TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p..c ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2239/2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F.: , nata il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
AT di IT (ME), elettivamente domiciliata in Sant'Agata Militello, alla
Via Medici n. 252, presso lo studio dell'Avv. Teresa Notaro, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Stefania Sotgia e Avv. Alessandro Doa giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Pensione di vecchiaia anticipata
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/07/2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato, in data 28/11/2022, domanda amministrativa al fine di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata in quanto affetta da patologie tali da renderla invalida nella misura pari o superiore all'80%; che, a seguito di visita medico- legale da parte della competente Commissione Medica, la domanda veniva respinta con provvedimento del 16.1.2023, con la seguente motivazione “non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”; che, in data 14.06.2023, veniva proposto regolare ricorso amministrativo, respinto in data
28.07.2023.
L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato il presente ricorso, esponendo di avere tutti i presupposti richiesti ex lege per avere diritto alla pensione di vecchiaia anticipata e deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi che, ricorrendo i presupposti di legge, la ricorrente è invalida nella misura pari o superiore all'80% con condanna dell' CP_1
a corrispondere in favore della ricorrente SI.ra , la Pensione di Parte_1
Vecchiaia Anticipata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti richiesti dalla legge, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali come per legge, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore anticipatario.
L' si costituiva con memoria depositata in data 09/12/2024 eccependo il CP_1
difetto del requisito sanitario e chiedendo il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite la nomina di C.T.U.
In data odierna la causa viene decisa.
La domanda attorea è meritevole di accoglimento.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dei benefici invocati. Ed invero, il consulente ha riconosciuto le seguenti infermità:
“Cardiopatia ipertensione in II^ classe NYHA. Artrosi poli-distrettuale a discreta
2 incidenza funzionale complicata da osteo-porosi e obesità lieve (BMI=34,67).
Cirrosi biliare primaria (Metavir, F2). Insufficienza venosa arti inferiori e scleroateromasia iniziale. BPCO. Sindrome depressiva endoreattiva lieve. Gozzo multinodulare.”, concludendo che: “la signora di anni 59, sulla Parte_1
base della valutazione delle infermità riscontrate è invalidità in misura non inferiore all'80% ai sensi dell'art. 1, comma 8, D.lgs. n. 503/1992, e può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia anticipata;
dalla data di presentazione dell'istanza (28.11.2022).”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque, sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Sulla base delle considerazioni che precedono va, pertanto, riconosciuto la sussistenza dello status sanitario legittimante la richiesta della ricorrente a decorrere dal 28/11/2022, data di presentazione dell'istanza per cui è causa, per cui le compete da tale data il riconoscimento del diritto a pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.
Quanto agli ulteriori requisiti amministrativi necessari al fine dell'ottenimento della pensione anticipata di vecchiaia, risultano sussistenti in capo alla ricorrente, in base agli atti, il requisito contributivo e quello anagrafico
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto dichiarato che la ricorrente possiede tutti i requisiti richiesti ex lege per il conseguimento della pensione anticipata di vecchiaia.
In ordine alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata si richiamano le argomentazioni della Corte di Cassazione, condivise da questo decidente, secondo cui “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l.
n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del
2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a
3 sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass. civ., sez. lav., 13 novembre 2018 n. 29191).
Pertanto, nel caso di specie, la pensione di vecchiaia anticipata va liquidata a decorrere dal novembre 2023.
Competono sui singoli ratei la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in base a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza n. 156/1991 della
Corte costituzionale (v. Corte Cost. n. 196 del 19.4.1993). Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art. 16 L. 30.12.1991 n. 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n. 394 del
7.10.1992).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico dell' come da CP_1
dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, applicando i minimi previsti, tenuto conto della semplicità della controversia. Delle stesse va dichiarata la distrazione nei confronti del procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., separatamente liquidati, si pongono in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 27/07/2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che ha maturato i requisiti per il conseguimento della Parte_1 pensione di vecchia anticipata a decorrere dal 28/11/2022 e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere i relativi ratei a decorrere da novembre 2023; CP_1
oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo;
4 - Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del CP_1
giudizio, che liquida complessivamente in euro 269700 oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza CP_1
tecnica, da liquidarsi con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 23 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
5