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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 588/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato e pubblicato, all'esito dell'udienza del 15.1.2025, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 588/2024 R.a.c.c. vertente
TRA
, CF rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dall'avv. CALABRO' NICOLA
ATTORE IN RIASSUNZIONE (OPPOSTO)
E
, CF: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso come in atti dall'avv. BELTRAME EMANUELA (rinunciataria al mandato)
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE (OPPONENTE)
Conclusioni: all'udienza del 15/01/2025 le parti concludevano come da verbale d'udienza.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. La causa deriva da tempestiva riassunzione del giudizio RG 6494/2018
Tribunale di Venezia, definito con sentenza di accoglimento di eccezione pregiudiziale di incompetenza e consequenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto. L'odierno attore in riassunzione è
l'originario ricorrente opposto, mentre l'odierno convenuto è
l'originario opponente.
3. Innanzitutto, per la sua assoluta pregiudizialità, va esaminata la questione della rituale instaurazione del contraddittorio. L'eccezione di mancato rispetto dei termini a comparire è infondata, trovando applicazione al presente giudizio non il nuovo rito ordinario come risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022, ma il vecchio rito ordinario, costituendo per pacifica giurisprudenza il giudizio di riassunzione una mera prosecuzione del giudizio a quo. Del resto, se già per le opposizioni a decreto ingiuntivo incardinate dopo il
28.2.2023, ma relative a titoli monitori emessi in data antecedente è stato pacificamente ritenuto applicabile il vecchio rito ordinario di cognizione, il medesimo principio dovrà valere, a maggior ragione, nel presente giudizio, dove l'intero giudizio riassunto è stato introdotto nella vigenza della precedente disciplina.
4. Sempre in via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di incompetenza dell'adito Giudice per asserita competenza per valore del Giudice di pace di Rovigo. L'eccezione è inammissibile, per non essere stato tempestivamente gravato il capo della sentenza n.77/2024 Tribunale
Venezia che ha statuito la competenza del Tribunale di Rovigo, ormai passato in cosa giudicata. L'eccezione è peraltro anche manifestamente infondata nel merito, posto che, essendo il presente giudizio frutto di riassunzione, il momento fondamentale per la fissazione della giurisdizione e della competenza è quello della proposizione dell'originaria domanda (cfr. Cass. 4484/2013), epoca in
2 cui non era ancora avvenuto l'innalzamento del limite di valore per la competenza del Giudice di Pace.
5. Da ultimo, in via pregiudiziale, va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. La natura dell'odierno giudizio quale mera prosecuzione del giudizio riassunto rende lo stesso funzionalmente unitario rispetto al giudizio originariamente incardinato, motivo per cui la condizione di procedibilità deve ritenersi integrata qualora già esperita dinanzi al giudice incompetente originariamente adito;
opinare diversamente produrrebbe inoltre una manifesta violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, comportando l'ulteriore esperimento di una parentesi di ADR già rivelatasi in precedenza inutile ai fini della bonaria composizione della lite. Nel caso di specie, la mediazione è stata già esperita negativamente, per mancata comparizione dell'originario opponente, odierno convenuto nel presente giudizio.
6. Risolte tutte le questioni pregiudiziali di rito, è opportuno svolgere alcune considerazioni in ordine alla natura e ai principi di diritto applicabili al giudizio di riassunzione, le cui specificità valgono anche nella peculiare ipotesi dell'opposizione a decreto ingiuntivo: ha infatti chiarito la Cassazione che “la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena;
ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adito in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art.50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire
3 nelle forme del procedimento ordinario” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
41230 del 22/12/2021).
6.1. Come già anticipato ai punti che precedono, è principio costantemente ribadito da parte del Giudice di legittimità quello per cui “quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 5542 del 01/03/2021).
6.2. Conseguenza naturale di tale principio, oltre a quella già enunciata dell'individuazione del rito applicabile e del momento di riferimento per la perpetuatio iurisdictionis, è anche quella del perdurare delle preclusioni istruttorie già maturate nel giudizio a quo (cfr. in punto di preclusioni processuali, in tema di rito lavoro, ma con principio analogicamente applicabile, Cass. Sez. L, Sentenza n. 1076 del
08/02/1999 . Sez. L, Sentenza n. 13924 del 09/11/2001), essendo stata riconosciuta, in tempi recenti, quale unica eccezione quella relativa alla proponibilità di domande radicalmente nuove con l'atto di citazione in riassunzione, valorizzando la sua natura di atto introduttivo e nella sola – diversa – logica di non creare un inutile aggravio processuale nel costringere la parte a promuovere due separati giudizi con riguardo a domande connesse (cfr. Sez. 3,
Sentenza n. 132 del 08/01/2016, conforme a Cass. Sez. 3, Sentenza n.
15753 del 10/07/2014).
6.3. Va inoltre richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, affermato da decenni, relativo alla piena conservazione degli atti istruttori compiuti. È stato infatti a più riprese chiarito che
“quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza -
4 davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario” (cfr., da ultimo Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 5542 del 01/03/2021; in antiquo, e con specifico riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio, Cass. Sez. U, Sentenza n.
2037 del 28/04/1989).
6.4. In concreto, considerato che il presente giudizio è stato introdotto a seguito di una declinatoria di competenza intervenuta a seguito dell'integrale espletamento del giudizio di primo grado, con concessione dei termini per memorie ex art. 183 c.p.c., disposizione di consulenza tecnica d'ufficio e deposito delle memorie conclusionali a seguito della remissione della causa in decisione, devono ritenersi ormai pienamente maturate tutte le preclusioni assertive e probatorie, e la piena utilizzabilità degli atti compiuti, salva la facoltà per le parti di reiterare le istanze istruttorie già ritualmente formulate e non ammesse.
7. Tanto doverosamente premesso in punto di principi processuali applicabili, può passarsi all'esame del merito della controversia.
8. Va innanzitutto osservato in diritto che, quanto alla fattura, essa è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma, nell'eventuale giudizio di opposizione, la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cfr. Cass. civ. n. 5915 del 2011).
E ancora, secondo concorde giurisprudenza di legittimità, l'emissione di fattura relativa alla fornitura di merce o alla prestazione di servizi o di lavori, in quanto atto unilaterale attinente a fatti di esecuzione di un rapporto già costituito, non è idonea a dare la prova del rapporto stesso laddove il contratto sia contestato senza che il principio possa
5 trovar deroga nei rapporti tra imprenditori (cfr. Cass. Civ. n. 771 del
1982; vedi in senso conforme Cass. Civ. n. 8664 del 2001; Cass. Civ. n.
8126 del 2004).
Tuttavia, occorre precisare che laddove il rapporto contrattuale non sia contestato, la fattura, che fa prova dei rapporti tra le parti, ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni oggetto del titolo eseguite ed al relativo ammontare anche nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione (v. Cass. Civ. n.
23499 del 2004; Cass. Civ. Ord. n. 5915 del 2011).
8.1. Nel caso di specie, si osserva innanzitutto che, nell'originario atto introduttivo dinanzi al Tribunale di Venezia, parte opponente
(l'odierna convenuta) ha speso le pagine da 7 a 9 riepilogando la nota giurisprudenza in merito alla efficacia probatoria della fattura, e le pagine da 9 a 10 per eccepire l'assenza di una prova scritta sul quantum richiesto, paventando che vi sarebbe stato un accordo di gratuità in ragione di una parallela vicenda relativa alla vendita della casa di abitazione dell'opponente. Anche in prima memoria ex art. 183 c.p.c., dedicata alla precisazione della domanda e alla fissazione del perimetro delle contestazioni, parte opponente si è limitata a ribadire la generica contestazione del valore probatorio delle fatture
(pag. 3) e a contestare la sufficienza dei documenti prodotti in sede di comparsa di costituzione da controparte, lamentando la carenza di prova circa l'accordo, e ribadendo la lamentela circa la carenza del consenso informato,
Ciò posto, si osserva che: 1) le deduzioni relative alla valenza probatoria delle fatture non contengono alcuna contestazione specifica, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in ordine al concreto rapporto di causa;
2) le successive deduzioni in fatto non implicano una effettiva negazione del rapporto di causa, contestandosi solo l'esistenza della prova scritta del quantum e della sua debenza. Al contrario, invece, le difese svolte in ordine all'asserita mancanza del consenso informato
(pagine 10 e ss. citazione in opposizione, pagina 3 e ss. prima memoria istruttoria) implicano necessariamente che l'attività sia stata effettuata, così come anche la formulazione di una eccezione di
6 inadempimento e di una connessa domanda riconvenzionale, che in tanto sono postulabili in quanto un'attività materiale in concreto vi sia stata;
3) non vi è, in sede di prima memoria istruttoria, alcuna specifica contestazione alla puntuale ricostruzione fattuale svolta dall'opposto in sede di comparsa di costituzione (pagine 3-5 comparsa).
8.2. Rileva questo Giudice che, al fine di valutare l'esattezza dell'adempimento, il Giudice incompetente originariamente adito dalle parti, esperito inutilmente un tentativo di conciliazione, per rifiuto di parte opponente di aderire, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio con nomina di un collegio peritale;
risulta dagli atti che, all'esito di plurime richieste di proroga, il collegio il 22.5.2022 ha rimesso gli atti al Giudice, essendosi rivelata impossibile la redazione dell'elaborato peritale, per essersi l'opponente Controparte_1 reiteratamente sottratto alla visita peritale. Rileva ora questo giudicante che, sulla scorta della costante giurisprudenza di legittimità resa in materia lavoristica, ma concettualmente applicabile anche al caso di specie, grava sul periziando uno specifico onere di collaborazione, sicché la mancata sottoposizione dello stesso a visita comporta le necessarie conseguenze in ordine alla formazione del materiale probatorio utilizzabile (arg. ex Cass. L, Ordinanza n. 2361 del 29/01/2019): l'impossibilità di addivenire ad un positivo riscontro istruttorio in ordine alla esattezza o meno dell'adempimento da parte del creditore deve pertanto in definitiva imputarsi all'opponente, oggi convenuto, avendo egli con il suo comportamento impedito ai periti di pronunciarsi sul quesito formulato dal Giudice.
8.3. Conseguenza logica di tale premessa è che andrà rigettata l'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente – oggi convenuta in riassunzione – per avere impedito, con la propria condotta, al creditore di dare la prova del proprio esatto adempimento, e per non aver dato prova del danno asseritamente subito. Per le medesime ragioni, e con gli effetti di cui si dirà infra non risulta provato che vi sia stato un danno iatrogeno in conseguenza dell'allegato inadempimento.
7 8.4. Con riguardo alla determinazione degli importi da corrispondere, si osserva che la parcella azionata in via monitoria era opinata dall'ordine professionale, di modo che vi è un indice indiziario di congruità rispetto alla prestazione ivi descritta – prestazione che, come detto, deve ritenersi eseguita già in ragione delle difese svolte dalla parte opponente, pur essendo contestata la bontà dell'esecuzione e, conseguentemente, la debenza effettiva di quanto richiesto. Se è vero, infatti, che la giurisprudenza di legittimità nega all'opinamento valore probatorio allorquando vi sia contestazione sul quantum debeatur, anche in via generica (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
357 del 10/01/2023), secondo quanto motivato supra deve darsi atto del fatto che la esatta ricognizione delle prestazioni effettuate ha avuto esito negativo per condotta riferibile al debitore, e che la descrizione delle attività svolte non è stata oggetto di specifica contestazione. Per tali ragioni, si ritiene che l'importo indicato nella parcella opinata sia un adeguato indice a cui fare riferimento per la liquidazione dei compensi.
8.5. In definitiva, la domanda attorea va accolta, con condanna del convenuto al pagamento della somma di €5.000,00 a titolo di compenso, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, primo comma c.c. dalla scadenza della fattura (31.10.2017) alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (6.4.2018), nonché interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma c.c. dalla da tale data sino al saldo effettivo.
8.6. Non si ritiene, invece, di riconoscere il rimborso delle spese di opinamento della parcella, funzionale al giudizio ai sensi dell'art. 636
c.p.c., in quanto inutili per essere il ricorso stato introdotto dinanzi a un Tribunale incompetente.
9. Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente e odierno convenuto in riassunzione per asserita violazione del consenso informato, la stessa appare non accoglibile in ragione delle modalità stesse con cui è stata formulata. Anche ad ipotizzare che non vi sia stato consenso informato, deve osservarsi che, secondo i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione, a cui si intende dare
8 seguito, “nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi),
[…] V) se ricorrono il dissenso [nella massima si legge consenso, ma il riferimento è evidentemente al dissenso] presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente”
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023).
9.1. Nel caso di specie, oltre a non sussistere neppure la prova del danno iatrogeno, non essendo stata portata a compimento la CTU per le ragioni di cui si è dato conto, non è stata neppure puntualmente allegata quale sia la specifica conseguenza dannosa patita, di natura non patrimoniale, diversa dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente: l'opponente, convenuto in riassunzione, infatti, si diffonde in ampie dissertazioni giurisprudenziali, ma non offre alcuna concreta indicazione dello specifico pregiudizio che assume di aver patito, chiedendo, in definitiva, il risarcimento di un danno in re ipsa che non è risarcibile sulla scorta dei principi del vigente ordinamento civile interno.
9.2. Tali assorbenti considerazioni, per ragioni di economia processuale rendono superfluo ogni accertamento sul se vi sia stato o meno consenso informato, dovendo la domanda essere rigettata a prescindere da tale circostanza.
9 10. Quanto, infine, alla richiesta di condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., si ritiene che la stessa possa trovare accoglimento, con riferimento al terzo comma.
10.1. Con riguardo al primo comma, infatti, è omessa ogni allegazione in punto al danno patito, che deve essere puntualmente specificato secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 15175 del 30/05/2023); la domanda va pertanto respinta.
10.2. Con riguardo invece al terzo comma, dove opera il potere officioso del Giudice, trattandosi di sanzioni di ordine processuale, si ravvisano idonei presupposti. Al riguardo, si rilevano i seguenti indici di negativa valutazione: 1) il rifiuto reiterato della parte di sottoporsi a perizia, malgrado si sia sollecitato il Giudice a una nomina urgente;
2) il rifiuto immotivato di aderire alla proposta conciliativa del giudice, basato sulla formulazione di una domanda riconvenzionale risultata in nuce infondata a prescindere da qualsivoglia esito probatorio;
3) la proposizione, in sede di riassunzione, di plurime eccezioni di rito manifestamente infondate e dilatorie. Tali condotte, complessivamente valutabili ai sensi dell'art. 96 c.p.c., inducono a ritenere congrua la condanna del convenuto al pagamento della ulteriore somma di €1.276,00, pari alla metà delle spese di lite.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da € 1.100,00 a € 5.200,00 a valori medi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione
Sul punto di quantificazione dello scaglione, si osserva che “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge
18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa” (Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3003 del 11/02/2014), sicché della relativa condanna non si deve tenere conto ai fini della individuazione del
10 decisum, contrariamente a quanto sarebbe avvenuto, invece, in caso di accoglimento della domanda ex art. 96, primo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto condanna il convenuto a corrispondere all'attore la somma di
€5.000,00 a titolo di compensi professionali;
2. condanna il convenuto al pagamento, sulla somma di cui al punto che precede, degli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, primo comma c.c. dalla scadenza della fattura (31.10.2017) alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (6.4.2018), nonché interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma c.c. da tale data sino al saldo effettivo;
3. rigetta per il resto;
4. rigetta la domanda ex art. 96, primo comma c.p.c. di parte attrice;
5. rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta;
6. condanna, ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., il convenuto a corrispondere, in favore dell'attore, la somma di €1.276,00 per lite temeraria;
7. condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'attore, che liquida in €2.552,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato e marche di iscrizione a ruolo.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice con firma digitale, viene depositata in unico originale telematico ex art.15 DM
44/2011
11 Così deciso il 17.2.2025
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato e pubblicato, all'esito dell'udienza del 15.1.2025, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 588/2024 R.a.c.c. vertente
TRA
, CF rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dall'avv. CALABRO' NICOLA
ATTORE IN RIASSUNZIONE (OPPOSTO)
E
, CF: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso come in atti dall'avv. BELTRAME EMANUELA (rinunciataria al mandato)
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE (OPPONENTE)
Conclusioni: all'udienza del 15/01/2025 le parti concludevano come da verbale d'udienza.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. La causa deriva da tempestiva riassunzione del giudizio RG 6494/2018
Tribunale di Venezia, definito con sentenza di accoglimento di eccezione pregiudiziale di incompetenza e consequenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto. L'odierno attore in riassunzione è
l'originario ricorrente opposto, mentre l'odierno convenuto è
l'originario opponente.
3. Innanzitutto, per la sua assoluta pregiudizialità, va esaminata la questione della rituale instaurazione del contraddittorio. L'eccezione di mancato rispetto dei termini a comparire è infondata, trovando applicazione al presente giudizio non il nuovo rito ordinario come risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022, ma il vecchio rito ordinario, costituendo per pacifica giurisprudenza il giudizio di riassunzione una mera prosecuzione del giudizio a quo. Del resto, se già per le opposizioni a decreto ingiuntivo incardinate dopo il
28.2.2023, ma relative a titoli monitori emessi in data antecedente è stato pacificamente ritenuto applicabile il vecchio rito ordinario di cognizione, il medesimo principio dovrà valere, a maggior ragione, nel presente giudizio, dove l'intero giudizio riassunto è stato introdotto nella vigenza della precedente disciplina.
4. Sempre in via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di incompetenza dell'adito Giudice per asserita competenza per valore del Giudice di pace di Rovigo. L'eccezione è inammissibile, per non essere stato tempestivamente gravato il capo della sentenza n.77/2024 Tribunale
Venezia che ha statuito la competenza del Tribunale di Rovigo, ormai passato in cosa giudicata. L'eccezione è peraltro anche manifestamente infondata nel merito, posto che, essendo il presente giudizio frutto di riassunzione, il momento fondamentale per la fissazione della giurisdizione e della competenza è quello della proposizione dell'originaria domanda (cfr. Cass. 4484/2013), epoca in
2 cui non era ancora avvenuto l'innalzamento del limite di valore per la competenza del Giudice di Pace.
5. Da ultimo, in via pregiudiziale, va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. La natura dell'odierno giudizio quale mera prosecuzione del giudizio riassunto rende lo stesso funzionalmente unitario rispetto al giudizio originariamente incardinato, motivo per cui la condizione di procedibilità deve ritenersi integrata qualora già esperita dinanzi al giudice incompetente originariamente adito;
opinare diversamente produrrebbe inoltre una manifesta violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, comportando l'ulteriore esperimento di una parentesi di ADR già rivelatasi in precedenza inutile ai fini della bonaria composizione della lite. Nel caso di specie, la mediazione è stata già esperita negativamente, per mancata comparizione dell'originario opponente, odierno convenuto nel presente giudizio.
6. Risolte tutte le questioni pregiudiziali di rito, è opportuno svolgere alcune considerazioni in ordine alla natura e ai principi di diritto applicabili al giudizio di riassunzione, le cui specificità valgono anche nella peculiare ipotesi dell'opposizione a decreto ingiuntivo: ha infatti chiarito la Cassazione che “la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena;
ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adito in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art.50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire
3 nelle forme del procedimento ordinario” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
41230 del 22/12/2021).
6.1. Come già anticipato ai punti che precedono, è principio costantemente ribadito da parte del Giudice di legittimità quello per cui “quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 5542 del 01/03/2021).
6.2. Conseguenza naturale di tale principio, oltre a quella già enunciata dell'individuazione del rito applicabile e del momento di riferimento per la perpetuatio iurisdictionis, è anche quella del perdurare delle preclusioni istruttorie già maturate nel giudizio a quo (cfr. in punto di preclusioni processuali, in tema di rito lavoro, ma con principio analogicamente applicabile, Cass. Sez. L, Sentenza n. 1076 del
08/02/1999 . Sez. L, Sentenza n. 13924 del 09/11/2001), essendo stata riconosciuta, in tempi recenti, quale unica eccezione quella relativa alla proponibilità di domande radicalmente nuove con l'atto di citazione in riassunzione, valorizzando la sua natura di atto introduttivo e nella sola – diversa – logica di non creare un inutile aggravio processuale nel costringere la parte a promuovere due separati giudizi con riguardo a domande connesse (cfr. Sez. 3,
Sentenza n. 132 del 08/01/2016, conforme a Cass. Sez. 3, Sentenza n.
15753 del 10/07/2014).
6.3. Va inoltre richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, affermato da decenni, relativo alla piena conservazione degli atti istruttori compiuti. È stato infatti a più riprese chiarito che
“quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza -
4 davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario” (cfr., da ultimo Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 5542 del 01/03/2021; in antiquo, e con specifico riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio, Cass. Sez. U, Sentenza n.
2037 del 28/04/1989).
6.4. In concreto, considerato che il presente giudizio è stato introdotto a seguito di una declinatoria di competenza intervenuta a seguito dell'integrale espletamento del giudizio di primo grado, con concessione dei termini per memorie ex art. 183 c.p.c., disposizione di consulenza tecnica d'ufficio e deposito delle memorie conclusionali a seguito della remissione della causa in decisione, devono ritenersi ormai pienamente maturate tutte le preclusioni assertive e probatorie, e la piena utilizzabilità degli atti compiuti, salva la facoltà per le parti di reiterare le istanze istruttorie già ritualmente formulate e non ammesse.
7. Tanto doverosamente premesso in punto di principi processuali applicabili, può passarsi all'esame del merito della controversia.
8. Va innanzitutto osservato in diritto che, quanto alla fattura, essa è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma, nell'eventuale giudizio di opposizione, la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cfr. Cass. civ. n. 5915 del 2011).
E ancora, secondo concorde giurisprudenza di legittimità, l'emissione di fattura relativa alla fornitura di merce o alla prestazione di servizi o di lavori, in quanto atto unilaterale attinente a fatti di esecuzione di un rapporto già costituito, non è idonea a dare la prova del rapporto stesso laddove il contratto sia contestato senza che il principio possa
5 trovar deroga nei rapporti tra imprenditori (cfr. Cass. Civ. n. 771 del
1982; vedi in senso conforme Cass. Civ. n. 8664 del 2001; Cass. Civ. n.
8126 del 2004).
Tuttavia, occorre precisare che laddove il rapporto contrattuale non sia contestato, la fattura, che fa prova dei rapporti tra le parti, ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni oggetto del titolo eseguite ed al relativo ammontare anche nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione (v. Cass. Civ. n.
23499 del 2004; Cass. Civ. Ord. n. 5915 del 2011).
8.1. Nel caso di specie, si osserva innanzitutto che, nell'originario atto introduttivo dinanzi al Tribunale di Venezia, parte opponente
(l'odierna convenuta) ha speso le pagine da 7 a 9 riepilogando la nota giurisprudenza in merito alla efficacia probatoria della fattura, e le pagine da 9 a 10 per eccepire l'assenza di una prova scritta sul quantum richiesto, paventando che vi sarebbe stato un accordo di gratuità in ragione di una parallela vicenda relativa alla vendita della casa di abitazione dell'opponente. Anche in prima memoria ex art. 183 c.p.c., dedicata alla precisazione della domanda e alla fissazione del perimetro delle contestazioni, parte opponente si è limitata a ribadire la generica contestazione del valore probatorio delle fatture
(pag. 3) e a contestare la sufficienza dei documenti prodotti in sede di comparsa di costituzione da controparte, lamentando la carenza di prova circa l'accordo, e ribadendo la lamentela circa la carenza del consenso informato,
Ciò posto, si osserva che: 1) le deduzioni relative alla valenza probatoria delle fatture non contengono alcuna contestazione specifica, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in ordine al concreto rapporto di causa;
2) le successive deduzioni in fatto non implicano una effettiva negazione del rapporto di causa, contestandosi solo l'esistenza della prova scritta del quantum e della sua debenza. Al contrario, invece, le difese svolte in ordine all'asserita mancanza del consenso informato
(pagine 10 e ss. citazione in opposizione, pagina 3 e ss. prima memoria istruttoria) implicano necessariamente che l'attività sia stata effettuata, così come anche la formulazione di una eccezione di
6 inadempimento e di una connessa domanda riconvenzionale, che in tanto sono postulabili in quanto un'attività materiale in concreto vi sia stata;
3) non vi è, in sede di prima memoria istruttoria, alcuna specifica contestazione alla puntuale ricostruzione fattuale svolta dall'opposto in sede di comparsa di costituzione (pagine 3-5 comparsa).
8.2. Rileva questo Giudice che, al fine di valutare l'esattezza dell'adempimento, il Giudice incompetente originariamente adito dalle parti, esperito inutilmente un tentativo di conciliazione, per rifiuto di parte opponente di aderire, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio con nomina di un collegio peritale;
risulta dagli atti che, all'esito di plurime richieste di proroga, il collegio il 22.5.2022 ha rimesso gli atti al Giudice, essendosi rivelata impossibile la redazione dell'elaborato peritale, per essersi l'opponente Controparte_1 reiteratamente sottratto alla visita peritale. Rileva ora questo giudicante che, sulla scorta della costante giurisprudenza di legittimità resa in materia lavoristica, ma concettualmente applicabile anche al caso di specie, grava sul periziando uno specifico onere di collaborazione, sicché la mancata sottoposizione dello stesso a visita comporta le necessarie conseguenze in ordine alla formazione del materiale probatorio utilizzabile (arg. ex Cass. L, Ordinanza n. 2361 del 29/01/2019): l'impossibilità di addivenire ad un positivo riscontro istruttorio in ordine alla esattezza o meno dell'adempimento da parte del creditore deve pertanto in definitiva imputarsi all'opponente, oggi convenuto, avendo egli con il suo comportamento impedito ai periti di pronunciarsi sul quesito formulato dal Giudice.
8.3. Conseguenza logica di tale premessa è che andrà rigettata l'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente – oggi convenuta in riassunzione – per avere impedito, con la propria condotta, al creditore di dare la prova del proprio esatto adempimento, e per non aver dato prova del danno asseritamente subito. Per le medesime ragioni, e con gli effetti di cui si dirà infra non risulta provato che vi sia stato un danno iatrogeno in conseguenza dell'allegato inadempimento.
7 8.4. Con riguardo alla determinazione degli importi da corrispondere, si osserva che la parcella azionata in via monitoria era opinata dall'ordine professionale, di modo che vi è un indice indiziario di congruità rispetto alla prestazione ivi descritta – prestazione che, come detto, deve ritenersi eseguita già in ragione delle difese svolte dalla parte opponente, pur essendo contestata la bontà dell'esecuzione e, conseguentemente, la debenza effettiva di quanto richiesto. Se è vero, infatti, che la giurisprudenza di legittimità nega all'opinamento valore probatorio allorquando vi sia contestazione sul quantum debeatur, anche in via generica (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
357 del 10/01/2023), secondo quanto motivato supra deve darsi atto del fatto che la esatta ricognizione delle prestazioni effettuate ha avuto esito negativo per condotta riferibile al debitore, e che la descrizione delle attività svolte non è stata oggetto di specifica contestazione. Per tali ragioni, si ritiene che l'importo indicato nella parcella opinata sia un adeguato indice a cui fare riferimento per la liquidazione dei compensi.
8.5. In definitiva, la domanda attorea va accolta, con condanna del convenuto al pagamento della somma di €5.000,00 a titolo di compenso, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, primo comma c.c. dalla scadenza della fattura (31.10.2017) alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (6.4.2018), nonché interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma c.c. dalla da tale data sino al saldo effettivo.
8.6. Non si ritiene, invece, di riconoscere il rimborso delle spese di opinamento della parcella, funzionale al giudizio ai sensi dell'art. 636
c.p.c., in quanto inutili per essere il ricorso stato introdotto dinanzi a un Tribunale incompetente.
9. Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente e odierno convenuto in riassunzione per asserita violazione del consenso informato, la stessa appare non accoglibile in ragione delle modalità stesse con cui è stata formulata. Anche ad ipotizzare che non vi sia stato consenso informato, deve osservarsi che, secondo i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione, a cui si intende dare
8 seguito, “nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi),
[…] V) se ricorrono il dissenso [nella massima si legge consenso, ma il riferimento è evidentemente al dissenso] presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente”
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023).
9.1. Nel caso di specie, oltre a non sussistere neppure la prova del danno iatrogeno, non essendo stata portata a compimento la CTU per le ragioni di cui si è dato conto, non è stata neppure puntualmente allegata quale sia la specifica conseguenza dannosa patita, di natura non patrimoniale, diversa dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente: l'opponente, convenuto in riassunzione, infatti, si diffonde in ampie dissertazioni giurisprudenziali, ma non offre alcuna concreta indicazione dello specifico pregiudizio che assume di aver patito, chiedendo, in definitiva, il risarcimento di un danno in re ipsa che non è risarcibile sulla scorta dei principi del vigente ordinamento civile interno.
9.2. Tali assorbenti considerazioni, per ragioni di economia processuale rendono superfluo ogni accertamento sul se vi sia stato o meno consenso informato, dovendo la domanda essere rigettata a prescindere da tale circostanza.
9 10. Quanto, infine, alla richiesta di condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., si ritiene che la stessa possa trovare accoglimento, con riferimento al terzo comma.
10.1. Con riguardo al primo comma, infatti, è omessa ogni allegazione in punto al danno patito, che deve essere puntualmente specificato secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 15175 del 30/05/2023); la domanda va pertanto respinta.
10.2. Con riguardo invece al terzo comma, dove opera il potere officioso del Giudice, trattandosi di sanzioni di ordine processuale, si ravvisano idonei presupposti. Al riguardo, si rilevano i seguenti indici di negativa valutazione: 1) il rifiuto reiterato della parte di sottoporsi a perizia, malgrado si sia sollecitato il Giudice a una nomina urgente;
2) il rifiuto immotivato di aderire alla proposta conciliativa del giudice, basato sulla formulazione di una domanda riconvenzionale risultata in nuce infondata a prescindere da qualsivoglia esito probatorio;
3) la proposizione, in sede di riassunzione, di plurime eccezioni di rito manifestamente infondate e dilatorie. Tali condotte, complessivamente valutabili ai sensi dell'art. 96 c.p.c., inducono a ritenere congrua la condanna del convenuto al pagamento della ulteriore somma di €1.276,00, pari alla metà delle spese di lite.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da € 1.100,00 a € 5.200,00 a valori medi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione
Sul punto di quantificazione dello scaglione, si osserva che “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge
18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa” (Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3003 del 11/02/2014), sicché della relativa condanna non si deve tenere conto ai fini della individuazione del
10 decisum, contrariamente a quanto sarebbe avvenuto, invece, in caso di accoglimento della domanda ex art. 96, primo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto condanna il convenuto a corrispondere all'attore la somma di
€5.000,00 a titolo di compensi professionali;
2. condanna il convenuto al pagamento, sulla somma di cui al punto che precede, degli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, primo comma c.c. dalla scadenza della fattura (31.10.2017) alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (6.4.2018), nonché interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma c.c. da tale data sino al saldo effettivo;
3. rigetta per il resto;
4. rigetta la domanda ex art. 96, primo comma c.p.c. di parte attrice;
5. rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta;
6. condanna, ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., il convenuto a corrispondere, in favore dell'attore, la somma di €1.276,00 per lite temeraria;
7. condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'attore, che liquida in €2.552,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato e marche di iscrizione a ruolo.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice con firma digitale, viene depositata in unico originale telematico ex art.15 DM
44/2011
11 Così deciso il 17.2.2025
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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