Versione
7 gennaio 1966
7 gennaio 1966
Art. 1. Articolo unico.
Nel trattamento tributario previsto dall' articolo 231 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni ed integrazioni, rientrano tutti gli atti ed i contratti relativi alle operazioni di credito agrario, anche se contengono clausole intese a mantenere integre le garanzie prestate dal debitore e a disciplinare il rapporto di prestito in caso di inadempienza totale o parziale dell'obbligazione, ivi comprese quelle inerenti alla decadenza del beneficio del termine ed alla pattuizione di interessi moratori ai sensi del secondo comma dell'articolo 1224 del Codice civile .
Nel trattamento tributario previsto dall' articolo 231 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni ed integrazioni, rientrano tutti gli atti ed i contratti relativi alle operazioni di credito agrario, anche se contengono clausole intese a mantenere integre le garanzie prestate dal debitore e a disciplinare il rapporto di prestito in caso di inadempienza totale o parziale dell'obbligazione, ivi comprese quelle inerenti alla decadenza del beneficio del termine ed alla pattuizione di interessi moratori ai sensi del secondo comma dell'articolo 1224 del Codice civile .
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/1969, n. 1132Provvedimento: L'ammissione degli istituti di credito agrario alla corresponsione di un canone annuo di abbonamento, commisurato sul capitale impiegato in ogni Esercizio annuale, in luogo del pagamento delle tasse sugli affari e della imposta di ricchezza mobile, comprende, se si tratta di operazioni di credito agrario di Esercizio, esclusivamente quelle operazioni che rientrano nell'attivita ordinaria degli enti e non si estende a qualsiasi atto che sia comunque in relazione con una operazione di credito agrario. Per tali operazioni, invero, la legge 5 luglio 1928, n.1760, prevede (art.8) che i mutui concessi dagli istituti sono assistiti da privilegi legali sui prodotti, sulle derrate, sul bestiame, …Leggi di più...
- operazioni di credito agrario di esercizio·
- riscossione·
- istituti di credito agrario·
- legge n.1381 del 1965·
- tributi erariali·
- imposte dirette·
- estensione dell'ambito di applicazione del trattamento tributario di favore·
- sui redditi·
- limiti·
- di ricchezza mobile·
- imponibilita autonoma·
- sussistenza·
- abbonamento·
- esclusione