Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/05/2025, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 7223/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7223/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 24/05/1980 rappresentato e difeso dall'avv. COSCETTA RICCARDO, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
FUMO NICOLA
RESISTENTE
OGGETTO: reddito di cittadinanza
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 05/06/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di ha convenuto in giudizio CP_ l' proponendo opposizione avverso il provvedimento di reiezione della domanda di rinnovo del Reddito di Cittadinanza identificata con n. di protocollo e chiedendo accertarsi e Parte_2 dichiararsi la sussistenza del diritto alla percezione della su indicata prestazione
Deduceva che l' ha accolto la domanda ed ha erogato la prestazione per n. 18 mesi da gennaio 2022 CP_1
a giugno 2023 (si cfr. ALLEGATO N. 05 – lista pagamenti anni 2022 2023); in data 11.7.2023, ai fini del rinnovo della prestazione, presentava la domanda identificata con n. prot. (si cfr. Parte_2
ALLEGATO N. 06 – domanda rinnovo RDC anno 2023); nel mese di agosto 2023 l' Controparte_2
rigettava la domanda motivandolo : “richiedente condannato con sentenza definitiva intervenuta
[...] nei dieci anni precedenti la richiesta” (cfr. ALLEGATO N. 03 – provvedimento impugnato);
1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nel caso di specie la ricorrente, deduce di non avere mai riportato alcuna condanna, allegando Certificato del Casellario Giudiziale n. 21655/2023/R rilasciato in data 18.9.2023 dal , ( cfr. Controparte_3
ALLEGATO N. 10 – certificato Casellario Giudiziale)
I requisiti richiesti dal legislatore cristallizati con la normativa D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito nella L.
n. 26/2019 erano dunque i seguenti:
1) cittadinanza, residenza e soggiorno;
2) con riferimento al nucleo familiare del richiedente, possesso per l'anno 2023 - anno di presentazione della domanda di rinnovo da parte della ricorrente - di un valore dell'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (cd. ISEE) inferiore a 9.360,00 euro;
3) con riferimento al nucleo familiare del richiedente, possesso di un patrimonio mobiliare di valore non superiore ad euro 6.000,00 maggiorato di euro 2.000,00 per ogni membro della famiglia ulteriore rispetto al richiedente e fino ad un massimale di euro 10.000,00;
4) con riferimento al nucleo familiare del richiedente, assenza di piena disponibilità di veicoli immatricolati nei sei mesi antecedenti la domanda di RDC, o di veicoli di cilindrata superiore a 1600 cc e motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei due anni antecedenti la domanda;
5) con riferimento al nucleo familiare del richiedente, l'assenza di possesso di navi o imbarcazioni;
6) la mancata sottoposizione del richiedente a misure cautelari personali, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo;
7) l'assenza per il richiedente di condanne definitive nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui all'art. 7, comma 3, della legge 26/2019.
Esaminando la documentazione depositata emerge che l' non ha riscontrato l'insussistenza dei CP_1 requisiti anagrafici della ricorrente ed economico patrimoniali del nucleo familiare ed ha infatti rigettato la domanda di rinnovo del RDC formulata in data 11.7.2023 esclusivamente sulla base della circostanza che la sig.ra risultava condannata per uno dei reati di cui all'art. 7 comma 3 della L. 26/2019 nei dieci anni Pt_1 antecedenti alla domanda (si cfr. ALLEGATO N. 03 – provvedimento impugnato).
Parte ricorrente non ha mai ricevuto alcuna condanna come documentato dal Certificato del Casellario
Giudiziale rilasciato dal Ministero della Giustizia in data successiva al suddetto provvedimento di reiezione ( CP_ cfr. All.10). Nello stesso senso neanche l' documenta la circostanza sulla cui base motiva il rigetto del rinnovo della prestazione già erogata nelle annualità precedenti.
Il ricorso va pertanto accolto e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di reiezione della domanda di rinnovo del Reddito di Cittadinanza identificata con n. di protocollo con Parte_2 conseguente diritto della ricorrente a beneficiare della prestazione richiesta a titolo di rinnovo in data
11.7.2023 mediante la domanda identificata con n. di protocollo . Parte_2
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità del provvedimento di reiezione della domanda di rinnovo del Reddito di Cittadinanza identificata con n. di protocollo con Parte_2 conseguente accertamento del diritto della ricorrente a beneficiare della prestazione richiesta a titolo di rinnovo in data 11.7.2023 mediante la domanda identificata con n. di protocollo CP_4
2023-7374775.
- condanna l' alla liquidazione della prestazione;
CP_1
CP_
- condanna l' al pagamento, in favore di delle spese di lite, con attribuzione al Parte_1 procuratore anticipatario, che si liquidano in 1.618,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 14/05/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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