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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12445 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, ZI EL, all'sito della lettura delle note sostitutive di udienza depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. n. 29310/2023
VERTENTE TRA
e , nella qualità di esercente Parte_1 Controparte_1 la responsabilità genitoriale sul minore , nato a [...] il [...], Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. BEATRICE GIOVANNI che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente Controparte_2 pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA, giusta procura generale alle liti presente in atti;
- resistente -
MOTIVAZIONE
. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che:
· aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto all'indennità di frequenza ex art. 1 della L. 289/1990;
· era stato sottoposto a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica con esito negativo, per difetto del requisito sanitario relativo alle prestazioni richieste;
· si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione di quanto domandato;
· aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.; · contestava specificamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di A.T.P.; tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste e, per l'effetto, condannare l a corrisponderle i relativi CP_2 ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso e affermando, CP_2 nel merito, l'infondatezza della domanda.
Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa come da verbale che precede.
2. In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – parte CP_2 ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
3. Nel merito il consulente d'ufficio ha concluso la propria indagine accertando che, tenuto conto dei nuovi criteri tabellari di valutazione stabiliti dal Ministro della Sanità, parte ricorrente risulta affetta dalle specifiche patologie indicate nell'elaborato peritale, che devono intendersi integralmente riportate nella presente sentenza.
Le rilevate infermità, comportano, sulla persona sottoposta a perizia lo status di
“NON invalido civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE ad 1/3 o minore non invalido art. 2 L. 118/71)”.
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente.
Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
Dichiara non dovuto, ex art. 152 disp. att. c.p.c., il rimborso all' delle spese della CP_2 procedura;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come liquidate con CP_2 separato decreto.
Roma, 03/12/2025
IL GIUDICE
ZI EL
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, ZI EL, all'sito della lettura delle note sostitutive di udienza depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. n. 29310/2023
VERTENTE TRA
e , nella qualità di esercente Parte_1 Controparte_1 la responsabilità genitoriale sul minore , nato a [...] il [...], Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. BEATRICE GIOVANNI che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente Controparte_2 pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA, giusta procura generale alle liti presente in atti;
- resistente -
MOTIVAZIONE
. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che:
· aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto all'indennità di frequenza ex art. 1 della L. 289/1990;
· era stato sottoposto a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica con esito negativo, per difetto del requisito sanitario relativo alle prestazioni richieste;
· si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione di quanto domandato;
· aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.; · contestava specificamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di A.T.P.; tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste e, per l'effetto, condannare l a corrisponderle i relativi CP_2 ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso e affermando, CP_2 nel merito, l'infondatezza della domanda.
Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa come da verbale che precede.
2. In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – parte CP_2 ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
3. Nel merito il consulente d'ufficio ha concluso la propria indagine accertando che, tenuto conto dei nuovi criteri tabellari di valutazione stabiliti dal Ministro della Sanità, parte ricorrente risulta affetta dalle specifiche patologie indicate nell'elaborato peritale, che devono intendersi integralmente riportate nella presente sentenza.
Le rilevate infermità, comportano, sulla persona sottoposta a perizia lo status di
“NON invalido civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE ad 1/3 o minore non invalido art. 2 L. 118/71)”.
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente.
Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
Dichiara non dovuto, ex art. 152 disp. att. c.p.c., il rimborso all' delle spese della CP_2 procedura;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come liquidate con CP_2 separato decreto.
Roma, 03/12/2025
IL GIUDICE
ZI EL