Trib. Catanzaro, sentenza 28/12/2025, n. 2875
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Sentenza 28 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito ingiunto

    Il Tribunale ritiene applicabile la prescrizione decennale ordinaria ex art. 2946 c.c., non trattandosi di prestazioni periodiche. La prescrizione decennale risulta interrotta dalla missiva del 14.04.2014 e dall'accordo bonario del 19.06.2014.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva

    Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza di merito e di legittimità, afferma la successione universale ex lege della Regione nei rapporti giuridici già facenti capo agli ATO, escludendo la necessità di atti amministrativi specifici per tale subentro. La successione è considerata ai sensi dell'art. 111 c.p.c.

  • Accolto
    Contestazione della pretesa creditoria e degli interessi moratori

    L'eccezione è fondata. Gli interessi moratori devono essere riconosciuti ai sensi degli artt. 29 e 30 D.M. n. 145/2000, a partire dal novantesimo giorno dall'emissione della fattura, come previsto dalla scrittura aggiuntiva al contratto.

  • Rigettato
    Rigetto dell'opposizione

    L'opposizione è stata accolta parzialmente con revoca del decreto ingiuntivo, ma con condanna al pagamento della sorte capitale. La domanda per lite temeraria è stata rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catanzaro, sentenza 28/12/2025, n. 2875
    Giurisdizione : Trib. Catanzaro
    Numero : 2875
    Data del deposito : 28 dicembre 2025

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