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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 11177/2020 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 27/01/2025, alle ore 11,26 , nella 8 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Giovanni D'Istria, è chiamata la causa
TRA
C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rapp. e dif., giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. MICCIARELLI ADRIANO C.F.
, elett.te domiciliata presso il suo studio in VIA BATTISTELLO C.F._2
CARACCIOLO N. 12 in NAPOLI ed il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c. al numero di FAX 0815445854 o all'indirizzo PEC Email_1
ATTORE
CONTRO
C.F. , in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DI MAURO
NUVOLA C.F. , giusta procura generale ad lites rilasciata dal C.F._3
Sindaco, elett.e dom.to presso la CASA COMUNALE, in NAPOLI, PALAZZO SAN
GIACOMO, PIAZZA MUNICIPIO N.1, fax n. 0817954645, PEC apoli.it Emai_2 Email_3 CP_1
1 CONVENUTO
E' presente l'Avv. Micciarelli per l'attore Sig. il quale si riporta a tutto quanto Pt_1
dedotto, richiesto ed eccepito nel proprio atto introduttivo nelle memorie istruttorie, nonché nei precedenti verbali. Si riporta integralmente alle note conclusive ed alla nota spese depositate nei termini, chiede all'On. le Giudice adito che la causa venga introitata a sentenza.
È presente per il e per delega dell'Avv. Di Mauro, l'Avv. Antonio Controparte_1
Corrado De Luca, il quale impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito riportandosi alle eccezioni e difese di cui alla comparsa di costituzione e risposta del procuratore costituito del Impugna Controparte_1
per quanto di ragione la CTU depositata ed insiste per il rigetto della domanda attorea stante la infondatezza di quest'ultima. Si associa alla richiesta di controparte di introitare la causa a sentenza.
IL GIUDICE
Alle ore 11.27, terminata la discussione, autorizza le parti ad allontanarsi e si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera alle ore 16,15 il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni D'Istria pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 11177/2020 r.g.a.c.
TRA
C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rapp. e dif., giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. MICCIARELLI ADRIANO C.F.
elett.te domiciliata presso il suo studio in VIA BATTISTELLO C.F._2
CARACCIOLO N. 12 in NAPOLI ed il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c. al numero di FAX 0815445854 o all' indirizzo PEC;
Email_1
ATTORE
CONTRO
C.F. , in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DI MAURO
NUVOLA C.F. , giusta procura generale ad lites rilasciata dal C.F._3
Sindaco, elett.e dom.to presso la CASA COMUNALE, in NAPOLI, PALAZZO SAN
GIACOMO, PIAZZA MUNICIPIO N.1, fax n. 0817954645, PEC apoli.it Emai_2 Email_3 CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: LESIONE PERSONALE.
3 CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con atto ritualmente notificato, il sig. conveniva, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, in persona del suo Sindaco l.r.p.t., al fine di ottenere il risarcimento dei danni.
L'attore deduceva che:
in data 08/03/2017, alle ore 20.40 circa, in Napoli alla Via Pigna, altezza negozio
Brico, ivi locato e con direzione Via Epomeo, mentre l'istante si trovava in qualità di conducente del motoveicolo People Kymco, Tg. CM84262, di proprietà di suo fratello, il sig. , percorrendo la predetta via ad andatura Parte_2
moderata, a causa di una buca nel fondo stradale, posta sul margine centro- destra della carreggiata, ed al momento ricoperta da brecciame/pietrisco dello stesso colore dell'asfalto, era caduto al suolo sul lato sinistro unitamente al motoveicolo, subendo gravi lesioni personali;
in particolare tale buca, essendo ricoperta da pietrisco/brecciame, non era visibile all'occhio del conducente, non era segnalata ed era dovuta ad una cattiva manutenzione del tratto in questione. Anche luce stradale in tale zona era assolutamente inadeguata e non vi era una transenna che delimitasse l'area né tantomeno alcun cartello stradale;
a seguito della caduta, il sig. riportava gravi lesioni personali. Parte_1
Nell'immediatezza del fatto, il sig. lamentando forti dolori alla gamba ed Pt_1
4 al piede sinistro, oltre che vari dolenzie per il corpo era stato soccorso da alcuni passanti. Stante le sue gravi condizioni, era intervenuta un'ambulanza sul posto per il trasporto all'Ospedale San Paolo di Napoli dove veniva ricoverato e gli veniva diagnosticata “frattura trimalleolare scomposta gamba sx. caviglia sinistra con lussazione tibio tarsica, oltre a contusioni diffuse, con prescrizione di antidolorifico per 4 settimane ed applicazione di gambaletto gessato e divieto di carico, con prognosi di 35 gg s.c., con necessità di intervento chirurgico”;
in data 14/03/2017 veniva sottoposto ad intervento chirurgico presso
l'Ospedale San Paolo di Napoli per la riduzione cruenta della frattura riportata alla regione malleolare-peroneale ed applicazione di viti di titanio per sutura, nonché intervento alla zona malleolare tibiale con applicazioni di vite per la riduzione della frattura esposta;
in data 17/03/2017 veniva dimesso dall'Ospedale San Paolo di Napoli;
successivamente si sottoponeva ad una serie di visite di controllo, ad rx e a fisioterapia;
si ricoverava successivamente presso la struttura Clinic Center di Napoli per effettuare delle terapie mediche riabilitative dal 08/05/2017 al
09/06/2017;
in data 19/07/2017 il Sig. veniva sottoposto a visita medico Parte_1
legale dal Dott. ; Persona_1
veniva inviava lettera racc.ta n° 15317886135/7 del 31/10/2017, unitamente ad invito alla negoziazione assistita, inviata al CP_1
n p.s.p.t. per richiedere il risarcimento dei danni per le lesioni, senza
[...]
alcun riscontro.
Tutto ciò premesso si chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non.
5 Si costituiva il richiedendo al Giudice di rigettare la domanda Controparte_1
attrice in quanto inammissibile, improponibile, generica ed infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
in via gradata e sempre nell'ipotesi di accoglimento della domanda attrice, riconoscere il concorso di colpa di parte attrice nella produzione dell'evento dannoso, ex art. 1227 c.c..
Concessi i termini ex art.183, co.6, cpc;
disposto ed espletato il libero interrogatorio di parte attrice, la prova testimoniale e la consulenza di ufficio;
il
Giudice all'udienza del 04.11.2024 rinviava la causa per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27 gennaio 2025.
La vicenda oggetto di causa ripropone la “vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro avvenuto su strada pubblica e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero dell'art. 2051 cod. civ. Questione con riferimento alla quale la giurisprudenza (cfr. Cass. Civile n. 12329/2004) ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in
6 domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia).
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
A tale riguardo, non ignora questo Giudice che l'applicabilità o meno della disposizione dell'art. 2051 cod. civ. nei confronti della Pubblica Amministrazione, allorché si tratti - come nel caso di specie - di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini,
e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile, è stata - ed è tuttora
- fonte di vivaci dibattiti dottrinali e di contrasti giurisprudenziali: da un lato, infatti, v'è chi sostiene che l'art. 2051 cod. civ. non troverebbe assolutamente applicazione, considerato che, in simili ipotesi, la Pubblica Amministrazione non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente presuppone (in altre parole, considerato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode, tale responsabilità – evidentemente - non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile - cfr., in tal senso ed ex multis, Cass., 23 luglio 2003, n. 11446; Cass., 13 gennaio 2003, n. 298; Cass., 15 gennaio 2003, n. 488; Cass. 31 luglio 2002, n. 11366; Cass. 21 dicembre 2001, n.
16179; Cass., 26 gennaio 1999, n. 699; Cass., 28 ottobre 1998, n. 10759; Cass., 16
7 giugno 1998, n. 5990): in conseguenza, la responsabilità della Pubblica
Amministrazione dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità sancita dall'art. 2043 cod. civ.; dall'altro lato, invece, si pone l'orientamento opposto, alla stregua del quale l'art. 2051 cod. civ. potrebbe e dovrebbe trovare applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla Pubblica Amministrazione, quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. Cass., 1° ottobre 2004, n. 19653; Cass., 15 gennaio 2003,
n. 488; Cass., 21 maggio 1996, n. 4673, Cass., 20 novembre 1998, n. 11749; Cass.,
27 gennaio 1988, n. 723; Cass., 3 giugno 1982, n. 3392).
Né, del resto, la distinzione tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova.
Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla Pubblica Amministrazione, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla Pubblica Amministrazione
8 custode, la quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito. Peraltro, relativamente alla norma dell'art. 2043 cod. civ. va specificato che la responsabilità dell'amministrazione per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato, non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto, essendosi chiarito, in giurisprudenza, che essi vanno intesi come meri elementi sintomatici della responsabilità pubblica, ma essendo ben possibile che la stessa possa anche individuarsi nella singola fattispecie in un diverso comportamento colposo dell'amministrazione. Limitare aprioristicamente la responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni subiti dagli utenti dei beni demaniali alle sole ipotesi della presenza di insidia o trabocchetto, non trova alcuna base normativa nella lettera dell'art. 2043 cod. civ., e rappresenterebbe un'indubbia posizione di privilegio per la parte pubblica (in questo senso, Cass., 14 marzo 2006, n. 5445).
Ebbene, tanto doverosamente premesso - e non essendo state rappresentate valide argomentazioni che inducano ad un ripensamento in senso contrario - ritiene questo Giudice assolutamente preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che configura in capo alla
Pubblica Amministrazione, relativamente ai danni occorsi a soggetti terzi, quale quello denunziato dall'odierno attore, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
Sul punto questo giudice ritiene di dover condividere le argomentazioni della ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che a partire dal 2006 con tre pronunzie (cfr. Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651; Cass., 14 marzo 2006, n. 5445
e Cass., 6 luglio 2006, n. 15383) ha concluso nel senso dell'applicazione, in casi
9 quale quello sottoposto oggi al vaglio del Tribunale, dell'art. 2051 cod. civ., considerato che “la responsabilità speciale per custodia ex art. 2051 cod. civ. risulta…non solo configurabile, ma invero senz'altro preferibile rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 cod. civ.” (cfr. Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651, cit.), in quanto “elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso … infatti, la CP_1
localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di effettivo controllo della zona, per cui CP_1
sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale” (cfr. Cass., 6. luglio 2006, n. 15383, cit., §.
8.2 e § 6.7).
La linea interpretativa inaugurata dalle predette sentenze è stata poi confermata dalla giurisprudenza successiva della Suprema Corte (cfr., al riguardo, Cass., 16 maggio 2008, n. 12449; Cass., 6 giugno 2008, n. 15042) che ha affermato che la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali, con la precisazione che essendo tuttavia, detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti - che il custode non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni - il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati.
10 Esso va individuato, in particolare, nei casi in cui la causa che ha provocato il danno non sia strutturale e intrinseca al modo di essere del bene, ma sia derivata da comportamenti estemporanei di terzi, non immediatamente conoscibili o eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Pertanto, la demanialità e la notevole estensione dei beni non possono costituire elementi tali da indurre ad escludere una responsabilità della Pubblica
Amministrazione ex art. 2051 cod. civ.: come rilevato dalla giurisprudenza sopra richiamata, non v'è nulla, sotto l'aspetto propriamente letterale, che consenta di interpretare la disposizione del 2051 cod. civ. nel senso restrittivo di cui pure si è riferito, riducendone il campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, ed escludendo, pertanto, anche solo parzialmente, le ipotesi in cui l'obbligo de quo gravi sulla Pubblica Amministrazione;
inoltre la prova liberatoria
è limitata alla dimostrazione del “caso fortuito” e non anche, invece, alla natura soggettiva (pubblica o privata, cioè) del titolare della cosa che ha cagionato il danno;
ancora è la stessa Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sez. un., 11 novembre
1991, n. 12019), che tratteggia in quella disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva - e, dunque, assolutamente indipendente dalla natura pubblica o privata del bene che ha cagionato il danno.
Ciò detto, se non può darsi rilievo alla natura pubblica o privata del bene al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., nondimeno i criteri di imputazione della responsabilità medesima devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione, considerato che, mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del principio “cuius commoda eius incommoda”, sia perché può escludere
11 i terzi dall'uso del bene e, quindi, circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni.
Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno.
Concludendo, pertanto, ritiene questo giudice che la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., bensì devono intendersi come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la Pubblica
Amministrazione, una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni
12 di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che ne discende per cui la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che
13 il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno
- sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione al carattere demaniale del bene
- tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
Ciò premesso, com'è noto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ai fini dell'applicazione dell'ipotesi speciale di responsabilità prevista dalla richiamata norma: a) il danno può essere stato causato dal dinamismo intrinseco della cosa
(ad esempio scala mobile) ovvero anche da un agente esterno che abbia determinato o accentuato la pericolosità della stessa - ad esempio sapone liquido su una scala – (cfr. Cass. 28 marzo 2001, n. 4480);
b) l'attore deve provare il nesso di causalità tra il danno e la cosa con la precisazione che se è intervenuto un agente esterno dannoso, questo elemento concorre a formare la fattispecie costitutiva (cfr. Cass. 16 febbraio 2001, n. 2331);
c) non occorre alcuna indagine sulla condotta del custode (e l'eventuale colpa) posto che la stessa è estranea alla fattispecie;
Il convenuto può esonerarsi da responsabilità provando il fortuito ravvisabile non solo in un accadimento esterno del tutto imprevedibile ed inevitabile, ma anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato. Risulta, inoltre, evidente
14 che quanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa, tanto più intensa deve essere l'indagine diretta a verificare se la condotta del danneggiato abbia interrotto il nesso di causalità (cfr. Cass. 17 gennaio 2001, n. 584).
Ciò precisato, va rilevato che in base alle difese della parte convenuta e agli esiti dell'istruttoria è emerso che l'evento dannoso si verificò a causa di una buca presente sul manto stradale, la quale non era visibile in quanto era ricoperta da pietrisco dello stesso colore dell'asfalto, in un tratto non adeguatamente illuminato, posto sotto al cavalcavia della tangenziale e che inoltre era sprovvista di recinzione e segnalazione e per la quale non era stata svolta l'ordinaria attività di manutenzione esigibile.
Va poi rilevato che nessun significativo elemento di prova è stato offerto dal onde dimostrare che tale episodio abbia avuto il carattere del Controparte_1
fortuito, né sono emersi profili di colpa addebitabili all'attore, dal momento che l'istruttoria non ha evidenziato alcun elemento sulla base del quale poter ritenere che l'evento dannoso si verificò a causa, o anche a causa, di comportamenti imprudenti del sig. , o di suoi comportamenti non giustificabili nel Parte_1
contesto in cui si verificò l'evento.
Dal libero interrogatorio dell'attore, sig. , e dalla testimonianza del Parte_1
testa di parte attrice, sig. , all'udienza del 05/12/2022, risultava Testimone_1
confermata la dinamica del sinistro dedotta dalla parte attrice in citazione con dichiarazioni precise e concordanti. Entrambi hanno affermato che il sinistro era avvenuto in data 08.03.2017, verso le 20.30 quando il sig. stava Parte_1
percorrendo con un motociclo via Pigna in discesa, andando piano, in un tratto dove la strada era scarsamente illuminata, a causa di una buca ricoperta da pietrisco non segnalata. Per tale sinistro si rese necessario l'intervento di
15 un'autoambulanza che trasportò in seguito il conducente del motociclo presso l'Ospedale San Paolo.
Nella produzione di parte attrice è stata, inoltre, allegata la scheda di accesso al
Pronto Soccorso all'Ospedale San Paolo del 08.03.2017 in cui veniva riportato che il paziente “cadeva dalla moto per suolo dissestato” con diagnosi di “frattura bimalleolare caviglia sn. con lussazione tibio-tarsica e con dimissione avvenuta in data 17.03.2017, a seguito dell'intervento chirurgico del 14.03.2017.
Sulla base di ciò che è emerso, si ritiene provato il fatto storico.
Dalla CTU allegata della dott.ssa Medico Chirurgo e Specialista in Persona_2
Medicina Legale e delle Assicurazioni è emerso che il sig. riportava Parte_1
per la caduta “ ebbe a riportare per l'incidente di cui è causa: Parte_1
Frattura bimalleolare della caviglia sx con lussazione tibio-tarsica. La natura della lesione è traumatica per cui è rispettato il nesso di causalità temporale e topografico con l'evento lesivo. Veniva ricoverato presso Ospedale San Paolo dove veniva refertato con prognosi di gg 35, ed in data 14/03/17 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con viti. Veniva dimesso in data 17/03/17 con gambaletto gessato che veniva rimosso in data 21/04/17 con autorizzazione di carico prudente con bastoni. Veniva prescritta terapia riabilitativa effettuata presso clinic Center dal 8/05/17 al 9/06/17.”.
Il CTU precisava, altresì, che “L'esame obiettivo condotto nel corso della presente consulenza ha evidenziato la presenza di due esiti cicatriziali ipercomici a decorso longitudinale, in sede peimalleolare sx, il primo sulla faccia mediale, il secondo su quella laterale. I movimenti di flesso estensione dell'arto inferiore sx appaiono limitati di 1/3. Limitata l'estensione su punte e talloni. Viene riferita facile
16 stancabilità durante la marcia prolungata e dolenzia nei cambiamenti stagionali e presenza di linfedema dopo la marcia.”.
In merito il danno biologico temporaneo il CTU ha osservato che “Ai fini della durata della malattia abbiamo periodo di inabilità temporanea totale pari a gg.
35.
Il periodo di inabilità temporanea parziale per il recupero funzionale è stato di giorni 30 al 75% e ulteriori gg 30 al 50%”.
Per quanto attiene, invece al danno biologico permanente il CTU ha ritenuto che
“I postumi anatomo-funzionali attuali consistenti in: Limitazione funzionale articolare della caviglia sx con linfedema, esiti cicatriziali malleolari discromici con persistenza dei mezzi di sintesi condizionato danno biologico valutabile nella misura del 7%”.
Per quanto riguarda le spese mediche documentate e future il CTU ha ritenuto che esse ammontano a € 59,35.
Il danno subito, la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è confermata dall'ausiliario del Giudice, ha determinato nella parte attrice degli esiti permanenti quantificati dal C.T.U., in una percentuale del 7%.
Trattasi di conclusioni cui il CTU è pervenuto dopo un'attenta analisi dei dati e sono da questo Tribunale pienamente condivise, non essendo emersi elementi atti a metterle in discussione.
Si riconosce, altresì, una ITT valutabile in 35 giorni, una ITP al 75% per 30 giorni, e una ITP al 50% per 30 giorni.
Accertata, dunque, la responsabilità del nella causazione del Controparte_1
sinistro in esame, occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti di conseguenza da . Parte_1
17 Quanto all'individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così sopra individuato, è opportuno fare riferimento alle Tabelle Ministeriali aggiornate al 2024-2025 per il calcolo del danno biologico di lieve entità.
Pertanto, considerando una percentuale di invalidità nella misura del 7% ed in considerazione dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (30), si ottiene una somma di € 11.339,18.
La somma dovuta a titolo di invalidità temporanea e considerando, quale base di calcolo, il punto “base” pari ad € 55,24 giornaliere si liquida:
1) il danno da ITT per 35 giorni è pari ad € 1.933,40;
2) il danno da ITP al 75% per 30 giorni è pari ad € 1.242,90;
3) il danno da ITP al 50% per 30 giorni è pari ad € 828,60.
Va altresì riconosciuto il rimborso delle spese mediche ritenute congrue dal CTU pari ad € 59,35.
Il totale dovuto è pari, pertanto, ad € 15.403,43, già determinata all'attualità, per cui non va aggiornata e su di essa, quindi, non va corrisposta la rivalutazione monetaria.
Posto che nel caso in esame non è stata data la prova del danno morale e inteso come “rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (Cass. cit.) tale voce di danno non può essere liquidata.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario
(lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per
18 ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo
Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al Controparte_1
pagamento, in favore del sig. , degli interessi al tasso legale previsto Parte_1
dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (08.03.2017) sull'importo di euro
€ 15.403,43 somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del (08.03.2017) - quale momento in cui l'illecito si
è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (08.03.2017) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in
Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni
19 pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta
(pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M 55/2014 e succ. aggiornamenti, secondo lo scaglione corrispondente al valore in cui la domanda ha trovato concreto accoglimento (da
€ 5.200,00 ad € 26.000,00 valori medi).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 11177/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE PERSONALE, pendente tra ed il Parte_1
in persona del Sindaco l.r.p.t., ogni contraria istanza disattesa Controparte_1
così provvede:
1. Accoglie la domanda nei confronti del in persona del Controparte_1
Sindaco l.r.p.t.;
2. Condanna il in persona del Sindaco l.r.p.t., alla Controparte_1
corresponsione in favore del sig. della somma Parte_1
complessiva di € 15.403,43; oltre interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (08.03.2017) sulle somme indicate che devono essere devalutate, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai , alla suddetta data del (08.03.2017) - quale momento in cui l'illecito si è prodotto -e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (08.03.2017) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di
20 volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo;
3. condanna il in persona del Sindaco l.r.p.t., alla Controparte_1
corresponsione in favore dell'attore dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, al pagamento sulle somme sopra liquidate a titolo risarcitorio, degli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ.;
• condanna il in persona del Sindaco l.r.p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in €
27,00 per esborsi ed € 5.077,00 per onorari, oltre contributo forfettario
15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario Avv. Micciarelli Adriano;
4. pone definitivamente a carico del in persona del Controparte_1
Sindaco l.r.p.t., le spese di CTU liquidate con separato decreto;
5. Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, il 27.01.2025 alle ore 16,15.
Il Giudice Dott. Giovanni D'Istria
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209
21
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 27/01/2025, alle ore 11,26 , nella 8 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Giovanni D'Istria, è chiamata la causa
TRA
C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rapp. e dif., giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. MICCIARELLI ADRIANO C.F.
, elett.te domiciliata presso il suo studio in VIA BATTISTELLO C.F._2
CARACCIOLO N. 12 in NAPOLI ed il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c. al numero di FAX 0815445854 o all'indirizzo PEC Email_1
ATTORE
CONTRO
C.F. , in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DI MAURO
NUVOLA C.F. , giusta procura generale ad lites rilasciata dal C.F._3
Sindaco, elett.e dom.to presso la CASA COMUNALE, in NAPOLI, PALAZZO SAN
GIACOMO, PIAZZA MUNICIPIO N.1, fax n. 0817954645, PEC apoli.it Emai_2 Email_3 CP_1
1 CONVENUTO
E' presente l'Avv. Micciarelli per l'attore Sig. il quale si riporta a tutto quanto Pt_1
dedotto, richiesto ed eccepito nel proprio atto introduttivo nelle memorie istruttorie, nonché nei precedenti verbali. Si riporta integralmente alle note conclusive ed alla nota spese depositate nei termini, chiede all'On. le Giudice adito che la causa venga introitata a sentenza.
È presente per il e per delega dell'Avv. Di Mauro, l'Avv. Antonio Controparte_1
Corrado De Luca, il quale impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito riportandosi alle eccezioni e difese di cui alla comparsa di costituzione e risposta del procuratore costituito del Impugna Controparte_1
per quanto di ragione la CTU depositata ed insiste per il rigetto della domanda attorea stante la infondatezza di quest'ultima. Si associa alla richiesta di controparte di introitare la causa a sentenza.
IL GIUDICE
Alle ore 11.27, terminata la discussione, autorizza le parti ad allontanarsi e si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera alle ore 16,15 il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni D'Istria pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 11177/2020 r.g.a.c.
TRA
C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rapp. e dif., giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. MICCIARELLI ADRIANO C.F.
elett.te domiciliata presso il suo studio in VIA BATTISTELLO C.F._2
CARACCIOLO N. 12 in NAPOLI ed il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c. al numero di FAX 0815445854 o all' indirizzo PEC;
Email_1
ATTORE
CONTRO
C.F. , in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DI MAURO
NUVOLA C.F. , giusta procura generale ad lites rilasciata dal C.F._3
Sindaco, elett.e dom.to presso la CASA COMUNALE, in NAPOLI, PALAZZO SAN
GIACOMO, PIAZZA MUNICIPIO N.1, fax n. 0817954645, PEC apoli.it Emai_2 Email_3 CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: LESIONE PERSONALE.
3 CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con atto ritualmente notificato, il sig. conveniva, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, in persona del suo Sindaco l.r.p.t., al fine di ottenere il risarcimento dei danni.
L'attore deduceva che:
in data 08/03/2017, alle ore 20.40 circa, in Napoli alla Via Pigna, altezza negozio
Brico, ivi locato e con direzione Via Epomeo, mentre l'istante si trovava in qualità di conducente del motoveicolo People Kymco, Tg. CM84262, di proprietà di suo fratello, il sig. , percorrendo la predetta via ad andatura Parte_2
moderata, a causa di una buca nel fondo stradale, posta sul margine centro- destra della carreggiata, ed al momento ricoperta da brecciame/pietrisco dello stesso colore dell'asfalto, era caduto al suolo sul lato sinistro unitamente al motoveicolo, subendo gravi lesioni personali;
in particolare tale buca, essendo ricoperta da pietrisco/brecciame, non era visibile all'occhio del conducente, non era segnalata ed era dovuta ad una cattiva manutenzione del tratto in questione. Anche luce stradale in tale zona era assolutamente inadeguata e non vi era una transenna che delimitasse l'area né tantomeno alcun cartello stradale;
a seguito della caduta, il sig. riportava gravi lesioni personali. Parte_1
Nell'immediatezza del fatto, il sig. lamentando forti dolori alla gamba ed Pt_1
4 al piede sinistro, oltre che vari dolenzie per il corpo era stato soccorso da alcuni passanti. Stante le sue gravi condizioni, era intervenuta un'ambulanza sul posto per il trasporto all'Ospedale San Paolo di Napoli dove veniva ricoverato e gli veniva diagnosticata “frattura trimalleolare scomposta gamba sx. caviglia sinistra con lussazione tibio tarsica, oltre a contusioni diffuse, con prescrizione di antidolorifico per 4 settimane ed applicazione di gambaletto gessato e divieto di carico, con prognosi di 35 gg s.c., con necessità di intervento chirurgico”;
in data 14/03/2017 veniva sottoposto ad intervento chirurgico presso
l'Ospedale San Paolo di Napoli per la riduzione cruenta della frattura riportata alla regione malleolare-peroneale ed applicazione di viti di titanio per sutura, nonché intervento alla zona malleolare tibiale con applicazioni di vite per la riduzione della frattura esposta;
in data 17/03/2017 veniva dimesso dall'Ospedale San Paolo di Napoli;
successivamente si sottoponeva ad una serie di visite di controllo, ad rx e a fisioterapia;
si ricoverava successivamente presso la struttura Clinic Center di Napoli per effettuare delle terapie mediche riabilitative dal 08/05/2017 al
09/06/2017;
in data 19/07/2017 il Sig. veniva sottoposto a visita medico Parte_1
legale dal Dott. ; Persona_1
veniva inviava lettera racc.ta n° 15317886135/7 del 31/10/2017, unitamente ad invito alla negoziazione assistita, inviata al CP_1
n p.s.p.t. per richiedere il risarcimento dei danni per le lesioni, senza
[...]
alcun riscontro.
Tutto ciò premesso si chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non.
5 Si costituiva il richiedendo al Giudice di rigettare la domanda Controparte_1
attrice in quanto inammissibile, improponibile, generica ed infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
in via gradata e sempre nell'ipotesi di accoglimento della domanda attrice, riconoscere il concorso di colpa di parte attrice nella produzione dell'evento dannoso, ex art. 1227 c.c..
Concessi i termini ex art.183, co.6, cpc;
disposto ed espletato il libero interrogatorio di parte attrice, la prova testimoniale e la consulenza di ufficio;
il
Giudice all'udienza del 04.11.2024 rinviava la causa per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27 gennaio 2025.
La vicenda oggetto di causa ripropone la “vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro avvenuto su strada pubblica e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero dell'art. 2051 cod. civ. Questione con riferimento alla quale la giurisprudenza (cfr. Cass. Civile n. 12329/2004) ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in
6 domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia).
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
A tale riguardo, non ignora questo Giudice che l'applicabilità o meno della disposizione dell'art. 2051 cod. civ. nei confronti della Pubblica Amministrazione, allorché si tratti - come nel caso di specie - di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini,
e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile, è stata - ed è tuttora
- fonte di vivaci dibattiti dottrinali e di contrasti giurisprudenziali: da un lato, infatti, v'è chi sostiene che l'art. 2051 cod. civ. non troverebbe assolutamente applicazione, considerato che, in simili ipotesi, la Pubblica Amministrazione non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente presuppone (in altre parole, considerato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode, tale responsabilità – evidentemente - non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile - cfr., in tal senso ed ex multis, Cass., 23 luglio 2003, n. 11446; Cass., 13 gennaio 2003, n. 298; Cass., 15 gennaio 2003, n. 488; Cass. 31 luglio 2002, n. 11366; Cass. 21 dicembre 2001, n.
16179; Cass., 26 gennaio 1999, n. 699; Cass., 28 ottobre 1998, n. 10759; Cass., 16
7 giugno 1998, n. 5990): in conseguenza, la responsabilità della Pubblica
Amministrazione dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità sancita dall'art. 2043 cod. civ.; dall'altro lato, invece, si pone l'orientamento opposto, alla stregua del quale l'art. 2051 cod. civ. potrebbe e dovrebbe trovare applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla Pubblica Amministrazione, quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. Cass., 1° ottobre 2004, n. 19653; Cass., 15 gennaio 2003,
n. 488; Cass., 21 maggio 1996, n. 4673, Cass., 20 novembre 1998, n. 11749; Cass.,
27 gennaio 1988, n. 723; Cass., 3 giugno 1982, n. 3392).
Né, del resto, la distinzione tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova.
Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla Pubblica Amministrazione, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla Pubblica Amministrazione
8 custode, la quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito. Peraltro, relativamente alla norma dell'art. 2043 cod. civ. va specificato che la responsabilità dell'amministrazione per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato, non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto, essendosi chiarito, in giurisprudenza, che essi vanno intesi come meri elementi sintomatici della responsabilità pubblica, ma essendo ben possibile che la stessa possa anche individuarsi nella singola fattispecie in un diverso comportamento colposo dell'amministrazione. Limitare aprioristicamente la responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni subiti dagli utenti dei beni demaniali alle sole ipotesi della presenza di insidia o trabocchetto, non trova alcuna base normativa nella lettera dell'art. 2043 cod. civ., e rappresenterebbe un'indubbia posizione di privilegio per la parte pubblica (in questo senso, Cass., 14 marzo 2006, n. 5445).
Ebbene, tanto doverosamente premesso - e non essendo state rappresentate valide argomentazioni che inducano ad un ripensamento in senso contrario - ritiene questo Giudice assolutamente preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che configura in capo alla
Pubblica Amministrazione, relativamente ai danni occorsi a soggetti terzi, quale quello denunziato dall'odierno attore, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
Sul punto questo giudice ritiene di dover condividere le argomentazioni della ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che a partire dal 2006 con tre pronunzie (cfr. Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651; Cass., 14 marzo 2006, n. 5445
e Cass., 6 luglio 2006, n. 15383) ha concluso nel senso dell'applicazione, in casi
9 quale quello sottoposto oggi al vaglio del Tribunale, dell'art. 2051 cod. civ., considerato che “la responsabilità speciale per custodia ex art. 2051 cod. civ. risulta…non solo configurabile, ma invero senz'altro preferibile rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 cod. civ.” (cfr. Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651, cit.), in quanto “elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso … infatti, la CP_1
localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di effettivo controllo della zona, per cui CP_1
sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale” (cfr. Cass., 6. luglio 2006, n. 15383, cit., §.
8.2 e § 6.7).
La linea interpretativa inaugurata dalle predette sentenze è stata poi confermata dalla giurisprudenza successiva della Suprema Corte (cfr., al riguardo, Cass., 16 maggio 2008, n. 12449; Cass., 6 giugno 2008, n. 15042) che ha affermato che la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali, con la precisazione che essendo tuttavia, detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti - che il custode non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni - il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati.
10 Esso va individuato, in particolare, nei casi in cui la causa che ha provocato il danno non sia strutturale e intrinseca al modo di essere del bene, ma sia derivata da comportamenti estemporanei di terzi, non immediatamente conoscibili o eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Pertanto, la demanialità e la notevole estensione dei beni non possono costituire elementi tali da indurre ad escludere una responsabilità della Pubblica
Amministrazione ex art. 2051 cod. civ.: come rilevato dalla giurisprudenza sopra richiamata, non v'è nulla, sotto l'aspetto propriamente letterale, che consenta di interpretare la disposizione del 2051 cod. civ. nel senso restrittivo di cui pure si è riferito, riducendone il campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, ed escludendo, pertanto, anche solo parzialmente, le ipotesi in cui l'obbligo de quo gravi sulla Pubblica Amministrazione;
inoltre la prova liberatoria
è limitata alla dimostrazione del “caso fortuito” e non anche, invece, alla natura soggettiva (pubblica o privata, cioè) del titolare della cosa che ha cagionato il danno;
ancora è la stessa Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sez. un., 11 novembre
1991, n. 12019), che tratteggia in quella disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva - e, dunque, assolutamente indipendente dalla natura pubblica o privata del bene che ha cagionato il danno.
Ciò detto, se non può darsi rilievo alla natura pubblica o privata del bene al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., nondimeno i criteri di imputazione della responsabilità medesima devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione, considerato che, mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del principio “cuius commoda eius incommoda”, sia perché può escludere
11 i terzi dall'uso del bene e, quindi, circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni.
Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno.
Concludendo, pertanto, ritiene questo giudice che la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., bensì devono intendersi come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la Pubblica
Amministrazione, una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni
12 di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che ne discende per cui la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che
13 il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno
- sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione al carattere demaniale del bene
- tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
Ciò premesso, com'è noto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ai fini dell'applicazione dell'ipotesi speciale di responsabilità prevista dalla richiamata norma: a) il danno può essere stato causato dal dinamismo intrinseco della cosa
(ad esempio scala mobile) ovvero anche da un agente esterno che abbia determinato o accentuato la pericolosità della stessa - ad esempio sapone liquido su una scala – (cfr. Cass. 28 marzo 2001, n. 4480);
b) l'attore deve provare il nesso di causalità tra il danno e la cosa con la precisazione che se è intervenuto un agente esterno dannoso, questo elemento concorre a formare la fattispecie costitutiva (cfr. Cass. 16 febbraio 2001, n. 2331);
c) non occorre alcuna indagine sulla condotta del custode (e l'eventuale colpa) posto che la stessa è estranea alla fattispecie;
Il convenuto può esonerarsi da responsabilità provando il fortuito ravvisabile non solo in un accadimento esterno del tutto imprevedibile ed inevitabile, ma anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato. Risulta, inoltre, evidente
14 che quanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa, tanto più intensa deve essere l'indagine diretta a verificare se la condotta del danneggiato abbia interrotto il nesso di causalità (cfr. Cass. 17 gennaio 2001, n. 584).
Ciò precisato, va rilevato che in base alle difese della parte convenuta e agli esiti dell'istruttoria è emerso che l'evento dannoso si verificò a causa di una buca presente sul manto stradale, la quale non era visibile in quanto era ricoperta da pietrisco dello stesso colore dell'asfalto, in un tratto non adeguatamente illuminato, posto sotto al cavalcavia della tangenziale e che inoltre era sprovvista di recinzione e segnalazione e per la quale non era stata svolta l'ordinaria attività di manutenzione esigibile.
Va poi rilevato che nessun significativo elemento di prova è stato offerto dal onde dimostrare che tale episodio abbia avuto il carattere del Controparte_1
fortuito, né sono emersi profili di colpa addebitabili all'attore, dal momento che l'istruttoria non ha evidenziato alcun elemento sulla base del quale poter ritenere che l'evento dannoso si verificò a causa, o anche a causa, di comportamenti imprudenti del sig. , o di suoi comportamenti non giustificabili nel Parte_1
contesto in cui si verificò l'evento.
Dal libero interrogatorio dell'attore, sig. , e dalla testimonianza del Parte_1
testa di parte attrice, sig. , all'udienza del 05/12/2022, risultava Testimone_1
confermata la dinamica del sinistro dedotta dalla parte attrice in citazione con dichiarazioni precise e concordanti. Entrambi hanno affermato che il sinistro era avvenuto in data 08.03.2017, verso le 20.30 quando il sig. stava Parte_1
percorrendo con un motociclo via Pigna in discesa, andando piano, in un tratto dove la strada era scarsamente illuminata, a causa di una buca ricoperta da pietrisco non segnalata. Per tale sinistro si rese necessario l'intervento di
15 un'autoambulanza che trasportò in seguito il conducente del motociclo presso l'Ospedale San Paolo.
Nella produzione di parte attrice è stata, inoltre, allegata la scheda di accesso al
Pronto Soccorso all'Ospedale San Paolo del 08.03.2017 in cui veniva riportato che il paziente “cadeva dalla moto per suolo dissestato” con diagnosi di “frattura bimalleolare caviglia sn. con lussazione tibio-tarsica e con dimissione avvenuta in data 17.03.2017, a seguito dell'intervento chirurgico del 14.03.2017.
Sulla base di ciò che è emerso, si ritiene provato il fatto storico.
Dalla CTU allegata della dott.ssa Medico Chirurgo e Specialista in Persona_2
Medicina Legale e delle Assicurazioni è emerso che il sig. riportava Parte_1
per la caduta “ ebbe a riportare per l'incidente di cui è causa: Parte_1
Frattura bimalleolare della caviglia sx con lussazione tibio-tarsica. La natura della lesione è traumatica per cui è rispettato il nesso di causalità temporale e topografico con l'evento lesivo. Veniva ricoverato presso Ospedale San Paolo dove veniva refertato con prognosi di gg 35, ed in data 14/03/17 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con viti. Veniva dimesso in data 17/03/17 con gambaletto gessato che veniva rimosso in data 21/04/17 con autorizzazione di carico prudente con bastoni. Veniva prescritta terapia riabilitativa effettuata presso clinic Center dal 8/05/17 al 9/06/17.”.
Il CTU precisava, altresì, che “L'esame obiettivo condotto nel corso della presente consulenza ha evidenziato la presenza di due esiti cicatriziali ipercomici a decorso longitudinale, in sede peimalleolare sx, il primo sulla faccia mediale, il secondo su quella laterale. I movimenti di flesso estensione dell'arto inferiore sx appaiono limitati di 1/3. Limitata l'estensione su punte e talloni. Viene riferita facile
16 stancabilità durante la marcia prolungata e dolenzia nei cambiamenti stagionali e presenza di linfedema dopo la marcia.”.
In merito il danno biologico temporaneo il CTU ha osservato che “Ai fini della durata della malattia abbiamo periodo di inabilità temporanea totale pari a gg.
35.
Il periodo di inabilità temporanea parziale per il recupero funzionale è stato di giorni 30 al 75% e ulteriori gg 30 al 50%”.
Per quanto attiene, invece al danno biologico permanente il CTU ha ritenuto che
“I postumi anatomo-funzionali attuali consistenti in: Limitazione funzionale articolare della caviglia sx con linfedema, esiti cicatriziali malleolari discromici con persistenza dei mezzi di sintesi condizionato danno biologico valutabile nella misura del 7%”.
Per quanto riguarda le spese mediche documentate e future il CTU ha ritenuto che esse ammontano a € 59,35.
Il danno subito, la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è confermata dall'ausiliario del Giudice, ha determinato nella parte attrice degli esiti permanenti quantificati dal C.T.U., in una percentuale del 7%.
Trattasi di conclusioni cui il CTU è pervenuto dopo un'attenta analisi dei dati e sono da questo Tribunale pienamente condivise, non essendo emersi elementi atti a metterle in discussione.
Si riconosce, altresì, una ITT valutabile in 35 giorni, una ITP al 75% per 30 giorni, e una ITP al 50% per 30 giorni.
Accertata, dunque, la responsabilità del nella causazione del Controparte_1
sinistro in esame, occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti di conseguenza da . Parte_1
17 Quanto all'individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così sopra individuato, è opportuno fare riferimento alle Tabelle Ministeriali aggiornate al 2024-2025 per il calcolo del danno biologico di lieve entità.
Pertanto, considerando una percentuale di invalidità nella misura del 7% ed in considerazione dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (30), si ottiene una somma di € 11.339,18.
La somma dovuta a titolo di invalidità temporanea e considerando, quale base di calcolo, il punto “base” pari ad € 55,24 giornaliere si liquida:
1) il danno da ITT per 35 giorni è pari ad € 1.933,40;
2) il danno da ITP al 75% per 30 giorni è pari ad € 1.242,90;
3) il danno da ITP al 50% per 30 giorni è pari ad € 828,60.
Va altresì riconosciuto il rimborso delle spese mediche ritenute congrue dal CTU pari ad € 59,35.
Il totale dovuto è pari, pertanto, ad € 15.403,43, già determinata all'attualità, per cui non va aggiornata e su di essa, quindi, non va corrisposta la rivalutazione monetaria.
Posto che nel caso in esame non è stata data la prova del danno morale e inteso come “rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (Cass. cit.) tale voce di danno non può essere liquidata.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario
(lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per
18 ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo
Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al Controparte_1
pagamento, in favore del sig. , degli interessi al tasso legale previsto Parte_1
dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (08.03.2017) sull'importo di euro
€ 15.403,43 somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del (08.03.2017) - quale momento in cui l'illecito si
è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (08.03.2017) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in
Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni
19 pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta
(pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M 55/2014 e succ. aggiornamenti, secondo lo scaglione corrispondente al valore in cui la domanda ha trovato concreto accoglimento (da
€ 5.200,00 ad € 26.000,00 valori medi).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 11177/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto LESIONE PERSONALE, pendente tra ed il Parte_1
in persona del Sindaco l.r.p.t., ogni contraria istanza disattesa Controparte_1
così provvede:
1. Accoglie la domanda nei confronti del in persona del Controparte_1
Sindaco l.r.p.t.;
2. Condanna il in persona del Sindaco l.r.p.t., alla Controparte_1
corresponsione in favore del sig. della somma Parte_1
complessiva di € 15.403,43; oltre interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (08.03.2017) sulle somme indicate che devono essere devalutate, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai , alla suddetta data del (08.03.2017) - quale momento in cui l'illecito si è prodotto -e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (08.03.2017) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di
20 volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo;
3. condanna il in persona del Sindaco l.r.p.t., alla Controparte_1
corresponsione in favore dell'attore dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, al pagamento sulle somme sopra liquidate a titolo risarcitorio, degli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ.;
• condanna il in persona del Sindaco l.r.p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in €
27,00 per esborsi ed € 5.077,00 per onorari, oltre contributo forfettario
15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario Avv. Micciarelli Adriano;
4. pone definitivamente a carico del in persona del Controparte_1
Sindaco l.r.p.t., le spese di CTU liquidate con separato decreto;
5. Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, il 27.01.2025 alle ore 16,15.
Il Giudice Dott. Giovanni D'Istria
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209
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