Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 06/10/2025, n. 17126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17126 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17126/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07992/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7992 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comandè, Lorenzo Maria Dentici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Comande in Roma, via Pompeo Magno, 23/A;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del Ministro dell'Interno del 12 agosto 2011, notificato, a mezzo messo comunale, per il tramite della nota prot. n. 10060 del 18 agosto 2011 del Sindaco del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-, con il quale si dispone la rimozione dall'incarico e la destinazione ad altre funzione del dott. -OMISSIS- sensi dell'art. 143, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- proposta del Prefetto di Palermo del 19 agosto 2011, richiamata nel suddetto decreto, con la quale si rileva la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento ad alcuni - dipendenti del Comune di -OMISSIS--OMISSIS- tra cui l'odierno ricorrente;
- ove occorrente, la nota prot. n. 1103/2011/N.C. del 16 agosto 2011, con la quale il Prefetto di Palermo ha trasmesso il suddetto decreto ministeriale al Sindaco del Comune di -OMISSIS- per l'esecuzione con allegate le schede riepilogative delle condotte contestate ai singoli funzionari comunali tra cui il dott. -OMISSIS-;
- ove occorrente, la scheda n. 2 intestata al Dott. -OMISSIS- allegata alla suddetta nota prot. n. 1103/2011/N.C. del 16 agosto 2011 del Prefetto di Palermo;
- ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ad oggi non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La vicenda contenziosa in oggetto origina dalla proposta della Prefettura di Palermo del 19 maggio 2011, avente a oggetto lo scioglimento ex art. 143 del d.lgs. n. 267/00 degli organi elettivi del Comune di -OMISSIS-; la proposta non è stata approvata dal Consiglio dei Ministri e, tuttavia, con successivo decreto del 12 agosto 2011, sulla scorta della medesima, il Ministro dell'Interno ha disposto la rimozione del ricorrente (e di altri dipendenti), istruttore direttivo contabile, dall'incarico di responsabile del servizio economico-finanziario del Comune e la sua destinazione ad altre funzioni.
2. – Il ricorrente è (nuovamente) insorto – dopo aver riassunto il giudizio innanzi a questo T.A.R. in esito alla declinatoria di competenza del T.A.R. Palermo (sez. I, n. 1824/2022) – avverso il menzionato decreto del Ministro dell'Interno e la presupposta proposta prefettizia del 19 maggio 2011 deducendone l’illegittimità in ragione del mancato rispetto da parte della P.A. delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo (motivo sub I), per violazione falsa applicazione dell’art. 143 T.U.E.L. (motivo sub II) e, nel merito, per l’infondatezza delle contestazioni mosse e correlato deficit motivazionale del provvedimento (motivo sub III).
3. – Si è costituito in resistenza il Ministero dell’Interno, chiedendo la reiezione del ricorso.
4. – All’udienza straordinaria del 26 settembre 2025, in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del gravame, la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è fondato, analogamente a quanto già ritenuto dalla Sezione (si v. le sentenze nn. 4492/2018 e 4501/2018, confermate da Cons. Stato, Sez. II, nn. 4204/2023 e 4207/2023) con riferimento alla posizione di altri dipendenti del medesimo Comune di -OMISSIS-, anch’essi coinvolti nello stesso procedimento di cui al cit . decreto del Ministero dell'interno del 12/08/2011 impugnato in questa sede e anch’essi destinati ad altro incarico.
6. – Ricorrono, nella specie, le dedotte carenze motivazionali del provvedimento impugnato e l’insussistenza dei presupposti individuati dall’art. 143 del T.U.E.L.
6.1. – Deve premettersi, in proposito, che l'art. 143 del d.lgs. n. 267/2000, ai commi 1 e 5 (nel testo novellato dall'art. 2, comma 30, della legge 94/2009), richiede, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di destinazione dei dipendenti ad altro ufficio, anche a prescindere dallo scioglimento dell’ente, che la situazione di condizionamento dell’ente locale da parte della criminalità sia resa evidente da elementi “ concreti, univoci e rilevanti ”, che assumano valenza tale da determinare “ un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali ”.
Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono, di conseguenza, caratterizzarsi per concretezza ed essere, anzitutto, assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per univocità, intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per rilevanza, che si caratterizza per l'idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale (si v. Cons. Stato, Sez. III, 15 marzo 2016, n. 1038; Id., n. 196/2016 e n. 4792/2015).
6.2. – Secondo la giurisprudenza le vicende che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento di un Consiglio comunale, devono essere considerate nel loro insieme, e non atomisticamente, e risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso; assumono quindi rilievo situazioni non traducibili in episodici addebiti personali ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata (vincoli di parentela o affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni), e ciò anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non è sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione (Cons. Stato, III, n. 4529/2015, n. 3340/2015 e n. 2054/2015).
6.3. – La norma di cui all'art. 143 cit ., infatti, consente l’adozione del provvedimento di scioglimento sulla scorta di indagini ad ampio raggio sulla sussistenza di rapporti tra gli amministratori e la criminalità organizzata, non limitate alle sole evenienze di carattere penale, e perciò sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività e di concludenza serio, anche se di livello inferiore rispetto a quello che legittima l'azione penale o l'adozione di misure di sicurezza (Cons. Stato, Sez. III, 6 dicembre 12, n. 1266). Giova precisare, a completamento dei principi interpretativi ora esposti, che gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono caratterizzarsi non già come meri sospetti ovvero costituire solo “ voci correnti ”, ma devono consistere in fatti concreti e, sul piano soggettivo, ricollegarsi direttamente ai soggetti operanti nell'ente locale (in cariche elettive o aventi incarichi gestionali), come individuati dall'art. 143.
7. – Tanto premesso, gli elementi sintomatici di cui all’art. 143, comma 1, T.U.E.L., in ragione dei quali è stato adottato nei confronti del ricorrente il provvedimento impugnato, non risultano essere caratterizzati dalla necessaria concretezza, univocità e rilevanza.
7.1. – Dall’esame degli atti prodotti si ricava, infatti, che le condotte addebitate al ricorrente e sintetizzate nella scheda riassuntiva n. 2 allegata al provvedimento impugnato, dalla quale emergono le contestazioni comprese nell’arco temporale del biennio 2009/2010 mosse dall’Amministrazione nei confronti del dott. -OMISSIS-, non presentano quelle caratteristiche di concretezza, univocità e rilevanza in ordine alle interferenze della criminalità organizzata nella gestione dell’ente comunale, come richiesto dall’art. 143 del T.U.E.L. ai fini dell’emissione del provvedimento di rimozione.
7.2. – La richiamata scheda, che integra e costituisce la motivazione del provvedimento ministeriale impugnato, non descrive né individua o accerta, in modo certo ed inequivocabile, gli specifici elementi di collegamento diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso; gli addebiti sono infatti formulati con modalità generiche che, come tali, non assumono la concretezza e la specificità necessarie sia per evidenziare la sussistenza delle condizioni richieste per la rimozione che per consentirne il vaglio critico ad opera del destinatario e dello stesso organo giudicante.
7.3. – L’Amministrazione si è in buona sostanza limitata a descrivere solamente in termini aspecifici e vaghi le asserite condotte di infiltrazione mafiosa, limitandosi, ad esempio, a prospettare “ vantaggi per soggetti legati, direttamente o indirettamente, alla locale consorteria criminale ” senza curarsi di individuare, però, la concreta, specifica e univoca condotta di interferenza criminale rilevante necessaria, ai sensi dell’art. 143 del T.U.E.L., ai fini dell’emissione del provvedimento di rimozione.
7.4. – Dall’esame degli addebiti mossi – in primo luogo, il mancato raggiungimento dei risultati relativi al piano generale di contrasto all’evasione tributaria, in secondo luogo, l’inerzia nella riscossione delle imposte e dei canoni del servizio idrico per favorire taluni soggetti legati alla “ consorteria criminale ” e, infine, la violazione della priorità dei pagamenti – non emergono, in conclusione, indici univocamente significativi di un collegamento tra ricorrente ed esponenti delle famiglie mafiose operanti sul territorio comunale (consistenti, ad esempio, in frequentazioni, incontri, telefonate), né del condizionamento dell’operato del ricorrente da parte di queste ultime.
7.5. – Siffatti addebiti, dunque, così formulati con locuzioni astratte e generiche, risultano inidonei a integrare i requisiti di concretezza e specificità richiesti dalla legge e incapaci di evidenziare la sussistenza delle condizioni richieste per la rimozione. Tali requisiti, del resto, non possono certo dedursi, in via meramente logica, dal solo rilievo dell’eventuale illegittimità di alcuni dei provvedimenti amministrativi emessi, i quali, in assenza di una prova positiva dell’infiltrazione mafiosa nel Comune, non valgono certamente ex se ad integrare i presupposti del provvedimento di rimozione ai sensi dell’art. 143 T.U.E.L.
8. – Di qui, per le ragioni esposte, la fondatezza delle doglianze articolate sub II e III.
9. – Il ricorso va quindi accolto, con annullamento dell’atto impugnato, non residuando alcun interesse all’esame di ulteriori censure.
10. – La peculiarità e complessità della controversia giustifica, comunque, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente FF
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.