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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n.
14412/22
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Giuseppe Buonanno
Ricorrente
E
nato a [...], il Controparte_1 Controparte_2
31.03.1985, anche nella qualità di amministratore p.t., e CP_3
, difesi dall'avv.to Giuseppe Caputo
[...]
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso, depositato in data 9.11.2022, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze del dal 14.06.2016 al 26.10.2021, ha dedotto Controparte_1 le seguenti circostanze: di aver svolto le mansioni di operaio specializzato riconducibili nel livello IV S del CCNL Piccola media industria pelle e cuoio e di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30; di non aver ricevuto una retribuzione adeguata all'attività svolta e di aver quindi diritto al pagamento delle differenze retributive maturate;
di non aver mai goduto di ferie e di permessi;
di non aver ricevuto quanto spettante a titolo di straordinario, Ex festività,
R.O.L.; di non aver ricevuto, inoltre, quanto spettante a titolo di
13ma e TFR.
Ha pertanto chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma complessiva di € 120.668,68 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, il tutto con vittoria delle spese processuali.
La società si è costituita in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza.
Emessa ordinanza ex art. 423 c.p.c., espletata prova testimoniale, acquisita la documentazione in atti, lette le note di parte autorizzate, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 10.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nel merito il ricorso è solo parzialmente fondato.
La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo dal 14.06.2016 al 26.10.2021 risulta dalla documentazione in atti (modello C2 storico, buste paga, modello Cu) e non è stato oggetto di contestazione tra le parti.
Parte ricorrente ha però sostenuto di aver prestato attività lavorativa per un numero di ore notevolmente superiore a quelle previste dal contratto, come meglio specificato in ricorso.
Sul punto il teste ha dichiarato di aver lavorato alle Testimone_1 dipendenze del per circa 9 anni con mansioni di Controparte_1 montatore. Ha precisato che l'attività lavorativa cominciava verso le ore 7.30/8.00 e terminava verso le ore 17.30/18.00 dal lunedì al venerdì (dalle ore 13.00 alle ore 14.00 era prevista una pausa per consumare il pranzo). Il sig. cominciava a lavorare alle Parte_1 ore 7.30 ed andava via verso le ore 17.30, talvolta anche più tardi.
Sul luogo di lavoro erano presenti i titolari e Controparte_3 [...]
i quali impartivano le direttive ai dipendenti;
a Controparte_2 questi ultimi bisognava chiedere l'autorizzazione ad usufruire di ferie o permessi o per avvisare in caso di ritardi. Il ricorrente svolgeva la mansione di montatore;
in particolare, egli era addetto al macchinario “premonta”. Con tale macchina, ha precisato il teste, si predispone la base della scarpa;
nella fase successiva invece si chiudono le famici delle scarpe (di questa fase se ne occupava il teste). A volte il ricorrente, finito il turno di lavoro, si occupava di piccoli lavori di manutenzione all'interno dell'azienda, ad esempio come elettricista. Inoltre, circa un paio di volte a settimana, per sostituire altri dipendenti assenti, il ricorrente era collocato su altre postazioni di lavoro ed utilizzava altri macchinari, quali ad esempio la monta gancetta. In quest'ultimo caso, oltre a curare la fase di premonta alla quale era normalmente addetto, il sig. seguiva anche la fase successiva. Nel Parte_1 periodo del lockdown l'azienda non era stata attiva ed ai dipendenti era stata corrisposta la cassa integrazione. Il teste ha poi chiarito che i dipendenti del erano circa 15 e lavoravano tutti CP_1 in un unico locale. Infine, il teste ha precisato che, quando aveva cominciato a lavorare per i sig.ri all'incirca nel 2011, la CP_2 società aveva un'altra denominazione. Infatti, nel corso degli anni, aveva sempre lavorato alle dipendenze dei sig.ri ma la CP_2 società aveva mutato più volte denominazione;
per la Controparte_1
aveva lavorato per circa 4-5 anni, fino al giugno 2020.
[...]
Il teste ha riferito di aver lavorato alle dipendenze Testimone_2 del dal 2016 al 2020 con le Controparte_4 mansioni di operaio. Il teste ha ricordato che il ricorrente aveva lavorato nel periodo suindicato presso il con le CP_1 mansioni di operaio montatore. Avevano entrambi lavorato dalle ore 8 alle ore 18 con un'ora di pausa per il pranzo dal lunedì al venerdì.
Le direttive erano impartite dal sig. fratello del Controparte_3 titolare. Durante l'anno avevano goduto di circa 2-3 settimane di ferie non retribuite. Infine, il teste ha dichiarato di essere stato assunto con un contratto a tempo indeterminato part time e di avere un giudizio pendente nei confronti della società resistente.
Tenuto dunque conto delle prove raccolte, non può ritenersi adeguatamente provato lo svolgimento di ore di lavoro straordinario.
La prova dello svolgimento delle ore di lavoro straordinario, infatti, ricade, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in capo al lavoratore che deve dimostrare che di fatto l'orario lavorativo si sia protratto oltre l'orario normale giornaliero o settimanale.
Il lavoratore, quindi, dovrà dare la prova dell'effettiva prestazione di lavoro oltre l'orario stabilito, senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri di mera equità.
Difatti, è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui
"spetta al lavoratore, che pretende il pagamento del lavoro straordinario, dare la prova dell'effettiva prestazione di esso, senza che il compenso per lo stesso, il cui criterio di determinazione è fissato dalla stessa legge, sulla base della retribuzione corrisposta per il lavoro ordinario, con le debite maggiorazioni, possa essere determinato con criteri di mera equità"
(Cass. 19 aprile 1983 n. 2694, Cass. 6 gennaio 1984 n. 57, Cass. 21 aprile 1993, n. 4668, Cass. 14 agosto 1998, n. 8006).
Il ricorso ad un criterio equitativo, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., può avvenire esclusivamente per determinare la somma spettante al lavoratore per le prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass.13 febbraio 1992, n. 1801; Cass. 21 aprile 1993, n. 4668; Cass. 7 novembre 1991, n. 11876). Si ammette, però, la possibilità di una prova del lavoro straordinario attraverso il ricorso alle presunzioni semplici (Cass.
8 novembre 1995, n. 11615, Cass. n. 3335/1982; n. 3208/1984; n.
2241/1987).
Nel caso di specie, i testi e con riguardo Tes_1 Tes_2 all'orario di lavoro, hanno riferito circostanze non convergenti, facendo riferimento ad un orario di inizio e di fine attività lavorativa diverso.
A ciò si aggiunga che in ricorso non è indicato l'orario di lavoro contrattualmente assegnato al ricorrente, circostanza che rende impossibile una eventuale quantificazione di lavoro straordinario.
Dall'attività istruttoria svolta, pertanto, in ordine ai giorni ed all'orario di lavoro, non sono emersi elementi dai quali desumere lo svolgimento di una prestazione lavorativa eccedente l'orario contrattuale, in forma continuativa, secondo quanto indicato in ricorso.
Il mancato riconoscimento dell'attività straordinaria pretesa fa venir meno il diritto al pagamento delle restanti differenze retributive, che non appaiono infatti in altro modo giustificate.
Altre voci riportate in ricorso, tra cui 13ma, ferie, festività, sono del tutto prive di adeguata allegazione in ricorso.
A ciò si aggiunga che non è stato provato il mancato godimento di ferie e lo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi, la cui prova ricade sul lavoratore (Cass.681\89, Cass. 2284\72), con la conseguenza che non è dovuta la relativa indennità.
Inoltre, le buste paga allegate appaiono fare corretta applicazione del CCNL di categoria, in relazione ai giorni di effettiva presenza e dell'orario osservato dal ricorrente.
D'altronde i conteggi elaborati da parte ricorrente, in ordine alle richieste differenze retributive, appaiono approssimativi e fanno riferimento ad un livello di inquadramento 4S diverso da quello riportato nella documentazione acquisita agli atti del giudizio
(livello 3).
In proposito occorre infatti ricordare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto) (cfr. sent. Cass. n. 8025/03).
Nel caso di specie deve rilevarsi che le mansioni svolte dal ricorrente sono state descritte solo in modo generico nel corpo del ricorso senza alcun collegamento fattuale con le declaratorie professionali rivendicate. Non sono infatti stati chiariti i tratti distintivi del 4S° e 3° livello ed i motivi per cui le mansioni espletate dal sig. sarebbero riconducibili al primo dei Parte_1 suddetti livelli.
Tali lacune di allegazione non consentono dunque, sul punto,
l'accoglimento della domanda.
A ciò si aggiunga che, come dedotto in memoria difensiva e confermato dal ricorrente in sede di libero interrogatorio, l'attività lavorativa era stata sospesa nel periodo da marzo 2020 sino ad ottobre 2021 ed i dipendenti avevano goduto della cassa integrazione, laddove invece i conteggi allegati al ricorso includono anche quest'ultimo periodo. Deve invece essere riconosciuto al ricorrente l'importo relativo al
TFR, per il quale è stata già emessa ordinanza ex art. 423 c.p.c. del
27.09.2023.
Difatti, in presenza della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non è stata fornita la prova della corresponsione del trattamento di fine rapporto, il cui onere è posto a carico del datore di lavoro in base ai generali principi di cui all'art. 2697 c.c. dell'onere della prova.
Quanto al TFR, può essere utilizzato il modello di Certificazione
Unica 2022 rilasciato e sottoscritto dal datore di lavoro, nel quale l'importo spettante è stato correttamente calcolato nella somma lorda di € 6.431,04.
Al sig. deve quindi essere riconosciuta la complessiva Parte_1 somma lorda di € 6.431,04 a titolo di TFR, di cui non è stata dimostrata la corresponsione.
Sulle somme spettanti in favore del ricorrente ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c..
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 38 del 29 gennaio 2001.
Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dovranno essere calcolati dal primo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro per quanto riguarda il TFR.
Le spese, stante l'accoglimento solo parziale del ricorso, si compensano per 1/3, mentre la restante parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo.
P.Q.M
.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: Condanna la al pagamento della somma di € Controparte_1
6.431,04 a titolo di TFR, come da ordinanza ex art. 423 c.p.c. del
27.09.2023, in favore di su cui corrispondere gli Parte_1 interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Condanna la al pagamento delle spese Controparte_1 processuali in misura di 2/3 che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e cpa, con attribuzione al procuratore anticipatario. Compensa per il resto.
Aversa 11.04.2025
IL GIUDICE