Articolo 138 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
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1 gennaio 1993
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19 dicembre 1996
Art. 138.
(Strisce longitudinali)
1. Le strisce longitudinali servono per separare i sensi di marcia o le corsie di marcia, per delimitare la carreggiata ovvero per incanalare i veicoli verso determinate direzioni; la larghezza minima della strisce longitudinali, escluse quelle di margine, e' di 15 cm per le autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm ((per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e 10 cm per le strade locali)) .
2. Le strisce longitudinali si suddividono in:
a) strisce di separazione dei sensi di marcia;
b) strisce di corsia;
c) strisce di margine della carreggiata;
d) strisce di raccordo;
e) strisce di guida sulle intersezioni.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue (fig. II.415); le lunghezze dei tratti e degli intervalli delle strisce discontinue, nei rettilinei, sono stabilite nella seguente tabella:


_____________________________________________________________________ Tipo di Tratto Intervallo Ambito di applicazione
striscia m m
_____________________________________________________________________ a 4,5 7,5 Per separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocita' di progetto superiore a 110 km/h
_____________________________________________________________________ b 3,0 4,5 Per separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocita' di progetto tra 50 e 110 km/h
_____________________________________________________________________ c 3,0 3,0 Per separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocita' non superiore a 50
km/h o in galleria
_____________________________________________________________________ d 4,5 1,5 Per strisce di preavviso dello
approssimarsi di una striscia
continua
_____________________________________________________________________ e 3,0 3,0 Per delimitare le corsie di accele- razione e decelerazione
_____________________________________________________________________ f 1,0 1,0 Per strisce di margine, per inter- ruzione di linee continue in cor-
rispondenza di accessi laterali
o di passi carrabili
_____________________________________________________________________ g 1,0 1,5 Per strisce di guida sulle inter-
sezioni
_____________________________________________________________________ h 4,5 3 Per strisce di separazione delle
corsie reversibili
_____________________________________________________________________
4. In curva, gli intervalli delle strisce di tipo "a" e "b", di cui alla tabella del comma 3, possono essere ridotti in funzione dei raggi di curvatura fino alla lunghezza del tratto. ((Particolare cura deve essere posta nella riverniciatura delle linee discontinue affinche' i nuovi segmenti coincidano il piu' possibile con quelli vecchi, in modo da apparire chiari e nitidi, senza possibilita' di errore.)) 5. L'estesa di una striscia continua non deve essere inferiore a 30 m, salvo il caso in cui due intersezioni successive siano cosi' ravvicinate da non consentire tale lunghezza ((...)) ((o in caso di raccordo con le linee di arresto.)) 6. Il tracciamento delle strisce longitudinali e' obbligatorio su tutti i tipi di strade, ad eccezione delle strade non dotate di pavimentazione idonea alla posa delle strisce, mentre e' facoltativo su quelle locali.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
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