TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/04/2026, n. 2511
TAR
Ordinanza cautelare 19 gennaio 2023
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Sentenza 20 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990

    Il Tribunale ha ritenuto che le comunicazioni (richiesta di integrazione documentale e preavviso di rigetto) siano state inviate all'indirizzo indicato nella domanda di emersione e anche alla PEC della ricorrente, pertanto l'Amministrazione non è inadempiente. Inoltre, il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la sussistenza originaria di tutti i requisiti per la regolarizzazione, cosa che non è avvenuta nel caso di specie a causa della carenza originaria di requisiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/04/2026, n. 2511
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2511
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo