Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5283 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 2215/2023 Verbale dell'udienza del 27/05/2025 È presente per , per delega dell'avv. Francesco Palmese, l'avv. Eduardo Parte_1
Imprudente. Per la e per delega dell'Avv. Faggella è presente l'Avv. Paolo Napolitano. CP_1
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Imprudente si riporta alle deduzioni ed eccezioni svolte in atti e conclude per l'integrale accoglimento delle conclusioni in atti, vinte le spese. L'avv. Napolitano, impugnate le avverse deduzioni e domande in quanto palesemente inammissibili ed infondate, conclude riportandosi integralmente alle domande ed eccezioni formulate nei depositati atti di causa chiedendone l'integrale accoglimento con condanna di controparte alle spese di lite. L'Avv. Napolitano, inoltre, dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni e/o domande nuove che controparte dovesse sollevare. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Gabriele Montefusco, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile di primo grado iscritta al n. 2215/2023 del Ruolo Generale Affa- ri Contenziosi avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Francesco Palmese e Fabiana Riccobene, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pozzuoli (NA) alla Via Campi Flegrei II trv n. 3 OPPONENTE E c.f. già e per essa la Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_2 mandataria (già , c.f. in per- Controparte_3 CP_4 P.IVA_2 sona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino,
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1
2) l'erroneità delle somme autoliquidate per spese, con riferimento a quelle di notifica del decreto, copia e tassa registro, quest'ultima ripetibile solo previo pagamento. Ha concluso quindi chiedendo: – dichiarare per i motivi esposti la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato all'odierno opponente in data 12.01.2023 Parte_1
– condannare l'opposta alla rifusione delle spese e dei compensi relativi alla presente lite. Si è costituita l'opposta, resistendo in fatto e diritto all'avversa opposizione. L'opposizione è parzialmente fondata. Come già rilevato nell'ordinanza del 12/09/2023 il decreto ingiuntivo è stato notificato all'ingiunto il 19/05/2020 (ex art. 143 c.p.c.); dunque, essendo divenuto inoppugnabile (il sig. nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. nulla contesta in merito Pt_1 alla regolarità della notificazione) non può più essere posto in discussione sotto il profilo della legittimazione (rectius, titolarità del credito) atteso che il titolo è stato rilasciato diret- tamente in favore dell'odierna intimante. Quanto alle somme di cui si è chiesto il pagamento, con la detta ordinanza è stata sospe- sa l'efficacia del titolo limitatamente alle somme contestate di € 204,10 per spese di noti- fica, pari, in realtà, ad € 100,28 (tra cui le spese di notifica dell'atto di precetto che, an- corché successive all'atto, sono certamente dovute) ed € 366,00 per spese di registrazio- ne, pari, in realtà, ad € 200,00. Quest'ultima somma, in particolare, è dovuta all'opposta, dal momento che è stata offerta la prova del pagamento a mezzo di F24. Da quanto detto, consegue la parziale illegittimità del precetto. Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura della metà. La residua parte va liquidate ex D.M. 147/2022, nella misura media prevista dallo scaglione di riferimento per tutte le fasi, tenuto conto della complessità della lite e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 1) dichiara l'inesistenza del diritto in capo a di procedere ad esecu- Controparte_2 zione forzata nei confronti di sulla base del D.I. n. 11184/2019 del giu- Parte_1 dice di pace di Napoli per la somma che eccede quella di € 5.631,49, oltre iva e cpa sui compensi di cui in precetto e interessi come ivi richiesti,
2) compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà e condanna Persona_1
alla refusione in favore della della restante parte, che liquida in Controparte_2
€ 2.538,50, oltre spese al 15%, iva e cpa come per legge. Così deciso, in Napoli il 27/05/2025
Il Giudice Dr. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3