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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/09/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 1259/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1259 del Ruolo Generale degli Affari non Contenziosi dell'anno 2025, vertente sulla separazione consensuale su ricorso congiunto
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli Parte_1 C.F._1
(NA) alla via Diocleziano n. 42, presso lo studio dell'avvocato Barbara Gambardella, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Napoli (NA) Parte_2 C.F._2 alla via Diocleziano n. 42, presso lo studio dell'avvocato Barbara Gambardella, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 19.05.2025 per la comparizione figurata delle parti, le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 26.03.2025, sulla premessa di aver contratto matrimonio in data 12.07.1976, le
1 R.g. V.g. n. 1259/2025
parti hanno introdotto ricorso congiunto per ottenere la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 19.05.2025, i ricorrenti hanno prodotto dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso.
Dunque, con provvedimento depositato in data 2.08.2025 il Giudice relatore ha riservato la causa in decisione al Collegio, tenendo conto altresì del parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, qui integralmente riportate: “I coniugi vivranno separatamente dalla data della presente, ciascuno libero di trasferire la propria residenza ove ritenga e nel reciproco rispetto ed invero la coniuge ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferita presso la residenza della figlia
coniugata con prole in Villaricca (Na) in via Bologna n. 114 Parco Melania. I coniugi CP_1 hanno concordemente definito che il IG. verserà alla IG.ra la somma mensile di € Pt_1 Pt_2
100,00 per il suo mantenimento, giacchè la stessa sarà aiutata dalla figlia che lavora regolarmente unitamente al marito. L' importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario ad ella intestato. I beni mobili comuni restano nell'immobile di proprietà del IG.
che costituiva casa coniugale, giacchè la IG.ra non ha interesse alcuno al prelievo Pt_1 Pt_2 degli stessi. I beni personali di proprietà della IG.ra sono già stati asportati dalla casa Pt_2 coniugale. I coniugi soggiorneranno nell'immobile acquistato, all'epoca in cui vigeva il regime di comunione dei beni, per le vacanze estive, ubicato in San Nicola Arcella in via Del Telegrafo, p.co
Garofalo, in periodi alterni ovvero nel mese di agosto ciascuno per il tempo di 15 gg. previo accordo. Il IG. autorizza la IG.ra , ove lo ritenga necessario, a locare il suddetto Pt_1 Pt_2 immobile, rinunciando a percepire il relativo canone di locazione in favore della stessa. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla
2 R.g. V.g. n. 1259/2025
deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. e omologa le condizioni di cui al ricorso;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 230, P. II, Serie A, Anno 1976);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di conIGlio del 26.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1259 del Ruolo Generale degli Affari non Contenziosi dell'anno 2025, vertente sulla separazione consensuale su ricorso congiunto
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli Parte_1 C.F._1
(NA) alla via Diocleziano n. 42, presso lo studio dell'avvocato Barbara Gambardella, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Napoli (NA) Parte_2 C.F._2 alla via Diocleziano n. 42, presso lo studio dell'avvocato Barbara Gambardella, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 19.05.2025 per la comparizione figurata delle parti, le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 26.03.2025, sulla premessa di aver contratto matrimonio in data 12.07.1976, le
1 R.g. V.g. n. 1259/2025
parti hanno introdotto ricorso congiunto per ottenere la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 19.05.2025, i ricorrenti hanno prodotto dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso.
Dunque, con provvedimento depositato in data 2.08.2025 il Giudice relatore ha riservato la causa in decisione al Collegio, tenendo conto altresì del parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, qui integralmente riportate: “I coniugi vivranno separatamente dalla data della presente, ciascuno libero di trasferire la propria residenza ove ritenga e nel reciproco rispetto ed invero la coniuge ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferita presso la residenza della figlia
coniugata con prole in Villaricca (Na) in via Bologna n. 114 Parco Melania. I coniugi CP_1 hanno concordemente definito che il IG. verserà alla IG.ra la somma mensile di € Pt_1 Pt_2
100,00 per il suo mantenimento, giacchè la stessa sarà aiutata dalla figlia che lavora regolarmente unitamente al marito. L' importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario ad ella intestato. I beni mobili comuni restano nell'immobile di proprietà del IG.
che costituiva casa coniugale, giacchè la IG.ra non ha interesse alcuno al prelievo Pt_1 Pt_2 degli stessi. I beni personali di proprietà della IG.ra sono già stati asportati dalla casa Pt_2 coniugale. I coniugi soggiorneranno nell'immobile acquistato, all'epoca in cui vigeva il regime di comunione dei beni, per le vacanze estive, ubicato in San Nicola Arcella in via Del Telegrafo, p.co
Garofalo, in periodi alterni ovvero nel mese di agosto ciascuno per il tempo di 15 gg. previo accordo. Il IG. autorizza la IG.ra , ove lo ritenga necessario, a locare il suddetto Pt_1 Pt_2 immobile, rinunciando a percepire il relativo canone di locazione in favore della stessa. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla
2 R.g. V.g. n. 1259/2025
deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. e omologa le condizioni di cui al ricorso;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 230, P. II, Serie A, Anno 1976);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di conIGlio del 26.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
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