Art. 4.
Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge n. 614 e di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e' autorizzata la spesa di lire un miliardo.
Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge n. 614 e di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e' autorizzata la spesa di lire un miliardo.