Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dal 1 gennaio 1951 conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 della Convenzione medesima.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dal 1 gennaio 1951 conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 della Convenzione medesima.