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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 5560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5560 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 21816/2022 R.G. promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliata in Torino, Piazza Parte_1 C.F._1
Carlo Emanuele II n. 13, presso lo studio professionale dell'Avv.ti Riccardo Scalisi e
LO AR, che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura versata in atti;
ATTRICE
Contro
P.IV , in persona Controparte_1 P.IV_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Torino, Via Campana 36, presso lo studio professionale dell'Avv. Michele
Fragassi, che la rappresenta e difende giusta procura versata in atti
E contro
, c.f. , elettivamente domiciliato in Torino, Via Controparte_2 C.F._2
Campana 36, presso lo studio dell'avv. Matteo Crosetti, difeso e rappresentato dall'Avv.
AR ES, giusta procura versata in atti
E contro pagina 1 di 28 , c.f. , elettivamente domiciliato in Milano, Via CP_3 C.F._3
Lamarmora n. 36, presso lo studio professionale dell'Avv. Luca AR Faotto che lo rappresenta e difende giusta procura versata in atti
CONVENUTI
OGGETTO: Responsabilità medica
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale;
Contrariis reiectis;
Dichiarare tenuti e, come tali, condannare il dott. Controparte_1 CP_2
ed il dott. , in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni,
[...] CP_3 patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi dalla Signora in Parte_1 conseguenza dei fatti descritti in narrativa, nella somma accertata in corso di causa, oltre interessi ex lege e rivalutazione monetaria.
Col favore delle spese e onorari di giudizio.”
Per Controparte_4
“voglia l'Ill. Tribunale intestato, contrariis reiectis nel merito: rigettare la domanda avversaria proposta nei confronti d perché infondata per CP_5 tutti i motivi esposti.
Con vittoria di spese, compensi ed oneri come per legge. in via istruttoria: nella denegata e non creduta di ammissione dell'istanza di prova per testi proposta dall'attrice, si chiede, con riferimento ai capitoli 6 e 7 della memoria ex art. 183, co. 6,
n. 2 c.p.c. della sig.ra , autorizzarsi la prova del contrario con i testi dott. Parte_1
residente in [...] e dott.ssa residente Tes_1 Testimone_2 in Pavia, viale della Libertà 17.”
Per : Controparte_2
Voglia l'ill.mo Tribunale intestato in via istruttoria pagina 2 di 28 nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova per testi articolati dall'attrice, ammettere la prova del contrario di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c.; nel merito
- rigettare integralmente le domande attoree;
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, decurtare dal condannatorio l'importo già percepito dalla sig.ra in forza dell'accordo Parte_1 transattivo intercorso nel luglio 2020; con vittoria di spese e compensi.
L'avv. ES chiede, altresì, l'assegnazione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.”
Per : CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, domanda o eccezione reietta, così giudicare:
- in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Dott.
e/o comunque il difetto di titolarità dal lato passivo per i motivi dedotti in CP_3 narrativa e, per l'effetto, ordinare l'estromissione di quest'ultimo dal presente procedimento;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva: rigettare le domande tutte avanzate nei confronti del
Dott in quanto infondate in fatto e diritto. CP_3
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9 novembre 2022 la sig.ra ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
( e i dott.ri e chiedendone la condanna al CP_5 Controparte_2 CP_3 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali occorsile.
A fondamento della propria domanda, ha rappresentato:
I. di essersi rivolta, nel corso dell'anno 2019, al Medico Controparte_6 per essere sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva, per migliorare l'aspetto pagina 3 di 28 delle proprie mammelle che, a seguito di due gravidanze ed allattamento dei figli, si erano ridotte di volume e discese sulla parete toracica;
II. di aver a tal fine conferito all'I.E.I. specifico incarico e che l'operazione è stata effettuata per mano del suddetto sanitario in data 21.05.2019 presso la (o CP_7
Dea Clinic) di Milano, struttura rispetto alla quale sussistono ragionevoli dubbi sull'idoneità dei locali all'esercizio dell'attività sanitaria in quanto:
. è risultata sprovvista dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività sanitaria in punto protocolli finalizzati alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e all'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative (L. 24/17, art. 1; art. 15 comma I L.R.
Lombardia 23/2015);
. è risultata essere esclusivamente una insegna sotto la quale viene svolta l'attività oggetto del presente giudizio;
. sembrerebbe avere una partita IV (come evincibile dal proprio sito web) che risulta essere non registrata presso la Camera di Commercio di Milano e che, sulla scorta di quanto accertato presso l'Agenzia delle Entrate, è invece riconducibile al coevocato dott. ; CP_3
. i locali si trovano presso un appartamento adibito ad ambulatorio medico e la sala operatoria si trova a pochi passi dall'ingresso ed esiste poi una stanza di piccole dimensioni ove si trovano due barelle ed una sedia per ospitare la paziente nel post- operatorio e che non dispone di alcun apparecchio per il monitoraggio delle condizioni di salute
. l'attrice è sempre stata accolta da una signora che si occupava sia della registrazione e della compilazione della modulistica, nonché della preparazione preoperatoria e dell'assistenza post-operatoria;
. le dimissioni sono sempre avvenute senza previa visita del dott. con CP_2 applicazione di drenaggi da gestire in autonomia presso il proprio domicilio;
III. che il decorso postoperatorio è stato caratterizzato da un'abbondante raccolta di sangue dai drenaggi e da fortissimi dolori, in particolare, al lato sinistro del seno e dalla formazione di soffusioni ecchimotiche estese in sede bilaterale, ancorché i controlli pagina 4 di 28 periodici siano stati gestiti esclusivamente da personale infermieristico che aggiornava il dott. trasmettendogli fotografie tramite telefono cellulare;
CP_2
IV. che il sanitario, reso edotto circa il notevole aumento di volume di una mammella accertatasi a seguito della rimozione dei drenaggi (avvenuta in data 6.6.2019) e a fronte degli evidenti segni di contrattura peri protesica, all'esito della visita personalmente condotta il 20.06.2019, ha prescritto terapia farmacologica rivelatasi inefficace, poi sospesa;
V. all'esito di ulteriori visite di controllo, di essere stata sottoposta ad ulteriori due interventi condotti dal dott. e svoltisi con incarico affidato sempre alla CP_2 CP_8
e nuovamente eseguiti presso la di Milano, rispettivamente in data CP_7
29.01.2020 ed in data 26.01.2021, per emendare la forma inestetica della mammella destra, i quali tuttavia non risultavano efficaci;
VI. che nella documentazione riferita a detto intervento non è presente copia del relativo consenso informato;
VII. di aver rifiutato di sottoporsi ad un quarto intervento che il dott. le ha CP_2 proposto;
VIII. di essersi affidata ai dott.ri e i quali, nell'ambito degli accertamenti CP_9 Per_1 condotti di cui alla perizia medico legale in atti, hanno ritenuto che le condotte perpetrate dal dott. configurino malpractice sanitaria in quanto “il primo CP_2 intervento chirurgico non è stato risolutorio del problema estetico per cui si era deciso di procedere, non solo in ragione di una tecnica non del tutto confacente alla situazione, ma anche per un negligente affronto delle complicanze intercorse. Gli altri due interventi cui è stata sottoposta la donna per emendare il danno non hanno sortito la risultanza attesa, residuando, ad oggi, postumi invalidanti obiettivabili e quantificabili sotto il profilo del Danno Biologico” ed inoltre “La responsabilità medica, inoltre, non riguarda solo la inesatta, imperita e negligente esecuzione degli interventi svolti, ma anche I' inadeguata informazione sulla natura, effetti, rischi ed alternative dell'ultimo intervento
(assenza di consenso informato)”
IX. che i periti hanno, altresì, accertato un danno biologico permanente pari all'8/9% nonché un danno biologico temporaneo di cui 2 giorni a totale, 30 giorni a parziale al pagina 5 di 28 50% e 40 giorni a parziale al 25% ed hanno indicato l'emendabilità di tale pregiudizio nella percentuale del 70/80% a fronte di ulteriore esborso preventivabile in € 16.000 con aggiunta di ulteriore periodo di incapacità biologica temporanea di 1 giorno a totale,
15 giorni al 50% e 20 giorni al 25%;
X. di aver vissuto con particolare afflizione i risvolti della vicenda succintamente descritta, ritenendo di essere stata lesa nella propria integrità psico-fisica e nella propria dignità umana e di aver patito un danno anche relazionale, avendo dovuto rinunciare a occasioni felici e di svago;
XII. di aver sostenuto le spese di cui alle fatture prodotte, per complessivi € 5.852,00
(docc. 12-20) e che dovranno essere rimborsate come la somma di € 250,00 che la sig.ra ha corrisposto al dott. a titolo di un non meglio precisata Pt_1 CP_2 copertura assicurativa;
XIII. di aver assolto alla condizione di procedibilità di cui all'art. 6 L. 24/17 esperendo il procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1 bis, D.L. 28/10.
Richiamato l'art. 7 della L. 24/17 - che dispone che la struttura sanitaria risponde delle condotte dolose o colpose dell'esercente la professione sanitaria di cui si avvale a titolo di responsabilità contrattuale, mentre il sanitario ex art. 2043 c.c., salvo che nel caso in cui abbia agito nell'adempimento di obbligazioni contrattualmente assunte con il paziente, nel qual caso risponde anch'egli ex art. 1218 c.c. e 1228 c.c.- e gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità medica e di
“complicanze” che possono insorgere all'esito di una pratica sanitaria, la sig.ra Pt_1 ha concluso, nel merito e in via principale, chiedendo la condanna del dott. - CP_2 per il proprio operato-, dell' quale struttura che risponde dell'operato del dott. CP_8
che è anche amministratore unico di tale società - e del dott. - in qualità CP_2 CP_3 di gestore della struttura/ambulatorio ove gli interventi sono stati svolti, ossia la “ CP_7
o “Dea Clinic”- al risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali di
[...] cui ha chiesto la liquidazione alla stregua dei parametri delle Tabelle di Milano, oltre alla personalizzazione del danno.
pagina 6 di 28 Con comparsa del 23.01.2023 si è costituita in giudizio l' Controparte_1 contestando nel merito le domande attoree e chiedendone il rigetto.
[...]
In particolare:
a. ha eccepito la propria estraneità al presente giudizio, rappresentando che i tre contratti intervenuti con l'odierna attrice in occasione degli interventi effettuati dal dott. attenevano alla sola organizzazione delle operazioni e che i suddetti rapporti CP_2 contrattuali si sono esauriti con la loro esecuzione, osservando come, in forza degli incarichi sottoscritti, la stessa non si sia assunta “alcuna responsabilità per tutto quanto attenga alla sfera medica ed alla responsabilità professionale del Medico-Chirurgo e del personale medico e paramedico partecipante all'Operazione nonché al pre ed al post operatorio.” dal momento che “la prestazione di medicina estetica prescelta dal Cliente attiene in via esclusiva al rapporto tra e Cliente ed esula, in ogni sua CP_10 componente, dalla responsabilità o competenze di . CP_8 Controparte_1
[…]”;
b. con riferimento al punto II di cui sopra, ha rappresentato che la società Parte_2 titolare dell'insegna “Dea Clinic”, struttura ospitante le operazioni in contestazione, è nel regolare possesso di formale autorizzazione all'espletamento dell'attività medico- chirurgica di carattere ambulatoriale, come evincibile dal certificato di idoneità all'esercizio dell'attività specialistica di chirurgia plastica e medica estetica rilasciata in data 22 ottobre 2012 dall'ASL competente in relazione ai locali di via Pezzotti 10 in
Milano della di cui il dott. era socio e direttore Controparte_11 CP_3 sanitario, alla quale era subentrata nel relativo rapporto autorizzativo la Parte_2
Ha concluso instando, nel merito, per il rigetto della domanda attorea, ritenendola infondata.
Con comparsa del 26.01.2023 si è costituito in giudizio il dott. Controparte_2 eccependo l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea.
In particolare, il convenuto:
A. ha segnalato che nel luglio del 2020, anteriormente al terzo intervento chirurgico, è intercorsa una transazione tra lo stesso, la coevocata società e l'odierna attrice e CP_5
pagina 7 di 28 che detta procedura si è conclusa con la corresponsione di € 12.458,24 in favore della sig.ra Pt_1
B. con riferimento alla ricostruzione dei fatti, ha precisato:
. di aver visitato la sig.ra - avendo così potuto constatare che la stessa Pt_1 era alta, di corporatura robusta, con un solco mammario alto, nonché un'areola di colore molto chiaro, scarsamente visibile e che i due seni presentavano una differenza del 10% tra parte destra e parte sinistra, un forte svuotamento del polo inferiore, peraltro in modo dissimile tra le due parti, e un'asimmetria tra i capezzoli, con sventagliamento all'esterno di quello sinistro - e di averle illustrato il tipo di intervento cui andava incontro e le ragioni sottese alla scelta della tecnica che avrebbe adoperato e le protesi che le sarebbero state impiantate;
. che la paziente ha sottoscritto in data 2.05.2019 il contratto d'opera professionale ed il consenso informato;
. che controparte ha omesso di riferire di essere stata sottoposta, in data
23.5.2019, a visita di controllo presso la dott.ssa , medico specialista in Persona_2 chirurgia plastica e collega del dott. la quale, aveva rilevato un leggero CP_2 gonfiore e deciso di non rimuovere i drenaggi;
. che il gonfiore verificato in occasione della visita del 20.06.2019 non era tale da suggerire un'apertura delle tasche protesiche con revisione dell'emostasi e di aver dunque prescritto una terapia medica per favorirne il riassorbimento;
. che, risolto il gonfiore, permanendo una dimensione diversa tra le due mammelle, veniva concordato un secondo intervento per sostituire le protesi e che la paziente sceglieva di aumentarne le dimensioni;
. che il decorso post-operatorio successivo all'intervento del 29.01.2020 è proceduto senza complicanze, stante il fatto che il dolore riferito dall'attrice consiste in una reazione soggettiva all'intervento;
. che, a seguito del secondo intervento, all'atto dell'eliminazione dei drenaggi, le mammelle non presentavano anomalie, non potendosi considerare tali la riferita lesione cutanea, più probabilmente dovuta ad una reazione al cerotto applicato;
pagina 8 di 28 . a fronte del rigonfiamento causato da un ematoma tardivo riscontratosi nei giorni successivi alla rimozione dei drenaggi, di aver visitato la paziente in data
13.02.2020 e di aver effettuato il drenaggio dell'ematoma;
. che all'esito della guarigione, posto che la mammella destra non si presentava in eccellenti condizioni, in data 29 dicembre 2020 la sig.ra ha dato nuovamente Pt_1 incarico a di organizzare un terzo intervento volto alla sostituzione delle protesi;
CP_5
. che, contrariamente a quanto sostenuto, l'attrice è stata edotta circa la necessità di procedere alla sostituzione di entrambe le protesi per ragioni di simmetria ed ha sottoscritto il relativo consenso informato che, oltre a specificare quali protesi sarebbero state impiantate, indicava “…l'intervento di sostituzione protesi”;
. che all'esito dell'intervento del 26.01.2021 la condizione della paziente è migliorata, visto che grazie all'operazione la stessa aveva superato lo svuotamento e la ptosi da cui era affetta;
. che non è stato proposto alla paziente di sottoporsi ad un quarto intervento.
C. Con riferimento al danno non patrimoniale, ne ha contestato la risarcibilità, oltre che la quantificazione, sul presupposto tale per cui tale “tipologia” di danno andrebbe liquidato solo a fronte della lesione di un diritto costituzionalmente garantito, diritto che mancherebbe in luogo di un intervento di chirurgia estetica;
D. in ordine alla richiesta liquidazione del danno morale, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ha ripensato il danno non patrimoniale in modo unitario ed omnicomprensivo e ha escluso la possibilità di risarcire singole e specifiche voci di danno e come, in ogni caso, detti danni non sarebbero causalmente ascrivibili alla di lui condotta;
E. ha contestato la richiesta di liquidazione del danno patrimoniale, segnalando come manchino i riscontri di avvenuto pagamento e la non attinenza di alcune voci di danno ai fatti di causa e, con riferimento alla somma di euro 250,00 corrisposta a fronte della all'opzione “copertura revisione chirurgica”, ha richiamato il testo della dichiarazione sottoscritta dalla paziente all'atto del primo intervento chirurgico, che chiarisce come detta somma sarebbe causalmente giustificata dall'ottenimento del beneficio di potersi pagina 9 di 28 sottoporre gratuitamente ad intervento chirurgico di revisione ove il primo intervento avesse avuto complicanze post-operatorie.
Ritenuta la correttezza delle prestazioni professionali rese, ha concluso, nel merito e in via principale, chiedendo il rigetto delle domande attoree;
in subordine, ha chiesto che dalla somma eventualmente liquidata nel presente giudizio venga scomputato quanto già corrisposto all'attrice in forza dell'accordo transattivo del luglio 2020.
Con comparsa del 26.01.2023 si è costituito in giudizio il dott. CP_3 eccependo, in via pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva, rappresentando di non essere né titolare né legale rappresentate della struttura avente insegna “Dea Clinic”.
Ritenuta la consapevolezza dell'attrice in ordine alla sua estraneità ai fatti per cui
è causa, ne ha chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c., nonché di essere estromesso dal giudizio;
nel merito e in via subordinata ha chiesto il rigetto delle domande attoree nei propri confronti, in quanto infondate in fatto e diritto.
In corso di causa, assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza del 6.11.2023, respinta l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di Parte_2 formulata dall'attrice con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. perché tardiva,
è stata disposta ed espletata CTU medico-legale volta ad accertare la sussistenza ed eventualmente l'entità dei danni patiti dalla sig.ra le parti – mediante scambio Pt_1 di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – hanno precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe indicate e con ordinanza in data 9.9.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*************
1. Sulla legittimazione passiva dei convenuti e sulla qualificazione giuridica della fattispecie
Parte attrice ha convenuto in giudizio l' Controparte_1
e , al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_2 CP_3 patrimoniali e non patrimoniali patiti in seguito all'intervento chirurgico di mastoplastica pagina 10 di 28 additiva a cui si è sottoposta il 21.05.2019 ed ai successivi interventi emendativi del
29.01.2020 e del 26.01.2021.
La sig.ra ha riferito di essersi rivolta a Pt_1 Controparte_12 per lo svolgimento degli interventi chirurgici di cui sopra, tutti eseguiti in Day Hospital dal dott. presso la di Milano di cui ha ritenuto essere Controparte_2 CP_7 gestore/direttore il dott. . CP_3
tuttavia, costituendosi ha eccepito la propria estraneità alla CP_8 prestazione medica asserendo che tra l'attrice e la società erano intercorsi esclusivamente rapporti di mandato in forza dei quali, la prima aveva incaricato la seconda di curare i meri aspetti relativi all'organizzazione degli interventi chirurgici in questione, senza assumersi alcuna responsabilità sotto il profilo della gestione sanitaria.
Parimenti , nell'atto costitutivo, ha eccepito la propria carenza di CP_3 legittimazione passiva dichiarando di non essere né il rappresentante legale, né il titolare della struttura sanitaria, ove sono stati eseguiti gli interventi per cui è causa.
In ordine all'inquadramento giuridico dell'invocata responsabilità del sanitario convenuto pare opportuno evidenziare che, poiché il fatto dannoso allegato si è verificato tra maggio 2019 e gennaio 2021, la normativa di riferimento è quella introdotta dalla Legge n. 24 dell' 8 marzo 2017 (c.d. Legge Gelli – ), la quale Per_3 all'art. 7 prevede un doppio regime di responsabilità: contrattuale per le strutture sanitarie, pubbliche o privare che siano e per i medici che operino in regime di libera professione;
extracontrattuale per il sanitario che presti la propria attività professionale nell'ambito delle suddette strutture, “salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Ebbene, al fine di fornire il corretto inquadramento giuridico della questione, occorre analizzare separatamente il ruolo rivestito dai singoli convenuti nella totalità della vicenda, anche in relazione alle eccezioni di carenza della legittimazione passiva formulate da e . CP_8 CP_3
In prima analisi occorre soffermarsi su;
parte attrice ritiene che il CP_3 medico sia il gestore/direttore della Dea Clinic, struttura presso cui sono stati eseguiti gli interventi, tuttavia, l'attrice stessa, nell'atto introduttivo ha evidenziato che CP_7
pagina 11 di 28 (o Dea Clinic) risulta essere esclusivamente una sorta di insegna, sotto la quale viene svolta l'attività oggetto del presente giudizio, in Milano, Via Pezzotti n. 10.
Ha allegato che sul sito web deaclinic.it (cfr. doc. n. 2 parte attrice) compare una partita iva che non risulta essere registrata presso la Camera di Commercio di Milano, ma riconducibile, sulla base di quanto accertato presso l'Agenzia delle Entrate (cfr. doc.
n. 3), allo stesso dott. . CP_3
Quest'ultimo ha rilevato come non fosse né il rappresentante legale, né il titolare della Struttura sanitaria ove sono stati eseguiti gli interventi per cui è causa.
Ebbene, è effettivamente emerso dalla documentazione prodotta in atti che la
DEA Clinic sia un'insegna, apparentemente riconducibile ad un locale;
è, dunque, priva di autonomia giuridica, infatti la P. IV reperibile sul relativo sito web non è ad essa riferibile, bensì è quella del dott. (doc. nn. 2 e 3 fasc. attoreo). CP_3
Inoltre, dalla documentazione versata in atti dall'attrice si evince che DEA Clinic sia una struttura appartenente alla società avente sede legale in via Rubens Parte_2
15 a Milano.
Si abbia riguardo invero all'esito del verbale di sopralluogo condotto dall'ASL nei locali della DEA Clinic il 20.5.2022 nell'ambito del quale è indicata la necessità di verificare la permanenza dei requisiti strutturali e organizzativi in capo al novo soggetto subentrato alla precedente gestore della struttura DEA Clinic Controparte_11
Con avente sede in Via Pezzotti 10 a Milano (cfr. doc. 33 fasc. attoreo e doc. 7 e 8 fasc. .
Nell'ambito del predetto verbale di sopralluogo si dà atto che una copia è rilasciata al dott. presente “il quale si impegna a consegnarla al legale CP_3 rappresentate” della (doc. 33 fasc. attoreo); ed invero, dalla visura Parte_2 camerale prodotta (doc. 34 fasc. attoreo) il dott. non risulta né legale CP_3 rappresentante né figura nella compagnine societaria della Parte_2
La DEA Clinic, dunque, non è la struttura sanitaria che si è assunta la responsabilità degli interventi, posizione invece, come meglio si dirà in seguito, ricoperta da né il dott. risulta essere il suo legale rappresentante, né lo stesso CP_8 CP_3 risulta aver ricoperto altro ruolo attivo nella vicenda in esame.
pagina 12 di 28 L'eccezione di carenza di legittimazione passiva è dunque fondata, conseguendone pertanto il rigetto della domanda attorea dispiegata nei suoi confronti.
Per definire, invece, il ruolo svolto da nella vicenda questione, occorre CP_8 anzitutto far riferimento all'oggetto sociale indicato nella visura camerale (cfr. doc. n. 11 parte attrice); dalla disamina di tale documentazione si evince che “la società ha per oggetto le seguenti attività: organizzazione e gestione dei mezzi, dei servizi e delle strutture necessari e complementari alla prestazione di attività medica e paramedica anche di consulenza e formazione, con specifico riferimento alla medicina e chirurgia estetica, plastica ricostruttiva, ivi compresa l'installazione e conduzione di laboratori, studi professionali, centri medici specializzati volti all'assistenza e cura estetica della persona […]; organizzazione e gestione, sia per conto proprio, sia per conto di terzi, dei mezzi, dei servizi e delle strutture sanitarie in genere, quali case di cura, centri medici, day hospital, ambulatori e poliambulatori, laboratori di analisi, studi specialistici destinati all'esercizio da parte di soggetti regolarmente abilitati alla professione medico chirurgica,
[…]; intrattenimento diretto dei rapporti con la clientela finalizzato alla messa in contatto della medesima con i sanitari specializzati;
fornitura di beni, materiali e strumenti in campo medico, paramedico e sanitario in genere”.
È, dunque, innegabile che le attività descritte nell'oggetto sociale di CP_8 sopra richiamate, siano quelle normalmente svolte da una struttura sanitaria.
Ad ogni modo, risulta utile analizzare la posizione assunta dalla società convenuta nella vicenda in questione partendo dalla disamina degli incarichi conferiti da Pt_1
a per l'esecuzione degli interventi del 21.05.2019, del 29.01.2020 e
[...] CP_8 del 26.01.2021 (cfr. doc. nn. 1-6-8 parte attrice): l'attrice ha sottoscritto tre contratti incaricando l' di svolgere, per suo conto e in suo nome, Controparte_1 tutte le attività accessorie ed ausiliare alle operazioni di chirurgia plastica estetica a cui aveva volontariamente scelto di sottoporsi.
Nel modulo in questione, dopo la sezione in cui sono stati individuati il chirurgo e la clinica presso cui eseguire gli interventi (rispettivamente dott. e Controparte_2
) si legge che l'attrice ha corrisposto gli importi per i tre interventi alla Controparte_13
“a fronte dell'opera prestata dal Medico Chirurgo, dalla sua equipe, dalla CP_8
pagina 13 di 28 clinica, dai fornitori di protesi, medicinali e materiali vari ed a fronte dell'opera organizzativa svolta da;
il pagamento è indirizzato ad un conto corrente CP_8 intestato a . Controparte_12
Inoltre, con riferimento alla somma prevista quale corrispettivo della prestazione,
è esplicitamente riportato “tale somma è da considerarsi omnicomprensiva di quanto da me dovuto al medico ed alla sua equipe, nonché per l'acquisto delle protesi da CP_6 me scelte e/o materiali di consumo per le cliniche ed istituzioni sanitarie nonché di quanto dovuto a , ivi comprese tasse ed eventuali spese Controparte_12 accessorie”.
dunque, ha offerto alla paziente una serie di servizi legati all'organizzazione CP_5 ed alla gestione di tutte le attività prodromiche e necessarie alla realizzazione degli interventi chirurgici, ricevendo il pagamento di somme omnicomprensive di quanto da corrispondere al medico, all'equipe, alla clinica e ai fornitori di protesi e medicinali.
Ne deriva che tali aspetti, unitamente a quanto già rilevato in ordine all'oggetto sociale della società convenuta, propendono per la qualificazione di
[...] quale struttura sanitaria responsabile ai sensi dell'art. 7, comma 1 L. Controparte_12
8 marzo 2017, n. 24; a nulla valgono le contestazioni della società convenuta volte ad evidenziare che l'attrice ha sottoscritto separati contratti d'opera con lo specialista in quanto la norma sopra richiamata sancisce espressamente che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e
1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Infine, ma non per importanza, va anticipato che in esito ai primi due interventi condotti nell'interesse della sig.ra sia intervenuto con il dott. e la Pt_1 CP_2 [...]
un accordo transattivo il 30.7.2020, atto a riconoscere in favore dell'odierna attrice CP_8 una somma di denaro “onnicomprensiva … con riferimento a tutti i danni patrimoniali lamentati dalla paziente e all'incapacità temporanea integrale e/o parziale maturata e maturanda a seguito degli interventi” (doc. 1 fasc. attoreo); detto contegno è ragionevolmente indicativo della consapevolezza della titolarità sul lato passivo del pagina 14 di 28 rapporto controverso, avendo la partecipato ad una transazione con la sig.ra CP_8
per gli stessi fatti oggetto del presente giudizio. Pt_1
Infine, alcun dubbio sorge con riguardo al rapporto contrattuale instauratosi tra e il dott. infatti, risultano in atti i contratti d'opera Parte_1 Controparte_2 professionale con cui l'attrice ha autorizzato il chirurgo ed i suoi collaboratori ad eseguire gli interventi di mastoplastica additiva (cfr. doc. n. 1) e di sostituzione protesi
(doc. n. 6 e doc. n. 8).
Ne deriva che l'invocata responsabilità dell Controparte_12
e del dott. vada inquadrata nell'ambito della responsabilità
[...] Controparte_2 contrattuale.
In tema di riparto dell'onere probatorio, vanno quindi richiamati i principi enunciati in via generale dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/01, a mente dei quali: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Analogo principio è stato affermato con riguardo all'ipotesi di inesatto adempimento, nel qual caso “al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Nell'ambito specifico della responsabilità medica, poi, rileva la pronuncia delle
Sezioni Unite n. 577/08: “il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale … è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato … l'inadempimento pagina 15 di 28 rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
Superata la tradizionale dicotomia tra obbligazione di mezzi e di risultato, in applicazione dei criteri generali di cui agli art. 1218 e 1176 c.c., è pertanto onere del paziente provare – anche a mezzo di presunzioni - l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria (ovvero il nesso di causalità tra l'aggravamento o l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario), mentre è onere del professionista provare che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento (cfr. Cass. n. 28991/19 e Cass. n. 28992/19).
2. Sull'istruttoria svolta e sull'esito della CTU
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame deve ritenersi che l'attrice abbia assolto al proprio onere probatorio sia in ordine alla stipulazione del contratto con la struttura ( e con il dott. (doc. nn. 1 6 8 fasc. CP_8 Controparte_2
Con attoreo e 1, 2, 3 fasc, , circostanza invero non contestata, sia in ordine all'inadempimento qualificato, avendo prodotto perizia di parte (cfr. doc. 4 fasc. attoreo)
a sostegno dell'allegazione circa il mancato conseguimento del risultato pattuito e l'insorgenza delle complicanze, ma soprattutto essendo stata svolta in giudizio una consulenza tecnica d'ufficio che ha sostanzialmente confermato l'errore medico e la sussistenza del nesso causale rispetto al danno patito dall'attrice.
Invero, ai fini dell'accertamento della violazione - da parte del medico- delle regole di diligenza, prudenza e perizia nell'esecuzione degli interventi cui è stata pagina 16 di 28 sottoposta la paziente, è stata licenziata CTU medico-legale, affidando l'incarico ad un collegio peritale composto dal medico legale e dallo specialista in chirurgia plastica ricostruttiva.
Com'è noto, “In materia di responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica è di norma consulenza percipiente a causa delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo per la comprensione dei fatti, ma per la rilevabilità stessa dei fatti, i quali, anche solo per essere individuati, necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche: atteso che proprio gli accertamenti in sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale” (cfr. Cass.
n. 26700/18, Cass. n. 3717/19 e Cass. n. 13736/20), sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertarli,
“ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (cfr. Cass. n. 26969/17), essendo a tal fine sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. n. 26854/22).
Ebbene, le valutazioni del collegio peritale nominato si condividono in quanto assunte sulla base della documentazione medica in atti, all'esito della visita della perizianda, seguendo una rigorosa metodologia, obiettiva e razionale, oggetto inoltre di un adeguato contraddittorio tecnico anche con i consulenti di parte.
I CCTTUU, dopo avere attentamente esaminato quanto riportato nella documentazione in atti e descritta la sintomatologia attuale dell'attrice, hanno così risposto al quesito formulato:
. , nel 2019, si è rivolta al dott. specialista in Parte_1 Controparte_2
Chirurgia plastica, al fine di migliorare l'aspetto del proprio seno, in quanto le mammelle si presentavano dopo due gravidanze e successivo allattamento di volume diminuito svuotate nei poli superiori e ptosiche;
. l'intervento chirurgico è stato eseguito dal Dott. presso la clinica “Dea CP_2 di Milano” in data 21.05.2019; successivamente, per emendare il risultato estetico non ottimale, sono stati eseguiti altri due interventi, presso la medesima struttura,
pagina 17 di 28 rispettivamente il 29.01.20 e il 26.01.21 “determinando un danno estetico visibilmente più apprezzabile, anche per uso di protesi di maggiore dimensioni”;
. tutti gli interventi sono stati effettuati in Day Hospital, con medesima tecnica operatoria;
. sussiste nesso causale tra il danno estetico mammario lamentato da Pt_1
e la condotta chirurgica del sanitario;
[...]
. “il comportamento medico censurabile consiste in non aver adottato la tecnica operatoria più adeguata ad ottenere il risultato estetico più favorevole, secondo quanto indicato dalla letteratura scientifica, in riferimento alle caratteristiche morfologiche delle mammelle”;
. la tecnica chirurgica più adeguata, nel caso concreto, era quella “tipo Round
Block”, “consistente in accesso chirurgico periareolare, contestualmente con uso di protesi di dimensioni meno voluminose di quelle usate nei tre interventi dal chirurgo.
Inoltre, dalla scheda relativa ai controlli post-operatori non emerge che il sanitario abbia messo in atto tutte le misure necessarie per monitorare adeguatamente il sanguinamento post-operatorio, secondo la buona prassi medico-chirurgica (non ci sono controlli della Paos, ematochimici, ecografici etc..)”;
. “l'esecuzione di un intervento di mastoplastica additiva secondo la tecnica del
"Round Block" con scelta di protesi mammarie più piccole ed un adeguato monitoraggio e trattamento tempestivo del sanguinamento post-operatorio, avrebbero, più probabilmente che non, evitato le complicanze sopra esposte e permesso di ottenere un risultato estetico accettabile dalla paziente, evitando così ulteriori interventi”;
. le conoscenze tecnico scientifiche richieste erano quelle esigibili da un professionista, specialista in chirurgia plastica, “in quanto l'intervento di mastoplastica additiva è diventato, ormai di comune routine chirurgica”;
. “residua un danno estetico mammario bilaterale di tipo “double bubble”, maggiore a destra, valutabile come danno biologico permanente intorno al 7-8% sec.
Tabelle in uso”;
. la durata della malattia relativa ai due interventi è suddivisibile in incapacità biologica 2 gg a totale, parziale massima al 50% 30gg, minima al 25% 40 giorni.
pagina 18 di 28 . “è attendibile, quanto dichiarato dalla perizianda relativamente al disagio psichico dovuto alla difficoltà di accettare una parte femminile importante, del proprio corpo, non visivamente gradevole, con riflessi psicologici negativi nei rapporti intimi”; tuttavia, non è documentabile l'insorgenza di una patologia psichiatrica vera e propria ad esso correlata;
. il danno estetico mammario potrebbe essere emendabile mediante nuovo intervento chirurgico con accesso tipo "round Block", in anestesia generale, con degenza di un giorno presso casa di cura privata e costo complessivo di euro 14.000; il miglioramento estetico potrebbe essere orientativamente del 60-70% con residuo danno biologico intorno al intorno al 2-3%; vi è da aggiungere un periodo di malattia di 1 giorno a totale, 15 gg al 50%, 20 gg al 25%”;
. le spese da rimborsare ammontano ad “euro 5.500 (1° intervento)+ euro 250 assicurazione”.
Occorre poi, dare atto delle osservazioni pervenute da parte dei consulenti delle parti dalle quali emerge un sostanziale accordo sulle conclusioni valutative della CTU, relativamente al danno biologico obiettivato in sede di operazioni peritali;
tuttavia, per quanto riguarda l'aspetto della emendabilità del danno estetico, i Consulenti delle parti convenute Dott. e Dott. hanno previsto, sulla base della loro esperienza, un Per_4 CP_3 miglioramento estetico post- chirurgico superiore al 60-70%, quindi hanno proposto un danno biologico residuo dell'1%.
In ragione di tali considerazioni i CCTTUU, premettendo che non risulta possibile stabilire con esattezza il risultato estetico di un nuovo intervento chirurgico, hanno tuttavia precisato che “in ogni caso, si tratterebbe di un intervento prevedibilmente più complesso rispetto ad una mastopessi additiva ex novo, in particolare è più difficile operativamente correggere il "double bubble" presentato facendolo coincidere con il solco protesico con quello sottomammario originale, inoltre, l'utilizzo di una protesi più piccola comporterebbe in più un adeguamento chirurgico rispetto al surplus cutaneo , al fine di ridare rotondità al cono mammario”.
Alla luce di tali considerazioni, osservato che “comunque, residuerebbe una cicatrice in sede sottomammaria, bilateralmente, conseguente ai pregressi interventi pagina 19 di 28 eseguiti con tecnica inadeguata”, i CTU hanno ritenuto “ragionevolmente più congruo ipotizzare un danno biologico permanente residuo del 2-3%”.
Come anticipato, non vi è ragione per discostarsi dalle risultanze della CTU che sono adeguatamente motivate, formulate all'esito della puntuale disamina della documentazione sanitaria prodotta e di una approfondita visita clinica della perizianda, nel contraddittorio con i consulenti nominati dalle parti, nonché tenendo conto delle osservazioni da questi proposte.
Devono, pertanto, ritenersi provati i profili di inadempimento imputati dall'attrice al convenuto, quali sopra descritti, i postumi residuati ed il nesso causale rispetto al danno insorto e lamentato.
3. Sulla liquidazione del danno
Prima di procedere alla liquidazione del danno, occorre dare atto dell'eccezione formulata dal convenuto in ordine all'intervenuta accordo transattivo Controparte_2 del 30.7.2020, tra egli stesso, l'attrice e adempiuto mediante la CP_8 corresponsione della somma di € 12.458,24 a favore della paziente (cfr. doc. n. 1 parte convenuta . CP_2
Parte attrice, in comparsa conclusionale ha confermato tale circostanza.
Ad ogni modo “La eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto - per la quale la legge consente solo alla parte di rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi - e, pertanto, non soggiace alla decadenza dettata dall'art. 167, comma 2, c.p.c., ma è rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis"” (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15589 del
11/06/2025).
Orbene, nel testo dell'accordo (cfr. doc. n. 1 parte convenuta si legge CP_2 che “2. il dott. e propongono di definire bonariamente, anche Controparte_2 CP_8 in via transattiva, senza alcun riconoscimento delle avverse pretese e al sol fine di evitare costosi strascichi giudiziari, la controversia con riferimento a tutti i danni patrimoniali lamentati dalla paziente e all'incapacità temporanea integrale e/o parziale pagina 20 di 28 maturata o maturanda a seguito degli interventi di cui ai punti a) e b) della premessa
[intervento di mastoplastica additiva del 21.05.2019 e intervento di sostituzione protesi e revisione del 29.01.2020], mediante la corresponsione ad opera di della CP_8 somma ominicomprensiva dei euro 12.918,24 (dodicimilanovecentodiciotto//24), da pagarsi come appresso […] 3. A fronte dei puntuali adempimenti di cui al punto 2., la sig.ra non avrà più nulla a pretendere a titolo di danni patrimoniali e di Parte_1 incapacità temporanea totale e/o parziale maturata e maturanda a seguito degli interventi di mastoplastica additiva in data 21 maggio 2019 e di sostituzione protesi e revisione in data 29 gennaio 2020”.
In accoglimento della predetta eccezione, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale e per danno da incapacità temporanea, riportati a seguito agli interventi del 21.05.2019 e del 29.01.2020.
Con specifico riguardo al danno patrimoniale, occorre evidenziare che il Collegio
Peritale ha ritenuto rimborsabili le spese di € 5.5000, quale costo del primo intervento di mastoplastica additiva del 21.05.2029 e la somma di € 250,00, corrisposta dall'attrice in forza dell'adesione all'opzione “copertura revisione chirurgica”, per ottenere la possibilità di sottoporsi gratuitamente ad un intervento chirurgico di revisione, qualora il primo intervento avesse avuto delle complicanze post operatorie che richiedevano interventi di revisione (doc. n. 1 fassc. attoreo).
Entrambi gli esborsi non possono costituire oggetto di restituzione o rimborso in quanto risultano già ricompresi nell'intervenuta transazione di cui sopra.
Occorre a questo punto procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale patito dall'attrice, alla luce delle risultanze della CTU espletata in corso di causa.
Ai fini della quantificazione devono ritenersi applicabili i criteri previsti dall'art. 7,
4° comma della Legge n. 24/17, secondo cui il danno conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria deve essere risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private.
Ebbene, i CTU, come sopra evidenziato, hanno riconosciuto che a causa della malpractice medica accertata sia derivato all'attrice un danno biologico permanente del
7-8%; tale danno sarà parzialmente emendabile con un nuovo intervento chirurgico con pagina 21 di 28 accesso tipo “round block” la cui spesa è stata stimata in € 14.000,00, al buon esito del quale residuerà una quota di danno biologico permanete del 2-3%.
Parte attrice, nelle note scritte depositate il 06.05.2024, ha dichiarato di condividere le conclusioni a cui sono pervenuti i CCTTUU sotto il profilo medico legale e ha richiamato la quantificazione sopra riportata nella comparsa conclusionale.
Si ritiene, pertanto, di dover riconoscere il danno biologico nella misura del 2-3%
e l'importo relativo al pagamento del nuovo intervento emendativo.
Nella fattispecie in esame, poiché le lesioni riportate dall'attore non superano il
9%, trovano applicazione i parametri dettati dall'art. 139 del Dlgs. n. 209/2005, aggiornati al D.M. 18.07.2025. In base a tali criteri il danno non patrimoniale di natura permanente, considerata la percentuale di invalidità del 2,50% e l'età della danneggiata al momento del primo intervento del 21.05.2019 che ha poi dato luogo ai successivi due interventi emendativi (51 anni), deve essere liquidato in € 2.221,12 cui va aggiunto l'importo complessivo di € 758,43 per invalidità temporanea totale di 1 giorno, nonché per invalidità temporanea parziale di 15 giorni al 50% e di 20 giorni al 25% per l'intervento emendativo prospettato dai CCTTUU (cfr. relazione CTU pag. 25).
Quanto al danno morale, occorre richiamare le conclusioni a cui è addivenuto il
Collegio Peritale;
i CTU hanno sostenuto che “è attendibile quanto dichiarato dalla perizianda relativamente al disagio psichico dovuto alla difficoltà di accettare una parte femminile importante, del proprio corpo, non visivamente gradevole, con riflessi negativi nei rapporti intimi. Tuttavia, non vi è documentazione specialistica che attesti l'insorgenza di una patologia psichica vera e propria ad essa correlata”.
Ebbene, pur in assenza della prova in ordine allo sviluppo di una patologia psichica, è indubbio che l'attrice abbia patito pregiudizi e sofferenze arrecate dal fallimento di tre interventi chirurgici estetici che hanno influito negativamente sull'aspetto estetico di una parte femminile importante del proprio corpo, con conseguente verosimile insorgenza di disistima di sé ed insicurezza: per tali ragioni si ritiene giustificato il riconoscimento di un incremento del 50% a titolo di danno morale, quantificato in € 1.489,78.
pagina 22 di 28 I pregiudizi patiti dall'attrice non sono invece idonei a giustificare un incremento del danno da riconoscere per personalizzazione, in quanto non sono state dedotte, allegate e provate conseguenze più gravi ed eccezionali di quelle ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado, sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (cfr. Cass. n. 12046/21 conf. Cass. n. 24227/22).
Le somme sopra indicate sono liquidate all'attualità, dunque con la rivalutazione monetaria già maturata.
A questo punto occorre precisare che nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito
(che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli pagina 23 di 28 aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice.
L'importo a titolo di danno non patrimoniale è dunque liquidato nella somma complessiva di € 4.469,33, già rivalutata e senza riconoscimento degli interessi compensativi, fatti salvi i soli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
Per quanto riguarda, infine, le somme necessarie ad eseguire l'intervento emendativo occorre rilevare come parte attrice, nella comparsa conclusionale, abbia richiamato le conclusioni dei CCTTUU sulla quantificazione del danno biologico permanente, anche con riferimento all' intervento in emenda e alla quota di danno biologico permanente inemendabile;
inoltre, in ragione dell'età e della difficoltà manifestata ad accettare una parte femminile importante del proprio corpo, visivamente percepita come non gradevole, non vi sono ragioni per escludere che l'attrice abbia interesse a sottoporsi ad un nuovo intervento emendativo per ridurre sensibilmente (fino al 70%) l'inestetismo residuato.
In ragione di ciò va riconosciuta in favore di la somma di € Parte_1
14.000,00 per sostenere i costi dell'intervento emendativo della sua attuale condizione.
Sono altresì dovute le spese richieste da parte attrice a titolo di danno patrimoniale pari ai costi sostenuti per le visite e perizie medico legali di parte, come documentate in atti (doc. 12-20 fasc. attoreo), per l'ammontare complessivo di €
5.852,00, dovendosi osservare come, per un verso, trattasi di spese necessarie ai fini della formulazione della richiesta risarcitoria, oltre che congrue e, per altro verso, occorre precisare che la “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si pagina 24 di 28 sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (Cass. 06/10/2021, n.27129; v. Cass., 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente,
Cass., 10/3/2016, n. 4718, conf. Cass. 17670/2024).
Trattandosi di danno patrimoniale deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, determinata a partire dall'ultimo intervento (26.1.2021) alla data odierna;
così sviluppando il calcolo con gli strumenti a disposizione dell'ufficio risulta ad oggi dovuta la somma di € 6.900,00 (arr.).
Infine, occorre dare atto del fatto che non sia stato chiesto il risarcimento del danno per violazione del principio di autodeterminazione, pur essendosi fatto riferimento in citazione e in comparsa conclusionale, alla mancata acquisizione del consenso informato della paziente con riferimento al terzo intervento.
Come precisato dalla Suprema Corte, “la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
nonchè un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale diverso dalla lesione del diritto alla salute” (cfr. Cass. n. 11950/13, Cass. n.
17022/18 e Cass. n. 19199/18) (Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013, Rv.
626347).
Nel caso di specie, nulla è stato allegato e dimostrato in ordine alla diversa scelta che la paziente avrebbe operato se adeguatamente informata, ne è stato richiesto il risarcimento dell'autonoma voce di danno per lesione del principio di autodeterminazione.
In ogni caso va rilevato che anche per il terzo intervento risulta essere stato sottoscritto dall'attrice in data 29.12.2020 il relativo consenso informato per
“sostituzione protesi” come evincibile dalla documentazione prodotta dalla stessa sig.ra e dai convenuti (cfr. doc. 8 fasc. attoreo e 7 fasc. . Pt_1 CP_2
pagina 25 di 28 4. Sulla solidarietà tra i convenuti
Come già inizialmente chiarito, anche in forza dell'art. 7 l. 24/17 (L. Gelli-Bianco), la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c. ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura e per fatto altrui ex art. 1228 c.c. ove i danni lamentati siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa si avvale: “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (cfr. Cass. n. 18610/15 e Cass. n. 1620/12).
Nel caso di specie è pacificamente emerso in giudizio ed evincibile dalla documentazione prodotta che i tre interventi sono stati eseguiti dal dott. e che CP_2
l'organizzazione e la gestione degli stessi è stata curata dalla CP_8
Con riferimento alla previsione dell'art. 2055 c.c., deve poi aggiungersi che sul versante esterno (ossia nei confronti del paziente danneggiato) l'obbligazione solidale comporta l'obbligo di eseguire la prestazione dovuta per l'intero, mentre nei rapporti interni tale obbligo si divide tra i corresponsabili in proporzione alla gravità delle colpe.
Peraltro, come precisato dalla Suprema Corte, “In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle pagina 26 di 28 conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato”
(cfr. Cass. n. 18497/06 e Cass. n. 23581/10).
Tale non è il caso di specie, in cui nei rapporti interni tra gli obbligati non è stata esercitata alcuna azione di regresso anticipato (ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza di legittimità orami consolidata - cfr. ex plurimis Cass. n. 13087/10).
*************
In definitiva, i convenuti dott. e in solido devono Controparte_2 CP_8 essere condannati al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
25.370,00 (arr) (€ 4.469,33 + € 14.000,00 + € 6.900,00), oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parti convenute dott. e in solido tra loro, mentre nei rapporti tra l'attrice e il CP_2 CP_8 dott. , stante il rigetto della domanda, devono essere posti a carico della sig.ra CP_3
Pt_1
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14, come modificato dal DM n. 147/22, tenuto conto del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 T.F., delle questioni trattate e dell'attività svolta, nonché delle note spese depositate: così applicandosi i valori medi, in ragione del criterio del decisum.
Sono altresì riconosciuti in favore dell'attrice gli esborsi documentati per CU, marca ed in parte, per i CTP.
Quanto alle spese di CTP, esse “rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o pagina 27 di 28 superflue” (cfr. Cass. n. 30289/19, Cass. n. 3380/15 e Cass. n. 84/13); parte attrice ha depositato documentazione attestante gli esborsi per i CTP dott. e (vd. Per_5 Per_1 allegati a atto del 6.5.2024: due fatture per per € 1.098,00 una e € 732,00 Per_5
l'altra; fattura di per € 2.440,00), il cui importo complessivo (€ 4.270,00 oneri Per_1 compresi) appare tuttavia eccessivo avuto riguardo al compenso liquidato al CTU: pertanto tale spesa viene riconosciuta in misura pari ad € 2.135,00 (oneri compresi), somma riportata in dispositivo unitamente agli esborsi.
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa con decreto dell'11.4.2024, sono poste in via definitiva, nei rapporti interni tra le parti, a carico di parti convenute dott.
e al 50% ciascuno. CP_2 CP_8
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Dichiara tenuti e condanna e in solido tra loro, al Controparte_2 CP_8 risarcimento dei danni patiti da e liquidati in € 25.370,00, oltre Parte_1 interessi legali dalla pronuncia al saldo;
▪ Rigetta la domanda di nei confronti di;
Parte_1 CP_3
▪ condanna e in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_2 CP_8
le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre € 2.680,00 Parte_1 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IV e CPA come per legge;
▪ condanna a rifondere a le spese di lite che Parte_1 CP_3 liquida in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali al 15%, IV e CPA come per legge;
▪ pone in via definitiva le spese di CTU già liquidate con separato decreto dell'11.4.2024, a carico di e al 50% ciascuno. Controparte_2 CP_8
Così deciso in Torino, il 22/12/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati. Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 21816/2022 R.G. promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliata in Torino, Piazza Parte_1 C.F._1
Carlo Emanuele II n. 13, presso lo studio professionale dell'Avv.ti Riccardo Scalisi e
LO AR, che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura versata in atti;
ATTRICE
Contro
P.IV , in persona Controparte_1 P.IV_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Torino, Via Campana 36, presso lo studio professionale dell'Avv. Michele
Fragassi, che la rappresenta e difende giusta procura versata in atti
E contro
, c.f. , elettivamente domiciliato in Torino, Via Controparte_2 C.F._2
Campana 36, presso lo studio dell'avv. Matteo Crosetti, difeso e rappresentato dall'Avv.
AR ES, giusta procura versata in atti
E contro pagina 1 di 28 , c.f. , elettivamente domiciliato in Milano, Via CP_3 C.F._3
Lamarmora n. 36, presso lo studio professionale dell'Avv. Luca AR Faotto che lo rappresenta e difende giusta procura versata in atti
CONVENUTI
OGGETTO: Responsabilità medica
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale;
Contrariis reiectis;
Dichiarare tenuti e, come tali, condannare il dott. Controparte_1 CP_2
ed il dott. , in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni,
[...] CP_3 patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi dalla Signora in Parte_1 conseguenza dei fatti descritti in narrativa, nella somma accertata in corso di causa, oltre interessi ex lege e rivalutazione monetaria.
Col favore delle spese e onorari di giudizio.”
Per Controparte_4
“voglia l'Ill. Tribunale intestato, contrariis reiectis nel merito: rigettare la domanda avversaria proposta nei confronti d perché infondata per CP_5 tutti i motivi esposti.
Con vittoria di spese, compensi ed oneri come per legge. in via istruttoria: nella denegata e non creduta di ammissione dell'istanza di prova per testi proposta dall'attrice, si chiede, con riferimento ai capitoli 6 e 7 della memoria ex art. 183, co. 6,
n. 2 c.p.c. della sig.ra , autorizzarsi la prova del contrario con i testi dott. Parte_1
residente in [...] e dott.ssa residente Tes_1 Testimone_2 in Pavia, viale della Libertà 17.”
Per : Controparte_2
Voglia l'ill.mo Tribunale intestato in via istruttoria pagina 2 di 28 nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova per testi articolati dall'attrice, ammettere la prova del contrario di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c.; nel merito
- rigettare integralmente le domande attoree;
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, decurtare dal condannatorio l'importo già percepito dalla sig.ra in forza dell'accordo Parte_1 transattivo intercorso nel luglio 2020; con vittoria di spese e compensi.
L'avv. ES chiede, altresì, l'assegnazione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.”
Per : CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, domanda o eccezione reietta, così giudicare:
- in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Dott.
e/o comunque il difetto di titolarità dal lato passivo per i motivi dedotti in CP_3 narrativa e, per l'effetto, ordinare l'estromissione di quest'ultimo dal presente procedimento;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva: rigettare le domande tutte avanzate nei confronti del
Dott in quanto infondate in fatto e diritto. CP_3
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9 novembre 2022 la sig.ra ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
( e i dott.ri e chiedendone la condanna al CP_5 Controparte_2 CP_3 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali occorsile.
A fondamento della propria domanda, ha rappresentato:
I. di essersi rivolta, nel corso dell'anno 2019, al Medico Controparte_6 per essere sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva, per migliorare l'aspetto pagina 3 di 28 delle proprie mammelle che, a seguito di due gravidanze ed allattamento dei figli, si erano ridotte di volume e discese sulla parete toracica;
II. di aver a tal fine conferito all'I.E.I. specifico incarico e che l'operazione è stata effettuata per mano del suddetto sanitario in data 21.05.2019 presso la (o CP_7
Dea Clinic) di Milano, struttura rispetto alla quale sussistono ragionevoli dubbi sull'idoneità dei locali all'esercizio dell'attività sanitaria in quanto:
. è risultata sprovvista dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività sanitaria in punto protocolli finalizzati alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e all'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative (L. 24/17, art. 1; art. 15 comma I L.R.
Lombardia 23/2015);
. è risultata essere esclusivamente una insegna sotto la quale viene svolta l'attività oggetto del presente giudizio;
. sembrerebbe avere una partita IV (come evincibile dal proprio sito web) che risulta essere non registrata presso la Camera di Commercio di Milano e che, sulla scorta di quanto accertato presso l'Agenzia delle Entrate, è invece riconducibile al coevocato dott. ; CP_3
. i locali si trovano presso un appartamento adibito ad ambulatorio medico e la sala operatoria si trova a pochi passi dall'ingresso ed esiste poi una stanza di piccole dimensioni ove si trovano due barelle ed una sedia per ospitare la paziente nel post- operatorio e che non dispone di alcun apparecchio per il monitoraggio delle condizioni di salute
. l'attrice è sempre stata accolta da una signora che si occupava sia della registrazione e della compilazione della modulistica, nonché della preparazione preoperatoria e dell'assistenza post-operatoria;
. le dimissioni sono sempre avvenute senza previa visita del dott. con CP_2 applicazione di drenaggi da gestire in autonomia presso il proprio domicilio;
III. che il decorso postoperatorio è stato caratterizzato da un'abbondante raccolta di sangue dai drenaggi e da fortissimi dolori, in particolare, al lato sinistro del seno e dalla formazione di soffusioni ecchimotiche estese in sede bilaterale, ancorché i controlli pagina 4 di 28 periodici siano stati gestiti esclusivamente da personale infermieristico che aggiornava il dott. trasmettendogli fotografie tramite telefono cellulare;
CP_2
IV. che il sanitario, reso edotto circa il notevole aumento di volume di una mammella accertatasi a seguito della rimozione dei drenaggi (avvenuta in data 6.6.2019) e a fronte degli evidenti segni di contrattura peri protesica, all'esito della visita personalmente condotta il 20.06.2019, ha prescritto terapia farmacologica rivelatasi inefficace, poi sospesa;
V. all'esito di ulteriori visite di controllo, di essere stata sottoposta ad ulteriori due interventi condotti dal dott. e svoltisi con incarico affidato sempre alla CP_2 CP_8
e nuovamente eseguiti presso la di Milano, rispettivamente in data CP_7
29.01.2020 ed in data 26.01.2021, per emendare la forma inestetica della mammella destra, i quali tuttavia non risultavano efficaci;
VI. che nella documentazione riferita a detto intervento non è presente copia del relativo consenso informato;
VII. di aver rifiutato di sottoporsi ad un quarto intervento che il dott. le ha CP_2 proposto;
VIII. di essersi affidata ai dott.ri e i quali, nell'ambito degli accertamenti CP_9 Per_1 condotti di cui alla perizia medico legale in atti, hanno ritenuto che le condotte perpetrate dal dott. configurino malpractice sanitaria in quanto “il primo CP_2 intervento chirurgico non è stato risolutorio del problema estetico per cui si era deciso di procedere, non solo in ragione di una tecnica non del tutto confacente alla situazione, ma anche per un negligente affronto delle complicanze intercorse. Gli altri due interventi cui è stata sottoposta la donna per emendare il danno non hanno sortito la risultanza attesa, residuando, ad oggi, postumi invalidanti obiettivabili e quantificabili sotto il profilo del Danno Biologico” ed inoltre “La responsabilità medica, inoltre, non riguarda solo la inesatta, imperita e negligente esecuzione degli interventi svolti, ma anche I' inadeguata informazione sulla natura, effetti, rischi ed alternative dell'ultimo intervento
(assenza di consenso informato)”
IX. che i periti hanno, altresì, accertato un danno biologico permanente pari all'8/9% nonché un danno biologico temporaneo di cui 2 giorni a totale, 30 giorni a parziale al pagina 5 di 28 50% e 40 giorni a parziale al 25% ed hanno indicato l'emendabilità di tale pregiudizio nella percentuale del 70/80% a fronte di ulteriore esborso preventivabile in € 16.000 con aggiunta di ulteriore periodo di incapacità biologica temporanea di 1 giorno a totale,
15 giorni al 50% e 20 giorni al 25%;
X. di aver vissuto con particolare afflizione i risvolti della vicenda succintamente descritta, ritenendo di essere stata lesa nella propria integrità psico-fisica e nella propria dignità umana e di aver patito un danno anche relazionale, avendo dovuto rinunciare a occasioni felici e di svago;
XII. di aver sostenuto le spese di cui alle fatture prodotte, per complessivi € 5.852,00
(docc. 12-20) e che dovranno essere rimborsate come la somma di € 250,00 che la sig.ra ha corrisposto al dott. a titolo di un non meglio precisata Pt_1 CP_2 copertura assicurativa;
XIII. di aver assolto alla condizione di procedibilità di cui all'art. 6 L. 24/17 esperendo il procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1 bis, D.L. 28/10.
Richiamato l'art. 7 della L. 24/17 - che dispone che la struttura sanitaria risponde delle condotte dolose o colpose dell'esercente la professione sanitaria di cui si avvale a titolo di responsabilità contrattuale, mentre il sanitario ex art. 2043 c.c., salvo che nel caso in cui abbia agito nell'adempimento di obbligazioni contrattualmente assunte con il paziente, nel qual caso risponde anch'egli ex art. 1218 c.c. e 1228 c.c.- e gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità medica e di
“complicanze” che possono insorgere all'esito di una pratica sanitaria, la sig.ra Pt_1 ha concluso, nel merito e in via principale, chiedendo la condanna del dott. - CP_2 per il proprio operato-, dell' quale struttura che risponde dell'operato del dott. CP_8
che è anche amministratore unico di tale società - e del dott. - in qualità CP_2 CP_3 di gestore della struttura/ambulatorio ove gli interventi sono stati svolti, ossia la “ CP_7
o “Dea Clinic”- al risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali di
[...] cui ha chiesto la liquidazione alla stregua dei parametri delle Tabelle di Milano, oltre alla personalizzazione del danno.
pagina 6 di 28 Con comparsa del 23.01.2023 si è costituita in giudizio l' Controparte_1 contestando nel merito le domande attoree e chiedendone il rigetto.
[...]
In particolare:
a. ha eccepito la propria estraneità al presente giudizio, rappresentando che i tre contratti intervenuti con l'odierna attrice in occasione degli interventi effettuati dal dott. attenevano alla sola organizzazione delle operazioni e che i suddetti rapporti CP_2 contrattuali si sono esauriti con la loro esecuzione, osservando come, in forza degli incarichi sottoscritti, la stessa non si sia assunta “alcuna responsabilità per tutto quanto attenga alla sfera medica ed alla responsabilità professionale del Medico-Chirurgo e del personale medico e paramedico partecipante all'Operazione nonché al pre ed al post operatorio.” dal momento che “la prestazione di medicina estetica prescelta dal Cliente attiene in via esclusiva al rapporto tra e Cliente ed esula, in ogni sua CP_10 componente, dalla responsabilità o competenze di . CP_8 Controparte_1
[…]”;
b. con riferimento al punto II di cui sopra, ha rappresentato che la società Parte_2 titolare dell'insegna “Dea Clinic”, struttura ospitante le operazioni in contestazione, è nel regolare possesso di formale autorizzazione all'espletamento dell'attività medico- chirurgica di carattere ambulatoriale, come evincibile dal certificato di idoneità all'esercizio dell'attività specialistica di chirurgia plastica e medica estetica rilasciata in data 22 ottobre 2012 dall'ASL competente in relazione ai locali di via Pezzotti 10 in
Milano della di cui il dott. era socio e direttore Controparte_11 CP_3 sanitario, alla quale era subentrata nel relativo rapporto autorizzativo la Parte_2
Ha concluso instando, nel merito, per il rigetto della domanda attorea, ritenendola infondata.
Con comparsa del 26.01.2023 si è costituito in giudizio il dott. Controparte_2 eccependo l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea.
In particolare, il convenuto:
A. ha segnalato che nel luglio del 2020, anteriormente al terzo intervento chirurgico, è intercorsa una transazione tra lo stesso, la coevocata società e l'odierna attrice e CP_5
pagina 7 di 28 che detta procedura si è conclusa con la corresponsione di € 12.458,24 in favore della sig.ra Pt_1
B. con riferimento alla ricostruzione dei fatti, ha precisato:
. di aver visitato la sig.ra - avendo così potuto constatare che la stessa Pt_1 era alta, di corporatura robusta, con un solco mammario alto, nonché un'areola di colore molto chiaro, scarsamente visibile e che i due seni presentavano una differenza del 10% tra parte destra e parte sinistra, un forte svuotamento del polo inferiore, peraltro in modo dissimile tra le due parti, e un'asimmetria tra i capezzoli, con sventagliamento all'esterno di quello sinistro - e di averle illustrato il tipo di intervento cui andava incontro e le ragioni sottese alla scelta della tecnica che avrebbe adoperato e le protesi che le sarebbero state impiantate;
. che la paziente ha sottoscritto in data 2.05.2019 il contratto d'opera professionale ed il consenso informato;
. che controparte ha omesso di riferire di essere stata sottoposta, in data
23.5.2019, a visita di controllo presso la dott.ssa , medico specialista in Persona_2 chirurgia plastica e collega del dott. la quale, aveva rilevato un leggero CP_2 gonfiore e deciso di non rimuovere i drenaggi;
. che il gonfiore verificato in occasione della visita del 20.06.2019 non era tale da suggerire un'apertura delle tasche protesiche con revisione dell'emostasi e di aver dunque prescritto una terapia medica per favorirne il riassorbimento;
. che, risolto il gonfiore, permanendo una dimensione diversa tra le due mammelle, veniva concordato un secondo intervento per sostituire le protesi e che la paziente sceglieva di aumentarne le dimensioni;
. che il decorso post-operatorio successivo all'intervento del 29.01.2020 è proceduto senza complicanze, stante il fatto che il dolore riferito dall'attrice consiste in una reazione soggettiva all'intervento;
. che, a seguito del secondo intervento, all'atto dell'eliminazione dei drenaggi, le mammelle non presentavano anomalie, non potendosi considerare tali la riferita lesione cutanea, più probabilmente dovuta ad una reazione al cerotto applicato;
pagina 8 di 28 . a fronte del rigonfiamento causato da un ematoma tardivo riscontratosi nei giorni successivi alla rimozione dei drenaggi, di aver visitato la paziente in data
13.02.2020 e di aver effettuato il drenaggio dell'ematoma;
. che all'esito della guarigione, posto che la mammella destra non si presentava in eccellenti condizioni, in data 29 dicembre 2020 la sig.ra ha dato nuovamente Pt_1 incarico a di organizzare un terzo intervento volto alla sostituzione delle protesi;
CP_5
. che, contrariamente a quanto sostenuto, l'attrice è stata edotta circa la necessità di procedere alla sostituzione di entrambe le protesi per ragioni di simmetria ed ha sottoscritto il relativo consenso informato che, oltre a specificare quali protesi sarebbero state impiantate, indicava “…l'intervento di sostituzione protesi”;
. che all'esito dell'intervento del 26.01.2021 la condizione della paziente è migliorata, visto che grazie all'operazione la stessa aveva superato lo svuotamento e la ptosi da cui era affetta;
. che non è stato proposto alla paziente di sottoporsi ad un quarto intervento.
C. Con riferimento al danno non patrimoniale, ne ha contestato la risarcibilità, oltre che la quantificazione, sul presupposto tale per cui tale “tipologia” di danno andrebbe liquidato solo a fronte della lesione di un diritto costituzionalmente garantito, diritto che mancherebbe in luogo di un intervento di chirurgia estetica;
D. in ordine alla richiesta liquidazione del danno morale, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ha ripensato il danno non patrimoniale in modo unitario ed omnicomprensivo e ha escluso la possibilità di risarcire singole e specifiche voci di danno e come, in ogni caso, detti danni non sarebbero causalmente ascrivibili alla di lui condotta;
E. ha contestato la richiesta di liquidazione del danno patrimoniale, segnalando come manchino i riscontri di avvenuto pagamento e la non attinenza di alcune voci di danno ai fatti di causa e, con riferimento alla somma di euro 250,00 corrisposta a fronte della all'opzione “copertura revisione chirurgica”, ha richiamato il testo della dichiarazione sottoscritta dalla paziente all'atto del primo intervento chirurgico, che chiarisce come detta somma sarebbe causalmente giustificata dall'ottenimento del beneficio di potersi pagina 9 di 28 sottoporre gratuitamente ad intervento chirurgico di revisione ove il primo intervento avesse avuto complicanze post-operatorie.
Ritenuta la correttezza delle prestazioni professionali rese, ha concluso, nel merito e in via principale, chiedendo il rigetto delle domande attoree;
in subordine, ha chiesto che dalla somma eventualmente liquidata nel presente giudizio venga scomputato quanto già corrisposto all'attrice in forza dell'accordo transattivo del luglio 2020.
Con comparsa del 26.01.2023 si è costituito in giudizio il dott. CP_3 eccependo, in via pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva, rappresentando di non essere né titolare né legale rappresentate della struttura avente insegna “Dea Clinic”.
Ritenuta la consapevolezza dell'attrice in ordine alla sua estraneità ai fatti per cui
è causa, ne ha chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c., nonché di essere estromesso dal giudizio;
nel merito e in via subordinata ha chiesto il rigetto delle domande attoree nei propri confronti, in quanto infondate in fatto e diritto.
In corso di causa, assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza del 6.11.2023, respinta l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di Parte_2 formulata dall'attrice con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. perché tardiva,
è stata disposta ed espletata CTU medico-legale volta ad accertare la sussistenza ed eventualmente l'entità dei danni patiti dalla sig.ra le parti – mediante scambio Pt_1 di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – hanno precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe indicate e con ordinanza in data 9.9.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*************
1. Sulla legittimazione passiva dei convenuti e sulla qualificazione giuridica della fattispecie
Parte attrice ha convenuto in giudizio l' Controparte_1
e , al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_2 CP_3 patrimoniali e non patrimoniali patiti in seguito all'intervento chirurgico di mastoplastica pagina 10 di 28 additiva a cui si è sottoposta il 21.05.2019 ed ai successivi interventi emendativi del
29.01.2020 e del 26.01.2021.
La sig.ra ha riferito di essersi rivolta a Pt_1 Controparte_12 per lo svolgimento degli interventi chirurgici di cui sopra, tutti eseguiti in Day Hospital dal dott. presso la di Milano di cui ha ritenuto essere Controparte_2 CP_7 gestore/direttore il dott. . CP_3
tuttavia, costituendosi ha eccepito la propria estraneità alla CP_8 prestazione medica asserendo che tra l'attrice e la società erano intercorsi esclusivamente rapporti di mandato in forza dei quali, la prima aveva incaricato la seconda di curare i meri aspetti relativi all'organizzazione degli interventi chirurgici in questione, senza assumersi alcuna responsabilità sotto il profilo della gestione sanitaria.
Parimenti , nell'atto costitutivo, ha eccepito la propria carenza di CP_3 legittimazione passiva dichiarando di non essere né il rappresentante legale, né il titolare della struttura sanitaria, ove sono stati eseguiti gli interventi per cui è causa.
In ordine all'inquadramento giuridico dell'invocata responsabilità del sanitario convenuto pare opportuno evidenziare che, poiché il fatto dannoso allegato si è verificato tra maggio 2019 e gennaio 2021, la normativa di riferimento è quella introdotta dalla Legge n. 24 dell' 8 marzo 2017 (c.d. Legge Gelli – ), la quale Per_3 all'art. 7 prevede un doppio regime di responsabilità: contrattuale per le strutture sanitarie, pubbliche o privare che siano e per i medici che operino in regime di libera professione;
extracontrattuale per il sanitario che presti la propria attività professionale nell'ambito delle suddette strutture, “salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Ebbene, al fine di fornire il corretto inquadramento giuridico della questione, occorre analizzare separatamente il ruolo rivestito dai singoli convenuti nella totalità della vicenda, anche in relazione alle eccezioni di carenza della legittimazione passiva formulate da e . CP_8 CP_3
In prima analisi occorre soffermarsi su;
parte attrice ritiene che il CP_3 medico sia il gestore/direttore della Dea Clinic, struttura presso cui sono stati eseguiti gli interventi, tuttavia, l'attrice stessa, nell'atto introduttivo ha evidenziato che CP_7
pagina 11 di 28 (o Dea Clinic) risulta essere esclusivamente una sorta di insegna, sotto la quale viene svolta l'attività oggetto del presente giudizio, in Milano, Via Pezzotti n. 10.
Ha allegato che sul sito web deaclinic.it (cfr. doc. n. 2 parte attrice) compare una partita iva che non risulta essere registrata presso la Camera di Commercio di Milano, ma riconducibile, sulla base di quanto accertato presso l'Agenzia delle Entrate (cfr. doc.
n. 3), allo stesso dott. . CP_3
Quest'ultimo ha rilevato come non fosse né il rappresentante legale, né il titolare della Struttura sanitaria ove sono stati eseguiti gli interventi per cui è causa.
Ebbene, è effettivamente emerso dalla documentazione prodotta in atti che la
DEA Clinic sia un'insegna, apparentemente riconducibile ad un locale;
è, dunque, priva di autonomia giuridica, infatti la P. IV reperibile sul relativo sito web non è ad essa riferibile, bensì è quella del dott. (doc. nn. 2 e 3 fasc. attoreo). CP_3
Inoltre, dalla documentazione versata in atti dall'attrice si evince che DEA Clinic sia una struttura appartenente alla società avente sede legale in via Rubens Parte_2
15 a Milano.
Si abbia riguardo invero all'esito del verbale di sopralluogo condotto dall'ASL nei locali della DEA Clinic il 20.5.2022 nell'ambito del quale è indicata la necessità di verificare la permanenza dei requisiti strutturali e organizzativi in capo al novo soggetto subentrato alla precedente gestore della struttura DEA Clinic Controparte_11
Con avente sede in Via Pezzotti 10 a Milano (cfr. doc. 33 fasc. attoreo e doc. 7 e 8 fasc. .
Nell'ambito del predetto verbale di sopralluogo si dà atto che una copia è rilasciata al dott. presente “il quale si impegna a consegnarla al legale CP_3 rappresentate” della (doc. 33 fasc. attoreo); ed invero, dalla visura Parte_2 camerale prodotta (doc. 34 fasc. attoreo) il dott. non risulta né legale CP_3 rappresentante né figura nella compagnine societaria della Parte_2
La DEA Clinic, dunque, non è la struttura sanitaria che si è assunta la responsabilità degli interventi, posizione invece, come meglio si dirà in seguito, ricoperta da né il dott. risulta essere il suo legale rappresentante, né lo stesso CP_8 CP_3 risulta aver ricoperto altro ruolo attivo nella vicenda in esame.
pagina 12 di 28 L'eccezione di carenza di legittimazione passiva è dunque fondata, conseguendone pertanto il rigetto della domanda attorea dispiegata nei suoi confronti.
Per definire, invece, il ruolo svolto da nella vicenda questione, occorre CP_8 anzitutto far riferimento all'oggetto sociale indicato nella visura camerale (cfr. doc. n. 11 parte attrice); dalla disamina di tale documentazione si evince che “la società ha per oggetto le seguenti attività: organizzazione e gestione dei mezzi, dei servizi e delle strutture necessari e complementari alla prestazione di attività medica e paramedica anche di consulenza e formazione, con specifico riferimento alla medicina e chirurgia estetica, plastica ricostruttiva, ivi compresa l'installazione e conduzione di laboratori, studi professionali, centri medici specializzati volti all'assistenza e cura estetica della persona […]; organizzazione e gestione, sia per conto proprio, sia per conto di terzi, dei mezzi, dei servizi e delle strutture sanitarie in genere, quali case di cura, centri medici, day hospital, ambulatori e poliambulatori, laboratori di analisi, studi specialistici destinati all'esercizio da parte di soggetti regolarmente abilitati alla professione medico chirurgica,
[…]; intrattenimento diretto dei rapporti con la clientela finalizzato alla messa in contatto della medesima con i sanitari specializzati;
fornitura di beni, materiali e strumenti in campo medico, paramedico e sanitario in genere”.
È, dunque, innegabile che le attività descritte nell'oggetto sociale di CP_8 sopra richiamate, siano quelle normalmente svolte da una struttura sanitaria.
Ad ogni modo, risulta utile analizzare la posizione assunta dalla società convenuta nella vicenda in questione partendo dalla disamina degli incarichi conferiti da Pt_1
a per l'esecuzione degli interventi del 21.05.2019, del 29.01.2020 e
[...] CP_8 del 26.01.2021 (cfr. doc. nn. 1-6-8 parte attrice): l'attrice ha sottoscritto tre contratti incaricando l' di svolgere, per suo conto e in suo nome, Controparte_1 tutte le attività accessorie ed ausiliare alle operazioni di chirurgia plastica estetica a cui aveva volontariamente scelto di sottoporsi.
Nel modulo in questione, dopo la sezione in cui sono stati individuati il chirurgo e la clinica presso cui eseguire gli interventi (rispettivamente dott. e Controparte_2
) si legge che l'attrice ha corrisposto gli importi per i tre interventi alla Controparte_13
“a fronte dell'opera prestata dal Medico Chirurgo, dalla sua equipe, dalla CP_8
pagina 13 di 28 clinica, dai fornitori di protesi, medicinali e materiali vari ed a fronte dell'opera organizzativa svolta da;
il pagamento è indirizzato ad un conto corrente CP_8 intestato a . Controparte_12
Inoltre, con riferimento alla somma prevista quale corrispettivo della prestazione,
è esplicitamente riportato “tale somma è da considerarsi omnicomprensiva di quanto da me dovuto al medico ed alla sua equipe, nonché per l'acquisto delle protesi da CP_6 me scelte e/o materiali di consumo per le cliniche ed istituzioni sanitarie nonché di quanto dovuto a , ivi comprese tasse ed eventuali spese Controparte_12 accessorie”.
dunque, ha offerto alla paziente una serie di servizi legati all'organizzazione CP_5 ed alla gestione di tutte le attività prodromiche e necessarie alla realizzazione degli interventi chirurgici, ricevendo il pagamento di somme omnicomprensive di quanto da corrispondere al medico, all'equipe, alla clinica e ai fornitori di protesi e medicinali.
Ne deriva che tali aspetti, unitamente a quanto già rilevato in ordine all'oggetto sociale della società convenuta, propendono per la qualificazione di
[...] quale struttura sanitaria responsabile ai sensi dell'art. 7, comma 1 L. Controparte_12
8 marzo 2017, n. 24; a nulla valgono le contestazioni della società convenuta volte ad evidenziare che l'attrice ha sottoscritto separati contratti d'opera con lo specialista in quanto la norma sopra richiamata sancisce espressamente che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e
1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Infine, ma non per importanza, va anticipato che in esito ai primi due interventi condotti nell'interesse della sig.ra sia intervenuto con il dott. e la Pt_1 CP_2 [...]
un accordo transattivo il 30.7.2020, atto a riconoscere in favore dell'odierna attrice CP_8 una somma di denaro “onnicomprensiva … con riferimento a tutti i danni patrimoniali lamentati dalla paziente e all'incapacità temporanea integrale e/o parziale maturata e maturanda a seguito degli interventi” (doc. 1 fasc. attoreo); detto contegno è ragionevolmente indicativo della consapevolezza della titolarità sul lato passivo del pagina 14 di 28 rapporto controverso, avendo la partecipato ad una transazione con la sig.ra CP_8
per gli stessi fatti oggetto del presente giudizio. Pt_1
Infine, alcun dubbio sorge con riguardo al rapporto contrattuale instauratosi tra e il dott. infatti, risultano in atti i contratti d'opera Parte_1 Controparte_2 professionale con cui l'attrice ha autorizzato il chirurgo ed i suoi collaboratori ad eseguire gli interventi di mastoplastica additiva (cfr. doc. n. 1) e di sostituzione protesi
(doc. n. 6 e doc. n. 8).
Ne deriva che l'invocata responsabilità dell Controparte_12
e del dott. vada inquadrata nell'ambito della responsabilità
[...] Controparte_2 contrattuale.
In tema di riparto dell'onere probatorio, vanno quindi richiamati i principi enunciati in via generale dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/01, a mente dei quali: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Analogo principio è stato affermato con riguardo all'ipotesi di inesatto adempimento, nel qual caso “al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Nell'ambito specifico della responsabilità medica, poi, rileva la pronuncia delle
Sezioni Unite n. 577/08: “il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale … è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato … l'inadempimento pagina 15 di 28 rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
Superata la tradizionale dicotomia tra obbligazione di mezzi e di risultato, in applicazione dei criteri generali di cui agli art. 1218 e 1176 c.c., è pertanto onere del paziente provare – anche a mezzo di presunzioni - l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria (ovvero il nesso di causalità tra l'aggravamento o l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario), mentre è onere del professionista provare che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento (cfr. Cass. n. 28991/19 e Cass. n. 28992/19).
2. Sull'istruttoria svolta e sull'esito della CTU
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame deve ritenersi che l'attrice abbia assolto al proprio onere probatorio sia in ordine alla stipulazione del contratto con la struttura ( e con il dott. (doc. nn. 1 6 8 fasc. CP_8 Controparte_2
Con attoreo e 1, 2, 3 fasc, , circostanza invero non contestata, sia in ordine all'inadempimento qualificato, avendo prodotto perizia di parte (cfr. doc. 4 fasc. attoreo)
a sostegno dell'allegazione circa il mancato conseguimento del risultato pattuito e l'insorgenza delle complicanze, ma soprattutto essendo stata svolta in giudizio una consulenza tecnica d'ufficio che ha sostanzialmente confermato l'errore medico e la sussistenza del nesso causale rispetto al danno patito dall'attrice.
Invero, ai fini dell'accertamento della violazione - da parte del medico- delle regole di diligenza, prudenza e perizia nell'esecuzione degli interventi cui è stata pagina 16 di 28 sottoposta la paziente, è stata licenziata CTU medico-legale, affidando l'incarico ad un collegio peritale composto dal medico legale e dallo specialista in chirurgia plastica ricostruttiva.
Com'è noto, “In materia di responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica è di norma consulenza percipiente a causa delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo per la comprensione dei fatti, ma per la rilevabilità stessa dei fatti, i quali, anche solo per essere individuati, necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche: atteso che proprio gli accertamenti in sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale” (cfr. Cass.
n. 26700/18, Cass. n. 3717/19 e Cass. n. 13736/20), sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertarli,
“ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (cfr. Cass. n. 26969/17), essendo a tal fine sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. n. 26854/22).
Ebbene, le valutazioni del collegio peritale nominato si condividono in quanto assunte sulla base della documentazione medica in atti, all'esito della visita della perizianda, seguendo una rigorosa metodologia, obiettiva e razionale, oggetto inoltre di un adeguato contraddittorio tecnico anche con i consulenti di parte.
I CCTTUU, dopo avere attentamente esaminato quanto riportato nella documentazione in atti e descritta la sintomatologia attuale dell'attrice, hanno così risposto al quesito formulato:
. , nel 2019, si è rivolta al dott. specialista in Parte_1 Controparte_2
Chirurgia plastica, al fine di migliorare l'aspetto del proprio seno, in quanto le mammelle si presentavano dopo due gravidanze e successivo allattamento di volume diminuito svuotate nei poli superiori e ptosiche;
. l'intervento chirurgico è stato eseguito dal Dott. presso la clinica “Dea CP_2 di Milano” in data 21.05.2019; successivamente, per emendare il risultato estetico non ottimale, sono stati eseguiti altri due interventi, presso la medesima struttura,
pagina 17 di 28 rispettivamente il 29.01.20 e il 26.01.21 “determinando un danno estetico visibilmente più apprezzabile, anche per uso di protesi di maggiore dimensioni”;
. tutti gli interventi sono stati effettuati in Day Hospital, con medesima tecnica operatoria;
. sussiste nesso causale tra il danno estetico mammario lamentato da Pt_1
e la condotta chirurgica del sanitario;
[...]
. “il comportamento medico censurabile consiste in non aver adottato la tecnica operatoria più adeguata ad ottenere il risultato estetico più favorevole, secondo quanto indicato dalla letteratura scientifica, in riferimento alle caratteristiche morfologiche delle mammelle”;
. la tecnica chirurgica più adeguata, nel caso concreto, era quella “tipo Round
Block”, “consistente in accesso chirurgico periareolare, contestualmente con uso di protesi di dimensioni meno voluminose di quelle usate nei tre interventi dal chirurgo.
Inoltre, dalla scheda relativa ai controlli post-operatori non emerge che il sanitario abbia messo in atto tutte le misure necessarie per monitorare adeguatamente il sanguinamento post-operatorio, secondo la buona prassi medico-chirurgica (non ci sono controlli della Paos, ematochimici, ecografici etc..)”;
. “l'esecuzione di un intervento di mastoplastica additiva secondo la tecnica del
"Round Block" con scelta di protesi mammarie più piccole ed un adeguato monitoraggio e trattamento tempestivo del sanguinamento post-operatorio, avrebbero, più probabilmente che non, evitato le complicanze sopra esposte e permesso di ottenere un risultato estetico accettabile dalla paziente, evitando così ulteriori interventi”;
. le conoscenze tecnico scientifiche richieste erano quelle esigibili da un professionista, specialista in chirurgia plastica, “in quanto l'intervento di mastoplastica additiva è diventato, ormai di comune routine chirurgica”;
. “residua un danno estetico mammario bilaterale di tipo “double bubble”, maggiore a destra, valutabile come danno biologico permanente intorno al 7-8% sec.
Tabelle in uso”;
. la durata della malattia relativa ai due interventi è suddivisibile in incapacità biologica 2 gg a totale, parziale massima al 50% 30gg, minima al 25% 40 giorni.
pagina 18 di 28 . “è attendibile, quanto dichiarato dalla perizianda relativamente al disagio psichico dovuto alla difficoltà di accettare una parte femminile importante, del proprio corpo, non visivamente gradevole, con riflessi psicologici negativi nei rapporti intimi”; tuttavia, non è documentabile l'insorgenza di una patologia psichiatrica vera e propria ad esso correlata;
. il danno estetico mammario potrebbe essere emendabile mediante nuovo intervento chirurgico con accesso tipo "round Block", in anestesia generale, con degenza di un giorno presso casa di cura privata e costo complessivo di euro 14.000; il miglioramento estetico potrebbe essere orientativamente del 60-70% con residuo danno biologico intorno al intorno al 2-3%; vi è da aggiungere un periodo di malattia di 1 giorno a totale, 15 gg al 50%, 20 gg al 25%”;
. le spese da rimborsare ammontano ad “euro 5.500 (1° intervento)+ euro 250 assicurazione”.
Occorre poi, dare atto delle osservazioni pervenute da parte dei consulenti delle parti dalle quali emerge un sostanziale accordo sulle conclusioni valutative della CTU, relativamente al danno biologico obiettivato in sede di operazioni peritali;
tuttavia, per quanto riguarda l'aspetto della emendabilità del danno estetico, i Consulenti delle parti convenute Dott. e Dott. hanno previsto, sulla base della loro esperienza, un Per_4 CP_3 miglioramento estetico post- chirurgico superiore al 60-70%, quindi hanno proposto un danno biologico residuo dell'1%.
In ragione di tali considerazioni i CCTTUU, premettendo che non risulta possibile stabilire con esattezza il risultato estetico di un nuovo intervento chirurgico, hanno tuttavia precisato che “in ogni caso, si tratterebbe di un intervento prevedibilmente più complesso rispetto ad una mastopessi additiva ex novo, in particolare è più difficile operativamente correggere il "double bubble" presentato facendolo coincidere con il solco protesico con quello sottomammario originale, inoltre, l'utilizzo di una protesi più piccola comporterebbe in più un adeguamento chirurgico rispetto al surplus cutaneo , al fine di ridare rotondità al cono mammario”.
Alla luce di tali considerazioni, osservato che “comunque, residuerebbe una cicatrice in sede sottomammaria, bilateralmente, conseguente ai pregressi interventi pagina 19 di 28 eseguiti con tecnica inadeguata”, i CTU hanno ritenuto “ragionevolmente più congruo ipotizzare un danno biologico permanente residuo del 2-3%”.
Come anticipato, non vi è ragione per discostarsi dalle risultanze della CTU che sono adeguatamente motivate, formulate all'esito della puntuale disamina della documentazione sanitaria prodotta e di una approfondita visita clinica della perizianda, nel contraddittorio con i consulenti nominati dalle parti, nonché tenendo conto delle osservazioni da questi proposte.
Devono, pertanto, ritenersi provati i profili di inadempimento imputati dall'attrice al convenuto, quali sopra descritti, i postumi residuati ed il nesso causale rispetto al danno insorto e lamentato.
3. Sulla liquidazione del danno
Prima di procedere alla liquidazione del danno, occorre dare atto dell'eccezione formulata dal convenuto in ordine all'intervenuta accordo transattivo Controparte_2 del 30.7.2020, tra egli stesso, l'attrice e adempiuto mediante la CP_8 corresponsione della somma di € 12.458,24 a favore della paziente (cfr. doc. n. 1 parte convenuta . CP_2
Parte attrice, in comparsa conclusionale ha confermato tale circostanza.
Ad ogni modo “La eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto - per la quale la legge consente solo alla parte di rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi - e, pertanto, non soggiace alla decadenza dettata dall'art. 167, comma 2, c.p.c., ma è rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis"” (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15589 del
11/06/2025).
Orbene, nel testo dell'accordo (cfr. doc. n. 1 parte convenuta si legge CP_2 che “2. il dott. e propongono di definire bonariamente, anche Controparte_2 CP_8 in via transattiva, senza alcun riconoscimento delle avverse pretese e al sol fine di evitare costosi strascichi giudiziari, la controversia con riferimento a tutti i danni patrimoniali lamentati dalla paziente e all'incapacità temporanea integrale e/o parziale pagina 20 di 28 maturata o maturanda a seguito degli interventi di cui ai punti a) e b) della premessa
[intervento di mastoplastica additiva del 21.05.2019 e intervento di sostituzione protesi e revisione del 29.01.2020], mediante la corresponsione ad opera di della CP_8 somma ominicomprensiva dei euro 12.918,24 (dodicimilanovecentodiciotto//24), da pagarsi come appresso […] 3. A fronte dei puntuali adempimenti di cui al punto 2., la sig.ra non avrà più nulla a pretendere a titolo di danni patrimoniali e di Parte_1 incapacità temporanea totale e/o parziale maturata e maturanda a seguito degli interventi di mastoplastica additiva in data 21 maggio 2019 e di sostituzione protesi e revisione in data 29 gennaio 2020”.
In accoglimento della predetta eccezione, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale e per danno da incapacità temporanea, riportati a seguito agli interventi del 21.05.2019 e del 29.01.2020.
Con specifico riguardo al danno patrimoniale, occorre evidenziare che il Collegio
Peritale ha ritenuto rimborsabili le spese di € 5.5000, quale costo del primo intervento di mastoplastica additiva del 21.05.2029 e la somma di € 250,00, corrisposta dall'attrice in forza dell'adesione all'opzione “copertura revisione chirurgica”, per ottenere la possibilità di sottoporsi gratuitamente ad un intervento chirurgico di revisione, qualora il primo intervento avesse avuto delle complicanze post operatorie che richiedevano interventi di revisione (doc. n. 1 fassc. attoreo).
Entrambi gli esborsi non possono costituire oggetto di restituzione o rimborso in quanto risultano già ricompresi nell'intervenuta transazione di cui sopra.
Occorre a questo punto procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale patito dall'attrice, alla luce delle risultanze della CTU espletata in corso di causa.
Ai fini della quantificazione devono ritenersi applicabili i criteri previsti dall'art. 7,
4° comma della Legge n. 24/17, secondo cui il danno conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria deve essere risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private.
Ebbene, i CTU, come sopra evidenziato, hanno riconosciuto che a causa della malpractice medica accertata sia derivato all'attrice un danno biologico permanente del
7-8%; tale danno sarà parzialmente emendabile con un nuovo intervento chirurgico con pagina 21 di 28 accesso tipo “round block” la cui spesa è stata stimata in € 14.000,00, al buon esito del quale residuerà una quota di danno biologico permanete del 2-3%.
Parte attrice, nelle note scritte depositate il 06.05.2024, ha dichiarato di condividere le conclusioni a cui sono pervenuti i CCTTUU sotto il profilo medico legale e ha richiamato la quantificazione sopra riportata nella comparsa conclusionale.
Si ritiene, pertanto, di dover riconoscere il danno biologico nella misura del 2-3%
e l'importo relativo al pagamento del nuovo intervento emendativo.
Nella fattispecie in esame, poiché le lesioni riportate dall'attore non superano il
9%, trovano applicazione i parametri dettati dall'art. 139 del Dlgs. n. 209/2005, aggiornati al D.M. 18.07.2025. In base a tali criteri il danno non patrimoniale di natura permanente, considerata la percentuale di invalidità del 2,50% e l'età della danneggiata al momento del primo intervento del 21.05.2019 che ha poi dato luogo ai successivi due interventi emendativi (51 anni), deve essere liquidato in € 2.221,12 cui va aggiunto l'importo complessivo di € 758,43 per invalidità temporanea totale di 1 giorno, nonché per invalidità temporanea parziale di 15 giorni al 50% e di 20 giorni al 25% per l'intervento emendativo prospettato dai CCTTUU (cfr. relazione CTU pag. 25).
Quanto al danno morale, occorre richiamare le conclusioni a cui è addivenuto il
Collegio Peritale;
i CTU hanno sostenuto che “è attendibile quanto dichiarato dalla perizianda relativamente al disagio psichico dovuto alla difficoltà di accettare una parte femminile importante, del proprio corpo, non visivamente gradevole, con riflessi negativi nei rapporti intimi. Tuttavia, non vi è documentazione specialistica che attesti l'insorgenza di una patologia psichica vera e propria ad essa correlata”.
Ebbene, pur in assenza della prova in ordine allo sviluppo di una patologia psichica, è indubbio che l'attrice abbia patito pregiudizi e sofferenze arrecate dal fallimento di tre interventi chirurgici estetici che hanno influito negativamente sull'aspetto estetico di una parte femminile importante del proprio corpo, con conseguente verosimile insorgenza di disistima di sé ed insicurezza: per tali ragioni si ritiene giustificato il riconoscimento di un incremento del 50% a titolo di danno morale, quantificato in € 1.489,78.
pagina 22 di 28 I pregiudizi patiti dall'attrice non sono invece idonei a giustificare un incremento del danno da riconoscere per personalizzazione, in quanto non sono state dedotte, allegate e provate conseguenze più gravi ed eccezionali di quelle ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado, sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (cfr. Cass. n. 12046/21 conf. Cass. n. 24227/22).
Le somme sopra indicate sono liquidate all'attualità, dunque con la rivalutazione monetaria già maturata.
A questo punto occorre precisare che nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito
(che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli pagina 23 di 28 aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice.
L'importo a titolo di danno non patrimoniale è dunque liquidato nella somma complessiva di € 4.469,33, già rivalutata e senza riconoscimento degli interessi compensativi, fatti salvi i soli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
Per quanto riguarda, infine, le somme necessarie ad eseguire l'intervento emendativo occorre rilevare come parte attrice, nella comparsa conclusionale, abbia richiamato le conclusioni dei CCTTUU sulla quantificazione del danno biologico permanente, anche con riferimento all' intervento in emenda e alla quota di danno biologico permanente inemendabile;
inoltre, in ragione dell'età e della difficoltà manifestata ad accettare una parte femminile importante del proprio corpo, visivamente percepita come non gradevole, non vi sono ragioni per escludere che l'attrice abbia interesse a sottoporsi ad un nuovo intervento emendativo per ridurre sensibilmente (fino al 70%) l'inestetismo residuato.
In ragione di ciò va riconosciuta in favore di la somma di € Parte_1
14.000,00 per sostenere i costi dell'intervento emendativo della sua attuale condizione.
Sono altresì dovute le spese richieste da parte attrice a titolo di danno patrimoniale pari ai costi sostenuti per le visite e perizie medico legali di parte, come documentate in atti (doc. 12-20 fasc. attoreo), per l'ammontare complessivo di €
5.852,00, dovendosi osservare come, per un verso, trattasi di spese necessarie ai fini della formulazione della richiesta risarcitoria, oltre che congrue e, per altro verso, occorre precisare che la “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si pagina 24 di 28 sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (Cass. 06/10/2021, n.27129; v. Cass., 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente,
Cass., 10/3/2016, n. 4718, conf. Cass. 17670/2024).
Trattandosi di danno patrimoniale deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, determinata a partire dall'ultimo intervento (26.1.2021) alla data odierna;
così sviluppando il calcolo con gli strumenti a disposizione dell'ufficio risulta ad oggi dovuta la somma di € 6.900,00 (arr.).
Infine, occorre dare atto del fatto che non sia stato chiesto il risarcimento del danno per violazione del principio di autodeterminazione, pur essendosi fatto riferimento in citazione e in comparsa conclusionale, alla mancata acquisizione del consenso informato della paziente con riferimento al terzo intervento.
Come precisato dalla Suprema Corte, “la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
nonchè un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale diverso dalla lesione del diritto alla salute” (cfr. Cass. n. 11950/13, Cass. n.
17022/18 e Cass. n. 19199/18) (Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013, Rv.
626347).
Nel caso di specie, nulla è stato allegato e dimostrato in ordine alla diversa scelta che la paziente avrebbe operato se adeguatamente informata, ne è stato richiesto il risarcimento dell'autonoma voce di danno per lesione del principio di autodeterminazione.
In ogni caso va rilevato che anche per il terzo intervento risulta essere stato sottoscritto dall'attrice in data 29.12.2020 il relativo consenso informato per
“sostituzione protesi” come evincibile dalla documentazione prodotta dalla stessa sig.ra e dai convenuti (cfr. doc. 8 fasc. attoreo e 7 fasc. . Pt_1 CP_2
pagina 25 di 28 4. Sulla solidarietà tra i convenuti
Come già inizialmente chiarito, anche in forza dell'art. 7 l. 24/17 (L. Gelli-Bianco), la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c. ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura e per fatto altrui ex art. 1228 c.c. ove i danni lamentati siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa si avvale: “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (cfr. Cass. n. 18610/15 e Cass. n. 1620/12).
Nel caso di specie è pacificamente emerso in giudizio ed evincibile dalla documentazione prodotta che i tre interventi sono stati eseguiti dal dott. e che CP_2
l'organizzazione e la gestione degli stessi è stata curata dalla CP_8
Con riferimento alla previsione dell'art. 2055 c.c., deve poi aggiungersi che sul versante esterno (ossia nei confronti del paziente danneggiato) l'obbligazione solidale comporta l'obbligo di eseguire la prestazione dovuta per l'intero, mentre nei rapporti interni tale obbligo si divide tra i corresponsabili in proporzione alla gravità delle colpe.
Peraltro, come precisato dalla Suprema Corte, “In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle pagina 26 di 28 conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato”
(cfr. Cass. n. 18497/06 e Cass. n. 23581/10).
Tale non è il caso di specie, in cui nei rapporti interni tra gli obbligati non è stata esercitata alcuna azione di regresso anticipato (ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza di legittimità orami consolidata - cfr. ex plurimis Cass. n. 13087/10).
*************
In definitiva, i convenuti dott. e in solido devono Controparte_2 CP_8 essere condannati al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
25.370,00 (arr) (€ 4.469,33 + € 14.000,00 + € 6.900,00), oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parti convenute dott. e in solido tra loro, mentre nei rapporti tra l'attrice e il CP_2 CP_8 dott. , stante il rigetto della domanda, devono essere posti a carico della sig.ra CP_3
Pt_1
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14, come modificato dal DM n. 147/22, tenuto conto del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 T.F., delle questioni trattate e dell'attività svolta, nonché delle note spese depositate: così applicandosi i valori medi, in ragione del criterio del decisum.
Sono altresì riconosciuti in favore dell'attrice gli esborsi documentati per CU, marca ed in parte, per i CTP.
Quanto alle spese di CTP, esse “rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o pagina 27 di 28 superflue” (cfr. Cass. n. 30289/19, Cass. n. 3380/15 e Cass. n. 84/13); parte attrice ha depositato documentazione attestante gli esborsi per i CTP dott. e (vd. Per_5 Per_1 allegati a atto del 6.5.2024: due fatture per per € 1.098,00 una e € 732,00 Per_5
l'altra; fattura di per € 2.440,00), il cui importo complessivo (€ 4.270,00 oneri Per_1 compresi) appare tuttavia eccessivo avuto riguardo al compenso liquidato al CTU: pertanto tale spesa viene riconosciuta in misura pari ad € 2.135,00 (oneri compresi), somma riportata in dispositivo unitamente agli esborsi.
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa con decreto dell'11.4.2024, sono poste in via definitiva, nei rapporti interni tra le parti, a carico di parti convenute dott.
e al 50% ciascuno. CP_2 CP_8
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Dichiara tenuti e condanna e in solido tra loro, al Controparte_2 CP_8 risarcimento dei danni patiti da e liquidati in € 25.370,00, oltre Parte_1 interessi legali dalla pronuncia al saldo;
▪ Rigetta la domanda di nei confronti di;
Parte_1 CP_3
▪ condanna e in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_2 CP_8
le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre € 2.680,00 Parte_1 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IV e CPA come per legge;
▪ condanna a rifondere a le spese di lite che Parte_1 CP_3 liquida in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali al 15%, IV e CPA come per legge;
▪ pone in via definitiva le spese di CTU già liquidate con separato decreto dell'11.4.2024, a carico di e al 50% ciascuno. Controparte_2 CP_8
Così deciso in Torino, il 22/12/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati. Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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