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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 3611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3611 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10952/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3 ottobre 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano codice fiscale: CodiceFiscale_1 residente a [...] con l'avv. prof. Carlo Rimini (codice fiscale: – PEC: C.F._2
e l'avv. Monica Razzari (codice fiscale: Email_1
– PEC: , elettivamente domiciliato C.F._3 Email_2 presso lo Studio del primo in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 17, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiano codice fiscale: CodiceFiscale_4 residente a [...] con gli avvocati Maria Chatzikonstanti (codice fiscale: – PEC: C.F._5
, IA Gandini (codice fiscale: Email_3 C.F._6
– PEC: e DE AD (codice fiscale: Email_4
– PEC: , elettivamente domiciliata C.F._7 Email_5 presso lo Studio della prima in Milano (MI), Viale Bianca Maria n. 23, presso la quale ha eletto domicilio telematico
- i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 28 giugno 1986 a Milano (atto n.
1148, Registro 03, Parte 2, Serie A, Anno 1986);
- il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
- con i seguenti tre figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti:
• nato a [...] il [...]; codice fiscale: ; Persona_1 C.F._8 cittadino italiano;
maggiorenne economicamente autosufficiente;
• nato a [...] il [...]; codice fiscale: ; Parte_2 C.F._9 cittadino italiano;
maggiorenne economicamente autosufficiente;
• nata a [...] il [...]; codice fiscale: ; Parte_3 C.F._10 cittadina italiana;
maggiorenne economicamente autosufficiente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
– OMOLOGARE la seguente condizione della separazione
1) Il signor verserà alla NO , a decorrere dal mese di settembre 2025, a titolo di Pt_1 CP_1 contributo per il mantenimento della moglie, la somma lorda di € 4.000,00 mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di settembre 2025 (prima rivalutazione settembre 2026).
– PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
2) A titolo di definizione transattiva dei rapporti economici e patrimoniali e di divisione del patrimonio comune tra i coniugi, le parti pattuiscono quanto segue.
a) Il signor sosterrà in via esclusiva, sino al mese di ottobre 2027, i seguenti oneri: (i) Pt_1
l'onere relativo al mutuo gravante sulla casa familiare;
(ii) le spese del condominio e del supercondominio relative alla casa familiare;
(iii) gli eventuali oneri di manutenzione straordinaria, preventivamente concordati e approvati dal signor relativi alla casa Pt_1 familiare;
(iv) il premio dell'assicurazione sulla casa familiare.
Con particolare riferimento al precedente punto (iii) si intendono già approvate dal signor con la sottoscrizione del ricorso congiunto per separazione, le seguenti spese di Pt_1 manutenzione straordinaria, relative alla casa familiare, che la NO dovrà CP_1 sostenere a breve:
• spese per la ristrutturazione della tenda del terrazzo, come da preventivo condiviso tra le parti
(per un totale complessivo di € 2.800,00 oltre IVA), al netto di quanto già coperto dall'assicurazione (per un importo pari ad € 1.500,00);
• spese per la manutenzione delle travi del terrazzo.
b) A far tempo dal 1° novembre 2027 gli oneri a carico del signor lencati nella precedente Pt_1 lettera a) verranno meno e la NO inizierà a provvedere al pagamento del 50% CP_1 della rata del mutuo (debito cointestato ad entrambi i coniugi) e sosterrà in via esclusiva tutte le spese relative alla casa familiare elencate nella precedente lettera a).
c) Nell'ipotesi in cui, in qualsiasi momento, la NO decidesse di alienare a terzi la CP_1 casa familiare, la stessa provvederà in via esclusiva all'estinzione del mutuo residuo gravante sull'immobile (e ciò anche nel caso in cui la vendita dovesse perfezionarsi in un momento anteriore rispetto al mese di ottobre 2027) e si farà carico integralmente ed in via esclusiva delle spese relative alla nuova abitazione in cui si trasferirà a vivere.
In caso di vendita della casa familiare, i coniugi si impegnano a dividere equamente tra loro i quadri, gli arredi e i mobili presenti nell'immobile, trattandosi di beni di proprietà comune di entrambe le parti.
d) Il signor i impegna a sostenere le spese relative al noleggio dell'automobile attualmente Pt_1 in uso alla NO (Toyota Yaris) sino alla scadenza del relativo contratto di CP_1 noleggio (che ha una durata pari a 48 mesi). Resta inteso che, alla scadenza del contratto di noleggio relativo all'automobile Toyota Yaris, la NO provvederà in via CP_1 esclusiva a sostenere i costi delle sue eventuali future automobili.
e) Il signor si impegna a mantenere in essere la polizza sanitaria dallo stesso stipulata che Pt_1 prevede, tra l'altro, la copertura assicurativa anche della moglie.
f) Le parti hanno diviso in parti uguali, al momento della sottoscrizione del ricorso per separazione su domanda congiunta, il saldo dei conti correnti cointestati presso Banca Intesa
e presso Banca Popolare di Milano.
g) Il signor si impegna a trasferire alla NO , al momento del deposito della Pt_1 CP_1 sentenza di separazione resa su domanda congiunta, il 50% del controvalore dell'assicurazione a lui intestata. CP_2 3) Il signor si impegna a versare allo , dopo il deposito della sentenza di Pt_1 Controparte_3 separazione resa su domanda congiunta, a titolo di contributo alle spese legali della NO
, la somma di € 6.000,00 (oltre al 15% e agli accessori di legge). CP_1
4) Entrambi i coniugi si impegnano a non divulgare a terzi e a mantenere riservate tutte le informazioni relative al presente accordo. Le parti, in particolare, in nessun caso potranno mai comunicare a terzi tali informazioni riservate (sia direttamente, sia indirettamente) e dovranno compiere ogni ragionevole sforzo al fine di proteggere le stesse da qualunque utilizzo, riproduzione, pubblicazione o comunicazione.
Il mancato rispetto di tale impegno comporterà le conseguenze previste dalla legge.
5) Le parti dichiarano di rinunciare alla impugnazione della emananda sentenza laddove questa recepisca le sovraestese conclusioni.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, 3° comma, c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio a Milano il 28 giugno 1986 (matrimonio iscritto
[...] nei Registri dello stato civile del Comune di Milano all'atto n. 1148, Registro 03, Parte 2,
Serie A, Anno 1986).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti. 4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Dispone sulle spese secondo quanto previsto al punto 3 delle condizioni sopra menzionate.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Milano, il 12 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3 ottobre 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano codice fiscale: CodiceFiscale_1 residente a [...] con l'avv. prof. Carlo Rimini (codice fiscale: – PEC: C.F._2
e l'avv. Monica Razzari (codice fiscale: Email_1
– PEC: , elettivamente domiciliato C.F._3 Email_2 presso lo Studio del primo in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 17, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiano codice fiscale: CodiceFiscale_4 residente a [...] con gli avvocati Maria Chatzikonstanti (codice fiscale: – PEC: C.F._5
, IA Gandini (codice fiscale: Email_3 C.F._6
– PEC: e DE AD (codice fiscale: Email_4
– PEC: , elettivamente domiciliata C.F._7 Email_5 presso lo Studio della prima in Milano (MI), Viale Bianca Maria n. 23, presso la quale ha eletto domicilio telematico
- i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 28 giugno 1986 a Milano (atto n.
1148, Registro 03, Parte 2, Serie A, Anno 1986);
- il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
- con i seguenti tre figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti:
• nato a [...] il [...]; codice fiscale: ; Persona_1 C.F._8 cittadino italiano;
maggiorenne economicamente autosufficiente;
• nato a [...] il [...]; codice fiscale: ; Parte_2 C.F._9 cittadino italiano;
maggiorenne economicamente autosufficiente;
• nata a [...] il [...]; codice fiscale: ; Parte_3 C.F._10 cittadina italiana;
maggiorenne economicamente autosufficiente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
– OMOLOGARE la seguente condizione della separazione
1) Il signor verserà alla NO , a decorrere dal mese di settembre 2025, a titolo di Pt_1 CP_1 contributo per il mantenimento della moglie, la somma lorda di € 4.000,00 mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di settembre 2025 (prima rivalutazione settembre 2026).
– PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
2) A titolo di definizione transattiva dei rapporti economici e patrimoniali e di divisione del patrimonio comune tra i coniugi, le parti pattuiscono quanto segue.
a) Il signor sosterrà in via esclusiva, sino al mese di ottobre 2027, i seguenti oneri: (i) Pt_1
l'onere relativo al mutuo gravante sulla casa familiare;
(ii) le spese del condominio e del supercondominio relative alla casa familiare;
(iii) gli eventuali oneri di manutenzione straordinaria, preventivamente concordati e approvati dal signor relativi alla casa Pt_1 familiare;
(iv) il premio dell'assicurazione sulla casa familiare.
Con particolare riferimento al precedente punto (iii) si intendono già approvate dal signor con la sottoscrizione del ricorso congiunto per separazione, le seguenti spese di Pt_1 manutenzione straordinaria, relative alla casa familiare, che la NO dovrà CP_1 sostenere a breve:
• spese per la ristrutturazione della tenda del terrazzo, come da preventivo condiviso tra le parti
(per un totale complessivo di € 2.800,00 oltre IVA), al netto di quanto già coperto dall'assicurazione (per un importo pari ad € 1.500,00);
• spese per la manutenzione delle travi del terrazzo.
b) A far tempo dal 1° novembre 2027 gli oneri a carico del signor lencati nella precedente Pt_1 lettera a) verranno meno e la NO inizierà a provvedere al pagamento del 50% CP_1 della rata del mutuo (debito cointestato ad entrambi i coniugi) e sosterrà in via esclusiva tutte le spese relative alla casa familiare elencate nella precedente lettera a).
c) Nell'ipotesi in cui, in qualsiasi momento, la NO decidesse di alienare a terzi la CP_1 casa familiare, la stessa provvederà in via esclusiva all'estinzione del mutuo residuo gravante sull'immobile (e ciò anche nel caso in cui la vendita dovesse perfezionarsi in un momento anteriore rispetto al mese di ottobre 2027) e si farà carico integralmente ed in via esclusiva delle spese relative alla nuova abitazione in cui si trasferirà a vivere.
In caso di vendita della casa familiare, i coniugi si impegnano a dividere equamente tra loro i quadri, gli arredi e i mobili presenti nell'immobile, trattandosi di beni di proprietà comune di entrambe le parti.
d) Il signor i impegna a sostenere le spese relative al noleggio dell'automobile attualmente Pt_1 in uso alla NO (Toyota Yaris) sino alla scadenza del relativo contratto di CP_1 noleggio (che ha una durata pari a 48 mesi). Resta inteso che, alla scadenza del contratto di noleggio relativo all'automobile Toyota Yaris, la NO provvederà in via CP_1 esclusiva a sostenere i costi delle sue eventuali future automobili.
e) Il signor si impegna a mantenere in essere la polizza sanitaria dallo stesso stipulata che Pt_1 prevede, tra l'altro, la copertura assicurativa anche della moglie.
f) Le parti hanno diviso in parti uguali, al momento della sottoscrizione del ricorso per separazione su domanda congiunta, il saldo dei conti correnti cointestati presso Banca Intesa
e presso Banca Popolare di Milano.
g) Il signor si impegna a trasferire alla NO , al momento del deposito della Pt_1 CP_1 sentenza di separazione resa su domanda congiunta, il 50% del controvalore dell'assicurazione a lui intestata. CP_2 3) Il signor si impegna a versare allo , dopo il deposito della sentenza di Pt_1 Controparte_3 separazione resa su domanda congiunta, a titolo di contributo alle spese legali della NO
, la somma di € 6.000,00 (oltre al 15% e agli accessori di legge). CP_1
4) Entrambi i coniugi si impegnano a non divulgare a terzi e a mantenere riservate tutte le informazioni relative al presente accordo. Le parti, in particolare, in nessun caso potranno mai comunicare a terzi tali informazioni riservate (sia direttamente, sia indirettamente) e dovranno compiere ogni ragionevole sforzo al fine di proteggere le stesse da qualunque utilizzo, riproduzione, pubblicazione o comunicazione.
Il mancato rispetto di tale impegno comporterà le conseguenze previste dalla legge.
5) Le parti dichiarano di rinunciare alla impugnazione della emananda sentenza laddove questa recepisca le sovraestese conclusioni.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, 3° comma, c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio a Milano il 28 giugno 1986 (matrimonio iscritto
[...] nei Registri dello stato civile del Comune di Milano all'atto n. 1148, Registro 03, Parte 2,
Serie A, Anno 1986).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti. 4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Dispone sulle spese secondo quanto previsto al punto 3 delle condizioni sopra menzionate.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Milano, il 12 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG