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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 137/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 137/2024 promossa da:
(CF: Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. VALENTINI EMANUELA (CF: P.IVA_1
) e dell'Avv. Carlo Fiumanò (CF: ) C.F._1 C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._3
NR NI (CF ) C.F._4
con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3 C.F._5
NR NI (CF ) C.F._4
) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_4 C.F._6
NR NI (CF ) C.F._4
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
(CF ) Controparte_5 C.F._7
CP_6 C.F._8
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 20
avverso la sentenza n. 1658/2023 emessa dal Tribunale delle Imprese di Firenze e pubblicata il 12/06/2023
CONCLUSIONI
In data 25.09.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Chiede che codesta Ecc.ma Corte Voglia: SULL'APPELLO PRINCIPALE - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 1658/2023 resa dal Tribunale di Firenze – Sezione Imprese, nel procedimento avente R.G. n. 1212/2021, pubblicata il 12/06/2023 e mai notificata, con riferimento ai capi di condanna numeri 4, 5 e 6;
- conseguentemente, detrarre dagli importi di condanna il valore corrispondente alla quota sociale – di Euro 7.871,99 - per ciascuno degli appellati e riformulare la Contr disposta condanna a carico della nel minore importo risultante dovuto con obbligo alla restituzione o ripetizione di quanto nelle more versato e/o compensato in esecuzione alla sentenza;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali e oltre IVA e CPA come per legge relativi al presente grado di giudizio;
- con riduzione in via proporzionale delle spese di Contr liti cui è stata condannata la a favore di e Controparte_3 [...]
, di cui al n. 11 della sentenza (liquidate in primo grado in € 18.000,00 CP_4 per compensi, € 31,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al C.P.A.).” IN VIA SUBORDINATA E ISTRUTTORIA: - disporre il rinnovo della CTU tecnico- contabile al fine di stabilire l'esatto calcolo della quota sociale tenuto conto dell'eccezione di inutilizzabilità della riserva di rivalutazione ai fini del relativo calcolo, secondo i principi stabiliti dalla normativa cooperativistica. SULL'APPELLO INCIDENTALE promosso dal sig. - rigettare integralmente Controparte_2
l'appello incidentale per i motivi tutti esposti nelle note di trattazione udienza del 12 giungo 2024 (che meglio saranno approfondite nelle memorie conclusive); - confermare la responsabilità degli ex amministratori per i danni patrimoniali derivanti dal mancato rinvenimento della pietra pomice per il valore accertato
pagina 2 di 20 dalla CTU di Euro 49.806,86; - confermare la solidale responsabilità del sig.
unitamente agli altri ex amministratori, per violazione degli Controparte_2 obblighi di diligente amministrazione e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale della società cooperativa. - con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio a favore della Controparte_1 CP_1
- con condanna dell'appellante incidentale al
[...] Controparte_2 pagamento delle spese e compensi legali relativi all'appello incidentale;
- con ogni altra statuizione che codesta ecc.ma corte riterrà di giustizia”.
Per gli appellati/appellanti incidentali e CP_2 CP_7
: CP_4
“Voglia l'Ecc.m a Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis: 1) dichiarare inammissibile o comunque respingere, perché infondato, l'appello proposto dalla , nei Controparte_8 confronti della sentenza n. 1758/2023 del Tribunale di Firenze e per l'effetto confermare i capi della stessa sentenza impugnati in via principale, rigettando tutte le domande ed istanze proposte dall'appellante contro gli appellati
e , perché infondate in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
2) Accogliere l'appello incidentale proposto da e per l'effetto, Controparte_2
a parziale riforma della medesima sentenza impugnata, accertata l'insussistenza di responsabilità imputabili agli ex amministratori convenuti e nello specifico al Sig. in merito all'ammanco di pietra pomice loro contestato, Controparte_2 respingere integralmente la domanda risarcitoria proposta dalla Cooperativa
, nei suoi confronti a norma degli Controparte_8 artt. 2519, 2392 e 2393 c.c., con conseguente diritto del Sig. di ripetere CP_2 le somme pagate, anche mediante compensazione, in esecuzione d ei capi 6 ed 8 del
PQM
della sentenza, impugnati in via incidentale. 3) In ogni caso con condanna dell'appellante al rimborso in favore dei convenuti appellati delle spese processuali e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri di legge, oltre al rimborso forfettario delle spese generali. Spese di CTU a carico esclusivo della attrice appellante.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1758/2023 pubblicata il 12/06/2023 il Tribunale delle Imprese di
Firenze ha così deciso:
pagina 3 di 20 1) rigetta la domanda svolta da parte attrice nei confronti dei convenuti avente ad oggetto il risarcimento dei danni per il mancato recupero del credito,
2) condanna , e in Controparte_5 CP_6 Controparte_2 solido tra loro, a pagare all'attrice € 49.806,86, oltre alla rivalutazione e agli interessi come in motivazione, a titolo di risarcimento del danno per l'ammanco di pietra pomice,
3) condanna l'attrice a pagare a € 12.398,24, oltre agli interessi CP_6 legali dalla domanda al saldo,
4) condanna l'attrice a pagare a € 21.525,70, oltre agli interessi Controparte_3 legali dalla domanda al saldo,
5) condanna l'attrice a pagare a € 15.035,53, oltre agli Controparte_4 interessi legali dalla domanda al saldo,
6) condanna l'attrice a pagare a € 19.087,86, oltre agli Controparte_2 interessi legali dalla domanda al saldo,
7) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da nei Controparte_5 confronti dell'attrice,
8) dispone la compensazione sino a reciproca concorrenza tra le poste oggetto del capo 2 del dispositivo ed i crediti riconosciuti ai capi 3 e 6 del dispositivo nei confronti di , CP_6 Controparte_2
9) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra l'attrice e CP_6
,
[...]
10) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra l'attrice ed CP_2
[...]
11) condanna l'attrice a rifondere a e le Controparte_3 Controparte_4 spese di lite, liquidate in € 18.000,00 per compensi, € 31,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al C.P.A.,
12) condanna a rifondere all'attrice le spese di lite, Controparte_5 liquidate in € 8.000,00 per compensi, € 786,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al C.P.A.,
13) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di CTU e CTP.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda della CP_1
pagina 4 di 20 volta a sentir: Controparte_1
a) accertare la responsabilità degli ex amministratori Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e in ordine al credito impagato dalla fallita CP_6 [...]
, per condotta posta in essere in violazione degli obblighi Parte_1 stabiliti dalla legge e sentir condannare i predetti convenuti - singolarmente e/o in solido tra loro - al risarcimento dei danni patiti nella misura in tesi, di Euro
186.483,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle singole forniture non pagate, in ipotesi di Euro 135.418,36 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle singole forniture non pagate, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
b) accertare la responsabilità di , Controparte_5 CP_2
e per i fatti loro contestati in ordine al mancato
[...] CP_6 rinvenimento della pietra pomice per il valore appostato in bilancio di Euro
98.536,15, in quanto posti in essere in violazione degli obblighi stabiliti dalla legge e sentir condannare i predetti convenuti - singolarmente e/o in solido tra loro - al risarcimento dei danni patiti nella misura nella misura di Euro 98.536,15, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta di giustizia all'esito degli accertamenti che saranno svolti in corso di causa;
Contr c) compensare le somme che in ipotesi dovesse essere condannata a corrispondere ai convenuti in accoglimento delle domande riconvenzionali da quest'ultimi proposte, con le maggiori somme da quest'ultimi risulteranno dovute in virtù dell'accoglimento delle domande di parte attrice.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la
[...]
Contr (di seguito solo o Controparte_1 CP_1
o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
pagina 5 di 20 , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e (di seguito anche APPELLATI) Controparte_5 CP_6 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per il seguente motivo di appello:
1. Violazione/errata interpretazione/omessa applicazione dell'art. 2545 comma
1 ter c.c. in relazione alla propria condanna, chiesta in riconvenzionale, alla restituzione della quota sociale agli ex soci Controparte_3 [...]
e per l'importo di € 7.871,99 ciascuno, CP_4 Controparte_2 somme ricomprese nei maggiori importi di cui ai capi 4, 5 e 6 della sentenza (in motivazione da pag. 12 punto c.1 a pag. 13).
Per tali ragioni è stata formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, , e Controparte_2 Controparte_3
, nel costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché Controparte_4 infondate, le censure mosse da parte APPELLANTE alla sentenza impugnata, della quale hanno chiesto, a loro volta la riforma per il seguente sostanziale motivo di appello incidentale:
A. Violazione di legge ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 2519,
2392 e 2393 c.c., nonché dell'art. 2697 c.c., relativamente al capo 2) della sentenza laddove il Tribunale ha condannato “ , Controparte_5 CP_6
e in solido tra loro, a pagare all'attrice € 49.806,86,
[...] Controparte_2 oltre alla rivalutazione e agli interessi come in motivazione”.
Per contro, e nonostante la Controparte_5 CP_6 rituale evocazione in giudizio non si sono costituiti.
In data 25.09.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in pagina 6 di 20 decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
IN VIA PRELIMINARE
Va dichiarata la contumacia di e Controparte_5 CP_6 in quanto ritualmente citati in giudizio e non costituitisi.
NEL MERITO
SULL'APPELLO PRINCIPALE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo ed unico motivo di gravame è infondata.
Contr Con l'unico motivo di gravame, denuncia la violazione, l'errata interpretazione e l'omessa applicazione dell'art. 2545 comma 1 ter c.c. laddove il
T.I. l'ha condannata alla restituzione della quota sociale agli ex soci CP_3
e per l'importo di €
[...] Controparte_4 Controparte_2
7.871,99 ciascuno, somma ricompresa nei maggiori importi di cui ai capi 4, 5 e 6 della sentenza (in motivazione da pag. 12 punto c.1 a pag. 13).
Ciò in quanto il CTU, ai fini della liquidazione della quota sociale degli ex soci, avrebbe errato nel conteggiare nel calcolo del patrimonio netto della società anche le riserve indivisibili, come da seguente schema:
pagina 7 di 20 Di conseguenza, sarebbero errati il calcolo, effettuato dallo stesso CTU, delle quote sociali dei soci receduti nel corso dell'anno 2020, come di seguito riportate ed il suo recepimento da parte del Giudice di prime cure, in quanto avvenuti in violazione dell'art. 2545 ter c.c. e dell'art. 2514 co. 1 lett. c) c.c. che prevede il divieto di distribuire riserve ai soci cooperatori come previsto anche dall'art. 29 dello statuto sociale:
Replicano gli APPELLATI deducendo che l'art. 2545-ter c.c. secondo cui le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento Contr della società e lo statuto di che in esecuzione di quanto imposto dall'art. 2514 lett.c) c.c., esclude a sua volta la possibilità di distribuire tra i soci cooperatori, sotto qualsiasi forma, dette riserve, devono essere letti in combinato disposto con l'art. 2514 lett. d) c.c., a norma del quale, in caso di scioglimento del rapporto sociale, sussiste l'obbligo di devoluzione a fondi mutualistici, dell'intero patrimonio sociale (comprensivo, dunque, delle riserve accantonate), ma dedotto il capitale ed i dividendi eventualmente maturati.
Ciò posto, rileva il Collegio che il CTU ha effettivamente ricompreso nel calcolo del patrimonio netto, anche le riserve, a detta dell'APPELLANTE indivisibili, per un pagina 8 di 20 ammontare totale di € 251.233,00. In particolare, si legge nella relazione peritale che “Non ci sono perdite imputabili al capitale, eventuali dividendi maturati e non distribuiti, rivalutazioni e sovrapprezzi da considerare. Infatti le perdite sono state, alternativamente, coperte con riserve o con versamenti dei soci oppure sono state riportate a nuovo. Gli utili maturati negli anni sono stati alternativamente destinati a riserve o a copertura di perdite riportate a nuovo”.
Il punto di contrasto tra le parti costituite si registra proprio in ciò: se, in presenza di un capitale eroso dalle perdite, l'inclusione delle riserve nel calcolo del patrimonio netto in sede di liquidazione della quota da rimborsare al socio recedente si traduca in una indebita distribuzione ai soci di quanto accantonato sotto forma di riserve indivisibili (in evidente violazione dell'art. 2545 ter, comma
1, c.c.) oppure se costituisca esclusivamente un'operazione di copertura delle perdite - e conseguente ricostituzione del capitale sociale eroso - consentita dal comma 2 del medesimo articolo.
Ebbene, osserva il Collegio che l'art. 2545 comma 1 ter c.c. nel prevedere che
“sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società” introduce il regime dell'indivisibilità delle riserve che certamente favorisce il sistema cooperativo.
L'accantonamento delle riserve con la conseguente apposizione di un vincolo di permanente funzionalizzazione delle stesse allo scopo mutualistico costituisce invero una maggiore garanzia per i terzi creditori, stante la indivisibilità delle stesse tra i soci in qualunque momento della vita societaria. Neppure in caso di scioglimento della cooperativa, viene meno il vincolo di indivisibilità, dovendo le stesse essere devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Si tratta di una garanzia anche maggiore di quella offerta dal capitale sociale che, in sede di rimborso della quota, a seguito del recesso del pagina 9 di 20 socio, verrà certamente ridotto proporzionalmente all'ammontare della partecipazione da rimborsare.
La riserva indivisibile costituisce, in sostanza, il correlato del vincolo civilistico di scopo, che riguarda la parte del patrimonio netto della cooperativa formatasi con gli utili, dei quali non è prevista la distribuizione tra i soci, in coerenza con la compressione del fine di lucro soggettivo di quest'ultimi.
Invero, tale distribuzione non è ammessa neppure in sede di liquidazione della quota del socio recedente giacchè nel calcolo dell'ammontare a quest'ultimo spettante le uniche riserve che potranno essere prese in considerazione sono quelle divisibili (ancorchè eventualmente indisponibili).
Il socio recedente di società cooperativa, dunque, non può attendersi una liquidazione di un ammontare superiore a quello versato mediante il conferimento
(al più aumentato delle riserve disponibili e degli utili che invece concorrono certamente al computo della quota).
Occorre precisare, in linea generale, che solo nelle cooperative a mutualità prevalente ex art. 2512 c.c., le riserve sono tutte indivisibili tra i soci, benchè a tal fine si richieda l'inserzione di una precisa clausola statutaria prevista dall'art. 2514 c.c..
Tale norma dispone che le cooperative a mutualità prevalente debbano, tra l'altro, prevedere nei propri statuti:
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Nel caso di specie, il divieto di distribuire le riserve fra i soci sancito dall'art.2514 Contr lett. c) c.c., è previsto nell'art. 29 dello Statuto della che si seguito si riporta:
pagina 10 di 20 Contr Come si può notare, lo statuto di prevede che la distribuzione delle riserve ai soci sia vietata anche nel caso di cui all'art. 12 L. n. 904/1977, che prevede che
“fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento”.
Tale norma è stata oggetto di interpretazione autentica con L. 18 febbraio 1999,
n.28 che, all'art. 3, comma 1, ha disposto che "la disposizione dell'articolo 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite".
Le riserve in argomento assumono, dunque, un carattere di intangibilità
“permanente”:
• non essendo distribuibili sotto nessuna forma;
• potendo essere utilizzate soltanto per la copertura delle perdite, e solo dopo l'esaurimento delle altre riserve disponibili, dovendo detta copertura pagina 11 di 20 avvenire secondo una progressione rigida: dalla riserva meno vincolata e più disponibile alla riserva più vincolata e, quindi, meno disponibile.
Orbene, il legislatore tiene ben distinte – e così occorre fare nel caso de quo – la distribuzione diretta delle riserve ai soci dalla utilizzazione delle stesse a copertura delle perdite, rappresentando quest'ultimo l'unico ed eccezionale utilizzo delle riserve indivisibili.
In sostanza, nel caso di perdite che abbiano intaccato il capitale sociale, le riserve che sono indivisibili vengono ad assumere carattere di disponibilità da intendersi non già come libera disposizione e divisione delle relative somme tra i soci, ma nel senso di essere disponibili e, dunque, utilizzabili ai soli fini della ricostituzione del capitale eroso per effetto delle perdite. Unico limite che l'art. 2545 ter, comma
2, c.c. introduce è quello della postergazione nell'utilizzo di tali riserve rispetto a quelle facoltative che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.
Il Collegio osserva che, nel caso di specie, il Consulente d'Ufficio ha operato in maniera corretta imputando le riserve a copertura delle perdite e non procedendo ad alcuna distribuzione diretta delle stesse.
La distinzione non è di poco momento, anche avuto riguardo alle rationes legis sottese ai due commi dell'art. 2545 ter.
Mentre, con la distribuzione diretta delle riserve (vietata dal comma 1 dell'art. 2545 ter) si andrebbe ad attribuire un vantaggio ulteriore al socio di cooperativa a mutualità prevalente che, per definizione, non può perseguire un lucro inteso in senso soggettivo;
con l'imputazione delle stesse a copertura delle perdite, si va esclusivamente a preservare il capitale eventualmente ridotto per effetto delle perdite registrate.
Il fatto poi che, in sede di liquidazione della quota sociale, il socio ottenga un rimborso della stessa grazie alla ricostituzione del capitale per effetto pagina 12 di 20 dell'imputazione (necessariamente postergata) delle riserve costituisce esclusivamente un effetto indiretto e secondario che non integra il divieto di cui al comma 1 art. 2545 ter c.c.
Tornando alle rationes legis poc'anzi menzionate, la ragione del primo divieto riposa nell'intenzione del legislatore di scongiurare il rischio che i soci dell'ente cooperativo possano giovarsi delle maggiori somme accantonate grazie agli sgravi fiscali cui lo stesso, per legge, accede. In sostanza, tali benefici non sono accordati per una maggiore fruizione del lucro soggettivo del socio (assente nelle cooperative a mutalità prevalente) ma per un migliore perseguimento dello scopo mutualistico della società cooperativa.
La ragione del secondo comma dell'art. 2545 ter c.c. che ammette l'utilizzazione delle riserve a copertura delle perdite risiede nella volontà di preservare il capitale sociale.
La distinzione tra le due ipotesi è compendiabile nei seguenti termini: nel primo caso (i.e. riserve distribuite direttamente tra i soci durante la vita della società o in sede di recesso e conseguente rimborso della quota sociale) il socio mirerebbe ad ottenere un indebito vantaggio, nel secondo caso ad evitare una perdita.
In altri termini ancora, nel primo caso non si vuol favorire qui certat de lucro captando (proprio per l'assenza del perseguimento di un lucro soggettivo nelle società cooperative), mentre nel secondo si permette l'imputazione delle riserve a copertura delle perdite favorendo qui certat de damno vitando.
Nel caso di specie il CTU ha operato nel secondo senso e, dunque, correttamente, Contr tant'è vero che neanche il CTP di in primo grado ha sollevato obiezioni in tal senso (come candidamente ammesso dalla stessa nell'atto di appello a pag. 7).
A ciò s'aggiunga che, una volta che la quota del socio uscente sia divenuta esigibile, questa costituisce, invero, un debito sociale che deve essere soddisfatto dalla società. L'ordine di soddisfacimento parte inevitabilmente da utili e riserve pagina 13 di 20 divisibili (nel caso de quo assenti) per poi spostarsi sul capitale che, eroso per effetto della perdita, veniva ricostituito dall'imputazione delle riserve indivisibili.
Non convince neppure l'argomentazione spesa dall'APPELLANTE secondo cui
“risulterebbe oltremodo paradossale che, in caso di perdite – allorchè vi è perfino una norma che specificamente impone che la quota venga epurata della perdita stessa – e, in ipotetica assenza di riserve, in caso di recesso al socio non competerebbe nulla a titolo di liquidazione di quota sociale, nel mentre, in presenza della riserva, questi se ne avvalga andando ad ottenere un rimborso della quota che, a condizioni normali, non gli spetterebbe”.
Invero, più che paradossale risulta consequenziale che, nel caso in cui vi siano delle perdite ma nessun fondo da imputare a copertura delle stesse, il socio non possa vedersi rimborsato alcunchè, mentre, nell'ipotesi in cui le riserve vi siano, queste, ancorchè indivisibili, possano andare a coprire la perdita registrata ed a ricostituire il capitale.
La pronuncia di legittimità n. 15087 del 12/05/2022 invocata dagli APPELLATI precisa che “in via teorica, una riserva può essere utilizzata per molti scopi, come la riduzione diretta delle perdite, l'aumento gratuito di capitale o la distribuzione ai soci come utile. La nozione di "disponibilità della riserva" o di "riserva disponibile" ha riguardo, appunto, alla possibilità di utilizzazione per gli scopi predetti” e che “qualora la riserva sia prevista dal legislatore come "non distribuibile" (art. 2426, n. 4, ultimo periodo, c.c.; ma cfr. altresì art. 2423, comma 5 c.c.; art. 5 d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, sui principi contabili internazionali;
art. 21, comma 4, d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, disposizioni per
l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, etc.), certamente l'ultimo uso menzionato della ripartizione fra i soci ne viene, per definizione, escluso”.
pagina 14 di 20 La Corte regolatrice ribadisce che una riserva non distribuibile non possa essere utilizzata per essere distribuita, ma solo al fine della riduzione delle perdite di esercizio.
Contr La sentenza impugnata va, dunque, confermata laddove ha condannato alla restituzione della quota sociale agli ex soci Controparte_3 [...] per l'importo di € 7.871,99 ciascuno. Parte_2
L'APPELLO INCIDENTALE
Anche l'appello incidentale è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
La censura incidentale alla sentenza impugnata mossa dagli ex amministratori e attiene Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 alla denunciata violazione di legge ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 2519, 2392 e 2393 c.c., nonché dell'art. 2697 c.c., relativamente al capo 2) della sentenza laddove il Tribunale li ha condannati “in solido tra loro, a pagare all'attrice € 49.806,86, oltre alla rivalutazione e agli interessi come in motivazione”, sulla base di quanto affermato dal CTU, circa l'ammanco di pietra pomice.
In particolare, gli APPELLANTI INCIDENTALI lamentano l'adesione del Tribunale ai dati accertati dal CTU, in base all'esame della movimentazione della pietra pomice negli anni, risultante dalla documentazione contabile di acquisto e cessione, laddove ha così argomentato: “la CTU … ha consentito di accertare i quantitativi di pietra pomice acquistati dal 2010 al 2019 e quelli di pomice venduta nei medesimi anni con un differenziale pari a 1.810,50 metri cubi di materiale che avrebbe dovuto risultare nel 2019 presente nel magazzino (nella specie nel piazzale) e che invece è pacifico che non sia stato rinvenuto”.
pagina 15 di 20 Essi contestano la ritenuta loro responsabilità per omessa vigilanza sui beni aziendali risultati mancanti (quantità di pomice che avrebbe dovuto risultare presente sul piazzale, secondo la movimentazione ricostruita dal CTU), perché difetterebbe la prova di ciò e dunque, del fatto che alcuni beni presenti in azienda
(e perciò sottoposti alla propria custodia quali amministratori) fossero venuti a mancare, non costituendo fatto pacifico l'ammanco di pietra pomice stoccata a magazzino (sul piazzale) a luglio 2019, quando erano cessati dalla carica CP_6
e e a febbraio 2020, quando era cessato dalla carica anche il CP_2
. CP_5
Sarebbe, dunque, una prova inadeguata il bilancio al 31.12.2019, attestante l'azzeramento della giacenza di pietra pomice, in quanto redatto sulla base di una verifica postuma risalente al luglio 2020, dato il lasso temporale di circa un anno
(per e e quasi un semestre per ), nel corso del quale CP_6 CP_2 CP_5
Contr essi APPELLANTI INCIDENTALI non essendo più amministratori della non avevano più obbligo di custodia o vigilanza sui beni aziendali. La stessa contestazione dell'ammanco di pomice era stata inviata ad essi ex amministratori il 17 luglio 2020. Contr Replica che la ricostruzione contabile operata dal CTU costituisce senza dubbio elemento probatorio oggettivo e attendibile, basato su documentazione contabile regolarmente tenuta e su fatture di acquisto e vendita acquisite nel contraddittorio delle parti, rilevando che gli amministratori convenuti erano in carica al momento dell'approvazione dei bilanci e non hanno mai fornito alcuna giustificazione circa la destinazione della pietra pomice, nemmeno a seguito della specifica richiesta del nuovo CdA del 17 luglio 2020. Contr Rileva in primo luogo il Collegio che, ha promosso azione di responsabilità nei confronti dei soli amministratori , e , quali unici CP_5 CP_2 CP_6 membri del CdA a lavorare direttamente con la pietra pomice.
pagina 16 di 20 L'azione è soggetta, in forza del richiamo operato dall'art. 2519 comma 1 c.c., alla disciplina degli artt. 2392 e 2393 c.c., la prima delle quali pone a carico degli amministratori l'obbligo di adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e prevede la loro responsabilità solidale verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
Pertanto, la responsabilità dei componenti del CdA verso la società è ravvisabile in ogni abuso, arbitrio od omissione che si traduca in un pregiudizio per il patrimonio sociale, sia dal punto di vista economico, che da quello della regolarità contabile, dovendo essi agire con diligenza professionale e trasparenza.
In particolare, può ritenersi tipicamente in violazione dell'obbligo di diligenza il comportamento degli amministratori che si siano disinteressati della gestione sociale ovvero abbiano dato luogo a gravi anomalie presenti nella contabilità, redigendo il bilancio in contrasto con le risultanze contabili, anche perché la redazione del bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2423 c.c. è una condotta non delegabile. Contr Nella fattispecie, peraltro, l'organo gestorio della come da statuto, è rappresentato dal Consiglio di Amministrazione, non essendo stata attribuita alcuna delega al Comitato Esecutivo, come previsto dall'art. 59 dello statuto stesso, di talché i suoi membri assumono piena responsabilità in ordine a condotte attive od omissive poste in essere in violazione degli obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto.
Avendo l'azione di responsabilità nei confronti della società natura contrattuale, era onere degli amministratori, a fronte dell'allegazione del loro inadempimento e segnatamente della violazione dell'obbligo di conservazione e non dissipazione del patrimonio sociale, dimostrare di aver esattamente adempiuto ovvero di aver pagina 17 di 20 agito nel rispetto degli obblighi precitati ad essi facenti capo ed in particolare di non aver distratto il patrimonio aziendale e comunque di aver adeguatamente vigilato a che ciò non avvenisse.
Inoltre, essendo stata contestata agli APPELLANTI INCIDENTALI una condotta distrattiva o comunque l'omessa vigilanza su un bene aziendale e, segnatamente, Contr sulle rimanenze di magazzino della pietra pomice, spettava a fornire la prova del nesso causale di cui all'art. 1223 c.c. tra la medesima condotta ed il danno patito.
Tale prova è stata adeguatamente fornita tramite espletamento di CTU, sulla base della movimentazione di acquisto e vendita di pietra pomice.
Correttamente, dunque, il T.I. ha ricostruito il danno alla stregua delle risultanze della CTU, avendo chiaramente motivato in ordine all'entità del valore della pietra Contr pomice distratta ed avendo quantificato il danno subìto da in misura pari ad
€ 49.806,86, corrispondente al costo medio ponderato di 1.810,50 metri cubi di materiale.
Le risultanze di magazzino devono infatti risultare dalle scritture contabili ed essere correttamente riportate in bilancio previo loro riscontro fattuale.
La valutazione effettuata dal giudice di prime cure sia in punto di responsabilità che di nesso causale e danno deve ritenersi corretta, posto che il prima ha Pt_3 riscontrato la responsabilità degli amministratori per il fatto che gli stessi avrebbero dovuto controllare la rispondenza dei dati contabili con le “rimanenze di magazzino”, senza permettere quindi che un elevato quantitativo di pietra pomice sparisse dal piazzale e poi, una volta accertato, grazie alla CTU, quali erano i quantitativi di pietra pomice acquistati dal 2010 al 2019 e quali erano quelli di pomice venduta nei medesimi anni, ha effettuato la differenza tra i due valori, trovando in questo modo l'ammontare residuo di materiale (pari ad 1.810,50 metri cubi) che avrebbe dovuto risultare presente nel magazzino, nel 2019, e che invece è pacifico non sia stato riscontrato.
pagina 18 di 20 Correttamente il primo giudice non ha valorizzato la prova per testi, essendo quanto da essi riferito “piuttosto indefinito in quanto non si comprende la misura dell'accennato errore di contabilizzazione”.
Risulta, dunque, corretto il danno liquidato dal Giudice di prime cure, nella somma di € 49.806,86 corrispondente al valore della distratta pari al Pt_4 costo medio ponderato di 1.810,50 metri cubi di materiale e quindi la sentenza appellata va, sul punto, confermata, in quanto immune dai profili di critica che le sono stati mossi.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del Contr giudizio complessivo (che vede reciprocamente soccombenti da un lato e
, e , dall'altro) le spese processuali del presente CP_5 CP_2 CP_6 grado del giudizio devono essere integralmente compensate.
Contr Per contro, nel rapporto tra da un lato e e Controparte_3 CP_4
dall'altro, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio,
[...] pur a fronte del rigetto dell'appello principale, a fronte della loro mancata costituzione.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002 in capo agli appellanti principali ed agli appellanti incidentali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e , nonché sull'appello Controparte_5 CP_6 incidentale proposto da , e Controparte_2 Controparte_3
, avverso la sentenza n. 1758/2023 emessa dal Tribunale Controparte_4
pagina 19 di 20 delle Imprese di Firenze e pubblicata il 12/06/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di e Controparte_5 CP_6
;
[...]
2. RESPINGE l'appello PRINCIPALE e CONFERMA sul punto la sentenza impugnata;
3. RESPINGE l'appello INCIDENTALE e CONFERMA sul punto la sentenza appellata;
4. DICHIARA le spese del presente grado di giudizio interamente compensate Contr nel rapporto tra da un lato e , e , dall'altro; CP_5 CP_2 CP_6
5. DICHIARA non luogo a provvedere in punto spese del presente grado di Contr giudizio nel rapporto tra da un lato e e Controparte_3 CP_4
dall'altro;
[...]
6. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002 in capo agli appellanti principali ed agli appellanti incidentali.
Firenze, camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Antonia Grimolizzi
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 137/2024 promossa da:
(CF: Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. VALENTINI EMANUELA (CF: P.IVA_1
) e dell'Avv. Carlo Fiumanò (CF: ) C.F._1 C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._3
NR NI (CF ) C.F._4
con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3 C.F._5
NR NI (CF ) C.F._4
) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_4 C.F._6
NR NI (CF ) C.F._4
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
(CF ) Controparte_5 C.F._7
CP_6 C.F._8
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 20
avverso la sentenza n. 1658/2023 emessa dal Tribunale delle Imprese di Firenze e pubblicata il 12/06/2023
CONCLUSIONI
In data 25.09.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Chiede che codesta Ecc.ma Corte Voglia: SULL'APPELLO PRINCIPALE - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 1658/2023 resa dal Tribunale di Firenze – Sezione Imprese, nel procedimento avente R.G. n. 1212/2021, pubblicata il 12/06/2023 e mai notificata, con riferimento ai capi di condanna numeri 4, 5 e 6;
- conseguentemente, detrarre dagli importi di condanna il valore corrispondente alla quota sociale – di Euro 7.871,99 - per ciascuno degli appellati e riformulare la Contr disposta condanna a carico della nel minore importo risultante dovuto con obbligo alla restituzione o ripetizione di quanto nelle more versato e/o compensato in esecuzione alla sentenza;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali e oltre IVA e CPA come per legge relativi al presente grado di giudizio;
- con riduzione in via proporzionale delle spese di Contr liti cui è stata condannata la a favore di e Controparte_3 [...]
, di cui al n. 11 della sentenza (liquidate in primo grado in € 18.000,00 CP_4 per compensi, € 31,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al C.P.A.).” IN VIA SUBORDINATA E ISTRUTTORIA: - disporre il rinnovo della CTU tecnico- contabile al fine di stabilire l'esatto calcolo della quota sociale tenuto conto dell'eccezione di inutilizzabilità della riserva di rivalutazione ai fini del relativo calcolo, secondo i principi stabiliti dalla normativa cooperativistica. SULL'APPELLO INCIDENTALE promosso dal sig. - rigettare integralmente Controparte_2
l'appello incidentale per i motivi tutti esposti nelle note di trattazione udienza del 12 giungo 2024 (che meglio saranno approfondite nelle memorie conclusive); - confermare la responsabilità degli ex amministratori per i danni patrimoniali derivanti dal mancato rinvenimento della pietra pomice per il valore accertato
pagina 2 di 20 dalla CTU di Euro 49.806,86; - confermare la solidale responsabilità del sig.
unitamente agli altri ex amministratori, per violazione degli Controparte_2 obblighi di diligente amministrazione e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale della società cooperativa. - con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio a favore della Controparte_1 CP_1
- con condanna dell'appellante incidentale al
[...] Controparte_2 pagamento delle spese e compensi legali relativi all'appello incidentale;
- con ogni altra statuizione che codesta ecc.ma corte riterrà di giustizia”.
Per gli appellati/appellanti incidentali e CP_2 CP_7
: CP_4
“Voglia l'Ecc.m a Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis: 1) dichiarare inammissibile o comunque respingere, perché infondato, l'appello proposto dalla , nei Controparte_8 confronti della sentenza n. 1758/2023 del Tribunale di Firenze e per l'effetto confermare i capi della stessa sentenza impugnati in via principale, rigettando tutte le domande ed istanze proposte dall'appellante contro gli appellati
e , perché infondate in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
2) Accogliere l'appello incidentale proposto da e per l'effetto, Controparte_2
a parziale riforma della medesima sentenza impugnata, accertata l'insussistenza di responsabilità imputabili agli ex amministratori convenuti e nello specifico al Sig. in merito all'ammanco di pietra pomice loro contestato, Controparte_2 respingere integralmente la domanda risarcitoria proposta dalla Cooperativa
, nei suoi confronti a norma degli Controparte_8 artt. 2519, 2392 e 2393 c.c., con conseguente diritto del Sig. di ripetere CP_2 le somme pagate, anche mediante compensazione, in esecuzione d ei capi 6 ed 8 del
PQM
della sentenza, impugnati in via incidentale. 3) In ogni caso con condanna dell'appellante al rimborso in favore dei convenuti appellati delle spese processuali e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri di legge, oltre al rimborso forfettario delle spese generali. Spese di CTU a carico esclusivo della attrice appellante.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1758/2023 pubblicata il 12/06/2023 il Tribunale delle Imprese di
Firenze ha così deciso:
pagina 3 di 20 1) rigetta la domanda svolta da parte attrice nei confronti dei convenuti avente ad oggetto il risarcimento dei danni per il mancato recupero del credito,
2) condanna , e in Controparte_5 CP_6 Controparte_2 solido tra loro, a pagare all'attrice € 49.806,86, oltre alla rivalutazione e agli interessi come in motivazione, a titolo di risarcimento del danno per l'ammanco di pietra pomice,
3) condanna l'attrice a pagare a € 12.398,24, oltre agli interessi CP_6 legali dalla domanda al saldo,
4) condanna l'attrice a pagare a € 21.525,70, oltre agli interessi Controparte_3 legali dalla domanda al saldo,
5) condanna l'attrice a pagare a € 15.035,53, oltre agli Controparte_4 interessi legali dalla domanda al saldo,
6) condanna l'attrice a pagare a € 19.087,86, oltre agli Controparte_2 interessi legali dalla domanda al saldo,
7) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da nei Controparte_5 confronti dell'attrice,
8) dispone la compensazione sino a reciproca concorrenza tra le poste oggetto del capo 2 del dispositivo ed i crediti riconosciuti ai capi 3 e 6 del dispositivo nei confronti di , CP_6 Controparte_2
9) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra l'attrice e CP_6
,
[...]
10) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra l'attrice ed CP_2
[...]
11) condanna l'attrice a rifondere a e le Controparte_3 Controparte_4 spese di lite, liquidate in € 18.000,00 per compensi, € 31,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al C.P.A.,
12) condanna a rifondere all'attrice le spese di lite, Controparte_5 liquidate in € 8.000,00 per compensi, € 786,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al C.P.A.,
13) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di CTU e CTP.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda della CP_1
pagina 4 di 20 volta a sentir: Controparte_1
a) accertare la responsabilità degli ex amministratori Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e in ordine al credito impagato dalla fallita CP_6 [...]
, per condotta posta in essere in violazione degli obblighi Parte_1 stabiliti dalla legge e sentir condannare i predetti convenuti - singolarmente e/o in solido tra loro - al risarcimento dei danni patiti nella misura in tesi, di Euro
186.483,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle singole forniture non pagate, in ipotesi di Euro 135.418,36 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle singole forniture non pagate, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
b) accertare la responsabilità di , Controparte_5 CP_2
e per i fatti loro contestati in ordine al mancato
[...] CP_6 rinvenimento della pietra pomice per il valore appostato in bilancio di Euro
98.536,15, in quanto posti in essere in violazione degli obblighi stabiliti dalla legge e sentir condannare i predetti convenuti - singolarmente e/o in solido tra loro - al risarcimento dei danni patiti nella misura nella misura di Euro 98.536,15, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta di giustizia all'esito degli accertamenti che saranno svolti in corso di causa;
Contr c) compensare le somme che in ipotesi dovesse essere condannata a corrispondere ai convenuti in accoglimento delle domande riconvenzionali da quest'ultimi proposte, con le maggiori somme da quest'ultimi risulteranno dovute in virtù dell'accoglimento delle domande di parte attrice.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la
[...]
Contr (di seguito solo o Controparte_1 CP_1
o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
pagina 5 di 20 , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e (di seguito anche APPELLATI) Controparte_5 CP_6 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per il seguente motivo di appello:
1. Violazione/errata interpretazione/omessa applicazione dell'art. 2545 comma
1 ter c.c. in relazione alla propria condanna, chiesta in riconvenzionale, alla restituzione della quota sociale agli ex soci Controparte_3 [...]
e per l'importo di € 7.871,99 ciascuno, CP_4 Controparte_2 somme ricomprese nei maggiori importi di cui ai capi 4, 5 e 6 della sentenza (in motivazione da pag. 12 punto c.1 a pag. 13).
Per tali ragioni è stata formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, , e Controparte_2 Controparte_3
, nel costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché Controparte_4 infondate, le censure mosse da parte APPELLANTE alla sentenza impugnata, della quale hanno chiesto, a loro volta la riforma per il seguente sostanziale motivo di appello incidentale:
A. Violazione di legge ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 2519,
2392 e 2393 c.c., nonché dell'art. 2697 c.c., relativamente al capo 2) della sentenza laddove il Tribunale ha condannato “ , Controparte_5 CP_6
e in solido tra loro, a pagare all'attrice € 49.806,86,
[...] Controparte_2 oltre alla rivalutazione e agli interessi come in motivazione”.
Per contro, e nonostante la Controparte_5 CP_6 rituale evocazione in giudizio non si sono costituiti.
In data 25.09.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in pagina 6 di 20 decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
IN VIA PRELIMINARE
Va dichiarata la contumacia di e Controparte_5 CP_6 in quanto ritualmente citati in giudizio e non costituitisi.
NEL MERITO
SULL'APPELLO PRINCIPALE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo ed unico motivo di gravame è infondata.
Contr Con l'unico motivo di gravame, denuncia la violazione, l'errata interpretazione e l'omessa applicazione dell'art. 2545 comma 1 ter c.c. laddove il
T.I. l'ha condannata alla restituzione della quota sociale agli ex soci CP_3
e per l'importo di €
[...] Controparte_4 Controparte_2
7.871,99 ciascuno, somma ricompresa nei maggiori importi di cui ai capi 4, 5 e 6 della sentenza (in motivazione da pag. 12 punto c.1 a pag. 13).
Ciò in quanto il CTU, ai fini della liquidazione della quota sociale degli ex soci, avrebbe errato nel conteggiare nel calcolo del patrimonio netto della società anche le riserve indivisibili, come da seguente schema:
pagina 7 di 20 Di conseguenza, sarebbero errati il calcolo, effettuato dallo stesso CTU, delle quote sociali dei soci receduti nel corso dell'anno 2020, come di seguito riportate ed il suo recepimento da parte del Giudice di prime cure, in quanto avvenuti in violazione dell'art. 2545 ter c.c. e dell'art. 2514 co. 1 lett. c) c.c. che prevede il divieto di distribuire riserve ai soci cooperatori come previsto anche dall'art. 29 dello statuto sociale:
Replicano gli APPELLATI deducendo che l'art. 2545-ter c.c. secondo cui le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento Contr della società e lo statuto di che in esecuzione di quanto imposto dall'art. 2514 lett.c) c.c., esclude a sua volta la possibilità di distribuire tra i soci cooperatori, sotto qualsiasi forma, dette riserve, devono essere letti in combinato disposto con l'art. 2514 lett. d) c.c., a norma del quale, in caso di scioglimento del rapporto sociale, sussiste l'obbligo di devoluzione a fondi mutualistici, dell'intero patrimonio sociale (comprensivo, dunque, delle riserve accantonate), ma dedotto il capitale ed i dividendi eventualmente maturati.
Ciò posto, rileva il Collegio che il CTU ha effettivamente ricompreso nel calcolo del patrimonio netto, anche le riserve, a detta dell'APPELLANTE indivisibili, per un pagina 8 di 20 ammontare totale di € 251.233,00. In particolare, si legge nella relazione peritale che “Non ci sono perdite imputabili al capitale, eventuali dividendi maturati e non distribuiti, rivalutazioni e sovrapprezzi da considerare. Infatti le perdite sono state, alternativamente, coperte con riserve o con versamenti dei soci oppure sono state riportate a nuovo. Gli utili maturati negli anni sono stati alternativamente destinati a riserve o a copertura di perdite riportate a nuovo”.
Il punto di contrasto tra le parti costituite si registra proprio in ciò: se, in presenza di un capitale eroso dalle perdite, l'inclusione delle riserve nel calcolo del patrimonio netto in sede di liquidazione della quota da rimborsare al socio recedente si traduca in una indebita distribuzione ai soci di quanto accantonato sotto forma di riserve indivisibili (in evidente violazione dell'art. 2545 ter, comma
1, c.c.) oppure se costituisca esclusivamente un'operazione di copertura delle perdite - e conseguente ricostituzione del capitale sociale eroso - consentita dal comma 2 del medesimo articolo.
Ebbene, osserva il Collegio che l'art. 2545 comma 1 ter c.c. nel prevedere che
“sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società” introduce il regime dell'indivisibilità delle riserve che certamente favorisce il sistema cooperativo.
L'accantonamento delle riserve con la conseguente apposizione di un vincolo di permanente funzionalizzazione delle stesse allo scopo mutualistico costituisce invero una maggiore garanzia per i terzi creditori, stante la indivisibilità delle stesse tra i soci in qualunque momento della vita societaria. Neppure in caso di scioglimento della cooperativa, viene meno il vincolo di indivisibilità, dovendo le stesse essere devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Si tratta di una garanzia anche maggiore di quella offerta dal capitale sociale che, in sede di rimborso della quota, a seguito del recesso del pagina 9 di 20 socio, verrà certamente ridotto proporzionalmente all'ammontare della partecipazione da rimborsare.
La riserva indivisibile costituisce, in sostanza, il correlato del vincolo civilistico di scopo, che riguarda la parte del patrimonio netto della cooperativa formatasi con gli utili, dei quali non è prevista la distribuizione tra i soci, in coerenza con la compressione del fine di lucro soggettivo di quest'ultimi.
Invero, tale distribuzione non è ammessa neppure in sede di liquidazione della quota del socio recedente giacchè nel calcolo dell'ammontare a quest'ultimo spettante le uniche riserve che potranno essere prese in considerazione sono quelle divisibili (ancorchè eventualmente indisponibili).
Il socio recedente di società cooperativa, dunque, non può attendersi una liquidazione di un ammontare superiore a quello versato mediante il conferimento
(al più aumentato delle riserve disponibili e degli utili che invece concorrono certamente al computo della quota).
Occorre precisare, in linea generale, che solo nelle cooperative a mutualità prevalente ex art. 2512 c.c., le riserve sono tutte indivisibili tra i soci, benchè a tal fine si richieda l'inserzione di una precisa clausola statutaria prevista dall'art. 2514 c.c..
Tale norma dispone che le cooperative a mutualità prevalente debbano, tra l'altro, prevedere nei propri statuti:
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Nel caso di specie, il divieto di distribuire le riserve fra i soci sancito dall'art.2514 Contr lett. c) c.c., è previsto nell'art. 29 dello Statuto della che si seguito si riporta:
pagina 10 di 20 Contr Come si può notare, lo statuto di prevede che la distribuzione delle riserve ai soci sia vietata anche nel caso di cui all'art. 12 L. n. 904/1977, che prevede che
“fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento”.
Tale norma è stata oggetto di interpretazione autentica con L. 18 febbraio 1999,
n.28 che, all'art. 3, comma 1, ha disposto che "la disposizione dell'articolo 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite".
Le riserve in argomento assumono, dunque, un carattere di intangibilità
“permanente”:
• non essendo distribuibili sotto nessuna forma;
• potendo essere utilizzate soltanto per la copertura delle perdite, e solo dopo l'esaurimento delle altre riserve disponibili, dovendo detta copertura pagina 11 di 20 avvenire secondo una progressione rigida: dalla riserva meno vincolata e più disponibile alla riserva più vincolata e, quindi, meno disponibile.
Orbene, il legislatore tiene ben distinte – e così occorre fare nel caso de quo – la distribuzione diretta delle riserve ai soci dalla utilizzazione delle stesse a copertura delle perdite, rappresentando quest'ultimo l'unico ed eccezionale utilizzo delle riserve indivisibili.
In sostanza, nel caso di perdite che abbiano intaccato il capitale sociale, le riserve che sono indivisibili vengono ad assumere carattere di disponibilità da intendersi non già come libera disposizione e divisione delle relative somme tra i soci, ma nel senso di essere disponibili e, dunque, utilizzabili ai soli fini della ricostituzione del capitale eroso per effetto delle perdite. Unico limite che l'art. 2545 ter, comma
2, c.c. introduce è quello della postergazione nell'utilizzo di tali riserve rispetto a quelle facoltative che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.
Il Collegio osserva che, nel caso di specie, il Consulente d'Ufficio ha operato in maniera corretta imputando le riserve a copertura delle perdite e non procedendo ad alcuna distribuzione diretta delle stesse.
La distinzione non è di poco momento, anche avuto riguardo alle rationes legis sottese ai due commi dell'art. 2545 ter.
Mentre, con la distribuzione diretta delle riserve (vietata dal comma 1 dell'art. 2545 ter) si andrebbe ad attribuire un vantaggio ulteriore al socio di cooperativa a mutualità prevalente che, per definizione, non può perseguire un lucro inteso in senso soggettivo;
con l'imputazione delle stesse a copertura delle perdite, si va esclusivamente a preservare il capitale eventualmente ridotto per effetto delle perdite registrate.
Il fatto poi che, in sede di liquidazione della quota sociale, il socio ottenga un rimborso della stessa grazie alla ricostituzione del capitale per effetto pagina 12 di 20 dell'imputazione (necessariamente postergata) delle riserve costituisce esclusivamente un effetto indiretto e secondario che non integra il divieto di cui al comma 1 art. 2545 ter c.c.
Tornando alle rationes legis poc'anzi menzionate, la ragione del primo divieto riposa nell'intenzione del legislatore di scongiurare il rischio che i soci dell'ente cooperativo possano giovarsi delle maggiori somme accantonate grazie agli sgravi fiscali cui lo stesso, per legge, accede. In sostanza, tali benefici non sono accordati per una maggiore fruizione del lucro soggettivo del socio (assente nelle cooperative a mutalità prevalente) ma per un migliore perseguimento dello scopo mutualistico della società cooperativa.
La ragione del secondo comma dell'art. 2545 ter c.c. che ammette l'utilizzazione delle riserve a copertura delle perdite risiede nella volontà di preservare il capitale sociale.
La distinzione tra le due ipotesi è compendiabile nei seguenti termini: nel primo caso (i.e. riserve distribuite direttamente tra i soci durante la vita della società o in sede di recesso e conseguente rimborso della quota sociale) il socio mirerebbe ad ottenere un indebito vantaggio, nel secondo caso ad evitare una perdita.
In altri termini ancora, nel primo caso non si vuol favorire qui certat de lucro captando (proprio per l'assenza del perseguimento di un lucro soggettivo nelle società cooperative), mentre nel secondo si permette l'imputazione delle riserve a copertura delle perdite favorendo qui certat de damno vitando.
Nel caso di specie il CTU ha operato nel secondo senso e, dunque, correttamente, Contr tant'è vero che neanche il CTP di in primo grado ha sollevato obiezioni in tal senso (come candidamente ammesso dalla stessa nell'atto di appello a pag. 7).
A ciò s'aggiunga che, una volta che la quota del socio uscente sia divenuta esigibile, questa costituisce, invero, un debito sociale che deve essere soddisfatto dalla società. L'ordine di soddisfacimento parte inevitabilmente da utili e riserve pagina 13 di 20 divisibili (nel caso de quo assenti) per poi spostarsi sul capitale che, eroso per effetto della perdita, veniva ricostituito dall'imputazione delle riserve indivisibili.
Non convince neppure l'argomentazione spesa dall'APPELLANTE secondo cui
“risulterebbe oltremodo paradossale che, in caso di perdite – allorchè vi è perfino una norma che specificamente impone che la quota venga epurata della perdita stessa – e, in ipotetica assenza di riserve, in caso di recesso al socio non competerebbe nulla a titolo di liquidazione di quota sociale, nel mentre, in presenza della riserva, questi se ne avvalga andando ad ottenere un rimborso della quota che, a condizioni normali, non gli spetterebbe”.
Invero, più che paradossale risulta consequenziale che, nel caso in cui vi siano delle perdite ma nessun fondo da imputare a copertura delle stesse, il socio non possa vedersi rimborsato alcunchè, mentre, nell'ipotesi in cui le riserve vi siano, queste, ancorchè indivisibili, possano andare a coprire la perdita registrata ed a ricostituire il capitale.
La pronuncia di legittimità n. 15087 del 12/05/2022 invocata dagli APPELLATI precisa che “in via teorica, una riserva può essere utilizzata per molti scopi, come la riduzione diretta delle perdite, l'aumento gratuito di capitale o la distribuzione ai soci come utile. La nozione di "disponibilità della riserva" o di "riserva disponibile" ha riguardo, appunto, alla possibilità di utilizzazione per gli scopi predetti” e che “qualora la riserva sia prevista dal legislatore come "non distribuibile" (art. 2426, n. 4, ultimo periodo, c.c.; ma cfr. altresì art. 2423, comma 5 c.c.; art. 5 d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, sui principi contabili internazionali;
art. 21, comma 4, d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, disposizioni per
l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, etc.), certamente l'ultimo uso menzionato della ripartizione fra i soci ne viene, per definizione, escluso”.
pagina 14 di 20 La Corte regolatrice ribadisce che una riserva non distribuibile non possa essere utilizzata per essere distribuita, ma solo al fine della riduzione delle perdite di esercizio.
Contr La sentenza impugnata va, dunque, confermata laddove ha condannato alla restituzione della quota sociale agli ex soci Controparte_3 [...] per l'importo di € 7.871,99 ciascuno. Parte_2
L'APPELLO INCIDENTALE
Anche l'appello incidentale è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
La censura incidentale alla sentenza impugnata mossa dagli ex amministratori e attiene Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 alla denunciata violazione di legge ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 2519, 2392 e 2393 c.c., nonché dell'art. 2697 c.c., relativamente al capo 2) della sentenza laddove il Tribunale li ha condannati “in solido tra loro, a pagare all'attrice € 49.806,86, oltre alla rivalutazione e agli interessi come in motivazione”, sulla base di quanto affermato dal CTU, circa l'ammanco di pietra pomice.
In particolare, gli APPELLANTI INCIDENTALI lamentano l'adesione del Tribunale ai dati accertati dal CTU, in base all'esame della movimentazione della pietra pomice negli anni, risultante dalla documentazione contabile di acquisto e cessione, laddove ha così argomentato: “la CTU … ha consentito di accertare i quantitativi di pietra pomice acquistati dal 2010 al 2019 e quelli di pomice venduta nei medesimi anni con un differenziale pari a 1.810,50 metri cubi di materiale che avrebbe dovuto risultare nel 2019 presente nel magazzino (nella specie nel piazzale) e che invece è pacifico che non sia stato rinvenuto”.
pagina 15 di 20 Essi contestano la ritenuta loro responsabilità per omessa vigilanza sui beni aziendali risultati mancanti (quantità di pomice che avrebbe dovuto risultare presente sul piazzale, secondo la movimentazione ricostruita dal CTU), perché difetterebbe la prova di ciò e dunque, del fatto che alcuni beni presenti in azienda
(e perciò sottoposti alla propria custodia quali amministratori) fossero venuti a mancare, non costituendo fatto pacifico l'ammanco di pietra pomice stoccata a magazzino (sul piazzale) a luglio 2019, quando erano cessati dalla carica CP_6
e e a febbraio 2020, quando era cessato dalla carica anche il CP_2
. CP_5
Sarebbe, dunque, una prova inadeguata il bilancio al 31.12.2019, attestante l'azzeramento della giacenza di pietra pomice, in quanto redatto sulla base di una verifica postuma risalente al luglio 2020, dato il lasso temporale di circa un anno
(per e e quasi un semestre per ), nel corso del quale CP_6 CP_2 CP_5
Contr essi APPELLANTI INCIDENTALI non essendo più amministratori della non avevano più obbligo di custodia o vigilanza sui beni aziendali. La stessa contestazione dell'ammanco di pomice era stata inviata ad essi ex amministratori il 17 luglio 2020. Contr Replica che la ricostruzione contabile operata dal CTU costituisce senza dubbio elemento probatorio oggettivo e attendibile, basato su documentazione contabile regolarmente tenuta e su fatture di acquisto e vendita acquisite nel contraddittorio delle parti, rilevando che gli amministratori convenuti erano in carica al momento dell'approvazione dei bilanci e non hanno mai fornito alcuna giustificazione circa la destinazione della pietra pomice, nemmeno a seguito della specifica richiesta del nuovo CdA del 17 luglio 2020. Contr Rileva in primo luogo il Collegio che, ha promosso azione di responsabilità nei confronti dei soli amministratori , e , quali unici CP_5 CP_2 CP_6 membri del CdA a lavorare direttamente con la pietra pomice.
pagina 16 di 20 L'azione è soggetta, in forza del richiamo operato dall'art. 2519 comma 1 c.c., alla disciplina degli artt. 2392 e 2393 c.c., la prima delle quali pone a carico degli amministratori l'obbligo di adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e prevede la loro responsabilità solidale verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
Pertanto, la responsabilità dei componenti del CdA verso la società è ravvisabile in ogni abuso, arbitrio od omissione che si traduca in un pregiudizio per il patrimonio sociale, sia dal punto di vista economico, che da quello della regolarità contabile, dovendo essi agire con diligenza professionale e trasparenza.
In particolare, può ritenersi tipicamente in violazione dell'obbligo di diligenza il comportamento degli amministratori che si siano disinteressati della gestione sociale ovvero abbiano dato luogo a gravi anomalie presenti nella contabilità, redigendo il bilancio in contrasto con le risultanze contabili, anche perché la redazione del bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2423 c.c. è una condotta non delegabile. Contr Nella fattispecie, peraltro, l'organo gestorio della come da statuto, è rappresentato dal Consiglio di Amministrazione, non essendo stata attribuita alcuna delega al Comitato Esecutivo, come previsto dall'art. 59 dello statuto stesso, di talché i suoi membri assumono piena responsabilità in ordine a condotte attive od omissive poste in essere in violazione degli obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto.
Avendo l'azione di responsabilità nei confronti della società natura contrattuale, era onere degli amministratori, a fronte dell'allegazione del loro inadempimento e segnatamente della violazione dell'obbligo di conservazione e non dissipazione del patrimonio sociale, dimostrare di aver esattamente adempiuto ovvero di aver pagina 17 di 20 agito nel rispetto degli obblighi precitati ad essi facenti capo ed in particolare di non aver distratto il patrimonio aziendale e comunque di aver adeguatamente vigilato a che ciò non avvenisse.
Inoltre, essendo stata contestata agli APPELLANTI INCIDENTALI una condotta distrattiva o comunque l'omessa vigilanza su un bene aziendale e, segnatamente, Contr sulle rimanenze di magazzino della pietra pomice, spettava a fornire la prova del nesso causale di cui all'art. 1223 c.c. tra la medesima condotta ed il danno patito.
Tale prova è stata adeguatamente fornita tramite espletamento di CTU, sulla base della movimentazione di acquisto e vendita di pietra pomice.
Correttamente, dunque, il T.I. ha ricostruito il danno alla stregua delle risultanze della CTU, avendo chiaramente motivato in ordine all'entità del valore della pietra Contr pomice distratta ed avendo quantificato il danno subìto da in misura pari ad
€ 49.806,86, corrispondente al costo medio ponderato di 1.810,50 metri cubi di materiale.
Le risultanze di magazzino devono infatti risultare dalle scritture contabili ed essere correttamente riportate in bilancio previo loro riscontro fattuale.
La valutazione effettuata dal giudice di prime cure sia in punto di responsabilità che di nesso causale e danno deve ritenersi corretta, posto che il prima ha Pt_3 riscontrato la responsabilità degli amministratori per il fatto che gli stessi avrebbero dovuto controllare la rispondenza dei dati contabili con le “rimanenze di magazzino”, senza permettere quindi che un elevato quantitativo di pietra pomice sparisse dal piazzale e poi, una volta accertato, grazie alla CTU, quali erano i quantitativi di pietra pomice acquistati dal 2010 al 2019 e quali erano quelli di pomice venduta nei medesimi anni, ha effettuato la differenza tra i due valori, trovando in questo modo l'ammontare residuo di materiale (pari ad 1.810,50 metri cubi) che avrebbe dovuto risultare presente nel magazzino, nel 2019, e che invece è pacifico non sia stato riscontrato.
pagina 18 di 20 Correttamente il primo giudice non ha valorizzato la prova per testi, essendo quanto da essi riferito “piuttosto indefinito in quanto non si comprende la misura dell'accennato errore di contabilizzazione”.
Risulta, dunque, corretto il danno liquidato dal Giudice di prime cure, nella somma di € 49.806,86 corrispondente al valore della distratta pari al Pt_4 costo medio ponderato di 1.810,50 metri cubi di materiale e quindi la sentenza appellata va, sul punto, confermata, in quanto immune dai profili di critica che le sono stati mossi.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del Contr giudizio complessivo (che vede reciprocamente soccombenti da un lato e
, e , dall'altro) le spese processuali del presente CP_5 CP_2 CP_6 grado del giudizio devono essere integralmente compensate.
Contr Per contro, nel rapporto tra da un lato e e Controparte_3 CP_4
dall'altro, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio,
[...] pur a fronte del rigetto dell'appello principale, a fronte della loro mancata costituzione.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002 in capo agli appellanti principali ed agli appellanti incidentali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e , nonché sull'appello Controparte_5 CP_6 incidentale proposto da , e Controparte_2 Controparte_3
, avverso la sentenza n. 1758/2023 emessa dal Tribunale Controparte_4
pagina 19 di 20 delle Imprese di Firenze e pubblicata il 12/06/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di e Controparte_5 CP_6
;
[...]
2. RESPINGE l'appello PRINCIPALE e CONFERMA sul punto la sentenza impugnata;
3. RESPINGE l'appello INCIDENTALE e CONFERMA sul punto la sentenza appellata;
4. DICHIARA le spese del presente grado di giudizio interamente compensate Contr nel rapporto tra da un lato e , e , dall'altro; CP_5 CP_2 CP_6
5. DICHIARA non luogo a provvedere in punto spese del presente grado di Contr giudizio nel rapporto tra da un lato e e Controparte_3 CP_4
dall'altro;
[...]
6. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002 in capo agli appellanti principali ed agli appellanti incidentali.
Firenze, camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Antonia Grimolizzi
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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