Articolo 44 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 43Articolo 45
Versione
15 marzo 1974
Art. 44.
Alle spese di cui al capitolo n. 5021 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974
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