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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5890/2024 , vertente
CA (RM), 27.05.1967) E (LATINA, 1.8.1967) entrambi Parte_1 Parte_2 ell'avv. EMANUELA IACOVELL Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI Ragioni d el I coniugi e hanno proposto in forma congiunta ricorso Parte_1 Parte_2 cumulativ di in data 12.9.2024 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
“ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 20/05/2000, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Anzio;
ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Omologare le seguenti condizioni:
1. La casa familiare sita a Roma in Via Guido Cantelli 9/A sarà assegnata alla sig.ra con Parte_1 quanto in essa contenuto;
2. La figlia minore e la maggiore non economicamente indipendente saranno collocate presso la madre Guido Cantelli 9/A;
3. il Sig. erserà a titolo assegno divorzile per la Sig.ra la somma Parte_2 Parte_1 di euro anticipatamente entro il giorno 5 di ogni m ualmente rivalutat d al costo vita, erserà a titolo di contributo al mantenimento per la figlia Parte_2 [...]
2008 la somma di euro 300.00 (trecento,00) che sarà vers Per_1
anticipatamente entro il Parte_1 giorn almente rivalutata in base agli indici Istat ed al costo vita erserà a titolo di contributo al mantenimento per la figlia Parte_2 Per_2 ma il 09/07/2001 la somma di euro 300.00 (trecento,00
[...]
Sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese Parte_1 successivo all'o razione e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat ed al costo vita,
6. rovvederà altresì al pagamento nella misura del 50% delle Parte_2
s glia secondo quanto disciplinato dal Protocollo d'Intesa del 17.12.2014 intercorso tra il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma”.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e della prole, e non presentano criticità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5890/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Anzio (RM) in data 20/05/2000, trascritto tti di Matrimonio del Comune di I, Serie A, Anno 2000, tra (CA (RM), 27/05/1967) e alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordat critte in parte motiva. spese compensate. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc. Roma, 08/04/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi La Presidente
Marta Ienzi
così composto: Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5890/2024 , vertente
CA (RM), 27.05.1967) E (LATINA, 1.8.1967) entrambi Parte_1 Parte_2 ell'avv. EMANUELA IACOVELL Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI Ragioni d el I coniugi e hanno proposto in forma congiunta ricorso Parte_1 Parte_2 cumulativ di in data 12.9.2024 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
“ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 20/05/2000, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Anzio;
ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Omologare le seguenti condizioni:
1. La casa familiare sita a Roma in Via Guido Cantelli 9/A sarà assegnata alla sig.ra con Parte_1 quanto in essa contenuto;
2. La figlia minore e la maggiore non economicamente indipendente saranno collocate presso la madre Guido Cantelli 9/A;
3. il Sig. erserà a titolo assegno divorzile per la Sig.ra la somma Parte_2 Parte_1 di euro anticipatamente entro il giorno 5 di ogni m ualmente rivalutat d al costo vita, erserà a titolo di contributo al mantenimento per la figlia Parte_2 [...]
2008 la somma di euro 300.00 (trecento,00) che sarà vers Per_1
anticipatamente entro il Parte_1 giorn almente rivalutata in base agli indici Istat ed al costo vita erserà a titolo di contributo al mantenimento per la figlia Parte_2 Per_2 ma il 09/07/2001 la somma di euro 300.00 (trecento,00
[...]
Sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese Parte_1 successivo all'o razione e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat ed al costo vita,
6. rovvederà altresì al pagamento nella misura del 50% delle Parte_2
s glia secondo quanto disciplinato dal Protocollo d'Intesa del 17.12.2014 intercorso tra il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma”.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e della prole, e non presentano criticità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5890/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Anzio (RM) in data 20/05/2000, trascritto tti di Matrimonio del Comune di I, Serie A, Anno 2000, tra (CA (RM), 27/05/1967) e alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordat critte in parte motiva. spese compensate. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc. Roma, 08/04/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi La Presidente
Marta Ienzi