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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 137/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH010100339-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH010100339-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH010100339-2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH010100339-2023 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 127/2025 depositato il 16/12/2025 Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1 impugnava davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, l'avviso di accertamento n. TKH010100339/2023, notificato a mezzo pec in data 11 marzo 2023 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rieti, relativo alla ricostruzione del volume d'affari e del reddito del Ricorrente_1, che svolge attività di Bar, dove erano anche installati apparecchi da videogiochi, con la relativa raccolta delle giocate effettuate dai frequentatori del locale stesso.
Dalle informazioni trasmesse dalle società concessionarie della rete telematica di cui all'articolo
Ricorrente_114-bis, comma 4 del D.P.R. 640/1972, emergeva che Il sig. , aveva conseguito, nell'anno d'imposta 2017, compensi da parte del gestore (Società_1 S.r.l.) per totali €. 33.752.
L'Ufficio, vista la dichiarazione IVA 2018 per l'anno 2017, in cui risultavano dichiarate operazioni esenti per €. 34.051,00, riteneva che tale importo fosse comprensivo del menzionato compenso di €. 33.752,00, e dunque, emergesse una maggiore IVA dovuta di €. 7.426,00.
Ritenendo che il compenso corrisposto al Ricorrente_1, non possa essere considerato un'operazione esente ai sensi dell'articolo 10, prino comma, n. 6 del D.P.R. 633/72, ma debba qualificarsi come operazione imponibile ai fini IVA, soggetta all'aliquota del 22%, accertava:
1-ai sensi degli articoli 41-bis e 42 del D.P.R. n. 600/73, il maggior reddito imponibile di €. 4.494,00;
2- ai fini dell'IRAP il maggior valore della produzione di €. 4.494,00, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 446/1997;
3-una maggiore IVA dovuta di €. 2.998,00, ai sensi dell'articolo 54 del DPR n. 633/72; A sostegno del ricorso, il Ricorrente_1 eccepiva, tra le varie motivazioni, che le operazioni di raccolta erano esenti da IVA. Chiede, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento, per infondatezza della pretesa tributaria, con la rideterminazione di quanto accertato, scorporando l'IVA dovuta dal compenso ricevuto. Chiede, inoltre, la disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge n. 212 del 2000 e condannare l'Ufficio alla refusione delle spese di lite.
Costituitosi l'Ufficio, ribadiva la correttezza del proprio operato, ribadendo la legittimità e la fondatezza dell'avviso impugnato, nonché l'infondatezza di tutte le eccezioni di parte, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
La causa giunge in discussione a seguito dell'ordinanza di sospensione n. 114/2025 del
14.06.2025, che rigettava l'istanza. All'udienza del 1° dicembre 2025, questo Giudice trattiene la causa in decisione sulla base degli atti depositati dalle parti, ai sensi del D.L. n. 137/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre premettere che la decisione dell'odierna controversia presuppone la soluzione dell'annosa questione relativa alla corretta interpretazione ed alla portata applicativa dell'esenzione dall'Iva di cui all'articolo 10, primo comma, n.6, del D.P.R. n. 633/1972. In proposito, va, segnalato che, in precedenza, diverse Corti di merito hanno respinto la tesi, costantemente sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui nell'ambito delle operazioni di raccolta delle giocate da intrattenimento (slot-machines) l'esenzione riguarderebbe i rapporti intercorrenti tra concessionario e possessore-gestore degli apparecchi e tra concessionario e titolare dei locali ove gli stessi sono installati (esercente), ma non le operazioni poste in essere tra gestore ed esercente, in quanto esulanti da quelle relative alla raccolta delle giocate rese al concessionario (cfr.circolare n.21/2005 e con la risposta ad interpello n. 226/2019).
Tanto premesso, va ricordato che l'articolo 10, primo comma, n.6 del D.P.R. 633/1972, prevede che “sono esenti dall'imposta le operazioni relative all'esercizio del lotto, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse, comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate”. Sta di fatto, che debba essere esclusa l'applicazione dell'esenzione Iva, operata dal contribuente, nel rapporto sussistente tra gestore ed esercente, in quanto se il rapporto non è instaurato direttamente con il concessionario, l'attività svolta in maniera accessoria alla raccolta in senso stretto e resa dagli esercenti ai gestori non rientra nella fattispecie agevolatrice.
Parliamo sostanzialmente di prestazioni di servizi ulteriori e diverse rispetto a quelle della raccolta in senso stretto, prestate a favore del concessionario: dalla messa a disposizione dei locali alla vigilanza sul corretto funzionamento delle macchine o all'informativa agli utenti;
e quindi, si applicherà l'Iva con aliquota ordinaria. E' quanto ha precisato la Cassazione con le sentenze nn. 16951, 16952,16953,16954 e16955 del 2021 che, rovesciando l'esito dei gradi di giudizio precedenti, ha accolto i ricorsi proposti dall'amministrazione finanziaria.
E cosi pure l'Ordinanza della Cassazione civile sez. tributaria n. 21948 del 5 agosto 2024 che ritiene l'esenzione Iva prevista dall'art. 10, primo comma, n.6 del D.P.R. n. 633/1972 per le operazioni relative alla raccolta delle giocate effettuate con apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. si applica esclusivamente alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti diretti tra il concessionario della rete telematica ed i gestori degli apparecchi, nonché tra il concessionario e gli esercenti dei locali. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'esenzione le attività di raccolta delle giocate svolte sulla base di rapporti contrattuali tra gestori ed esercenti, in assenza di un affidamento diretto da parte del concessionario. Ne consegue, che, nei rapporti commerciali che intercorrono tra gestori ed esercenti non sono esenti da IVA, poiché, non partecipandovi direttamente il concessionario, non
è configurabile nell'attività di raccolta delle giocate, né una prestazione accessoria a quest'ultima.
Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questo Giudice, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione.
Alla stregua di quanto sopra esposto il ricorso esaminato deve essere respinto.
La recente formazione di un orientamento giurisprudenziale di legittimità costituisce giusto motivo per compensare integralmente le spese processuali.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Rieti, il 1° Dicembre 2025
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 137/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH010100339-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH010100339-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH010100339-2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH010100339-2023 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 127/2025 depositato il 16/12/2025 Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1 impugnava davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, l'avviso di accertamento n. TKH010100339/2023, notificato a mezzo pec in data 11 marzo 2023 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rieti, relativo alla ricostruzione del volume d'affari e del reddito del Ricorrente_1, che svolge attività di Bar, dove erano anche installati apparecchi da videogiochi, con la relativa raccolta delle giocate effettuate dai frequentatori del locale stesso.
Dalle informazioni trasmesse dalle società concessionarie della rete telematica di cui all'articolo
Ricorrente_114-bis, comma 4 del D.P.R. 640/1972, emergeva che Il sig. , aveva conseguito, nell'anno d'imposta 2017, compensi da parte del gestore (Società_1 S.r.l.) per totali €. 33.752.
L'Ufficio, vista la dichiarazione IVA 2018 per l'anno 2017, in cui risultavano dichiarate operazioni esenti per €. 34.051,00, riteneva che tale importo fosse comprensivo del menzionato compenso di €. 33.752,00, e dunque, emergesse una maggiore IVA dovuta di €. 7.426,00.
Ritenendo che il compenso corrisposto al Ricorrente_1, non possa essere considerato un'operazione esente ai sensi dell'articolo 10, prino comma, n. 6 del D.P.R. 633/72, ma debba qualificarsi come operazione imponibile ai fini IVA, soggetta all'aliquota del 22%, accertava:
1-ai sensi degli articoli 41-bis e 42 del D.P.R. n. 600/73, il maggior reddito imponibile di €. 4.494,00;
2- ai fini dell'IRAP il maggior valore della produzione di €. 4.494,00, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 446/1997;
3-una maggiore IVA dovuta di €. 2.998,00, ai sensi dell'articolo 54 del DPR n. 633/72; A sostegno del ricorso, il Ricorrente_1 eccepiva, tra le varie motivazioni, che le operazioni di raccolta erano esenti da IVA. Chiede, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento, per infondatezza della pretesa tributaria, con la rideterminazione di quanto accertato, scorporando l'IVA dovuta dal compenso ricevuto. Chiede, inoltre, la disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge n. 212 del 2000 e condannare l'Ufficio alla refusione delle spese di lite.
Costituitosi l'Ufficio, ribadiva la correttezza del proprio operato, ribadendo la legittimità e la fondatezza dell'avviso impugnato, nonché l'infondatezza di tutte le eccezioni di parte, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
La causa giunge in discussione a seguito dell'ordinanza di sospensione n. 114/2025 del
14.06.2025, che rigettava l'istanza. All'udienza del 1° dicembre 2025, questo Giudice trattiene la causa in decisione sulla base degli atti depositati dalle parti, ai sensi del D.L. n. 137/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre premettere che la decisione dell'odierna controversia presuppone la soluzione dell'annosa questione relativa alla corretta interpretazione ed alla portata applicativa dell'esenzione dall'Iva di cui all'articolo 10, primo comma, n.6, del D.P.R. n. 633/1972. In proposito, va, segnalato che, in precedenza, diverse Corti di merito hanno respinto la tesi, costantemente sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui nell'ambito delle operazioni di raccolta delle giocate da intrattenimento (slot-machines) l'esenzione riguarderebbe i rapporti intercorrenti tra concessionario e possessore-gestore degli apparecchi e tra concessionario e titolare dei locali ove gli stessi sono installati (esercente), ma non le operazioni poste in essere tra gestore ed esercente, in quanto esulanti da quelle relative alla raccolta delle giocate rese al concessionario (cfr.circolare n.21/2005 e con la risposta ad interpello n. 226/2019).
Tanto premesso, va ricordato che l'articolo 10, primo comma, n.6 del D.P.R. 633/1972, prevede che “sono esenti dall'imposta le operazioni relative all'esercizio del lotto, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse, comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate”. Sta di fatto, che debba essere esclusa l'applicazione dell'esenzione Iva, operata dal contribuente, nel rapporto sussistente tra gestore ed esercente, in quanto se il rapporto non è instaurato direttamente con il concessionario, l'attività svolta in maniera accessoria alla raccolta in senso stretto e resa dagli esercenti ai gestori non rientra nella fattispecie agevolatrice.
Parliamo sostanzialmente di prestazioni di servizi ulteriori e diverse rispetto a quelle della raccolta in senso stretto, prestate a favore del concessionario: dalla messa a disposizione dei locali alla vigilanza sul corretto funzionamento delle macchine o all'informativa agli utenti;
e quindi, si applicherà l'Iva con aliquota ordinaria. E' quanto ha precisato la Cassazione con le sentenze nn. 16951, 16952,16953,16954 e16955 del 2021 che, rovesciando l'esito dei gradi di giudizio precedenti, ha accolto i ricorsi proposti dall'amministrazione finanziaria.
E cosi pure l'Ordinanza della Cassazione civile sez. tributaria n. 21948 del 5 agosto 2024 che ritiene l'esenzione Iva prevista dall'art. 10, primo comma, n.6 del D.P.R. n. 633/1972 per le operazioni relative alla raccolta delle giocate effettuate con apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. si applica esclusivamente alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti diretti tra il concessionario della rete telematica ed i gestori degli apparecchi, nonché tra il concessionario e gli esercenti dei locali. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'esenzione le attività di raccolta delle giocate svolte sulla base di rapporti contrattuali tra gestori ed esercenti, in assenza di un affidamento diretto da parte del concessionario. Ne consegue, che, nei rapporti commerciali che intercorrono tra gestori ed esercenti non sono esenti da IVA, poiché, non partecipandovi direttamente il concessionario, non
è configurabile nell'attività di raccolta delle giocate, né una prestazione accessoria a quest'ultima.
Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questo Giudice, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione.
Alla stregua di quanto sopra esposto il ricorso esaminato deve essere respinto.
La recente formazione di un orientamento giurisprudenziale di legittimità costituisce giusto motivo per compensare integralmente le spese processuali.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Rieti, il 1° Dicembre 2025