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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/12/2025, n. 2875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2875 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3608/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia d'Impresa
Il Tribunale di ZA, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Adele Ferraro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3608/2020 promossa da:
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti del 6 marzo 2020, per AR , Rep. n. Persona_1
161.460, Racc. n. 35.989, e decreto dirigenziale di nomina in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura
Regionale ed elettivamente domiciliata in ZA, Cittadella Regionale, loc. Germaneto
PARTE OPPONENTE
contro
(P.IVA/C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. ILARIO
CIRCOSTA, presso il cui studio, sito in Caulonia, alla Via Alfonsine n. 2, è elettivamente domiciliata PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 601/2020, emesso in data 4 giugno 2020 e notificato in data 2 settembre 2020.
CONCLUSIONI
Parte opponente: «Voglia l'adito Tribunale, per i fatti e le ragioni che precedono e per quanto altro verrà dedotto nei termini di legge, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa accogliere l'opposizione e per l'effetto: 1) dichiarare la prescrizione del credito ingiunto e, dunque, revocare, annullare
e/o dichiarare nullo, in ogni caso, il decreto ingiuntivo n. 601/2020 RG n.
1371/2020; 2) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Pt_1
nella vicenda che ci occupa e, dunque, revocare, annullare e/o
[...] dichiarare nullo, in ogni caso, il decreto ingiuntivo n. 601/2020 RG n.
1371/2020; e, comunque, dichiarare ogni domanda proposta nei confronti della inammissibile, improponibile, ovvero rigettarla in Parte_1 quanto infondata in fatto e diritto, e, in ogni caso, dichiarare che non sussiste alcun diritto di credito relativo alle somme vantate nel ricorso per decreto ingiuntivo;
3) pronunciare ogni statuizione conseguente, anche in ordine alle spese e competenze di giudizio. Ai sensi dell'art.13 del D.P.R. n. 115/02 e succ.mod. e integraz. si dichiara che il valore della causa è di € 91.109,99 e il
C.U. è pari ad € 379,50. Riserve e salvezze illimitate. Vittoria di spese e di competenze.»;
Parte opposta: «Voglia l'On. G. U. adito, contrariis reiectis: 1) Rigettare la domanda attorea poiché infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata;
2) Conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3)
Condannare la ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
4) con Parte_1 condanna alle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. »
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 601/2020, a mezzo del quale questo Tribunale, accogliendo il ricorso presentato dalla società le aveva CP_1 CP_1 ingiunto di pagare in favore di parte ricorrente, in solido in solido con il
, la somma di € 91.109,99, oltre interessi di Controparte_2 mora e spese del procedimento per ingiunzione, per le fatture impagate azionate in via monitoria (segnatamente, la fattura n. 47 del 06.04.2006, per un importo di € 13.903,13; la fattura n. 48 del 06.04.2006, per un importo di € 2.335,21; la fattura n. 211 del 05.09.2006, per un importo di
€ 4.203,40; la fattura n. 220 del 05.09.2008, per un importo di €
1.184,04; la fattura n. 356 del 22.12.2006, per un importo di € 4.112,02; la fattura n. 364 del 22.12.2006, per un importo di € 1.158,30; la fattura n.
V60021 del 30.06.2014, per un importo di € 15.807,92; la fattura n.
V60090 del 23.07.2014, per un importo di € 221,53; la fattura n. 71 del
30.07.2007, per un importo pro quota di € 38.038,48; la fattura n. 112 del
14.11.2007, per un importo pro quota di € 9.244,84; la fattura n. 22 del
14.02.2008, per un importo pro quota di € 60,71; la fattura n. 72 del
01.08.2007, per un importo pro quota di € 5.405,86).
La ha dedotto che la società opposta aveva ottenuto Parte_1
l'ingiunzione di pagamento sulla base di fatture emesse nei confronti dell' di ZA per l'esecuzione del servizio di conduzione, Pt_2 manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie, ricadenti nel territorio della Parte
, 2 ZA. Parte_1
A sostegno della spiegata opposizione, l'Amministrazione regionale ha eccepito: in primo luogo, la prescrizione del credito ingiunto, in virtù della decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. applicabile al caso di specie, nonché per il decorso anche di quello decennale, in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale;
il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che l'odierna opposta aveva agito in sede monitoria sulla base dell'erroneo presupposto che l'art. 47 L.R. n. 34 del 20.12.2010 avesse disposto la soppressione dei Pt_1 singoli ATO regionali determinando il subentro della nei rapporti Pt_1 pendenti.
Più segnatamente, l'opponente ha osservato: a) che la citata norma ha stabilito che la non subentra automaticamente in tutti Parte_1 rapporti giuridici attivi e passivi, ma solo in quelli specificamente individuati con deliberazione della Giunta Regionale previa ricognizione delle singole poste attive e passive;
b) che sia la ricognizione delle poste attive e passive che la deliberazione della Giunta Regionale non sono mai state adottate, tant'è che è stato nominato un Commissario liquidatore per le cinque Province, individuato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale, affinché le Amministrazioni Provinciali, quali soggetti d'ambito, in conformità all'art. 43, c. 5 L.R. n. 15/2008, potessero garantire il prosieguo delle attività ordinarie e degli atti necessari al trasferimento;
c) che al Commissario liquidatore è succeduto poi il
Commissario liquidatore unico regionale degli Enti d'ambito, individuato nel Dirigente generale del dipartimento regionale lavori pubblici e infrastrutture, giusta delibera di G.R. n. 189/2015; d) che, pertanto, non risulta che la gestione liquidatoria dell'Autorità d'Ambito Provinciale
Calabria 2 ZA sia stata soppressa, quanto meno per la definizione dei rapporti giuridici pregressi, come quello per cui è causa , e che si sia verificata, quindi, la asserita successione universale ex lege della Pt_1 ai soggetti giuridici preesistenti .
Pertanto, sulla base delle predette argomentazioni, la ha Parte_1 eccepito la sua totale estraneità ai rapporti controversi, precisando che la pretesa dedotta in giudizio ha per oggetto lavori di miglioramento di impianti di depurazione e di pubblica fognatura eseguiti in svariati l;
che Controparte_3 Controparte_4 conseguentemente, le relative obbligazioni giuridiche, in seguito alla soppressione dell'Ente d'ambito, sono da riconoscersi in capo ai singoli
MU, così come previsto dall'ordinanza commissariale n. 2817 del
19.01.2003 e dalle previsioni del contratto del 15.02.2006 rep. n. 128.935
e successiva scrittura aggiuntiva del 9.06.2006, stipulati fra l'A.T.O. n. 2 e la società con cui quest'ultima veniva espressamente CP_1 autorizzata, in caso di mancato pagamento dei corrispettivi, all'azione diretta nei confronti dei MU .
A ciò, inoltre, ha aggiunto che la Giunta Regionale ha individuato nell'Autorità Idrica della Regione Calabria (AIC) l'Ente di governo d'ambito territoriale per la gestione del servizio idrico integrato in tutta la
Regione, disciplinando con la legge regionale n. 18/2017 il funzionamento dell'Autorità, disponendo il subentro dell'AIC nei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti e alle autorità d'ambito soppresse ai sensi dell'art. 2, c. 186-bis L. 191/2009, nonché l'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'art. 47 L.R.
34/2010, ossia la norma sulla presunta successione della nelle Pt_1
Parte posizioni dell' .
L'opponente ha, infine, contestato la pretesa creditoria avversaria, ritenendola sfornita di supporto probatorio, nonché la debenza degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, non dovuti nel caso di specie e non essendo stata tale richiesta preceduta dalla costituzione in mora dell' convenuto. CP_5
In virtù di quanto innanzi esposto, la ha, quindi, Parte_1 rassegnato le conclusioni indicate in premessa.
Si è costituita in giudizio la società instando per Controparte_1 il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per la condanna di parte opponente per la temerarietà dell'azione intrapresa.
Più segnatamente, parte opposta ha dedotto: quanto all'eccepita prescrizione del credito, l'applicabilità nel caso di specie del termine decennale, poiché la pretesa creditoria nasce da un contratto di appalto per somministrazione di servizi , con la precisazione che le fatture dell'anno 2014 sono relative all'accordo transattivo del 19.06.2014, per il periodo 01.04.2005 – 30.09.2006; che, in ogni caso, la Controparte_1 aveva inviato i solleciti del 14/04/2014 e dell'01/04/2016, idonei
[...] ad interrompere il decorso del termine prescrizionale;
la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla , dovuta al mancato Parte_1 insediamento degli organi dell'AIC ai fini del suo subentro alle autorità
d'ambito territoriali soppresse, il quale ha determinato la permanenza della gestione commissariale, nella persona del dirigente generale e, dunque, della che con il contratto di appalto del 15.02.2006 non Pt_1
è stata disposta una legittimazione passiva esclusiva dell'ente comunale, ma il diritto dell'ATI di rivolgersi anche e direttamente al singolo comune per il pagamento delle somme dovute;
che le somme oggetto del decreto ingiuntivo sono state regolarmente fatturate, mai contestate e certificate dall' ; che, inoltre, la tabella di ripartizione delle somme Pt_2 Pt_1 approvata dall' e dai MU, consente di determinare la Pt_2 Pt_1 somma dovuta dai singoli MU;
che, stante la natura di transazione commerciale del rapporto intercorso con i MU, trova applicazione nel caso di specie la normativa sugli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, come anche contrattualmente previsto all'art. 5 dell'accordo aggiuntivo del
09.08.2006, il quale statuisce che “in caso di ritardi nei pagamenti in favore dell'ATI, così come innanzi concordati, sono dovuti all'ATI medesima gli interessi legali e di mora”; che la società Controparte_1 aveva inoltrato lettera di messa in mora del 14.04.2014 alla
[...] Pt_1
, chiedendo espressamente il pagamento delle somme maturate;
[...] che il dies a quo per il computo degli interessi moratori decorre, nel caso in esame, decorsi novanta giorni dall'emissione della fattura, come contrattualmente previsto.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.4.2025 e, infine, assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dalla . Parte_1
Sul punto, questo Tribunale, in diversa composizione fisica, si è già espresso con tre sentenze (R.G. n. 3144/2020 – Pres. Dott.ssa Ferraro – rel. Dott.ssa Damiani del 22.01.2025, R.G. n. 4198/2016 – Pres. Dott.ssa rel. Dott.ssa del 25.09.2024, R.G. n. 3631/2020 – Per_2 Per_3
Dott.ssa – del 07.05.2025), chiarendo che la legittimazione Per_3 sostanziale passiva spetta alla , sia per quanto riguarda la Parte_1 successione e il subentro automatico ex lege nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso A.T.O. 2 di ZA, sia per quanto riguarda il subentro nei rapporti dell'istituita ARRICAL.
In tale sede, si ritiene comunque opportuno ripercorrere l'iter normativo, nazionale e regionale, intervenuto negli anni.
Ebbene, il legislatore nazionale, con la previsione di cui all'art. 148 del D. lgs. n. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), aveva disposto che gli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato fossero governati da una
“Autorità d'ambito”, dotata di personalità giuridica, a cui era stato trasferito l'esercizio delle competenze in materia di gestione integrata delle risorse idriche. Successivamente, con l. n. 244/2007 è stato previsto che fossero le Regioni
a procedere alla rideterminazione degli ATO, valutando l'attribuzione delle funzioni alle Province.
Con la previsione di cui all'art. 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre
2009, n. 191, il legislatore è intervenuto nuovamente, disponendo la soppressione delle autorità d'ambito e abrogando l'art. 148 del Codice dell'ambiente, così incaricando le Regioni di attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle autorità stesse.
Pertanto, con la legge regionale n. 34/2010 la ha Parte_1 disposto che: “In attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le funzioni di autorità d'ambito di cui all'articolo
148 del D.lgs. 152/2006, previste dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10, a decorrere dal 1° luglio 2011, sono esercitate, senza necessità di atti amministrativi di conferimento, dalla
, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi Parte_1 individuati con deliberazione della Giunta regionale sulla base della situazione economica e finanziaria delle attuali Autorità d'Ambito.
2. A decorrere dal 1° luglio 2011 è pertanto istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale. 3.
Fino al 30 giugno 2011 sono sospese le procedure ancorché avviate per
l'affidamento del servizio e le amministrazioni provinciali, soggetti
d'ambito giusto quanto sancito dal comma 5 dell'articolo 43 della legge regionale n. 15/2008, garantiscono il prosieguo nelle attività istituzionali ordinarie con particolare riferimento agli atti necessari al trasferimento.
All'uopo le amministrazioni provinciali con il supporto di un commissario liquidatore individuato con Decreto del Presidente della Giunta regionale procederanno, in raccordo con il Dipartimento “Infrastrutture e Lavori pubblici” e con il Dipartimento “Bilancio e Patrimonio” all'elaborazione di un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'Ente o Autorità d'Ambito”.
Quindi, a decorrere dal 1° luglio 2011, le funzioni di autorità d'ambito sono state attribuite alla Giunta Regionale “che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi individuati con deliberazione della Giunta regionale sulla base della situazione economica e finanziaria delle attuali Autorità d'Ambito”; è stato istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale e sono stati nominati per dodici mesi i Commissari liquidatori per ciascuna Provincia, per dare supporto alla predisposizione del piano di liquidazione e di ricognizione della situazione patrimoniale ed economico -finanziaria dell'Autorità d'Ambito e per garantire “la continuità amministrativa dei servizi svolti dai cessati organismi, in raccordo con il Dipartimento
Lavori Pubblici” (giusta art. 56, comma 2, L.R. n. 47/2011). Ai
Commissari, prorogati, è poi succeduto il Commissario liquidatore unico regionale degli Enti di ambito, individuato nel Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale Infrastrutture, Lavori Pubblici e
Mobilità.
La normativa statale del 2009 prevedeva altresì: “Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità
d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle
Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge” (v. art. 2, comma 186 bis, L. 191/2009).
Con la successiva Legge n. 10 del 2011 (finanziaria 2010), in combinato disposto con il D.L. n. 216/2011, è stato fissato al 31 dicembre 2012 il termine ultimo per la cessazione degli Enti di Ambito territoriale ottimale.
Solo in seguito, con la legge regionale n. 18/2017 la ha Parte_1 istituito l'AIC rappresentativa dei MU della , tutti ricadenti Pt_1
Parte nell'ambito territoriale dell' , disponendo ai sensi dell'art. 1: “La presente legge detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, quale servizio pubblico di interesse generale, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. In particolare, con la presente legge: a) è riconosciuta e istituita l'Autorità idrica della , rappresentativa dei comuni Pt_1 della , tutti ricadenti nell'ambito territoriale ottimale Pt_1 individuato con l'articolo 47 della legge regionale 29 dicembre 2010, n.
34, (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011), comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale. L'Autorità idrica della svolge le funzioni già attribuite ai soppressi enti Pt_1
d'ambito di cui all'articolo 148 del D.lgs. n. 152/2006; b) è disciplinata
l'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato, da parte dei soggetti competenti, in conformità con quanto disposto dalla legislazione comunitaria e nazionale e dalla Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI)” … art. 3: “All'AIC sono attribuite le funzioni già esercitate dai cessati enti o autorità d'ambito ai sensi della legislazione vigente.
2. L'AIC svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto delle determinazioni dell'AEEGSI. L'AIC esercita le predette funzioni assicurando il necessario raccordo con l'amministrazione regionale”.
Pertanto, attraverso la sopra citata normativa, il legislatore regionale ha istituito l'AIC attribuendole le funzioni già svolte dalle cessate autorità
d'ambito, ovvero funzioni di attività di organizzazione, controllo e programmazione del servizio idrico integrato.
Dunque, l'eccezione sollevata dalla inerente alla Parte_1 circostanza che il subentro della nei rapporti giuridici attivi e Pt_1
Parte passivi degli sia stato previsto dal Legislatore regionale non in maniera automatica, ma solo come subordinato alla sussistenza di un atto amministrativo, ossia di una delibera di individuazione di detti rapporti, così come confermato anche dalla sopravvenuta legge regionale n. 18/2017, all'art. 19, c. 2 (ormai abrogato), non può essere ritenuta condivisibile, dovendosi, invece, condividere e fare applicazione dell'orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
In particolare, la Corte di Cassazione ha di recente sostenuto che “La normativa statale, in principalità, ma anche quella regionale sono chiare, dunque, nel disporre il subentro della in tutti i rapporti già Pt_1 facenti capo all e nell'escludere il permanere di una qualsiasi Pt_2 ulteriore competenza di quest'ultimo, trattandosi di ipotesi di successione
a titolo universale. L'individuazione dei rapporti ‒ dal momento che il subentro nelle intere funzioni di autorit à d'ambito avviene senza alcun atto amministrativo di conferimento ‒ ha, pertanto, un carattere di mera ricognizione ed elencazione, soprattutto a beneficio e tutela dei terzi”
(così, testualmente, Cass., ord. 30 maggio 2024, n. 15159, che ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di ZA 8 febbraio 2017,
n. 185).
In effetti, ritiene il Tribunale, in conformità con i propri precedenti che, diversamente da quanto sostenuto dalla la legislazione regionale Pt_1 sopravvenuta vada a confermare il subentro automatico della Regione nei rapporti giuridici già facenti capo all'ATO.
In particolare, il citato art. 19 della legge regionale n. 18/2017 (ormai abrogato), letto nella sua interezza, si apr iva al comma 1 con la previsione
l'AIC subentra Controparte_3 in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, agli enti e alle autorità
d'ambito territoriale ottimali, soppresse in virtù dell'articolo 2, comma
186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010)”, aggiungendo poi al secondo comma che: “A seguito della ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47, comma 3, della legge regionale 34/2010, con delibera di Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente in materia di servizio idrico, è compiutamente disciplinata la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi enti e sono poste in essere tutte le azioni propedeutiche per l'organizzazione di che trattasi e per l'azione di regolatore unico per gli adempimenti richiesti dall'AEEGSI”.
Dalla lettura combinata delle due disposizioni si desume che l'A.I.C. subentrava automaticamente in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, già facenti capo agli enti e alle autorità d'ambito (1° comma) e che, a quella data, la ricognizione era stata effettuata (2° comma).
Deve, pertanto, considerarsi verificata la successione universale ex lege Parte della ai soggetti giuridici preesistenti, con soppressione degli Pt_1
e della stessa gestione commissariale unica regionale. A completamento del quadro normativo sinora descritto, in seguito, la ha poi emanato la legge regionale n. 10/2022 istitutiva Parte_1 dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria.
Attraverso la richiamata normativa , la è intervenuta Parte_1 disciplinando in maniera unitaria l'organizzazione dei servizi pubblici locali ambientali, istituendo l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria
(detta “ARRICAL”), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitate, rispettivamente, dall'Autorità Idrica della Calabria
(AIC) di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 (Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato) e dalla MUtà d'ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14
(Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in ). Pt_1
L'art. 17 della citata legge n. 10/2022, ai commi 1, 2 e 3, prevede che: “ 1.
Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il
Presidente della Giunta regionale nomina con decreto un commissario straordinario che rimane in carica fino alla costituzione degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile.
2. L'Autorità subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'AIC, a far data dalla nomina del commissario straordinario di cui al comma 1. 3.
L'Autorità subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle MUtà d'Ambito, di cui alla legge regionale n.
14/2014, entro sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 2. All'esito dell'integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le predette MUtà d'Ambito territoriale ottimale in qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono”.
Anche il comma 7 dell'art. 4 della citata legge n. 10/2022 prevede che:
“Dalla data di nomina del commissario straordinario di cui all'articolo 17
è soppressa l'AIC e tutti i relativi organi decadono di diritto ”.
Dunque, a seguito della successione universale ex lege della Pt_1
Parte
nei rapporti giuridici già facenti capo agli , la stessa
[...] Pt_1 ha attribuito con legge tutte le relative funzioni all'ARRICAL a far data dal
30 aprile 2022. Ebbene, premessa la richiamata legislazione regionale, statale e la recente Parte giurisprudenza in tema di successione della agli , si Parte_1 rileva che dalla documentazione versata in atti dalla , non Parte_1 risulta provato l'avvenuto insediamento degli organi dell'AIC e la ricognizione prevista dall'art. 47, comma 3, l.r. n. 34/2010.
Da ciò ne consegue che non risulta che vi sia stata l'effettiva e definitiva nomina di almeno uno dei tre organi costituenti l'AIC, ai sensi dell'art. 5, della l.r. n. 18/2017, ovvero del direttore generale.
Risulta, invece, documentato il subentro dell'ARRICAL nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'AIC, a far data dalla nomina del Commissario straordinario di cui al comma 1, dell'art. 17, l.r. n. 10/2022 e decreto del
Presidente della n. 13 del 22.04.2022, la cui operatività sino al Pt_1
26.04.2024 è stata provata dalla , attraverso il deposito Parte_1 di deliberazioni e decreti adottati dal commissario (v. documenti allegati alle note di trattazione scritta depositate da parte opponente in data
2.04.2025).
Conclusivamente, il Tribunale ancora una volta ritiene che, chiarita la Parte natura di successione universale ex lege della Regione agli , anche la successiva vicenda successoria disciplinata dall'art. 17, della legge regionale n. 10/2022, abbia carattere universale considerato che la disposizione prevede il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'AIC, a far data dalla nomina del commissario straordinario e alle comunità d'ambito soppresse di cui alla legge regionale n. 14/2014, come affermato dalla Suprema Corte con la citata pronuncia del 30 maggio
2024, n. 15159.
Sotto quest'ultimo profilo, è d'uopo ribadire anche in questa sede che, trattandosi di successione universale in cui non viene meno la parte originaria, la fattispecie, dal punto di vista processuale, non è ascrivibile all'art. 110 c.p.c., trovando invece applicazione in quest'ultimo caso l'art. 111 c.p.c., con conseguente prosecuzione del giudizio tra le parti originarie.
Infatti, con riguardo alle vicende successorie nel processo, la giurisprudenza di legittimità ha già precisato che “la successione a titolo universale, la quale implica, a norma dell'art. 110 cod. proc. civ. il subingresso nel processo del successore al posto della parte originaria, si verifica in dipendenza di vicenda estintiva di detta parte, e cioè di morte, ove si tratti di persona fisica, o di similari eventi riguardanti la persona giuridica o gli altri enti cui l'ordinamento attribuisce autonoma soggettività” (cfr. Cass., SS.UU., sent. n. 875/2003).
Pertanto, non essendo la , quale parte originaria del Parte_1 processo, colpita da alcuna vicenda estintiva, e non essendo stata richiesta una formale estromissione dal presente giudizio, la fattispecie della successione deve ascriversi all'art. 111 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio prosegue nei suoi confronti.
Alla luce di quanto fino ad ora esposto, dunque, deve ritenersi accertata la legittimazione passiva, rectius la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso, in capo alla odierna opponente.
2. Parimenti infondata risulta l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine breve di cinque anni di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c..
Sul punto, si osserva che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e periodicità delle prestazioni e che, pur scaturenti da un unico titolo, sono ripetute nel tempo.
Ebbene, trattandosi di crediti derivanti da un rapporto contrattuale, il termine prescrizionale per il pagamento delle somme è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c. Difatti, il caso di specie non ha ad oggetto prestazioni periodiche poiché il contratto che regola la presente fattispecie dispone, tra l'altro, che i pagamenti debbano avvenire entro novanta giorni dall'emissione della fattura.
Pertanto, deve ritenersi applicabile la prescrizione decennale, la quale risulta interrotta dalla missiva del 14.04.2014 nonché dall'accordo bonario del 19.06.2014 allegati dalla società opposta.
In relazione alle fatture nn. V60021 del 30.06.2014 e V60090 del
23.07.2024, è in atti l'accordo bonario del 19.06.2014 (cfr. all. “ati dondi- ibi e ato 2 cz- accordo bonario del 19.06.2014”), stipulato tra l CP_6
e l'A.T.O. 2 di ZA, il quale ha, di per sé, efficacia interruttiva
[...] del termine prescrizionale. Difatti, la Suprema Corte da tempo afferma, quanto ai requisiti richiesti affinché una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il proprio debito possa acquistare efficacia interruttiva della prescrizione, che “il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore” (cfr. Cass., n. 10755/2009; Cass., n. 7760/2009
e Cass., n. 12953/2007).
Nel caso di specie, l'accordo bonario poc'anzi menzionato, in quanto contenente una dichiarazione univoca, chiara ed inequivocabile fatta dal debitore nei confronti dell'odierna opposta, che manifesta la volontà dello stesso di riconoscere l'esistenza del debito, è idoneo ad interrompere il termine prescrizionale in relazione alle fatture nn. V60021 del 30.06.2014
e V60090 del 23.07.2024, considerato altresì che la ricorrente ha allegato che tali fatture sono state oggetto del predetto accordo e che tale circostanza non è stata contestata dall'opponente.
Dalla documentazione in atti, emerge inoltre che, con raccomandata recante la data del 14.04.2014 (cfr. all. “Belmonte Regione” del fascicolo di parte opposta), consegnata a mezzo PEC in data 15.04.2014, la CP_1 ha richiesto al , alla
[...] Controparte_2 Pt_1
e all il pagamento della restante parte delle fatture oggetto
[...] Pt_2 dell'odierno giudizio. È indubbio che con tale missiva parte opposta abbia interrotto il termine prescrizionale , con riferimento alle fatture nn. 71 del
30.07.2007, 112 del 14.11.2007, 22 del 14.02.2008, 72 del 01.06.2007, 47 del 06.04.2006, 48 del 06.04.2006, 211 del 05.09.2006, 220 del
05.09.2006, 356 del 22.12.2006 e 364 del 22.12.2006 .
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla
. Parte_1
3. Con l'ultimo motivo di opposizione, parte opponente ha eccepito la non dovutezza degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 . L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Difatti, con riguardo proprio agli interessi di mora, l'art. 4 della scrittura aggiuntiva del 9.08.2006 al contratto d'appalto richiama gli artt. 29 e 30
D.M. n. 145/2000, in vigore al momento della stipula del contratto medesimo (cfr. all. 2 del fascicolo monitorio).
Gli interessi moratori, nel caso di specie, devono pertanto essere riconosciuti ai sensi degli artt. 29 e 30 D.M. n. 145/2000, a partire dal novantesimo giorno dall'emissione della fattura.
L'accoglimento, seppur parziale dell'opposizione, comporta la revoca del decreto ingiuntivo n. 601/2020.
4. Quanto alle spese di lite, “nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza;
di conseguenza,
l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto (poi opponente) al pagamento delle spese di lite” (ex multis, Cass. 11606/2018).
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante l'accoglimento della domanda di parte ricorrente
(nonostante la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in considerazione dell'accoglimento del solo motivo di opposizione relativo alla misura degli interessi, rimanendo invariato il quantum relativo alla sorte capitale dovuto dalla all'odierna opposta), sono poste a carico della Pt_1
, e, considerate la natura, il valore (€ 91.109,99) e Parte_1 la complessità delle questioni , si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 7.052,00 a titolo di compensi professionali (di cui €
1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€
2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.127,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato ILARIO
CIRCOSTA, dichiaratosi antistatario. La società opposta ha chiesto la condanna della ai sensi Parte_1 dell'art. 96 del Codice di rito, stante la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria di controparte.
La domanda è infondata e va rigettata.
Nel caso di specie, infatti, difetta il presupposto primario ed indefettibile per la condanna a titolo di risarcimento danni da lite temeraria, cioè la soccombenza totale della parte nei cui confronti sia stata chiesta, appunto, tale condanna, in considerazione del fatto che l'opposizione è stata, sia pure solo in parte, accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZA, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) in accoglimento parziale dell'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 601/2020 emesso dal Tribunale di ZA in data
04.06.2020 e CONDANNA la al pagamento, in Parte_1 favore di della somma di € 91.109,99, Controparte_1 oltre interessi come in parte motiva;
b) CONDANNA la al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato ILARIO CIRCOSTA, dichiaratosi antistatario;
c) RIGETTA la domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ottavia Urto Dott.ssa Adele Ferraro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia d'Impresa
Il Tribunale di ZA, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Adele Ferraro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3608/2020 promossa da:
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti del 6 marzo 2020, per AR , Rep. n. Persona_1
161.460, Racc. n. 35.989, e decreto dirigenziale di nomina in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura
Regionale ed elettivamente domiciliata in ZA, Cittadella Regionale, loc. Germaneto
PARTE OPPONENTE
contro
(P.IVA/C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. ILARIO
CIRCOSTA, presso il cui studio, sito in Caulonia, alla Via Alfonsine n. 2, è elettivamente domiciliata PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 601/2020, emesso in data 4 giugno 2020 e notificato in data 2 settembre 2020.
CONCLUSIONI
Parte opponente: «Voglia l'adito Tribunale, per i fatti e le ragioni che precedono e per quanto altro verrà dedotto nei termini di legge, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa accogliere l'opposizione e per l'effetto: 1) dichiarare la prescrizione del credito ingiunto e, dunque, revocare, annullare
e/o dichiarare nullo, in ogni caso, il decreto ingiuntivo n. 601/2020 RG n.
1371/2020; 2) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Pt_1
nella vicenda che ci occupa e, dunque, revocare, annullare e/o
[...] dichiarare nullo, in ogni caso, il decreto ingiuntivo n. 601/2020 RG n.
1371/2020; e, comunque, dichiarare ogni domanda proposta nei confronti della inammissibile, improponibile, ovvero rigettarla in Parte_1 quanto infondata in fatto e diritto, e, in ogni caso, dichiarare che non sussiste alcun diritto di credito relativo alle somme vantate nel ricorso per decreto ingiuntivo;
3) pronunciare ogni statuizione conseguente, anche in ordine alle spese e competenze di giudizio. Ai sensi dell'art.13 del D.P.R. n. 115/02 e succ.mod. e integraz. si dichiara che il valore della causa è di € 91.109,99 e il
C.U. è pari ad € 379,50. Riserve e salvezze illimitate. Vittoria di spese e di competenze.»;
Parte opposta: «Voglia l'On. G. U. adito, contrariis reiectis: 1) Rigettare la domanda attorea poiché infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata;
2) Conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3)
Condannare la ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
4) con Parte_1 condanna alle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. »
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 601/2020, a mezzo del quale questo Tribunale, accogliendo il ricorso presentato dalla società le aveva CP_1 CP_1 ingiunto di pagare in favore di parte ricorrente, in solido in solido con il
, la somma di € 91.109,99, oltre interessi di Controparte_2 mora e spese del procedimento per ingiunzione, per le fatture impagate azionate in via monitoria (segnatamente, la fattura n. 47 del 06.04.2006, per un importo di € 13.903,13; la fattura n. 48 del 06.04.2006, per un importo di € 2.335,21; la fattura n. 211 del 05.09.2006, per un importo di
€ 4.203,40; la fattura n. 220 del 05.09.2008, per un importo di €
1.184,04; la fattura n. 356 del 22.12.2006, per un importo di € 4.112,02; la fattura n. 364 del 22.12.2006, per un importo di € 1.158,30; la fattura n.
V60021 del 30.06.2014, per un importo di € 15.807,92; la fattura n.
V60090 del 23.07.2014, per un importo di € 221,53; la fattura n. 71 del
30.07.2007, per un importo pro quota di € 38.038,48; la fattura n. 112 del
14.11.2007, per un importo pro quota di € 9.244,84; la fattura n. 22 del
14.02.2008, per un importo pro quota di € 60,71; la fattura n. 72 del
01.08.2007, per un importo pro quota di € 5.405,86).
La ha dedotto che la società opposta aveva ottenuto Parte_1
l'ingiunzione di pagamento sulla base di fatture emesse nei confronti dell' di ZA per l'esecuzione del servizio di conduzione, Pt_2 manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie, ricadenti nel territorio della Parte
, 2 ZA. Parte_1
A sostegno della spiegata opposizione, l'Amministrazione regionale ha eccepito: in primo luogo, la prescrizione del credito ingiunto, in virtù della decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. applicabile al caso di specie, nonché per il decorso anche di quello decennale, in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale;
il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che l'odierna opposta aveva agito in sede monitoria sulla base dell'erroneo presupposto che l'art. 47 L.R. n. 34 del 20.12.2010 avesse disposto la soppressione dei Pt_1 singoli ATO regionali determinando il subentro della nei rapporti Pt_1 pendenti.
Più segnatamente, l'opponente ha osservato: a) che la citata norma ha stabilito che la non subentra automaticamente in tutti Parte_1 rapporti giuridici attivi e passivi, ma solo in quelli specificamente individuati con deliberazione della Giunta Regionale previa ricognizione delle singole poste attive e passive;
b) che sia la ricognizione delle poste attive e passive che la deliberazione della Giunta Regionale non sono mai state adottate, tant'è che è stato nominato un Commissario liquidatore per le cinque Province, individuato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale, affinché le Amministrazioni Provinciali, quali soggetti d'ambito, in conformità all'art. 43, c. 5 L.R. n. 15/2008, potessero garantire il prosieguo delle attività ordinarie e degli atti necessari al trasferimento;
c) che al Commissario liquidatore è succeduto poi il
Commissario liquidatore unico regionale degli Enti d'ambito, individuato nel Dirigente generale del dipartimento regionale lavori pubblici e infrastrutture, giusta delibera di G.R. n. 189/2015; d) che, pertanto, non risulta che la gestione liquidatoria dell'Autorità d'Ambito Provinciale
Calabria 2 ZA sia stata soppressa, quanto meno per la definizione dei rapporti giuridici pregressi, come quello per cui è causa , e che si sia verificata, quindi, la asserita successione universale ex lege della Pt_1 ai soggetti giuridici preesistenti .
Pertanto, sulla base delle predette argomentazioni, la ha Parte_1 eccepito la sua totale estraneità ai rapporti controversi, precisando che la pretesa dedotta in giudizio ha per oggetto lavori di miglioramento di impianti di depurazione e di pubblica fognatura eseguiti in svariati l;
che Controparte_3 Controparte_4 conseguentemente, le relative obbligazioni giuridiche, in seguito alla soppressione dell'Ente d'ambito, sono da riconoscersi in capo ai singoli
MU, così come previsto dall'ordinanza commissariale n. 2817 del
19.01.2003 e dalle previsioni del contratto del 15.02.2006 rep. n. 128.935
e successiva scrittura aggiuntiva del 9.06.2006, stipulati fra l'A.T.O. n. 2 e la società con cui quest'ultima veniva espressamente CP_1 autorizzata, in caso di mancato pagamento dei corrispettivi, all'azione diretta nei confronti dei MU .
A ciò, inoltre, ha aggiunto che la Giunta Regionale ha individuato nell'Autorità Idrica della Regione Calabria (AIC) l'Ente di governo d'ambito territoriale per la gestione del servizio idrico integrato in tutta la
Regione, disciplinando con la legge regionale n. 18/2017 il funzionamento dell'Autorità, disponendo il subentro dell'AIC nei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti e alle autorità d'ambito soppresse ai sensi dell'art. 2, c. 186-bis L. 191/2009, nonché l'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'art. 47 L.R.
34/2010, ossia la norma sulla presunta successione della nelle Pt_1
Parte posizioni dell' .
L'opponente ha, infine, contestato la pretesa creditoria avversaria, ritenendola sfornita di supporto probatorio, nonché la debenza degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, non dovuti nel caso di specie e non essendo stata tale richiesta preceduta dalla costituzione in mora dell' convenuto. CP_5
In virtù di quanto innanzi esposto, la ha, quindi, Parte_1 rassegnato le conclusioni indicate in premessa.
Si è costituita in giudizio la società instando per Controparte_1 il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per la condanna di parte opponente per la temerarietà dell'azione intrapresa.
Più segnatamente, parte opposta ha dedotto: quanto all'eccepita prescrizione del credito, l'applicabilità nel caso di specie del termine decennale, poiché la pretesa creditoria nasce da un contratto di appalto per somministrazione di servizi , con la precisazione che le fatture dell'anno 2014 sono relative all'accordo transattivo del 19.06.2014, per il periodo 01.04.2005 – 30.09.2006; che, in ogni caso, la Controparte_1 aveva inviato i solleciti del 14/04/2014 e dell'01/04/2016, idonei
[...] ad interrompere il decorso del termine prescrizionale;
la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla , dovuta al mancato Parte_1 insediamento degli organi dell'AIC ai fini del suo subentro alle autorità
d'ambito territoriali soppresse, il quale ha determinato la permanenza della gestione commissariale, nella persona del dirigente generale e, dunque, della che con il contratto di appalto del 15.02.2006 non Pt_1
è stata disposta una legittimazione passiva esclusiva dell'ente comunale, ma il diritto dell'ATI di rivolgersi anche e direttamente al singolo comune per il pagamento delle somme dovute;
che le somme oggetto del decreto ingiuntivo sono state regolarmente fatturate, mai contestate e certificate dall' ; che, inoltre, la tabella di ripartizione delle somme Pt_2 Pt_1 approvata dall' e dai MU, consente di determinare la Pt_2 Pt_1 somma dovuta dai singoli MU;
che, stante la natura di transazione commerciale del rapporto intercorso con i MU, trova applicazione nel caso di specie la normativa sugli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, come anche contrattualmente previsto all'art. 5 dell'accordo aggiuntivo del
09.08.2006, il quale statuisce che “in caso di ritardi nei pagamenti in favore dell'ATI, così come innanzi concordati, sono dovuti all'ATI medesima gli interessi legali e di mora”; che la società Controparte_1 aveva inoltrato lettera di messa in mora del 14.04.2014 alla
[...] Pt_1
, chiedendo espressamente il pagamento delle somme maturate;
[...] che il dies a quo per il computo degli interessi moratori decorre, nel caso in esame, decorsi novanta giorni dall'emissione della fattura, come contrattualmente previsto.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.4.2025 e, infine, assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dalla . Parte_1
Sul punto, questo Tribunale, in diversa composizione fisica, si è già espresso con tre sentenze (R.G. n. 3144/2020 – Pres. Dott.ssa Ferraro – rel. Dott.ssa Damiani del 22.01.2025, R.G. n. 4198/2016 – Pres. Dott.ssa rel. Dott.ssa del 25.09.2024, R.G. n. 3631/2020 – Per_2 Per_3
Dott.ssa – del 07.05.2025), chiarendo che la legittimazione Per_3 sostanziale passiva spetta alla , sia per quanto riguarda la Parte_1 successione e il subentro automatico ex lege nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso A.T.O. 2 di ZA, sia per quanto riguarda il subentro nei rapporti dell'istituita ARRICAL.
In tale sede, si ritiene comunque opportuno ripercorrere l'iter normativo, nazionale e regionale, intervenuto negli anni.
Ebbene, il legislatore nazionale, con la previsione di cui all'art. 148 del D. lgs. n. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), aveva disposto che gli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato fossero governati da una
“Autorità d'ambito”, dotata di personalità giuridica, a cui era stato trasferito l'esercizio delle competenze in materia di gestione integrata delle risorse idriche. Successivamente, con l. n. 244/2007 è stato previsto che fossero le Regioni
a procedere alla rideterminazione degli ATO, valutando l'attribuzione delle funzioni alle Province.
Con la previsione di cui all'art. 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre
2009, n. 191, il legislatore è intervenuto nuovamente, disponendo la soppressione delle autorità d'ambito e abrogando l'art. 148 del Codice dell'ambiente, così incaricando le Regioni di attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle autorità stesse.
Pertanto, con la legge regionale n. 34/2010 la ha Parte_1 disposto che: “In attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le funzioni di autorità d'ambito di cui all'articolo
148 del D.lgs. 152/2006, previste dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10, a decorrere dal 1° luglio 2011, sono esercitate, senza necessità di atti amministrativi di conferimento, dalla
, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi Parte_1 individuati con deliberazione della Giunta regionale sulla base della situazione economica e finanziaria delle attuali Autorità d'Ambito.
2. A decorrere dal 1° luglio 2011 è pertanto istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale. 3.
Fino al 30 giugno 2011 sono sospese le procedure ancorché avviate per
l'affidamento del servizio e le amministrazioni provinciali, soggetti
d'ambito giusto quanto sancito dal comma 5 dell'articolo 43 della legge regionale n. 15/2008, garantiscono il prosieguo nelle attività istituzionali ordinarie con particolare riferimento agli atti necessari al trasferimento.
All'uopo le amministrazioni provinciali con il supporto di un commissario liquidatore individuato con Decreto del Presidente della Giunta regionale procederanno, in raccordo con il Dipartimento “Infrastrutture e Lavori pubblici” e con il Dipartimento “Bilancio e Patrimonio” all'elaborazione di un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'Ente o Autorità d'Ambito”.
Quindi, a decorrere dal 1° luglio 2011, le funzioni di autorità d'ambito sono state attribuite alla Giunta Regionale “che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi individuati con deliberazione della Giunta regionale sulla base della situazione economica e finanziaria delle attuali Autorità d'Ambito”; è stato istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale e sono stati nominati per dodici mesi i Commissari liquidatori per ciascuna Provincia, per dare supporto alla predisposizione del piano di liquidazione e di ricognizione della situazione patrimoniale ed economico -finanziaria dell'Autorità d'Ambito e per garantire “la continuità amministrativa dei servizi svolti dai cessati organismi, in raccordo con il Dipartimento
Lavori Pubblici” (giusta art. 56, comma 2, L.R. n. 47/2011). Ai
Commissari, prorogati, è poi succeduto il Commissario liquidatore unico regionale degli Enti di ambito, individuato nel Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale Infrastrutture, Lavori Pubblici e
Mobilità.
La normativa statale del 2009 prevedeva altresì: “Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità
d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle
Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge” (v. art. 2, comma 186 bis, L. 191/2009).
Con la successiva Legge n. 10 del 2011 (finanziaria 2010), in combinato disposto con il D.L. n. 216/2011, è stato fissato al 31 dicembre 2012 il termine ultimo per la cessazione degli Enti di Ambito territoriale ottimale.
Solo in seguito, con la legge regionale n. 18/2017 la ha Parte_1 istituito l'AIC rappresentativa dei MU della , tutti ricadenti Pt_1
Parte nell'ambito territoriale dell' , disponendo ai sensi dell'art. 1: “La presente legge detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, quale servizio pubblico di interesse generale, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. In particolare, con la presente legge: a) è riconosciuta e istituita l'Autorità idrica della , rappresentativa dei comuni Pt_1 della , tutti ricadenti nell'ambito territoriale ottimale Pt_1 individuato con l'articolo 47 della legge regionale 29 dicembre 2010, n.
34, (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011), comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale. L'Autorità idrica della svolge le funzioni già attribuite ai soppressi enti Pt_1
d'ambito di cui all'articolo 148 del D.lgs. n. 152/2006; b) è disciplinata
l'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato, da parte dei soggetti competenti, in conformità con quanto disposto dalla legislazione comunitaria e nazionale e dalla Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI)” … art. 3: “All'AIC sono attribuite le funzioni già esercitate dai cessati enti o autorità d'ambito ai sensi della legislazione vigente.
2. L'AIC svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto delle determinazioni dell'AEEGSI. L'AIC esercita le predette funzioni assicurando il necessario raccordo con l'amministrazione regionale”.
Pertanto, attraverso la sopra citata normativa, il legislatore regionale ha istituito l'AIC attribuendole le funzioni già svolte dalle cessate autorità
d'ambito, ovvero funzioni di attività di organizzazione, controllo e programmazione del servizio idrico integrato.
Dunque, l'eccezione sollevata dalla inerente alla Parte_1 circostanza che il subentro della nei rapporti giuridici attivi e Pt_1
Parte passivi degli sia stato previsto dal Legislatore regionale non in maniera automatica, ma solo come subordinato alla sussistenza di un atto amministrativo, ossia di una delibera di individuazione di detti rapporti, così come confermato anche dalla sopravvenuta legge regionale n. 18/2017, all'art. 19, c. 2 (ormai abrogato), non può essere ritenuta condivisibile, dovendosi, invece, condividere e fare applicazione dell'orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
In particolare, la Corte di Cassazione ha di recente sostenuto che “La normativa statale, in principalità, ma anche quella regionale sono chiare, dunque, nel disporre il subentro della in tutti i rapporti già Pt_1 facenti capo all e nell'escludere il permanere di una qualsiasi Pt_2 ulteriore competenza di quest'ultimo, trattandosi di ipotesi di successione
a titolo universale. L'individuazione dei rapporti ‒ dal momento che il subentro nelle intere funzioni di autorit à d'ambito avviene senza alcun atto amministrativo di conferimento ‒ ha, pertanto, un carattere di mera ricognizione ed elencazione, soprattutto a beneficio e tutela dei terzi”
(così, testualmente, Cass., ord. 30 maggio 2024, n. 15159, che ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di ZA 8 febbraio 2017,
n. 185).
In effetti, ritiene il Tribunale, in conformità con i propri precedenti che, diversamente da quanto sostenuto dalla la legislazione regionale Pt_1 sopravvenuta vada a confermare il subentro automatico della Regione nei rapporti giuridici già facenti capo all'ATO.
In particolare, il citato art. 19 della legge regionale n. 18/2017 (ormai abrogato), letto nella sua interezza, si apr iva al comma 1 con la previsione
l'AIC subentra Controparte_3 in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, agli enti e alle autorità
d'ambito territoriale ottimali, soppresse in virtù dell'articolo 2, comma
186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010)”, aggiungendo poi al secondo comma che: “A seguito della ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47, comma 3, della legge regionale 34/2010, con delibera di Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente in materia di servizio idrico, è compiutamente disciplinata la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi enti e sono poste in essere tutte le azioni propedeutiche per l'organizzazione di che trattasi e per l'azione di regolatore unico per gli adempimenti richiesti dall'AEEGSI”.
Dalla lettura combinata delle due disposizioni si desume che l'A.I.C. subentrava automaticamente in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, già facenti capo agli enti e alle autorità d'ambito (1° comma) e che, a quella data, la ricognizione era stata effettuata (2° comma).
Deve, pertanto, considerarsi verificata la successione universale ex lege Parte della ai soggetti giuridici preesistenti, con soppressione degli Pt_1
e della stessa gestione commissariale unica regionale. A completamento del quadro normativo sinora descritto, in seguito, la ha poi emanato la legge regionale n. 10/2022 istitutiva Parte_1 dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria.
Attraverso la richiamata normativa , la è intervenuta Parte_1 disciplinando in maniera unitaria l'organizzazione dei servizi pubblici locali ambientali, istituendo l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria
(detta “ARRICAL”), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitate, rispettivamente, dall'Autorità Idrica della Calabria
(AIC) di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 (Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato) e dalla MUtà d'ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14
(Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in ). Pt_1
L'art. 17 della citata legge n. 10/2022, ai commi 1, 2 e 3, prevede che: “ 1.
Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il
Presidente della Giunta regionale nomina con decreto un commissario straordinario che rimane in carica fino alla costituzione degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile.
2. L'Autorità subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'AIC, a far data dalla nomina del commissario straordinario di cui al comma 1. 3.
L'Autorità subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle MUtà d'Ambito, di cui alla legge regionale n.
14/2014, entro sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 2. All'esito dell'integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le predette MUtà d'Ambito territoriale ottimale in qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono”.
Anche il comma 7 dell'art. 4 della citata legge n. 10/2022 prevede che:
“Dalla data di nomina del commissario straordinario di cui all'articolo 17
è soppressa l'AIC e tutti i relativi organi decadono di diritto ”.
Dunque, a seguito della successione universale ex lege della Pt_1
Parte
nei rapporti giuridici già facenti capo agli , la stessa
[...] Pt_1 ha attribuito con legge tutte le relative funzioni all'ARRICAL a far data dal
30 aprile 2022. Ebbene, premessa la richiamata legislazione regionale, statale e la recente Parte giurisprudenza in tema di successione della agli , si Parte_1 rileva che dalla documentazione versata in atti dalla , non Parte_1 risulta provato l'avvenuto insediamento degli organi dell'AIC e la ricognizione prevista dall'art. 47, comma 3, l.r. n. 34/2010.
Da ciò ne consegue che non risulta che vi sia stata l'effettiva e definitiva nomina di almeno uno dei tre organi costituenti l'AIC, ai sensi dell'art. 5, della l.r. n. 18/2017, ovvero del direttore generale.
Risulta, invece, documentato il subentro dell'ARRICAL nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'AIC, a far data dalla nomina del Commissario straordinario di cui al comma 1, dell'art. 17, l.r. n. 10/2022 e decreto del
Presidente della n. 13 del 22.04.2022, la cui operatività sino al Pt_1
26.04.2024 è stata provata dalla , attraverso il deposito Parte_1 di deliberazioni e decreti adottati dal commissario (v. documenti allegati alle note di trattazione scritta depositate da parte opponente in data
2.04.2025).
Conclusivamente, il Tribunale ancora una volta ritiene che, chiarita la Parte natura di successione universale ex lege della Regione agli , anche la successiva vicenda successoria disciplinata dall'art. 17, della legge regionale n. 10/2022, abbia carattere universale considerato che la disposizione prevede il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'AIC, a far data dalla nomina del commissario straordinario e alle comunità d'ambito soppresse di cui alla legge regionale n. 14/2014, come affermato dalla Suprema Corte con la citata pronuncia del 30 maggio
2024, n. 15159.
Sotto quest'ultimo profilo, è d'uopo ribadire anche in questa sede che, trattandosi di successione universale in cui non viene meno la parte originaria, la fattispecie, dal punto di vista processuale, non è ascrivibile all'art. 110 c.p.c., trovando invece applicazione in quest'ultimo caso l'art. 111 c.p.c., con conseguente prosecuzione del giudizio tra le parti originarie.
Infatti, con riguardo alle vicende successorie nel processo, la giurisprudenza di legittimità ha già precisato che “la successione a titolo universale, la quale implica, a norma dell'art. 110 cod. proc. civ. il subingresso nel processo del successore al posto della parte originaria, si verifica in dipendenza di vicenda estintiva di detta parte, e cioè di morte, ove si tratti di persona fisica, o di similari eventi riguardanti la persona giuridica o gli altri enti cui l'ordinamento attribuisce autonoma soggettività” (cfr. Cass., SS.UU., sent. n. 875/2003).
Pertanto, non essendo la , quale parte originaria del Parte_1 processo, colpita da alcuna vicenda estintiva, e non essendo stata richiesta una formale estromissione dal presente giudizio, la fattispecie della successione deve ascriversi all'art. 111 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio prosegue nei suoi confronti.
Alla luce di quanto fino ad ora esposto, dunque, deve ritenersi accertata la legittimazione passiva, rectius la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso, in capo alla odierna opponente.
2. Parimenti infondata risulta l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine breve di cinque anni di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c..
Sul punto, si osserva che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e periodicità delle prestazioni e che, pur scaturenti da un unico titolo, sono ripetute nel tempo.
Ebbene, trattandosi di crediti derivanti da un rapporto contrattuale, il termine prescrizionale per il pagamento delle somme è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c. Difatti, il caso di specie non ha ad oggetto prestazioni periodiche poiché il contratto che regola la presente fattispecie dispone, tra l'altro, che i pagamenti debbano avvenire entro novanta giorni dall'emissione della fattura.
Pertanto, deve ritenersi applicabile la prescrizione decennale, la quale risulta interrotta dalla missiva del 14.04.2014 nonché dall'accordo bonario del 19.06.2014 allegati dalla società opposta.
In relazione alle fatture nn. V60021 del 30.06.2014 e V60090 del
23.07.2024, è in atti l'accordo bonario del 19.06.2014 (cfr. all. “ati dondi- ibi e ato 2 cz- accordo bonario del 19.06.2014”), stipulato tra l CP_6
e l'A.T.O. 2 di ZA, il quale ha, di per sé, efficacia interruttiva
[...] del termine prescrizionale. Difatti, la Suprema Corte da tempo afferma, quanto ai requisiti richiesti affinché una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il proprio debito possa acquistare efficacia interruttiva della prescrizione, che “il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore” (cfr. Cass., n. 10755/2009; Cass., n. 7760/2009
e Cass., n. 12953/2007).
Nel caso di specie, l'accordo bonario poc'anzi menzionato, in quanto contenente una dichiarazione univoca, chiara ed inequivocabile fatta dal debitore nei confronti dell'odierna opposta, che manifesta la volontà dello stesso di riconoscere l'esistenza del debito, è idoneo ad interrompere il termine prescrizionale in relazione alle fatture nn. V60021 del 30.06.2014
e V60090 del 23.07.2024, considerato altresì che la ricorrente ha allegato che tali fatture sono state oggetto del predetto accordo e che tale circostanza non è stata contestata dall'opponente.
Dalla documentazione in atti, emerge inoltre che, con raccomandata recante la data del 14.04.2014 (cfr. all. “Belmonte Regione” del fascicolo di parte opposta), consegnata a mezzo PEC in data 15.04.2014, la CP_1 ha richiesto al , alla
[...] Controparte_2 Pt_1
e all il pagamento della restante parte delle fatture oggetto
[...] Pt_2 dell'odierno giudizio. È indubbio che con tale missiva parte opposta abbia interrotto il termine prescrizionale , con riferimento alle fatture nn. 71 del
30.07.2007, 112 del 14.11.2007, 22 del 14.02.2008, 72 del 01.06.2007, 47 del 06.04.2006, 48 del 06.04.2006, 211 del 05.09.2006, 220 del
05.09.2006, 356 del 22.12.2006 e 364 del 22.12.2006 .
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla
. Parte_1
3. Con l'ultimo motivo di opposizione, parte opponente ha eccepito la non dovutezza degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 . L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Difatti, con riguardo proprio agli interessi di mora, l'art. 4 della scrittura aggiuntiva del 9.08.2006 al contratto d'appalto richiama gli artt. 29 e 30
D.M. n. 145/2000, in vigore al momento della stipula del contratto medesimo (cfr. all. 2 del fascicolo monitorio).
Gli interessi moratori, nel caso di specie, devono pertanto essere riconosciuti ai sensi degli artt. 29 e 30 D.M. n. 145/2000, a partire dal novantesimo giorno dall'emissione della fattura.
L'accoglimento, seppur parziale dell'opposizione, comporta la revoca del decreto ingiuntivo n. 601/2020.
4. Quanto alle spese di lite, “nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza;
di conseguenza,
l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto (poi opponente) al pagamento delle spese di lite” (ex multis, Cass. 11606/2018).
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante l'accoglimento della domanda di parte ricorrente
(nonostante la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in considerazione dell'accoglimento del solo motivo di opposizione relativo alla misura degli interessi, rimanendo invariato il quantum relativo alla sorte capitale dovuto dalla all'odierna opposta), sono poste a carico della Pt_1
, e, considerate la natura, il valore (€ 91.109,99) e Parte_1 la complessità delle questioni , si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 7.052,00 a titolo di compensi professionali (di cui €
1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€
2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.127,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato ILARIO
CIRCOSTA, dichiaratosi antistatario. La società opposta ha chiesto la condanna della ai sensi Parte_1 dell'art. 96 del Codice di rito, stante la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria di controparte.
La domanda è infondata e va rigettata.
Nel caso di specie, infatti, difetta il presupposto primario ed indefettibile per la condanna a titolo di risarcimento danni da lite temeraria, cioè la soccombenza totale della parte nei cui confronti sia stata chiesta, appunto, tale condanna, in considerazione del fatto che l'opposizione è stata, sia pure solo in parte, accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZA, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) in accoglimento parziale dell'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 601/2020 emesso dal Tribunale di ZA in data
04.06.2020 e CONDANNA la al pagamento, in Parte_1 favore di della somma di € 91.109,99, Controparte_1 oltre interessi come in parte motiva;
b) CONDANNA la al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato ILARIO CIRCOSTA, dichiaratosi antistatario;
c) RIGETTA la domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ottavia Urto Dott.ssa Adele Ferraro