CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 21/01/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 292/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1885/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210068810825000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220007917034000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295202240013203945000 BOLLO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220003781665000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220003781665000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7705/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Nominativo_1: annullare la cartella di pagamento impugnata con vittoria di spese, diritti ed onorari e distrazione a favore del difensore.
AdER:
1. Preliminarmente, accogliere l'eccezione di carenza di integrità del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore e disporre l'integrazione a carico della ricorrente;
2. In via principale, dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso;
3. In via subordinata, in ipotesi di accoglimento del ricorso, chiede di essere manlevata dall'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione dalle conseguenze sfavorevoli della lite e per quanto l'Agenzia delle Entrate – SI fosse tenuta eventualmente a pagare in favore della ricorrente;
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 propone opposizione alla cartella di pagamento 295 2024 0035671836 000 consegnata il 22 gennaio 2025 con cui viene chiesta la somma di € 2.665,88 di cui € 182,00 a titolo di tari 2008, € 372,00 tari 2009, € 454,00 tari 2010, € 479,00 tari 2011, € 481,00 tari 2012, € 591,00 per sanzioni e € 101,00 per interessi.
Resiste Agenzia delle entrate – riscossione (AdER)
Alla prima udienza (30 ottobre 2025) è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
Società_1 S.p.A. in liquidazione, titolare del credito. La ricorrente ha ottemperato con consegna al corretto indirizzo pec Email_5 lo stesso 30 ottobre 2025. ATO non è costituita.
La causa è stata posta in decisione all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La mancata notifica degli atti prodromici viene denunciata dalla opponente sia quale motivo di irregolarità della procedura impositiva, sia come ragione di prescrizione quinquennale delle pretese, mancando un atto interruttivo intermedio fra il 2012 e il 2025, sia infine quale ragione di insufficienza della motivazione della cartella, che riprende il contenuto delle ingiunzioni prodromiche.
Eccepisce anche la violazione degli artt. 25 comma 1 T.U. 602/1073 e 72 D. Lgs. 507/1993 secondo il quale, se l'ente impositore decide di avvalersi della riscossione a mezzo ruolo, l'iscrizione deve avvenire a pena di decadenza entro l'anno successivo a quello di maturazione del tributo. AdER ribatte che si tratta di termine meramente ordinatorio che riguarda i rapporti fra ente impositore e agente della riscossione. Assume valore assorbente la carenza di prova di atti intermedi che abbiano interrotto il termine prescrizionale.
Né AdER né ATO, quest'ultima neanche costituita, ne hanno infatti prodotti.
Il ricorso va dunque accolto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate entro i valori tariffari (minimo, data la semplicità e serialità del giudizio) dello scaglione di riferimento (il secondo) in base all'ammontare dell'imposta oggetto di controversia.
In presenza delle dichiarazioni di rito va disposta la chiesta distrazione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione VIII, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'opponente a rimborsare alle controparti le spese di lite, liquidate per AdER in 923,00 euro e per Regione Siciliana e Comune di Messina in 738,40 euro ciascuna, tutte oltre accessori di legge.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1885/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210068810825000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220007917034000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295202240013203945000 BOLLO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220003781665000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220003781665000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7705/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Nominativo_1: annullare la cartella di pagamento impugnata con vittoria di spese, diritti ed onorari e distrazione a favore del difensore.
AdER:
1. Preliminarmente, accogliere l'eccezione di carenza di integrità del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore e disporre l'integrazione a carico della ricorrente;
2. In via principale, dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso;
3. In via subordinata, in ipotesi di accoglimento del ricorso, chiede di essere manlevata dall'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione dalle conseguenze sfavorevoli della lite e per quanto l'Agenzia delle Entrate – SI fosse tenuta eventualmente a pagare in favore della ricorrente;
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 propone opposizione alla cartella di pagamento 295 2024 0035671836 000 consegnata il 22 gennaio 2025 con cui viene chiesta la somma di € 2.665,88 di cui € 182,00 a titolo di tari 2008, € 372,00 tari 2009, € 454,00 tari 2010, € 479,00 tari 2011, € 481,00 tari 2012, € 591,00 per sanzioni e € 101,00 per interessi.
Resiste Agenzia delle entrate – riscossione (AdER)
Alla prima udienza (30 ottobre 2025) è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
Società_1 S.p.A. in liquidazione, titolare del credito. La ricorrente ha ottemperato con consegna al corretto indirizzo pec Email_5 lo stesso 30 ottobre 2025. ATO non è costituita.
La causa è stata posta in decisione all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La mancata notifica degli atti prodromici viene denunciata dalla opponente sia quale motivo di irregolarità della procedura impositiva, sia come ragione di prescrizione quinquennale delle pretese, mancando un atto interruttivo intermedio fra il 2012 e il 2025, sia infine quale ragione di insufficienza della motivazione della cartella, che riprende il contenuto delle ingiunzioni prodromiche.
Eccepisce anche la violazione degli artt. 25 comma 1 T.U. 602/1073 e 72 D. Lgs. 507/1993 secondo il quale, se l'ente impositore decide di avvalersi della riscossione a mezzo ruolo, l'iscrizione deve avvenire a pena di decadenza entro l'anno successivo a quello di maturazione del tributo. AdER ribatte che si tratta di termine meramente ordinatorio che riguarda i rapporti fra ente impositore e agente della riscossione. Assume valore assorbente la carenza di prova di atti intermedi che abbiano interrotto il termine prescrizionale.
Né AdER né ATO, quest'ultima neanche costituita, ne hanno infatti prodotti.
Il ricorso va dunque accolto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate entro i valori tariffari (minimo, data la semplicità e serialità del giudizio) dello scaglione di riferimento (il secondo) in base all'ammontare dell'imposta oggetto di controversia.
In presenza delle dichiarazioni di rito va disposta la chiesta distrazione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione VIII, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'opponente a rimborsare alle controparti le spese di lite, liquidate per AdER in 923,00 euro e per Regione Siciliana e Comune di Messina in 738,40 euro ciascuna, tutte oltre accessori di legge.