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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/04/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile
composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel. dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 1808/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 14/02/2025 da
e da Parte_1 Parte_2
entrambi con i proc. avv.ti COLLE PIETRO E (domiciliatario) Controparte_1
avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il presidente relatore, dott.ssa Annamaria Antonini;
- preso atto della volontà dei coniugi;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 18.08.2018 in SILIGO (SS), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 2, Parte
1, dell'anno 2018;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (24.09.2019), minorenne;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
1 - preso atto che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
il cui matrimonio è stato celebrato in data 18.08.2018 in SILIGO (SS), con atto
[...] trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 2, Parte 1, dell'anno
2018, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, i Persona_2
quali staranno con la figlia due settimane consecutive ciascuno, con il medesimo criterio per le festività.
3) Dispone che i genitori concorrano al mantenimento ordinario diretto della figlia minore e pone a carico di entrambi, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie. Medesimo criterio verrà applicato con riguardo alle ferie estive. Dà atto che i ricorrenti concordano e stabiliscono che, nel caso in cui uno di essi per motivi professionali, di salute o altrimenti imputabili, dovesse trovarsi nell'impossibilità di accogliere la figlia, questi pagherà all'altro la cifra di € 200,00 (duecento) a corrispettivo dei 15 giorni in cui è rimasto assente;
un tanto, comunque, con obbligo di tempestiva informazione.
4) assegna in via esclusiva la casa coniugale sita in Udine, via Monte Peralba 6, al signor
, dando atto che la signora si è già trasferita nell'abitazione di proprietà Parte_1 Pt_2
della di lei madre, in ubicata in Udine via Monrupino al civico Controparte_2 Pt_2
11, ove fisserà la propria residenza avendone già fatto richiesta formale;
5) Prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, per tale ragione, non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento o altrimenti di assistenza;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SILIGO (SS), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 2, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2018; rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
Spese al definitivo
2 Udine, li 03.04.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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