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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 19/05/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
1056/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ER
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1056/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...] con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Alcidoni Mariasole, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata il [...] a [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Manente Roberto, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di successivo scioglimento del matrimonio contratto il 16/02/2002 in TE (TR), precisando che dall'unione sono nati i figli in TE (TR), il 25/09/2002 e in TE (TR), il Persona_1 Persona_2
29/05/2012 e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del giorno 08/07/2024, tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento del matrimonio (Cass., n. 28727/2023), con sentenza parziale n. 110/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta il 27/01/2025 con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di scioglimento del matrimonio:
“- Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in
TE (TR) in data 16 febbraio 2002 e celebrato con rito civile, nonché trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002 atto N. 13 P.1 Uff.1 del Comune di
TE, disponendo le annotazioni nei registri dello Stato Civile competenti;
- La ricorrente continuerà a risiedere presso la casa coniugale di Controparte_1
Vocabolo Piciolo 10, Stroncone (TR) con tutti i beni mobili ivi contenuti.
- Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ai genitori e collocato presso la Per_2 residenza della madre – casa coniugale - in Vocabolo Piciolo 10, Stroncone (TR), con diritto di visita del padre secondo il seguente protocollo:
E. Il padre potrà tenere con sé a fine settimana alternati, dalle ore 14.00 del Per_2 sabato pomeriggio sino alla domenica sera, quando lo riaccompagnerà presso la casa della madre entro le ore 21.00;
F. Il padre potrà tenere con sé il figlio minore durante le vacanze di Natale per Per_2 sette giorni, alternando con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre ed il periodo dal
31 dicembre al 6 gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando con la madre il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale. G. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con Parte_1 il figlio minorenne almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno ed agosto di ogni anno solare.
H. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente, con congruo preavviso, l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno , indicando la destinazione, nonché le date di Per_2 partenza e ritorno.
- Resta salva la facoltà dei genitori di determinare le visite del padre e ogni altra attività del minore secondo accordi tra gli stessi nel rispetto delle reciproche esigenze anche lavorative nonché delle esigenze del figlio.
- Disporre che il sig. corrisponderà alla ricorrente , a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore , la somma di € 150,00 Per_2 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT);
- In ogni caso, disporre che i genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese di carattere straordinario necessarie per il figlio minorenne secondo quanto disposto nel Protocollo di Intesa del Tribunale di TE per la regolamentazione in materia;
- Disporre che la signora corrisponderà al sig. a Controparte_1 Parte_1 titolo di assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne la somma di € Per_1
150,00 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT), sino alla indipendenza economica della stessa e fintanto che vivrà presso l'abitazione di esso padre, laddove si adoperi effettivamente per rendersi autonoma economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro.
- Ogni altro rapporto economico e personale tra le parti risolto e definito, dichiarare che null'altro è reciprocamente dovuto tra i coniugi.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16/02/2002 tra Pt_1
e in TE (TR) alle condizioni indicate nel
[...] Controparte_1 ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
ER (TR) (atto n. 13, parte I, Uff. 1, anno 2002);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ER
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1056/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...] con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Alcidoni Mariasole, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata il [...] a [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Manente Roberto, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di successivo scioglimento del matrimonio contratto il 16/02/2002 in TE (TR), precisando che dall'unione sono nati i figli in TE (TR), il 25/09/2002 e in TE (TR), il Persona_1 Persona_2
29/05/2012 e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del giorno 08/07/2024, tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento del matrimonio (Cass., n. 28727/2023), con sentenza parziale n. 110/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta il 27/01/2025 con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di scioglimento del matrimonio:
“- Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in
TE (TR) in data 16 febbraio 2002 e celebrato con rito civile, nonché trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002 atto N. 13 P.1 Uff.1 del Comune di
TE, disponendo le annotazioni nei registri dello Stato Civile competenti;
- La ricorrente continuerà a risiedere presso la casa coniugale di Controparte_1
Vocabolo Piciolo 10, Stroncone (TR) con tutti i beni mobili ivi contenuti.
- Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ai genitori e collocato presso la Per_2 residenza della madre – casa coniugale - in Vocabolo Piciolo 10, Stroncone (TR), con diritto di visita del padre secondo il seguente protocollo:
E. Il padre potrà tenere con sé a fine settimana alternati, dalle ore 14.00 del Per_2 sabato pomeriggio sino alla domenica sera, quando lo riaccompagnerà presso la casa della madre entro le ore 21.00;
F. Il padre potrà tenere con sé il figlio minore durante le vacanze di Natale per Per_2 sette giorni, alternando con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre ed il periodo dal
31 dicembre al 6 gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando con la madre il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale. G. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con Parte_1 il figlio minorenne almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno ed agosto di ogni anno solare.
H. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente, con congruo preavviso, l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno , indicando la destinazione, nonché le date di Per_2 partenza e ritorno.
- Resta salva la facoltà dei genitori di determinare le visite del padre e ogni altra attività del minore secondo accordi tra gli stessi nel rispetto delle reciproche esigenze anche lavorative nonché delle esigenze del figlio.
- Disporre che il sig. corrisponderà alla ricorrente , a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore , la somma di € 150,00 Per_2 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT);
- In ogni caso, disporre che i genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese di carattere straordinario necessarie per il figlio minorenne secondo quanto disposto nel Protocollo di Intesa del Tribunale di TE per la regolamentazione in materia;
- Disporre che la signora corrisponderà al sig. a Controparte_1 Parte_1 titolo di assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne la somma di € Per_1
150,00 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT), sino alla indipendenza economica della stessa e fintanto che vivrà presso l'abitazione di esso padre, laddove si adoperi effettivamente per rendersi autonoma economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro.
- Ogni altro rapporto economico e personale tra le parti risolto e definito, dichiarare che null'altro è reciprocamente dovuto tra i coniugi.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16/02/2002 tra Pt_1
e in TE (TR) alle condizioni indicate nel
[...] Controparte_1 ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
ER (TR) (atto n. 13, parte I, Uff. 1, anno 2002);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti