Art. 1. Articolo unico.
Nel trattamento tributario previsto dall' articolo 231 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni ed integrazioni, rientrano tutti gli atti ed i contratti relativi alle operazioni di credito agrario, anche se contengono clausole intese a mantenere integre le garanzie prestate dal debitore e a disciplinare il rapporto di prestito in caso di inadempienza totale o parziale dell'obbligazione, ivi comprese quelle inerenti alla decadenza del beneficio del termine ed alla pattuizione di interessi moratori ai sensi del secondo comma dell'articolo 1224 del Codice civile .
Nel trattamento tributario previsto dall' articolo 231 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni ed integrazioni, rientrano tutti gli atti ed i contratti relativi alle operazioni di credito agrario, anche se contengono clausole intese a mantenere integre le garanzie prestate dal debitore e a disciplinare il rapporto di prestito in caso di inadempienza totale o parziale dell'obbligazione, ivi comprese quelle inerenti alla decadenza del beneficio del termine ed alla pattuizione di interessi moratori ai sensi del secondo comma dell'articolo 1224 del Codice civile .