Articolo 2 della Legge 8 aprile 1954, n. 87
Articolo 1Articolo 3
Versione
28 aprile 1954
Art. 2.
All'aumento lo Stato partecipera' per il 75 per cento pari a 2100 milioni di lire.
La spesa relativa sara' iscritta per lire 900 milioni nell'esercizio 1953-54, per lire 500 milioni nell'esercizio 1954-55 e per lire 700 milioni nell'esercizio 1955-56.
Alla copertura dell'onere di lire 900 milioni per l'esercizio 1953-54 sara' provveduto mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio medesimo.
L'onere di lire 500 milioni per l'esercizio 1954-55 sara' fronteggiato a carico del "Fondo speciale" di cui al capitolo 780 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Entrata in vigore il 28 aprile 1954