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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3109 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa BR PI Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 7.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E
nella causa civile in grado di appello n. 541/2025 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, e , nella qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Jacopo Persona_1
Arcangeli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al Lungotevere dei Mellini n. 44
APPELLANTI
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Carla Attanasio, per procura generale alle liti nn. 37875/7313 del 22.03.24 a rogito del notaio ed elettivamente Persona_2 domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana, sita in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, n. n. 11443/2024 pubblicata il 14/11/2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 26.8.2024 gli odierni appellanti, nella qualità di eredi di chiedevano di accertare il diritto della Persona_1
1 de cuius al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati dalla domanda amministrativa del 22.9.2022 sino al decesso intervenuto in data 9.2.2024, oltre gli accessori di legge. A sostegno della domanda deducevano: - che con decreto di omologa del 27.3.2024 il
Tribunale di Roma aveva accertato il possesso in capo alla defunta del requisito Persona_1 sanitario ex art. 1 l. n. 18/80 a decorrere dalla domanda amministrativa del 22.9.2022; - di aver
CP_ notificato detta omologa all' in data 28.3.2024 unitamente al modello di pagamento AP 70; di
CP_ aver inviato il 23.4.2024 all' i modelli compilati ai fini della richiesta di pagamento agli eredi;
-
CP_ che l' non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto;
- che erano trascorsi i 120 giorni previsti per la liquidazione della provvidenza economica.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere per avere provveduto alla liquidazione della prestazione con provvedimento del 28.6.2024 con accredito nei confronti degli eredi della de cuius in data 10.9.2024, con compensazione delle spese di lite.
Con la sentenza n. 11443/2024 il Tribunale così decideva: «Dichiara cessata la materia del CP_ contendere;
compensa tra le parti la metà delle spese di lite e condanna l' a rifondere ai ricorrenti la quota residua che liquida in € 300,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA, da distrarsi».
Nel corpo della motivazione dava atto che doveva essere dichiarata la cessazione della
CP_ materia del contendere «per avere l' provveduto al pagamento della provvidenza»; quanto alle spese di lite, così argomentava: «Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere compensate per
CP_ la metà tra le parti, avendo l' provveduto alla liquidazione della prestazione assistenziale in data 28.06.2024, quindi entro il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa avvenuta il 28.03.2024. Considerato il successivo tardivo accredito nei confronti degli eredi, avvenuto il 10.09.2024, oltre il termine di 120 giorni dall'invio della richiesta di pagamento agli
CP_ eredi (del 23.04.2024), la residua quota di spese deve essere posta a carico dell' Pertanto
CP_ l' va condannato a rifondere agli eredi la quota residua di spese di lite, liquidata come in dispositivo, limitatamente alle fasi di studio e introduzione della causa e con applicazione della riduzione per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto».
Avverso tale sentenza proponevano appello , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, nella qualità di eredi di per i seguenti motivi:
[...] Persona_1
1) “Violazione e falsa applicazione del principio di soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 cpc, unitamente al vizio di carenza di motivazione”: lamentavano gli appellanti che la decisione del
Tribunale in ordine alle spese di lite contrastava con l'art. 92, comma 2, c.p.c., anche alla luce della
2 pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018, non sussistendo nel caso di specie alcuna delle ragioni atte a legittimare la compensazione, sia pure parziale, delle spese di lite;
2) “Violazione e falsa applicazione del DM n. 55 del 10.3.2014, come modificato dal DM 8 marzo 2018, degli arti. 24 della L. 13.6.1942 n. 794, 4, comma 1, del DM 5.10.1994 n. 585 e della
L.
7.11.1957 n. 1051 e dal DM 147.2022, nonché vizio di motivazione per mancata indicazione del sistema di liquidazione adottato in violazione dei parametri fissati dal DM n. 55/2014”: lamentavano gli appellanti che il Tribunale aveva liquidato una somma inferiore ai minimi tariffari, peraltro escludendo dalla liquidazione la fase di discussione: evidenziava che, tenuto conto delle tariffe vigenti e del valore della causa, corrispondente alla somma erogata dall' , pari a euro CP_1
8.965,28, la somma minima da liquidare era pari ad euro 1.863,00;
3) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b)”: gli appellanti lamentavano altresì che, nonostante gli atti depositati nel giudizio di primo grado fossero stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e nonostante la specifica richiesta di applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1-bis citato, la sentenza impugnata non solo non aveva accolto la richiesta, ma neanche la aveva presa in considerazione.
Concludevano, dunque, nei seguenti termini: “in riforma parziale della sentenza emessa dal
Tribunale di ROMA, sezione Lavoro n. 11443 pubblicata in data 14.11.2024 nel giudizio R.G. CP_ 31262.2024, non notificata, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in favore del procuratore antistatario, da quantificarsi IN MISURA INTEGRALE e pertanto senza applicazione di alcuna compensazione neppure parziale, ai sensi della normativa vigente, nella somma di € 1.863,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado pari ad € 300,00, comprensivo di spese generali, oltre
IVA e CPA), oltre spese generali, IVA e CPA, e rimborso del contributo unificato del primo grado di giudizio, o, comunque, nel rispetto del minimo tariffario previsto e, con applicazione in ogni caso della maggiorazione di cui ai sensi dell'ART. 4 DEL D.M. 55/2014 COMMA 1BIS”, con vittoria di spese anche del grado di appello, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto dell'avverso gravame, rimettendosi alla CP_1
Corte in merito alla richiesta di liquidazione delle spese di lite entro i minimi tariffari, previa verifica dell'attività professionale ex adverso espletata nel giudizio di primo grado;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, chiedeva la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
All'udienza del 7 ottobre 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
3 2. L'appello – limitato alla pronuncia sulle spese - è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
2.1. Il primo motivo di gravame – con cui si lamenta l'erronea compensazione delle spese di lite per metà - è fondato.
Come noto (e ricordato, da ultimo, da Sez. L - , Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024), il giudice che dichiara cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con
l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
In particolare, il giudice può compensare le spese processuali, parzialmente o per intero, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., ovvero “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Alle ipotesi espressamente individuate dall'art. 92, comma 2, citato si aggiungono le “altre gravi ed eccezionali ragioni” riconosciute come rilevanti dalla sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale, non iscrivibili in un rigido catalogo e necessariamente rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. La Consulta, nella richiamata pronuncia n. 77/2018, ha in particolare chiarito che possono assumere rilievo, quali ragioni atte a giustificare la compensazione delle spese di lite, anche le situazioni “di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, in cui la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite potrebbe costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. Si è ritenuto, ad esempio, che l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate, come l'oscillante soluzione ad esse data dalla giurisprudenza, consente la compensazione delle spese, trattandosi di circostanze che incidono sull'atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20012 del 2023).
Nel caso di specie è pacifico che la cessazione della materia del contendere è dipesa dal riconoscimento del debito da parte dell' e dal pagamento del dovuto;
è evidente, dunque, che CP_1
l' è virtualmente soccombente. Controparte_2
4 Il Tribunale - dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere – ha CP_ compensato le spese per metà “avendo l' provveduto alla liquidazione della prestazione assistenziale in data 28.06.2024, quindi entro il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa avvenuta il 28.03.2024. Considerato il successivo tardivo accredito nei confronti degli eredi, avvenuto il 10.09.2024, oltre il termine di 120 giorni dall'invio della richiesta di pagamento CP_ agli eredi (del 23.04.2024), la residua quota di spese deve essere posta a carico dell' .
Rileva il Collegio - fermi i rilievi che si andranno a svolgere in ordine alla tempistica degli eventi rilevanti nel presente giudizio - che le ragioni addotte dal primo giudice non integrano alcuno dei presupposti, innanzi richiamati, idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite e che la documentazione.
E invero, è bene evidenziare che il decreto di omologa e il modello AP70 relativi alla prestazione per cui è causa sono stati notificati all' sin dal 28.3.2024 e il pagamento da parte CP_1 dell'Istituto agli eredi è avvenuto solo in data 21.10.2024 (cfr. documentazione contabile allegata dall' alla costituzione di primo grado, da cui risulta che la “data di esigibilità” degli accrediti CP_1 in favore degli eredi odierni appellanti è il 21.01.2024), a giudizio già in corso, e successivamente sia al deposito del ricorso (in data 26.8.2024) che alla sua notifica (6.9.2024). In proposito non deve sfuggire che il modello TE08 datato 28.6.2024, prodotto dall' al momento della costituzione CP_1 innanzi al Tribunale, altro non è che un prospetto contabile interno con cui è stata liquidata (e cioè calcolata) la somma dovuta: in ordine a tale prospetto non è stato dedotto, né provato, che sia stato ricevuto dagli interessati prima del deposito e della notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Tale circostanza va, anzi, esclusa, posto che dalla documentazione allegata dagli odierni appellanti alle note scritte depositate innanzi al Tribunale risulta che la comunicazione di liquidazione agli eredi, datata 10.9.2024, reca come data del protocollo in uscita dell il 3.10.2024. In ogni caso, CP_1
i predetti documenti non integrano il pagamento della prestazione che, come detto, è avvenuta pacificamente in data 21.10.2024, sicuramente oltre il termine di legge.
Ciò posto, deve rilevarsi che il mero riconoscimento e la determinazione dell'ammontare della pretesa non può costituire, di per sé, una ragione valida per la compensazione delle spese di lite, atteso che detta compensazione non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione (cfr., per un caso del tutto analogo, la già citata Sez. L - , Ordinanza n. 14036 del
21/05/2024, che ha cassato la decisione impugnata la quale, dichiarata la cessazione della materia CP_ del contendere per il riconoscimento in corso di causa della pretesa previdenziale da parte dell' aveva disposto per tale mero fatto la compensazione delle spese;
e ciò nonostante: l'assistito avesse proposto domanda amministrativa per la prestazione in data 5.3.2020, il ricorso giurisdizionale
5 fosse stato proposto in data 15.1.2021, nelle more la prestazione fosse stata riconosciuta - pur tardivamente in relazione ai termini del procedimento amministrativo - con provvedimento amministrativo del 16.12.2020, non risultava che tale provvedimento fosse stato comunicato al ricorrente prima della presentazione del ricorso, l' avesse liquidato i ratei scaduti solo con la CP_1 rata del febbraio 2021, ossia a lite già pendente).
Per quanto sopra esposto, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell' . CP_1
2.2. Fondato è anche il secondo motivo di gravame. Il Tribunale ha liquidato le spese, per l'intero, in euro 600,00, riferendo tali compensi (per metà, come detto, compensati) alle sole fasi di studio e introduttiva del giudizio. Se il primo giudice non ha chiarito i motivi della mancata liquidazione dei compensi per la fase decisionale, ha invece giustificato la riduzione degli stessi sotto i minimi “per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto”.
Rileva innanzi tutto il Collegio che al procuratore degli odierni appellanti spettano le spese sostenute – oltre che per la fase di studio e per la fase introduttiva del giudizio – per la fase decisionale, in cui il procuratore, nelle note depositate in data 6.11.2024, ha dato atto del pagamento da parte dell' e ha concluso in considerazione di tale circostanza sopravvenuta. È appena il CP_1 caso di evidenziare che le “note di trattazione scritta” sono sostitutive della discussione orale.
D'altra parte, è pacifico che, ai fini del riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, si considerano molteplici attività: oltre alla precisazione delle conclusioni, alla redazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5289 del 2023), incombenti senz'altro svolti nel caso di specie.
Venendo alla quantificazione delle spese stesse, rileva il Collegio che il DM n. 55/2014
(“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie
(atteso che le prestazioni professionali dei procuratori degli odierni appellanti si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al
23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
6 Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, correttamente individuato dall'appellante in base al valore della controversia (pari all'importo dei ratei corrisposti), i compensi - nei valori minimi - sono così individuati: studio controversia: euro
464,50; fase introduttiva: euro 388,50; fase decisoria: euro 1.010,50, per complessivi euro 1863,50
(dovendosi evidenziare che è stata esclusa la fase istruttoria, di cui correttamente non è stata chiesta la liquidazione, non essendo stata espletata).
Tanto chiarito, occorre ora interrogarsi sulla derogabilità dei minimi tariffari.
Come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, la
Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass.
89/2021; Cass. 10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014.
A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo
2014 n. 55 dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile” (Cass., 13 aprile 2023, n. 9815;
Cass., 20 ottobre 2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024, n. 11102).
La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è infatti, difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Infatti, nella versione originaria, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Invece, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere
7 aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il
50 per cento”.
È bene evidenziare che l'attuale art. 4 del D.M. 55/2014, a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (applicabile al caso di specie), prevede: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Come si vede, anche dopo le modifiche del 2022, l'art. 4 cit. stabilisce che i valori medi delle tabelle “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”. Ne segue che, essendo la norma immutata in parte qua, anche al presente giudizio sono applicabili i principi dettati dai Giudici di legittimità, con riferimento alla inderogabilità dei minimi tariffati, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 del D.M. 55/2014 nel 2018.
Ebbene, in forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del
Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense». Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da
Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
8 La censura della parte appellante è quindi fondata, avendo il Tribunale determinato i compensi in misura inferiore a quella risultante dalla massima riduzione percentuale consentita.
Ciò posto, assume rilievo l'art. 4, comma 1, del DM citato nella parte in cui prevede: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale sono costituite soltanto dalla succinta descrizione del precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia assistenziale e dei successivi adempimenti;
non si ravvisa, in mancanza di altri elementi, alcuna urgenza;
la controversia si presenta semplice, oltre che notoriamente seriale, non essendovi questioni particolari da affrontare, né contrasti giurisprudenziali;
non è apprezzabile una significativa quantità e un particolare contenuto della corrispondenza intrattenuta con il cliente o con altri soggetti;
l' si è costituito CP_1 in giudizio nel giudizio di primo grado al solo fine di dare atto della liquidazione degli arretrati,.
Ne segue che i compensi per l'attività defensionale svolta in relazione al fascicolo di primo grado possono essere liquidati in misura minima (ovvero pari ad euro 1.863,50), dovendosi evidenziare che gli appellanti, nelle conclusioni rassegnate hanno chiesto la liquidazione “nel rispetto del minimo tariffario previsto”, risultando l'indicazione dell'importo di euro 1.863,00 un evidente refuso, anche in considerazione dei singoli importi richiesti per ciascuna fase (pari, appunto, complessivamente, ad euro 1.863,50).
2.3. Il terzo motivo di gravame – con cui gli appellanti si dolgono del mancato riconoscimento della maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis del Decreto del Ministero della
Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55 prevista per l'uso, nella redazione degli atti, di tecniche di informatiche idonee ad agevolarne la consultazione – merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
È noto che l'art. 4, comma 1-bis citato – a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147 – prevede che “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione
o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. È, pertanto, rimessa alla
9 discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima.
Nella specie, pur presentando il ricorso di primo grado caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, devono considerarsi il numero assai modesto di documenti da consultare e le dimensioni contenute degli stessi;
pertanto, considerata la limitata agevolazione fornita, la maggiorazione può riconoscersi in misura pari a euro 100,00, di poco superiore al 5% dei compensi, come innanzi liquidati.
Pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nei sensi innanzi specificati e deve disporsi la distrazione in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia nel grado, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del 2023).
Pertanto, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice (euro 300,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, sicché lo scaglione di riferimento è quello da
1.100,01 e 5.200,00 euro.
Le spese del grado si liquidano, dunque, come da dispositivo - tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
CP_
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, condanna l' a rifondere a
, e , nella qualità di eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 le spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 1.963,50 (in luogo della minor somma determinata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Jacopo Arcangeli, antistatario;
10 CP_
- condanna l' a rifondere a , e , nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi di le spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro Persona_1
1.000,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Jacopo Arcangeli, antistatario.
Il Presidente est.
BR PI
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