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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/12/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4282/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. STINGLIANO MESSUTI Parte_1
MARICA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. VIO GIUSEPPE, presso lo Parte_2 stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
Per i ricorrenti congiuntamente
“I procuratori delle parti, visto il provvedimento 21.10.2025, comunicato in pari data, chiedono che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario contratto in Udine il 22.10.1978 (atto n° 219/parte II^/Serie A registro degli atti di matrimonio del Comune di Udine) alle condizioni indicate nel ricorso congiunto depositato il 9.10.2025.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 08.10.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data 22.10.1978, contratto matrimonio con rito concordatario a Udine, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 219 , Parte II, Serie A, anno 1978, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano due figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto n. cron. 11120/2020, depositato il 09.09.2020, del
Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 21.10.2025 per il 18.12.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti il 10.12.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice con decreto del
18.12.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico
Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale con decreto n. cron. 11120/2020 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 22/10/1978 con rito concordatario da e , trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro atti di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 219, dell'anno 1978) del Comune di
Udine. - Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1) a titolo di assegno divorzile porsi a carico del sig. l'obbligo di versare alla Parte_1 signora entro il giorno di ogni 5 mese € 900,00, somma annualmente Parte_2 rivalutabile su base Istat (prima rivalutazione ottobre 2026);
2) le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 19.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. STINGLIANO MESSUTI Parte_1
MARICA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. VIO GIUSEPPE, presso lo Parte_2 stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
Per i ricorrenti congiuntamente
“I procuratori delle parti, visto il provvedimento 21.10.2025, comunicato in pari data, chiedono che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario contratto in Udine il 22.10.1978 (atto n° 219/parte II^/Serie A registro degli atti di matrimonio del Comune di Udine) alle condizioni indicate nel ricorso congiunto depositato il 9.10.2025.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 08.10.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data 22.10.1978, contratto matrimonio con rito concordatario a Udine, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 219 , Parte II, Serie A, anno 1978, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano due figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto n. cron. 11120/2020, depositato il 09.09.2020, del
Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 21.10.2025 per il 18.12.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti il 10.12.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice con decreto del
18.12.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico
Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale con decreto n. cron. 11120/2020 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 22/10/1978 con rito concordatario da e , trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro atti di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 219, dell'anno 1978) del Comune di
Udine. - Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1) a titolo di assegno divorzile porsi a carico del sig. l'obbligo di versare alla Parte_1 signora entro il giorno di ogni 5 mese € 900,00, somma annualmente Parte_2 rivalutabile su base Istat (prima rivalutazione ottobre 2026);
2) le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 19.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero