di aver trasmesso, con nota prot. MASE/29303 del 17 febbraio 2025 nonché con successiva nota prot. MASE/116994 del 19 giugno 2025, lo schema di provvedimento alla Regione Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ai fini dell’acquisizione concerto di cui all’art. 25 comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006. Dunque, in ragione della conclusione dell’attività di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica la parte resistente ha chiesto al Tribunale adito di ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso.
3. La parte ricorrente ha depositato documenti, memoria e replica in vista della celebrazione dell’udienza camerale.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha depositato in data 30 ottobre 2025 il decreto n. 638 del 28 ottobre 2025 – assunto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali di concerto con l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana - con il quale è stato “ espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato “Lentini agricolo”, della potenza di 66 MW, unito alle relative opere di connessione alla RTN, integrato da un sistema di accumulo da 10 MW, da realizzarsi nel Comune di Lentini (SR), subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 2, nonché parere favorevole ad esito della Valutazione di Incidenza, relativamente al fatto che il progetto non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità dei siti Natura 2000. Si ritiene il Piano Preliminare per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo conforme alle disposizioni del DPR n.120 del 2017, fatto salvo il rispetto della specifica condizione ambientale ” (art. 1).
Con atto depositato in data 4 novembre 2025 la società ricorrente ha rappresentato che, per effetto del sopra richiamato decreto n. 638 del 28 ottobre 2025, è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso e ha quindi chiesto al Tribunale adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere e/o comunque l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
4. Alla camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025, l’Avvocatura erariale, per le Amministrazioni resistenti, come da verbale, ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e la compensazione delle spese.
Dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio ritiene che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stato adottato, nelle more del giudizio, un provvedimento espresso - il sopra citato decreto n. 638 del 28 ottobre 2025 - recante il giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto de quo .
Ed invero, nel giudizio avverso l'inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 cod. proc. amm., l'interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l'indefettibile sostrato sostanziale - salva la ipotesi contemplata all'art. 31, comma 3, cod. proc. amm. - afferiscono all'ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il segno, favorevole o contrario, in ossequio all'obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 5 gennaio 2024, n. 259).
Devono, dunque, reputarsi integrate le condizioni per la pronunzia di merito contemplata all'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza (virtuale) - essendo intervenuta solo nelle more del giudizio la manifestazione di volontà sull’istanza di parte ricorrente, ben dopo lo spirare dei termini di conclusione del procedimento - e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il resistente Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €. 1.000,00 (Euro mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI IA SA, Presidente
GI PP ON AT, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI PP ON AT | ZI IA SA |
IL SEGRETARIO