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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/07/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4061/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4061/2020 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. GIAMPAPA ELENA, presso il cui C.F._1
studio, in Siracusa, via S. Vasques n. 12, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIANINO GLORIA, presso il cui studio, in
Augusta, via Principe Umberto n. 241, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
pagina 1 di 9 Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , ha proposto la presente Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1153/2020 del 19.07.2020 emesso dal Tribunale
di Siracusa e iscritto al n. 2243/2020 del ruolo generale, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della , della somma complessiva di euro 5.940,00, oltre Controparte_1
interessi, spese e compensi, dovuta in virtù di un contratto finalizzato all'acquisto di un'autovettura modello Ford C Max TG targata EN204FX per la somma complessiva di euro
15.340,00 e per il pagamento del prezzo del relativo passaggio di proprietà per euro 490,00.
A tal fine, l'opponente ha esposto: di essere addivenuta all'acquisito del sopra menzionato veicolo con permuta della propria automobile, modello Suzuki Swift TG, targata EA939MW,
valutata in prima battuta dalla concessionaria per euro 4.900,00 e di essersi accordata con l'opposta per saldare il prezzo residuo mediante un acconto di euro 3.950,00 e n. 6 assegni successivi di euro 1.000,00 ciascuno;
di aver intrapreso con controparte ulteriori trattative novando l'accordo originario e stabilendo il pagamento in favore della concessionaria di n. 3
assegni ciascuno di importo pari a euro 1.500,00 da versarsi nei mesi di dicembre 2014,
febbraio 2015 e marzo 2015, nulla convenendo, invece, per quanto concerne il pagamento del pagina 2 di 9 passaggio di proprietà per euro 490,00, né sulla modalità di pagamento della somma residua di euro 5.450,00; di aver ottenuto dalla concessionaria , in seguito alla Controparte_1
scrittura del 29.11.2014, una ulteriore scontistica data dal conferimento al veicolo in permuta di un valore maggiore rispetto a quello originarmene attribuito e pari a euro 5.150,00.
Parte opponente ha, altresì, esposto di aver versato in contanti la minor somma di euro 300,00,
oltre che l'importo pari a euro 490,00 per il passaggio di proprietà, nonché la somma di euro
4.900,00 mediante gli assegni n. 0100025605 del 16.01.2015, n. 0100025606 del 16.02.2015
e n. 0100025607 del 16.03.2015, consegnati dal di lei marito al rappresentante pro tempore della concessionaria opposta.
Ciò premesso, in ordine alla pretesa creditoria avanzata da Parte_1
controparte ha rilevato l'intervenuta prescrizione del presunto credito stante la disciplina prevista dalla normativa a tutela del consumatore, lamentando, inoltre, la carenza di prova scritta del credito ingiunto e l'inesistenza/infondatezza dello stesso tenuto conto della inidoneità delle fatture unilateralmente prodotte e della scrittura privata non rispondente ai successivi accordi intrapresi a provare il credito ingiunto, infine, l'opponente ha istato, invia principale, per la revoca del decreto opposto e, in via subordinata, per l'accertamento degli importi effettivamente dovuti, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la , che ha contestato la ricostruzione operata da Controparte_1
controparte negando di essere addivenuta ad accordi verbali successivi e diversi dai termini di cui alla scrittura privata del 29.11.2014 e di non aver ricevuto alcuna somma dall'opponente,
rilevando che gli assegni menzionati da controparte e tratti dal di lei marito AN OL
ammonterebbero complessivamente a un importo pari a euro 4.500,00, e non 4.900 come pagina 3 di 9 sostenuto dall'opponente.
Con ordinanza del 5.07.2021 veniva accolta la richiesta di provvisoria esecuzione decreto opposto e concessi, altresì, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta la causa sufficientemente istruita la stessa veniva, poi, rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 18.12.2024, infine, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un credito vantato dall'odierna opposta di complessivi euro
5.940,00 nei confronti di quale residuo del prezzo di acquisto Parte_1
dell'autovettura modello Ford C Max TG targata EN204FX e del costo del passaggio di proprietà, e relativamente al quale parte opponente, ha rilevato, dapprima, la carenza di prova del credito ingiunto e l'infondatezza dello stesso.
A riguardo, è da richiamarsi l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:
con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne
consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del pagina 4 di 9 fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001;
Cass. n. 826/2015).
Ciò premesso, la ha provato l'esistenza del rapporto obbligatorio sotteso al Controparte_1
credito ingiunto producendo in atti: la scrittura privata del 29.11.2014 regolarmente sottoscritta dalla e nella quale è statuita la vendita dell'automobile modello Ford C Parte_1
Max TG targata EN204FX ad un prezzo complessivo di euro 14.850,00, oltre al passaggio di proprietà per euro 490,00, con permuta valutata per euro 4.900,00, convenendosi il pagamento del saldo residuo del veicolo di euro 5.450, stante l'annullamento del primo accordo, tramite il pagamento di n. 3 assegni ciascuno di euro 1.500,00 da versarsi nel Dicembre 2014, Febbraio
2015 e Marzo 2015 (vd. doc. n. 1 allegato al fascicolo monitorio).
La , inoltre, ha allegato in atti, la fattura n. 57 del 4.12.2014 relativa alla Controparte_1
avvenuta vendita del veicolo unitamente al registro fatture di vendita, la fattura n. 503 del
10.12.2014 emessa dalla per il passaggio di proprietà. Controparte_2
Orbene a fronte di quanto allegato in atti dall'opposta, controparte ha eccepito l'intervento di successivi accordi, a seguito dei quali la concessionaria avrebbe conferito al veicolo in permuta un valore maggiore rispetto a quello originariamente attribuito, nonché l'eccezione di pagamento tramite contanti e n. 3 assegni.
A sostegno di quanto dedotto sul punto, l'opponente non ha allegato, né tantomeno provato,
l'esistenza di un patto aggiuntivo o contrario al contenuto del contratto, neppure in sede di prova testimoniale.
Su tale ultimo punto e relativamente alle contestazioni sollevate in merito all'ammissibilità
pagina 5 di 9 della prova testimoniale sollevate da parte opposta è da chiarirsi che, sebbene sia corretto quanto rilevato da parte opposta in ordine al divieto sancito ai sensi dell'art. 2722 c.c. circa l'uso della prova testimoniale relativa alla esistenza di patti aggiuntivi o contrari a un accordo stipulato per iscritto, quale quello del caso che ci occupa e, altresì, da rilevarsi che con provvedimento n. 1742 del 20 gennaio 2022, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito un'
applicazione meno restrittiva della preclusione di cui al menzionato articolo, statuendo sulla legittimità della prova testimoniale volta ad acclarare l'effettiva volontà dei contraenti, nella genesi del vincolo contrattuale, in riferimento alla misura del bene e alla sua entità,
escludendo il divieto di cui all'art. 2722 c.c. a favore dell'accertamento di quegli elementi di fatto che sono stati la base su cui si è fondato il consenso dei contraenti.
Diversamente, tutte le volte in cui tale mezzo di prova sia destinato ad accertare una seppur minima modifica del vincolo contrattuale, ampliando o restringendo la portata dell'accordo,
entrerà nell'alveo di operatività dell'art. 2722 c.c., portando all'inammissibilità della testimonianza.
Tornando al caso che ci occupa, posta la ammissibilità della prova testimoniale nei termini sopra richiamati, è da rilevarsi che la sussistenza di accordi aggiuntivi alla scrittura privata intercorsa tra le odierne parti in data 29.11.2015 sostenuta nelle proprie difese dalla
è rimasta del tutto sfornita di prova anche in ordine alle condotte concludenti delle Parte_1
parti che non hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rilasciate dai 2 teste escussi, le quali sono risultate irrilevanti ai fini dell'accertamento della volontà delle parti di novare l'originario accordo redatto per iscritto in data 29.11.2014.
In rispondenza a quanto previsto nell'accordo menzionato deve ritenersi, altresì, corretto il pagina 6 di 9 quantum ingiunto dalla parte creditrice: la , difatti, aveva riferito di aver Parte_1
provveduto al pagamento di un importo pari ad euro 4.900 mediante n. 3 assegni, tale circostanza è stata smentita dalla analisi della documentazione versata in atti dalla concessionaria, poiché la somma versata mediante i tre assegni menzionati dall'opponente ammonta invero a euro 4.500 euro e non a 4.900 euro, come dalla stessa sostenuto, inoltre,
nessuna prova è stata offerta in ordine all'asserito pagamento in contanti a favore dell'opposta per un importo di euro 300, 00, pertanto, stante la mancata allegazione di prova contraria,
deve ritenersi corretto l'importo intimato mediante il decreto ingiuntivo opposto.
Infine, nei propri scritti difensivi ha eccepito, la prescrizione del Parte_1
credito ingiunto, facendo rientrare il rapporto intercorrente con l'opposta nella disciplina codicistica inerente ai rapporti obbligatori tra società e consumatore ai sensi del combinato disposto degli artt. 1448 e 2955 del Codice civile.
L'eccezione deve essere disattesa in quanto, pur inquadrando il rapporto sotteso al credito per cui è causa nell'alveo della disciplina consumeristica, ad una più attenta lettura del disposto di cui all'art. 2995 c.c. appare chiaro che la prescrizione annuale, eccepita dalla , mal Parte_1
si adatta al caso che ci occupa, poiché dalla disciplina di cui al comma quinto dell'art. 2955
c.c. si evince palesemente che la prescrizione annuale non può operare nel caso di specie,
difatti, trattandosi di un credito derivante dall'acquisto di un veicolo per il quale è stato sottoscritto un contratto, è orientamento costante della giurisprudenza quello secondo il quale la presunzione di pagamento prevista dagli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c., vada applicata soltanto a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione, né rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di pagina 7 di 9 cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto.
Nel caso in esame, il credito vantato nei confronti dell'ingiunta è stato azionato sulla base del contratto di compravendita stipulato dalle odierne parti in data 29.11.2014, il quale costituisce un elemento idoneo ad escludere l'applicabilità al caso in esame della prescrizione presuntiva breve di cui all'art. 2956 del Codice civile (Cass. n. 30539 del 20/12/2017).
Più precisamente, nel caso che ci occupa, è da escludersi l'operatività di qualsivoglia prescrizione che non sia quella ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., il cui termine non può dirsi spirato stante la prova fornita in atti da parte opposta, della avvenuta interruzione del decorso dello stesso con l'inoltro della diffida di pagamento a mezzo raccomandata pervenuta nella mani di parte opposta in data 29.12.2017 e a seguito della notifica del ricorso monitorio iscritto al ruolo in data 5.06.2020, ossia ben entro il termine decennale di cui all'art. 2946 del
Codice civile, escludendosi, dunque, l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve rigettarsi la presente opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1153/2020 del 19.07.2020 emesso dal Tribunale
di Siracusa e iscritto al n. 2243/2020 del ruolo generale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1153/2020 del
19.07.2020 emesso dal Tribunale di Siracusa. Dichiarandolo definitivamente esecutivo;
pagina 8 di 9 - Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1
che liquida in euro 4.227,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed Controparte_1
oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 25 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4061/2020 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. GIAMPAPA ELENA, presso il cui C.F._1
studio, in Siracusa, via S. Vasques n. 12, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIANINO GLORIA, presso il cui studio, in
Augusta, via Principe Umberto n. 241, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
pagina 1 di 9 Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , ha proposto la presente Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1153/2020 del 19.07.2020 emesso dal Tribunale
di Siracusa e iscritto al n. 2243/2020 del ruolo generale, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della , della somma complessiva di euro 5.940,00, oltre Controparte_1
interessi, spese e compensi, dovuta in virtù di un contratto finalizzato all'acquisto di un'autovettura modello Ford C Max TG targata EN204FX per la somma complessiva di euro
15.340,00 e per il pagamento del prezzo del relativo passaggio di proprietà per euro 490,00.
A tal fine, l'opponente ha esposto: di essere addivenuta all'acquisito del sopra menzionato veicolo con permuta della propria automobile, modello Suzuki Swift TG, targata EA939MW,
valutata in prima battuta dalla concessionaria per euro 4.900,00 e di essersi accordata con l'opposta per saldare il prezzo residuo mediante un acconto di euro 3.950,00 e n. 6 assegni successivi di euro 1.000,00 ciascuno;
di aver intrapreso con controparte ulteriori trattative novando l'accordo originario e stabilendo il pagamento in favore della concessionaria di n. 3
assegni ciascuno di importo pari a euro 1.500,00 da versarsi nei mesi di dicembre 2014,
febbraio 2015 e marzo 2015, nulla convenendo, invece, per quanto concerne il pagamento del pagina 2 di 9 passaggio di proprietà per euro 490,00, né sulla modalità di pagamento della somma residua di euro 5.450,00; di aver ottenuto dalla concessionaria , in seguito alla Controparte_1
scrittura del 29.11.2014, una ulteriore scontistica data dal conferimento al veicolo in permuta di un valore maggiore rispetto a quello originarmene attribuito e pari a euro 5.150,00.
Parte opponente ha, altresì, esposto di aver versato in contanti la minor somma di euro 300,00,
oltre che l'importo pari a euro 490,00 per il passaggio di proprietà, nonché la somma di euro
4.900,00 mediante gli assegni n. 0100025605 del 16.01.2015, n. 0100025606 del 16.02.2015
e n. 0100025607 del 16.03.2015, consegnati dal di lei marito al rappresentante pro tempore della concessionaria opposta.
Ciò premesso, in ordine alla pretesa creditoria avanzata da Parte_1
controparte ha rilevato l'intervenuta prescrizione del presunto credito stante la disciplina prevista dalla normativa a tutela del consumatore, lamentando, inoltre, la carenza di prova scritta del credito ingiunto e l'inesistenza/infondatezza dello stesso tenuto conto della inidoneità delle fatture unilateralmente prodotte e della scrittura privata non rispondente ai successivi accordi intrapresi a provare il credito ingiunto, infine, l'opponente ha istato, invia principale, per la revoca del decreto opposto e, in via subordinata, per l'accertamento degli importi effettivamente dovuti, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la , che ha contestato la ricostruzione operata da Controparte_1
controparte negando di essere addivenuta ad accordi verbali successivi e diversi dai termini di cui alla scrittura privata del 29.11.2014 e di non aver ricevuto alcuna somma dall'opponente,
rilevando che gli assegni menzionati da controparte e tratti dal di lei marito AN OL
ammonterebbero complessivamente a un importo pari a euro 4.500,00, e non 4.900 come pagina 3 di 9 sostenuto dall'opponente.
Con ordinanza del 5.07.2021 veniva accolta la richiesta di provvisoria esecuzione decreto opposto e concessi, altresì, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta la causa sufficientemente istruita la stessa veniva, poi, rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 18.12.2024, infine, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un credito vantato dall'odierna opposta di complessivi euro
5.940,00 nei confronti di quale residuo del prezzo di acquisto Parte_1
dell'autovettura modello Ford C Max TG targata EN204FX e del costo del passaggio di proprietà, e relativamente al quale parte opponente, ha rilevato, dapprima, la carenza di prova del credito ingiunto e l'infondatezza dello stesso.
A riguardo, è da richiamarsi l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:
con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne
consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del pagina 4 di 9 fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001;
Cass. n. 826/2015).
Ciò premesso, la ha provato l'esistenza del rapporto obbligatorio sotteso al Controparte_1
credito ingiunto producendo in atti: la scrittura privata del 29.11.2014 regolarmente sottoscritta dalla e nella quale è statuita la vendita dell'automobile modello Ford C Parte_1
Max TG targata EN204FX ad un prezzo complessivo di euro 14.850,00, oltre al passaggio di proprietà per euro 490,00, con permuta valutata per euro 4.900,00, convenendosi il pagamento del saldo residuo del veicolo di euro 5.450, stante l'annullamento del primo accordo, tramite il pagamento di n. 3 assegni ciascuno di euro 1.500,00 da versarsi nel Dicembre 2014, Febbraio
2015 e Marzo 2015 (vd. doc. n. 1 allegato al fascicolo monitorio).
La , inoltre, ha allegato in atti, la fattura n. 57 del 4.12.2014 relativa alla Controparte_1
avvenuta vendita del veicolo unitamente al registro fatture di vendita, la fattura n. 503 del
10.12.2014 emessa dalla per il passaggio di proprietà. Controparte_2
Orbene a fronte di quanto allegato in atti dall'opposta, controparte ha eccepito l'intervento di successivi accordi, a seguito dei quali la concessionaria avrebbe conferito al veicolo in permuta un valore maggiore rispetto a quello originariamente attribuito, nonché l'eccezione di pagamento tramite contanti e n. 3 assegni.
A sostegno di quanto dedotto sul punto, l'opponente non ha allegato, né tantomeno provato,
l'esistenza di un patto aggiuntivo o contrario al contenuto del contratto, neppure in sede di prova testimoniale.
Su tale ultimo punto e relativamente alle contestazioni sollevate in merito all'ammissibilità
pagina 5 di 9 della prova testimoniale sollevate da parte opposta è da chiarirsi che, sebbene sia corretto quanto rilevato da parte opposta in ordine al divieto sancito ai sensi dell'art. 2722 c.c. circa l'uso della prova testimoniale relativa alla esistenza di patti aggiuntivi o contrari a un accordo stipulato per iscritto, quale quello del caso che ci occupa e, altresì, da rilevarsi che con provvedimento n. 1742 del 20 gennaio 2022, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito un'
applicazione meno restrittiva della preclusione di cui al menzionato articolo, statuendo sulla legittimità della prova testimoniale volta ad acclarare l'effettiva volontà dei contraenti, nella genesi del vincolo contrattuale, in riferimento alla misura del bene e alla sua entità,
escludendo il divieto di cui all'art. 2722 c.c. a favore dell'accertamento di quegli elementi di fatto che sono stati la base su cui si è fondato il consenso dei contraenti.
Diversamente, tutte le volte in cui tale mezzo di prova sia destinato ad accertare una seppur minima modifica del vincolo contrattuale, ampliando o restringendo la portata dell'accordo,
entrerà nell'alveo di operatività dell'art. 2722 c.c., portando all'inammissibilità della testimonianza.
Tornando al caso che ci occupa, posta la ammissibilità della prova testimoniale nei termini sopra richiamati, è da rilevarsi che la sussistenza di accordi aggiuntivi alla scrittura privata intercorsa tra le odierne parti in data 29.11.2015 sostenuta nelle proprie difese dalla
è rimasta del tutto sfornita di prova anche in ordine alle condotte concludenti delle Parte_1
parti che non hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rilasciate dai 2 teste escussi, le quali sono risultate irrilevanti ai fini dell'accertamento della volontà delle parti di novare l'originario accordo redatto per iscritto in data 29.11.2014.
In rispondenza a quanto previsto nell'accordo menzionato deve ritenersi, altresì, corretto il pagina 6 di 9 quantum ingiunto dalla parte creditrice: la , difatti, aveva riferito di aver Parte_1
provveduto al pagamento di un importo pari ad euro 4.900 mediante n. 3 assegni, tale circostanza è stata smentita dalla analisi della documentazione versata in atti dalla concessionaria, poiché la somma versata mediante i tre assegni menzionati dall'opponente ammonta invero a euro 4.500 euro e non a 4.900 euro, come dalla stessa sostenuto, inoltre,
nessuna prova è stata offerta in ordine all'asserito pagamento in contanti a favore dell'opposta per un importo di euro 300, 00, pertanto, stante la mancata allegazione di prova contraria,
deve ritenersi corretto l'importo intimato mediante il decreto ingiuntivo opposto.
Infine, nei propri scritti difensivi ha eccepito, la prescrizione del Parte_1
credito ingiunto, facendo rientrare il rapporto intercorrente con l'opposta nella disciplina codicistica inerente ai rapporti obbligatori tra società e consumatore ai sensi del combinato disposto degli artt. 1448 e 2955 del Codice civile.
L'eccezione deve essere disattesa in quanto, pur inquadrando il rapporto sotteso al credito per cui è causa nell'alveo della disciplina consumeristica, ad una più attenta lettura del disposto di cui all'art. 2995 c.c. appare chiaro che la prescrizione annuale, eccepita dalla , mal Parte_1
si adatta al caso che ci occupa, poiché dalla disciplina di cui al comma quinto dell'art. 2955
c.c. si evince palesemente che la prescrizione annuale non può operare nel caso di specie,
difatti, trattandosi di un credito derivante dall'acquisto di un veicolo per il quale è stato sottoscritto un contratto, è orientamento costante della giurisprudenza quello secondo il quale la presunzione di pagamento prevista dagli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c., vada applicata soltanto a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione, né rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di pagina 7 di 9 cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto.
Nel caso in esame, il credito vantato nei confronti dell'ingiunta è stato azionato sulla base del contratto di compravendita stipulato dalle odierne parti in data 29.11.2014, il quale costituisce un elemento idoneo ad escludere l'applicabilità al caso in esame della prescrizione presuntiva breve di cui all'art. 2956 del Codice civile (Cass. n. 30539 del 20/12/2017).
Più precisamente, nel caso che ci occupa, è da escludersi l'operatività di qualsivoglia prescrizione che non sia quella ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., il cui termine non può dirsi spirato stante la prova fornita in atti da parte opposta, della avvenuta interruzione del decorso dello stesso con l'inoltro della diffida di pagamento a mezzo raccomandata pervenuta nella mani di parte opposta in data 29.12.2017 e a seguito della notifica del ricorso monitorio iscritto al ruolo in data 5.06.2020, ossia ben entro il termine decennale di cui all'art. 2946 del
Codice civile, escludendosi, dunque, l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve rigettarsi la presente opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1153/2020 del 19.07.2020 emesso dal Tribunale
di Siracusa e iscritto al n. 2243/2020 del ruolo generale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1153/2020 del
19.07.2020 emesso dal Tribunale di Siracusa. Dichiarandolo definitivamente esecutivo;
pagina 8 di 9 - Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1
che liquida in euro 4.227,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed Controparte_1
oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 25 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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