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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 1514/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 7 marzo 2025, innanzi alla giudice, dott.ssa Marta Speciale, sono comparsi l'avv. PISANO ANGELO per parte attrice, nonché l'avv. TRAVIA GIOVANNI DOMENICO per parte convenuta.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e discutono oralmente la causa.
La Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, viene pronunciata e pubblicata, mediante lettura del dispositivo e delle relative motivazioni, la seguente sentenza.
Nr. 1514/2023 R.G.A.C.
Allegato al verbale di udienza del 07/03/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona della giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica, all'esito della camera di consiglio del 07/03/2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle relative motivazioni, la seguente proposta da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Angelo Pisano;
ATTRICE nei confronti di
(c.f. in persona del suo rappresentante legale Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Travia e dall'avv. Orlando Mirra;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento dei danni ex art. 2050 c.c.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 07.03.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
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1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi a questo Tribunale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 asseritamente subiti all'impianto elettrico e ad altri elettrodomestici situati all'interno del proprio immobile sito in Galatro (RC) alla c.da Tre Valloni a seguito di uno sbalzo di tensione elettrica.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto:
a) che essa attrice era cliente di con cui aveva sottoscritto un Controparte_1 contratto di somministrazione di energia elettrica per la propria abitazione sita nel comune di
Galatro alla località Tre Valloni, contraddistinta con il numero identificativo POD
IT001E792333796;
b) che, tra i giorni 27 e 28 dicembre 2021, si era verificato un notevole sbalzo di tensione elettrica causato dalla presenza di una centralina sul margine stradale a ridosso di un collettore di raccolta delle acque piovane;
c) che detto evento aveva causato dei danni al sistema elettrico e idrico dell'abitazione di essa attrice sita nella c.da Tre Valloni, riscontrati nella mattina del 28 dicembre 202; in particolare, i danni interessavano il sistema di riscaldamento, quello idrico (“comprese le rubinetterie”), l'impianto di allarme e di video sorveglianza, nonché parte del mobilio e del manufatto, per un valore complessivo di € 51.750,00; d) che detti danni dovevano essere risarciti dalla convenuta in quanto addebitabili alla responsabilità esclusiva della stessa ex art. 2050 c.c.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando la domanda e Controparte_1 chiedendone il rigetto, eccependo che i danni lamentati da parte attrice – comunque non provati – erano eventualmente imputabili alla caduta di un fulmine nella proprietà di parte attrice, come riscontrato dai tecnici intervenuti presso la centralina elettrica.
La causa veniva istruita in via documentale. Infine, all'udienza del 07.03.2025 le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e discutevano oralmente la causa.
2. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata per quanto di seguito esposto.
In particolare, la domanda risarcitoria deve essere rigettata perché manca la prova del danno e, comunque, della sussistenza di un nesso di causa tra questo e la (pretesa) condotta di parte convenuta.
Orbene, in applicazione del principio della ragione più liquida, si ammette che, proposta una domanda risarcitoria, il giudice, ove ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed alla entità del danno subito, possa, invertendo l'ordine delle questioni, respingere la domanda ponendo a fondamento della pronuncia di rigetto detta carenza di allegazioni, posto che l'accertamento sulla sussistenza della condotta illecita, anche se logicamente preliminare, non potrebbe mai condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore (v., ex multis, Cass. civ. nr. 363/2019; si ricorda che, in generale, il principio della ragione più liquida consente di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre).
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Pertanto, ai fini della decisione, è possibile esaminare direttamente il profilo del danno, senza necessità di accertare la sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi della domanda.
In primo luogo, occorre, dunque, evidenziare che manca del tutto la specifica allegazione e prova dei danni subiti dall'immobile. Le deduzioni di parte attrice in punto di danno sono, infatti, estremamente generiche, senza alcuna specificazione dei singoli oggetti danneggiati né del tipo di danno subito, e sono comunque rimaste sfornite di prova.
Ed infatti, la CTP non ha alcun valore probatorio, essendo pacifico che la consulenza di parte costituisce una semplice deduzione difensiva a contenuto tecnico (cfr. Cass. Civ. n.
259/2013; Cass. Civ. n. 10511/2018; Cass. Civ. nr. 1614/2022); né in essa sono state allegate prove fotografiche decisive, risultando le stesse di pessima qualità, tanto da impedire di distinguere i singoli elementi ivi riprodotti.
Neppure le prove orali formulate da parte attrice sono state ritenute idonee alla prova del danno, non essendo stati individuati, nei capitoli di prova, i singoli elementi – asseritamente – danneggiati a causa del (preteso) sbalzo di tensione.
I capitoli di prova formulati si riferiscono, infatti, genericamente al danneggiamento “degli elettrodomestici, dell'impianto di riscaldamento, delle telecamere di sorveglianza, ecc.” e al danneggiamento “degli impianti elettrici, idrici e di parti del manufatto”, senza alcuna indicazione e descrizione analitica dei singoli elementi danneggiati (tipologia di elettrodomestico, marca, modello, anno di fabbricazione, ecc.) e della tipologia di danno riscontrata sugli stessi;
anche ove ammessi, detti capitoli non sarebbero, dunque, stati conducenti a dimostrare l'entità del danno.
Né, infine, si è potuto fare applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c., poiché parte convenuta ha espressamente contestato l'esistenza e la consistenza dei danni lamentati dall'attrice. A ciò si aggiunga che, anche qualora fosse stata ammessa la prova orale per come formulata da parte attrice, la stessa non sarebbe comunque stata sufficiente a dimostrare la sussistenza di un nesso di causa tra il dedotto danno e la condotta imputata alla convenuta, perché manca la prova che, prima dell'evento verificatosi tra il 27 e il 28 dicembre 2021, gli impianti e gli elettrodomestici in questione fossero perfettamente funzionanti e in buono stato di manutenzione
(è, ovviamente, pacifico che la prova del nesso di causa, in ossequio ai principi generali in materia di onere probatorio, spetti al danneggiato anche in caso di responsabilità ex art. 2050 c.c.,
v. ex multis Cass. Civ. nr. 858/2008; Cass. Civ. 2062/2004, secondo cui “in tema di ripartizione dell'onere della prova compete all' attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (ossia dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa)”). Né si può presumere che i danni siano una conseguenza automatica dell'interruzione di corrente pacificamente avvenuta nella mattina del 28.12.2021, poiché l'interruzione della corrente non implica, di per sé, la causazione di danni agli impianti elettrici.
In considerazione di questo quadro probatorio, la CTU è, dunque, stata ritenuta inammissibile, poiché sarebbe risultata meramente esplorativa, essendo pacifico che, comunque, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti (cfr. Cass. Civ., n. 19631/2020); in definitiva, la CTU non può mai essere disposta per
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supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma può essere solo utilizzata per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti
(cfr. Cass. Civ. nr. 31886/2019).
In conclusione, per le ragioni esposte manca del tutto la prova del danno e, pertanto, la domanda proposta da nei confronti di risulta essere Parte_1 Parte_2 infondata e deve essere integralmente rigettata.
3. La condanna alle spese del procedimento segue la soccombenza.
deve, quindi, essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1 da nel presente giudizio che, in conformità al DM 55/2014, si liquidano Parte_2 nella somma di € 3.809,00 (valore della causa compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00), considerata la natura della causa e le questioni ad essa sottese. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Parte_2
2) condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 3.809,00 per compenso professionale, oltre al Parte_2 rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge. Così deciso in Palmi, all'esito della camera di consiglio del 07.03.2025
La Giudice
dott.ssa Marta Speciale
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