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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/11/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3036/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3036/2022, promossa da:
nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. GIORGI Parte_1
AN e dell'Avv. Katia Cappelli,
RICORRENTE
contro
nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Leanne Controparte_1
Arceci,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 30.05.2025
IL TRIBUNALE
1 udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal marito Parte_1 Controparte_1 premettendo che il 31/07/1996 a in Albania le parti avevano contratto matrimonio, che dalla CP_2 loro unione sono nati tre figli (4.12.1996), (17.7.2001 – prematuramente deceduto) e Per_1 Per_2
(6.1.2011), che i coniugi, sino al 2022, hanno condotto una vita matrimoniale in cui si sono Per_3 alternati momenti di crisi (come quando nel 2016 – a causa di frequenti liti e violenze- lei e i figli sono stati in una casa rifugio per poi decidere di rientrare nella casa familiare e proseguire il rapporto)
a momenti di serenità, fino a giungere nel 2022 ad una nuova ed insanabile crisi che ha determinato la ricorrente a procedere nella domanda di separazione.
Ciò premesso, la ricorrente ha, altresì, domandato disporsi l'affidamento condiviso del figlio
, con collocazione prevalente presso di sé ed assegnazione alla medesima della casa familiare Per_3 in comproprietà al 50% con il marito, sita in a Misano Adriatico alla via Cimarosa n. 46; porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, versando alla madre la somma mensile di 500,00 Euro, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, chiedeva venisse disposto il 100% dell'Assegno unico a suo favore. Infine, chiedeva di onerare il marito di un contributo al proprio mantenimento dell'importo di € 300, ovvero in subordine di onerare il marito del pagamento dell'intera rata di mutuo gravante sulla casa familiare e delle relative bollette per le utenze.
si è costituito in giudizio, di fatto non opponendosi alla richiesta di Controparte_1 separazione, ma insistendo per la vigilanza sul nucleo da parte dei Servizio Sociale, per una valutazione sulla capacità genitoriale delle parti al fine di poter valutare la forma di affidamento e collocazione del minore più adeguata, disporre una CTU psichiatrica sulla ricorrente ( – Persona_4 cognome da nubile) ritenuta dallo stesso soggetto debole e bisognoso di supporto, in quanto mai ripresasi dalla prematura morte nel 2021 del giovane figlio In sede di memoria 183, 6° comma Per_2
c.p.c. n.1, chiedeva l'affidamento condiviso di con collocazione prevalente presso la madre Per_3
e conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare, di regolamentare le visite padre-figlio come in atti. Inoltre, chiedeva di poter essere autorizzato a rientrare in una porzione separata della casa familiare, ovvero nella tavernetta;
si offriva di versare un contributo per il mantenimento del figlio minore di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie. Rappresentava di versare in una difficile condizione economica.
2 La ricorrente contestava la circostanza e replicava che il marito, in aggiunta al proprio stabile impiego, lavorerebbe in nero per una azienda di infissi.
All'udienza presidenziale del 17.01.2023, ascoltate le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il giudice assegnava l'intera casa coniugale alla madre, genitore collocatario del figlio e poneva a carico del padre un contributo per il figlio di € 400 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie relative al minore;
nonché un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 250 mensili.
Successivamente veniva disposta ctu sulla condizione di vita del minore e sulle capacità genitoriali delle parti, ferma la vigilanza del SS e venivano ammesse prove sulle condizioni reddituali delle parti.
La CTU, espletata in corso di causa, redatta con professionalità, con risposte coerenti rispetto ai quesiti formulati e alle richieste di chiarimenti formulate dai difensori e dai consulenti delle parti, nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, ha ripercorso la storia di ciascuno, la relazione di coppia e quella di , Per_3 Per_1 la scomparsa di La relazione, pur sottolineando la presenza di momenti di sofferenza emotiva Per_2 congrui rispetto all'evento traumatico vissuto, ha evidenziato che i genitori, seppur entrambi con alcune carenze rispetto alla capacità riflessiva, rispetto alla comprensione degli autentici bisogni del figlio (distinti dai propri e dalle personali proiezioni), e rispetto alla co-genitorialità, sono tutti e due abbastanza adeguati a provvedere al figlio riguardo alle esigenze primarie, relazionali, Per_3 interpersonali, educative e socializzanti, pur risultando il padre carente rispetto al contesto di vita ambientale. Rilevava, inoltre, come ciascun genitore alla conclusione della ctu, consentisse l'accesso all'altro genitore ed alle rispettive famiglie d'origine, come ciascuno, anche se meno la madre, abbia capacità di promuovere il ruolo dell'altro genitore e di favorire la partecipazione alla vita del figlio.
Tuttavia, rilevava il ctu come persista tra i genitori una disistima reiterata (anche non espressa) che induce a dover proteggere l'uno e l'altro genitore dal conflitto. Per_3
Il ctu, concludeva ritenendo possibile il regime di affido condiviso di , con collocazione Per_3 presso la madre, proponendo solo modifiche alla calendarizzazione come di seguito: Per_3 trascorrerà un giorno in più con il padre, nella settimana in cui il week end è con la madre, per non lasciare intercorrere un tempo eccessivo in assenza della figura paterna. Infine, auspicava la prosecuzione dell'azione di monitoraggio da parte dei SS.
Venivano assunte le prove;
in particolare veniva ascoltata la figlia (già uscita dal nucleo Per_1 familiare avendo formato una propria famiglia) la quale confermava di aver avuto una reazione rabbiosa a seguito dell'uscita di casa del padre.
3 Infine, veniva ascoltato il teste – amico del resistente, il quale negava che Testimone_1 CP_1 avesse lavorato per o con lui, mentre confermava la circostanza che talvolta (soprattutto dopo la morte del figlio) lo andava a prendere per tirarlo su, dichiarava quindi, che rimaneva nel furgone CP_1 ad aspettarlo, che non era lì per lavorare, che non entrava in cantiere, che era lì per compagnia che chiacchieravano andavano a pranzo o a prendere il caffè insieme. Negava quindi la sussistenza di un rapporto di tipo lavorativo (cfr. verbale d'udienza del 30.1.2025).
Con successiva ordinanza del 17.03.2025 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30.5.2025 quando la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Stante l'avvenuta emissione della sentenza parziale sul vincolo, il thema decidendum dell'odierno giudizio resta circoscritto alle statuizioni relative ai figli ed a quelle economiche.
Quanto alle statuizioni accessorie relative alla prole, tenuto conto della volontà delle parti, considerate le risultanze della espletata ctu - ferma la vigilanza del SS - va disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori. Il bambino rimarrà collocato prevalentemente presso la madre, con Per_5 la quale ha sempre convissuto e dalla quale, in ragione della sua ancora tenera età, necessita di essere quotidianamente seguito ed accudito, essendo questa la soluzione più tutelante per il minore, conformemente alle richieste di entrambe le parti.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma,
c.c.
Passando alla regolamentazione delle modalità attraverso le quali dovranno avvenire gli incontri fra padre e figlio, il padre potrà vedere e tenere con sé a fine settimana alternati, dall'uscita da Per_3 scuola del venerdì all'entrata a scuola del lunedì mattina;
nonché – nella settimana senza week end – un giorno alla settimana, dall'uscita da scuola al rientro a scuola del giorno dopo;
oltre ad un ulteriore giorno come indicato dal ctu in sede di perizia (cfr. pag. 30 perizia “In accordo con i genitori, Per_3 trascorrerà un giorno in più con il padre, nella settimana in cui il week end è con la madre, per non lasciare intercorrere un tempo eccessivo in assenza della figura paterna.”). Il padre terrà con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, per sette giorni durante le vacanze Natalizie (ad anni alterni ricomprendendovi il Natale o il Capodanno), e per tre giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Tale regolamentazione rispecchia sostanzialmente le richieste delle parti, ma soprattutto l'interesse del minore a preservare il proprio rapporto con entrambi i genitori nonostante la crisi familiare.
4 La casa ove attualmente vivono madre e figlio, deve essere assegnata – nella sua interezza - alla madre, quale genitore convivente con il figlio minore.
Le spese per le utenze e di ordinaria manutenzione graveranno su che la occupa. Parte_1
Quanto poi alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento del figlio, si deve preliminarmente procedere all'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti, così come richiede l'art. 337 ter, 4° comma c.c. nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito.
A riguardo è opportuno premettere che la documentazione versata in atti è sufficientemente idonea e a consentire al Collegio una attendibile ricostruzione della complessiva situazione patrimoniale delle parti, non essendo al contrario necessaria, ai fini della determinazione delle provvidenze economiche in sede di separazione una ricostruzione analitica dal punto di vista contabile e finanziario.
Orbene, il marito dichiara nel 730/2022 un reddito netto pari ad € 8100 ca, nel 730/2021 un reddito netto pari ad € 6700 ca e nel 730/2020 redditi netti per € 14.300 ca, mentre la moglie presenta solo cu 2020 per complessivi € 6000 ca. Deve rilevarsi, inoltre, che il marito per anni ha lavorato come cameriere stagionale, è stato licenziato nel 2022 – anno in cui veniva depositata la domanda di separazione - poi ha trovato un nuovo lavoro ma solo per poche ore settimanali, che ben potrà tuttavia incrementare mettendo a frutto la professionalità maturata. Oltre al suo stabile impiego, poi, il resistente sembra percepire compensi ulteriori dalla ditta di infissi presso la quale verosimilmente lavora, deponendo in tal senso, da una parte, l'inverosimiglianza della dichiarazione del teste, secondo cui il resistente sarebbe presente sul camion sostanzialmente per compagnia e, dall'altra,
l'inattendibilità degli introiti dichiarati rispetto alle spese sostenute.
Orbene, tenendo conto dei dati forniti dalle parti, considerate le certo accresciutesi esigenze del figlio
(14 anni) in ragione dell'età e delle modalità di frequentazione col padre, tenuto conto altresì Per_3 dell'alloggio in parte fornito dal padre (comproprietario al 50% della casa familiare), si ritiene equo porre a carico di quest'ultimo ai sensi dell'art. 337 ter c.c., l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, provvedendo a corrispondere anticipatamente a favore della madre la somma mensile di euro 400,00 (ciò a far data dalla presente pronuncia, fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla corresponsione in ragione del 50% delle spese straordinarie indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna.
5 Quanto alla domanda di condanna del marito al versamento di un assegno periodico a favore della moglie, deve rilevarsi come dalla disamina degli atti e documenti di causa emerga una effettiva sperequazione tra le parti, pertanto appare equo onerare il marito della corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della moglie di € 250,00, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici Istat, finché la stessa non avrà consolidato la propria posizione lavorativa.
Infine, riguardo alla domanda della ricorrente in merito alla percezione integrale dell'assegno unico per il figlio si rileva come la collocazione sia sostanzialmente paritaria e, pertanto, salvo Per_3 diverso accordo tra le parti, questo seguirà l'ordinario regime di legge.
Quanto alle spese di ctu già liquidate con separato provvedimento, queste vengono poste al 50% in capo a ciascuna parte - specificando che il 50% in capo al resistente – ammesso al patrocinio a spese dello stato dev'essere posto a carico dell'erario.
La peculiare natura della causa giustifica la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 29.09.2022, ogni diversa Controparte_1 eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Ferma la vigilanza del SS già incaricato, dispone l'affidamento condiviso di ad Per_3 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale conseguentemente conferma l'assegnazione della casa familiare ove la stessa convive col figlio minore sita a Misano Adriatico alla via Cimarosa n. 46. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
2. Dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio a fine settimana alternati, Per_3 dall'uscita da scuola del venerdì all'entrata a scuola del lunedì mattina;
nonché – nella
6 settimana senza week end – un giorno alla settimana, dall'uscita da scuola al rientro a scuola del giorno dopo;
oltre ad un ulteriore giorno come indicato dal ctu in sede di perizia. Il padre terrà con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, per sette giorni durante le vacanze Natalizie (ad anni alterni ricomprendendovi il Natale o il
Capodanno), e per tre giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
3. Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , versando alla madre la somma Per_3 mensile di euro 400,00, da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna;
4. Rigetta la domanda di parte resistente volta a rientrare nella tavernetta della casa familiare in quanto bene assegnato alla ricorrente.
5. Pone a carico di l'onere corrispondere un assegno di mantenimento a favore Controparte_1 della moglie di € 250,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici Istat, finché la stessa non avrà consolidato la propria posizione lavorativa.
6. Pone definitivamente le spese di ctu già liquidate con separato provvedimento, al 50% in capo alla ricorrente ed il restante 50% in capo al resistente – già ammesso al patrocinio a spese e pertanto, a carico dell'erario.
7. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti.
8. Compensa interamente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 13.11.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3036/2022, promossa da:
nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. GIORGI Parte_1
AN e dell'Avv. Katia Cappelli,
RICORRENTE
contro
nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Leanne Controparte_1
Arceci,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 30.05.2025
IL TRIBUNALE
1 udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal marito Parte_1 Controparte_1 premettendo che il 31/07/1996 a in Albania le parti avevano contratto matrimonio, che dalla CP_2 loro unione sono nati tre figli (4.12.1996), (17.7.2001 – prematuramente deceduto) e Per_1 Per_2
(6.1.2011), che i coniugi, sino al 2022, hanno condotto una vita matrimoniale in cui si sono Per_3 alternati momenti di crisi (come quando nel 2016 – a causa di frequenti liti e violenze- lei e i figli sono stati in una casa rifugio per poi decidere di rientrare nella casa familiare e proseguire il rapporto)
a momenti di serenità, fino a giungere nel 2022 ad una nuova ed insanabile crisi che ha determinato la ricorrente a procedere nella domanda di separazione.
Ciò premesso, la ricorrente ha, altresì, domandato disporsi l'affidamento condiviso del figlio
, con collocazione prevalente presso di sé ed assegnazione alla medesima della casa familiare Per_3 in comproprietà al 50% con il marito, sita in a Misano Adriatico alla via Cimarosa n. 46; porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, versando alla madre la somma mensile di 500,00 Euro, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, chiedeva venisse disposto il 100% dell'Assegno unico a suo favore. Infine, chiedeva di onerare il marito di un contributo al proprio mantenimento dell'importo di € 300, ovvero in subordine di onerare il marito del pagamento dell'intera rata di mutuo gravante sulla casa familiare e delle relative bollette per le utenze.
si è costituito in giudizio, di fatto non opponendosi alla richiesta di Controparte_1 separazione, ma insistendo per la vigilanza sul nucleo da parte dei Servizio Sociale, per una valutazione sulla capacità genitoriale delle parti al fine di poter valutare la forma di affidamento e collocazione del minore più adeguata, disporre una CTU psichiatrica sulla ricorrente ( – Persona_4 cognome da nubile) ritenuta dallo stesso soggetto debole e bisognoso di supporto, in quanto mai ripresasi dalla prematura morte nel 2021 del giovane figlio In sede di memoria 183, 6° comma Per_2
c.p.c. n.1, chiedeva l'affidamento condiviso di con collocazione prevalente presso la madre Per_3
e conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare, di regolamentare le visite padre-figlio come in atti. Inoltre, chiedeva di poter essere autorizzato a rientrare in una porzione separata della casa familiare, ovvero nella tavernetta;
si offriva di versare un contributo per il mantenimento del figlio minore di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie. Rappresentava di versare in una difficile condizione economica.
2 La ricorrente contestava la circostanza e replicava che il marito, in aggiunta al proprio stabile impiego, lavorerebbe in nero per una azienda di infissi.
All'udienza presidenziale del 17.01.2023, ascoltate le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il giudice assegnava l'intera casa coniugale alla madre, genitore collocatario del figlio e poneva a carico del padre un contributo per il figlio di € 400 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie relative al minore;
nonché un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 250 mensili.
Successivamente veniva disposta ctu sulla condizione di vita del minore e sulle capacità genitoriali delle parti, ferma la vigilanza del SS e venivano ammesse prove sulle condizioni reddituali delle parti.
La CTU, espletata in corso di causa, redatta con professionalità, con risposte coerenti rispetto ai quesiti formulati e alle richieste di chiarimenti formulate dai difensori e dai consulenti delle parti, nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, ha ripercorso la storia di ciascuno, la relazione di coppia e quella di , Per_3 Per_1 la scomparsa di La relazione, pur sottolineando la presenza di momenti di sofferenza emotiva Per_2 congrui rispetto all'evento traumatico vissuto, ha evidenziato che i genitori, seppur entrambi con alcune carenze rispetto alla capacità riflessiva, rispetto alla comprensione degli autentici bisogni del figlio (distinti dai propri e dalle personali proiezioni), e rispetto alla co-genitorialità, sono tutti e due abbastanza adeguati a provvedere al figlio riguardo alle esigenze primarie, relazionali, Per_3 interpersonali, educative e socializzanti, pur risultando il padre carente rispetto al contesto di vita ambientale. Rilevava, inoltre, come ciascun genitore alla conclusione della ctu, consentisse l'accesso all'altro genitore ed alle rispettive famiglie d'origine, come ciascuno, anche se meno la madre, abbia capacità di promuovere il ruolo dell'altro genitore e di favorire la partecipazione alla vita del figlio.
Tuttavia, rilevava il ctu come persista tra i genitori una disistima reiterata (anche non espressa) che induce a dover proteggere l'uno e l'altro genitore dal conflitto. Per_3
Il ctu, concludeva ritenendo possibile il regime di affido condiviso di , con collocazione Per_3 presso la madre, proponendo solo modifiche alla calendarizzazione come di seguito: Per_3 trascorrerà un giorno in più con il padre, nella settimana in cui il week end è con la madre, per non lasciare intercorrere un tempo eccessivo in assenza della figura paterna. Infine, auspicava la prosecuzione dell'azione di monitoraggio da parte dei SS.
Venivano assunte le prove;
in particolare veniva ascoltata la figlia (già uscita dal nucleo Per_1 familiare avendo formato una propria famiglia) la quale confermava di aver avuto una reazione rabbiosa a seguito dell'uscita di casa del padre.
3 Infine, veniva ascoltato il teste – amico del resistente, il quale negava che Testimone_1 CP_1 avesse lavorato per o con lui, mentre confermava la circostanza che talvolta (soprattutto dopo la morte del figlio) lo andava a prendere per tirarlo su, dichiarava quindi, che rimaneva nel furgone CP_1 ad aspettarlo, che non era lì per lavorare, che non entrava in cantiere, che era lì per compagnia che chiacchieravano andavano a pranzo o a prendere il caffè insieme. Negava quindi la sussistenza di un rapporto di tipo lavorativo (cfr. verbale d'udienza del 30.1.2025).
Con successiva ordinanza del 17.03.2025 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30.5.2025 quando la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Stante l'avvenuta emissione della sentenza parziale sul vincolo, il thema decidendum dell'odierno giudizio resta circoscritto alle statuizioni relative ai figli ed a quelle economiche.
Quanto alle statuizioni accessorie relative alla prole, tenuto conto della volontà delle parti, considerate le risultanze della espletata ctu - ferma la vigilanza del SS - va disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori. Il bambino rimarrà collocato prevalentemente presso la madre, con Per_5 la quale ha sempre convissuto e dalla quale, in ragione della sua ancora tenera età, necessita di essere quotidianamente seguito ed accudito, essendo questa la soluzione più tutelante per il minore, conformemente alle richieste di entrambe le parti.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma,
c.c.
Passando alla regolamentazione delle modalità attraverso le quali dovranno avvenire gli incontri fra padre e figlio, il padre potrà vedere e tenere con sé a fine settimana alternati, dall'uscita da Per_3 scuola del venerdì all'entrata a scuola del lunedì mattina;
nonché – nella settimana senza week end – un giorno alla settimana, dall'uscita da scuola al rientro a scuola del giorno dopo;
oltre ad un ulteriore giorno come indicato dal ctu in sede di perizia (cfr. pag. 30 perizia “In accordo con i genitori, Per_3 trascorrerà un giorno in più con il padre, nella settimana in cui il week end è con la madre, per non lasciare intercorrere un tempo eccessivo in assenza della figura paterna.”). Il padre terrà con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, per sette giorni durante le vacanze Natalizie (ad anni alterni ricomprendendovi il Natale o il Capodanno), e per tre giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Tale regolamentazione rispecchia sostanzialmente le richieste delle parti, ma soprattutto l'interesse del minore a preservare il proprio rapporto con entrambi i genitori nonostante la crisi familiare.
4 La casa ove attualmente vivono madre e figlio, deve essere assegnata – nella sua interezza - alla madre, quale genitore convivente con il figlio minore.
Le spese per le utenze e di ordinaria manutenzione graveranno su che la occupa. Parte_1
Quanto poi alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento del figlio, si deve preliminarmente procedere all'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti, così come richiede l'art. 337 ter, 4° comma c.c. nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito.
A riguardo è opportuno premettere che la documentazione versata in atti è sufficientemente idonea e a consentire al Collegio una attendibile ricostruzione della complessiva situazione patrimoniale delle parti, non essendo al contrario necessaria, ai fini della determinazione delle provvidenze economiche in sede di separazione una ricostruzione analitica dal punto di vista contabile e finanziario.
Orbene, il marito dichiara nel 730/2022 un reddito netto pari ad € 8100 ca, nel 730/2021 un reddito netto pari ad € 6700 ca e nel 730/2020 redditi netti per € 14.300 ca, mentre la moglie presenta solo cu 2020 per complessivi € 6000 ca. Deve rilevarsi, inoltre, che il marito per anni ha lavorato come cameriere stagionale, è stato licenziato nel 2022 – anno in cui veniva depositata la domanda di separazione - poi ha trovato un nuovo lavoro ma solo per poche ore settimanali, che ben potrà tuttavia incrementare mettendo a frutto la professionalità maturata. Oltre al suo stabile impiego, poi, il resistente sembra percepire compensi ulteriori dalla ditta di infissi presso la quale verosimilmente lavora, deponendo in tal senso, da una parte, l'inverosimiglianza della dichiarazione del teste, secondo cui il resistente sarebbe presente sul camion sostanzialmente per compagnia e, dall'altra,
l'inattendibilità degli introiti dichiarati rispetto alle spese sostenute.
Orbene, tenendo conto dei dati forniti dalle parti, considerate le certo accresciutesi esigenze del figlio
(14 anni) in ragione dell'età e delle modalità di frequentazione col padre, tenuto conto altresì Per_3 dell'alloggio in parte fornito dal padre (comproprietario al 50% della casa familiare), si ritiene equo porre a carico di quest'ultimo ai sensi dell'art. 337 ter c.c., l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, provvedendo a corrispondere anticipatamente a favore della madre la somma mensile di euro 400,00 (ciò a far data dalla presente pronuncia, fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla corresponsione in ragione del 50% delle spese straordinarie indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna.
5 Quanto alla domanda di condanna del marito al versamento di un assegno periodico a favore della moglie, deve rilevarsi come dalla disamina degli atti e documenti di causa emerga una effettiva sperequazione tra le parti, pertanto appare equo onerare il marito della corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della moglie di € 250,00, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici Istat, finché la stessa non avrà consolidato la propria posizione lavorativa.
Infine, riguardo alla domanda della ricorrente in merito alla percezione integrale dell'assegno unico per il figlio si rileva come la collocazione sia sostanzialmente paritaria e, pertanto, salvo Per_3 diverso accordo tra le parti, questo seguirà l'ordinario regime di legge.
Quanto alle spese di ctu già liquidate con separato provvedimento, queste vengono poste al 50% in capo a ciascuna parte - specificando che il 50% in capo al resistente – ammesso al patrocinio a spese dello stato dev'essere posto a carico dell'erario.
La peculiare natura della causa giustifica la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 29.09.2022, ogni diversa Controparte_1 eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Ferma la vigilanza del SS già incaricato, dispone l'affidamento condiviso di ad Per_3 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale conseguentemente conferma l'assegnazione della casa familiare ove la stessa convive col figlio minore sita a Misano Adriatico alla via Cimarosa n. 46. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
2. Dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio a fine settimana alternati, Per_3 dall'uscita da scuola del venerdì all'entrata a scuola del lunedì mattina;
nonché – nella
6 settimana senza week end – un giorno alla settimana, dall'uscita da scuola al rientro a scuola del giorno dopo;
oltre ad un ulteriore giorno come indicato dal ctu in sede di perizia. Il padre terrà con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, per sette giorni durante le vacanze Natalizie (ad anni alterni ricomprendendovi il Natale o il
Capodanno), e per tre giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
3. Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , versando alla madre la somma Per_3 mensile di euro 400,00, da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna;
4. Rigetta la domanda di parte resistente volta a rientrare nella tavernetta della casa familiare in quanto bene assegnato alla ricorrente.
5. Pone a carico di l'onere corrispondere un assegno di mantenimento a favore Controparte_1 della moglie di € 250,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici Istat, finché la stessa non avrà consolidato la propria posizione lavorativa.
6. Pone definitivamente le spese di ctu già liquidate con separato provvedimento, al 50% in capo alla ricorrente ed il restante 50% in capo al resistente – già ammesso al patrocinio a spese e pertanto, a carico dell'erario.
7. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti.
8. Compensa interamente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 13.11.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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