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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/07/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al numero 3882 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: divorzio contenzioso
T R A
, (C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) alla Salita Quisisana, 65, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv.
Luigi Torrese (C.F. ) e dall'avv. Maria Cristina Pinto (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in C.F._3
Torre del Greco (NA) alla via Sedivola, 85.
E
, (CF: ), nata a [...] il 1° gennaio Controparte_1 C.F._4
1966 e residente in [...], rappresentata e difesa - per procura rilasciata su foglio separato allagata in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta - dagli avvocati Fulvio Ceglio (CF:
) e (CF: , entrambi del C.F._5 CP_2 C.F._6
Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Ceglio - in Napoli alla via dei Mille, n. 16.
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE letti gli atti di causa;
rilevato che non risulta depositato l'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Napoli, luogo di celebrazione del matrimonio (vi è in atti estratti rilasciato dal
Comune di Castellammare di Stabia), documento la cui acquisizione è necessaria ai fini delle annotazioni da disporsi in sentenza;
letto l'art. 127 ter c.p.c. (come introdotto dall'art. 3 del d. lgs. 149/2022 con decorrenza dall'1-1- 2023); considerato che tale norma prevede che “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice”; rilevato che l'udienza in questione non richiede la presenza necessaria di soggetti diversi da quelli ora indicati;
P.Q.M.
A) rimette la causa sul ruolo all'udienza del 15.1.2025 per il deposito del documento indicato in parte motiva;
B) dispone che l'udienza come dianzi fissata sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio alle istanze e conclusioni formulate in atto già depositato;
C) assegna alle parti termine sino all'udienza, ore 23.59 per il deposito telematico delle predette note scritte;
D) invita le parti a depositare copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in loro possesso, in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;
avverte le parti;
E) che ciascuna delle parti costituite può opporsi alla suddetta trattazione con modalità scritta entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
F) che previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento e di ogni altro presupposto processuale, il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio verrà adottato entro 30 giorni dalla scadenza del suddetto termine per il deposito delle note;
G) che, in caso di mancato deposito delle note da tutte le parti nel termine assegnato, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissata udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con declaratoria di estinzione del processo.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al P.M. della presente ordinanza e per l'inserimento nello “storico del fascicolo” dell'evento rinvio con assegnazione di termine in sostituzione di udienza”.
Torre Annunziata, 10/7/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al numero 3882 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: divorzio contenzioso
T R A
, (C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) alla Salita Quisisana, 65, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv.
Luigi Torrese (C.F. ) e dall'avv. Maria Cristina Pinto (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in C.F._3
Torre del Greco (NA) alla via Sedivola, 85.
E
, (CF: ), nata a [...] il 1° gennaio Controparte_1 C.F._4
1966 e residente in [...], rappresentata e difesa - per procura rilasciata su foglio separato allagata in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta - dagli avvocati Fulvio Ceglio (CF:
) e (CF: , entrambi del C.F._5 CP_2 C.F._6
Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Ceglio - in Napoli alla via dei Mille, n. 16.
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE letti gli atti di causa;
rilevato che non risulta depositato l'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Napoli, luogo di celebrazione del matrimonio (vi è in atti estratti rilasciato dal
Comune di Castellammare di Stabia), documento la cui acquisizione è necessaria ai fini delle annotazioni da disporsi in sentenza;
letto l'art. 127 ter c.p.c. (come introdotto dall'art. 3 del d. lgs. 149/2022 con decorrenza dall'1-1- 2023); considerato che tale norma prevede che “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice”; rilevato che l'udienza in questione non richiede la presenza necessaria di soggetti diversi da quelli ora indicati;
P.Q.M.
A) rimette la causa sul ruolo all'udienza del 15.1.2025 per il deposito del documento indicato in parte motiva;
B) dispone che l'udienza come dianzi fissata sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio alle istanze e conclusioni formulate in atto già depositato;
C) assegna alle parti termine sino all'udienza, ore 23.59 per il deposito telematico delle predette note scritte;
D) invita le parti a depositare copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in loro possesso, in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;
avverte le parti;
E) che ciascuna delle parti costituite può opporsi alla suddetta trattazione con modalità scritta entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
F) che previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento e di ogni altro presupposto processuale, il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio verrà adottato entro 30 giorni dalla scadenza del suddetto termine per il deposito delle note;
G) che, in caso di mancato deposito delle note da tutte le parti nel termine assegnato, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissata udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con declaratoria di estinzione del processo.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al P.M. della presente ordinanza e per l'inserimento nello “storico del fascicolo” dell'evento rinvio con assegnazione di termine in sostituzione di udienza”.
Torre Annunziata, 10/7/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Marianna Lopiano