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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/09/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro R.G.N. 1194/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
, titolare della ditta individuale denominata C.F._1 [...]
P.VA con sede in via Statale n.19, Parte_2 P.IVA_1
Casalgrande (Re), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Monari
Contro
, C.F. Controparte_1
con sede legale in Via Ciro il Grande, 21, 00144 Roma (e corrente anche P.IVA_2 in Via Della Previdenza Sociale n. 6, 42124 Reggio nell'Emilia), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. GIUSEPPE BASILE
Oggetto: OPPOSIZIONE AVVISO DI ADDEBITO
FATTO E DIRITTO
La ditta ricorrente e in proprio il suo titolare/legale rappresentante, obbligati in solido, convengono in giudizio avanti a questo Tribunale del Lavoro l' sede di CP_1
Reggio Emilia in opposizione all' avviso di addebito n. 395 2024 00017517 34 000, notificato il 02/12/2024, avente ad oggetto contributi per l'anno 2018, oltre ad interessi e sanzioni.
Espone il Ricorrente di essere titolare di una ditta individuale che svolge già da molti anni l'attività di “commercio al dettaglio non specializzato di vari prodotti non alimentari: abbigliamento, calzature, pelletteria, casalinghi”, codice attività ATECO
74.19.90 (visura camerale, doc. n.2).
In data 16/02/2022 la G.d.F. Gruppo di Reggio Emilia ha iniziato una “verifica fiscale” nei confronti del Ricorrente al fine di controllare l'adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell'IVA e delle II.DD. per l'annualità 2017 e 2018 che si
è conclusa in data 18/04/2023 con la consegna del PVC (Processo Verbale di
Constatazione).
In data 11/07/2023, l'Ufficio notificava l'avviso di accertamento per l'anno 2018 qui impugnato con il quale, reiterando le contestazioni riportate nel PVC, disconosce costi per € 231.160,00 ed accerta un reddito d'impresa pari € 231.160,00 ai sensi dell'artt.39,
1° comma lett. d) DPR n.600/73 e accerta una maggiore IVA ai sensi 54, 2° comma,
DPR n.633/72 (doc. n.3).
Avverso tale atto impositivo il ricorrente presentava tempestivamente ricorso avanti alla CGT di I° Grado di Reggio Emilia richiedendone l'integrale annullamento (doc.
n.4).
In pendenza di giudizio tributario, l' riconoscendo meritevoli di Controparte_2 accoglimento le argomentazioni formulate dal Ricorrente nel ricorso, gli proponeva di definire la controversia in sede di conciliazione giudiziale ex art.48 DLgs n.546/92 con riduzione del maggiore reddito accertato a totali € 17.694,77 d'imponibile (doc. n.5).
La conciliazione giudiziale andava a buon fine e la CGT di Reggio Emilia decreta l'estinzione del giudizio tributario (doc. n.6).
Nonostante l'annullamento praticamente totale del maggior reddito accertato con l'avviso di accertamento notificato, l' , notificava all'odierno ricorrente l'avviso di CP_1 addebito impugnato in questa sede con il quale viene richiesto il pagamento dei maggiori contributi previdenziali determinati sulla base del maggior imponibile accertato nell'avviso di accertamento primigenio.
Pag. 2 di 4 Si è costituito evidenziando come effettivamente la conciliazione raggiunta tra CP_1
Con l'opponente e ha ridotto il maggior reddito accertato ad € 17.694,77 di imponibile
(Doc.n.4) e sulla base di tale accordo il giudizio tributario è stato estinto;
ed dunque l' ha proceduto ad uno sgravio parziale rideterminando i contributi nel minor CP_1 importo di € 3.696,00.
Non necessitando la causa di attività istruttoria, all'odierna udienza del 10/9/2025 il
Giudice ha pronunciato la presente sentenza contestuale.
Il ricorso appare parzialmente fondato in punto alla riquantificazione dell'importo a credito di . CP_1
Effettivamente, come convengono entrambe le parti, la conciliazione raggiunta con ha ridotto il maggior reddito accertato ad € 17.694,77 di Controparte_2 imponibile (Doc.n.4) e sulla base di tale accordo il giudizio tributario è stato estinto.
L' frattanto aveva notificato l'avviso di addebito per cui oggi è causa, ma a seguito CP_1 di interlocuzioni con l' ha proceduto ad un suo sgravio parziale, Controparte_2 come previsto in questi casi, anche dalla Circolare n. 140/2016 : “se CP_1
l'Amministrazione raggiunge un accordo col contribuente, la procedura si conclude con la sottoscrizione di un atto, contenente l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione e (…) si perfeziona con il pagamento della prima rata (…) entro venti giorni dalla conclusione dell'accordo stesso”.
L infatti ha confermato agli uffici dell' l'avvenuto Controparte_2 CP_1 perfezionamento della conciliazione alla data della sottoscrizione e pertanto l'Istituto ha rideterminato i contributi originariamente accertati dall'Agenzia in € 21.197,00 (si veda pag. 9 dell'accertamento) nel minor importo di € 3.696,00 calcolati a seguito della definizione del reddito d'impresa conciliato pari ad € 31.053,77 (si veda pag. 2 dell'accordo conciliativo).
Ne consegue che, in parziale accoglimento del ricorso, e previo annullamento dell'AVA qui opposto, va ridotto il pur esistente credito all'importo di € 3.696,00 oltre CP_1 accessori di legge dalla data della presente decisione al saldo.
La parziale fondatezza della presente opposizione ma la permanenza di un credito in capo all' , e dunque la sostanziale reciproca soccombenza di entrambe le parti CP_1
Pag. 3 di 4 concretizzano giusta ragione per compensare tra le parti in causa le spese del presente giudizio.
PQM
definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e pertanto, annullato l'avviso d'addebito di cui è causa, ridetermina il credito in € 3.696,00 oltre accessori CP_1 dalla data odierna al saldo.
2. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Reggio Emilia, 10/9/2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro R.G.N. 1194/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
, titolare della ditta individuale denominata C.F._1 [...]
P.VA con sede in via Statale n.19, Parte_2 P.IVA_1
Casalgrande (Re), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Monari
Contro
, C.F. Controparte_1
con sede legale in Via Ciro il Grande, 21, 00144 Roma (e corrente anche P.IVA_2 in Via Della Previdenza Sociale n. 6, 42124 Reggio nell'Emilia), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. GIUSEPPE BASILE
Oggetto: OPPOSIZIONE AVVISO DI ADDEBITO
FATTO E DIRITTO
La ditta ricorrente e in proprio il suo titolare/legale rappresentante, obbligati in solido, convengono in giudizio avanti a questo Tribunale del Lavoro l' sede di CP_1
Reggio Emilia in opposizione all' avviso di addebito n. 395 2024 00017517 34 000, notificato il 02/12/2024, avente ad oggetto contributi per l'anno 2018, oltre ad interessi e sanzioni.
Espone il Ricorrente di essere titolare di una ditta individuale che svolge già da molti anni l'attività di “commercio al dettaglio non specializzato di vari prodotti non alimentari: abbigliamento, calzature, pelletteria, casalinghi”, codice attività ATECO
74.19.90 (visura camerale, doc. n.2).
In data 16/02/2022 la G.d.F. Gruppo di Reggio Emilia ha iniziato una “verifica fiscale” nei confronti del Ricorrente al fine di controllare l'adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell'IVA e delle II.DD. per l'annualità 2017 e 2018 che si
è conclusa in data 18/04/2023 con la consegna del PVC (Processo Verbale di
Constatazione).
In data 11/07/2023, l'Ufficio notificava l'avviso di accertamento per l'anno 2018 qui impugnato con il quale, reiterando le contestazioni riportate nel PVC, disconosce costi per € 231.160,00 ed accerta un reddito d'impresa pari € 231.160,00 ai sensi dell'artt.39,
1° comma lett. d) DPR n.600/73 e accerta una maggiore IVA ai sensi 54, 2° comma,
DPR n.633/72 (doc. n.3).
Avverso tale atto impositivo il ricorrente presentava tempestivamente ricorso avanti alla CGT di I° Grado di Reggio Emilia richiedendone l'integrale annullamento (doc.
n.4).
In pendenza di giudizio tributario, l' riconoscendo meritevoli di Controparte_2 accoglimento le argomentazioni formulate dal Ricorrente nel ricorso, gli proponeva di definire la controversia in sede di conciliazione giudiziale ex art.48 DLgs n.546/92 con riduzione del maggiore reddito accertato a totali € 17.694,77 d'imponibile (doc. n.5).
La conciliazione giudiziale andava a buon fine e la CGT di Reggio Emilia decreta l'estinzione del giudizio tributario (doc. n.6).
Nonostante l'annullamento praticamente totale del maggior reddito accertato con l'avviso di accertamento notificato, l' , notificava all'odierno ricorrente l'avviso di CP_1 addebito impugnato in questa sede con il quale viene richiesto il pagamento dei maggiori contributi previdenziali determinati sulla base del maggior imponibile accertato nell'avviso di accertamento primigenio.
Pag. 2 di 4 Si è costituito evidenziando come effettivamente la conciliazione raggiunta tra CP_1
Con l'opponente e ha ridotto il maggior reddito accertato ad € 17.694,77 di imponibile
(Doc.n.4) e sulla base di tale accordo il giudizio tributario è stato estinto;
ed dunque l' ha proceduto ad uno sgravio parziale rideterminando i contributi nel minor CP_1 importo di € 3.696,00.
Non necessitando la causa di attività istruttoria, all'odierna udienza del 10/9/2025 il
Giudice ha pronunciato la presente sentenza contestuale.
Il ricorso appare parzialmente fondato in punto alla riquantificazione dell'importo a credito di . CP_1
Effettivamente, come convengono entrambe le parti, la conciliazione raggiunta con ha ridotto il maggior reddito accertato ad € 17.694,77 di Controparte_2 imponibile (Doc.n.4) e sulla base di tale accordo il giudizio tributario è stato estinto.
L' frattanto aveva notificato l'avviso di addebito per cui oggi è causa, ma a seguito CP_1 di interlocuzioni con l' ha proceduto ad un suo sgravio parziale, Controparte_2 come previsto in questi casi, anche dalla Circolare n. 140/2016 : “se CP_1
l'Amministrazione raggiunge un accordo col contribuente, la procedura si conclude con la sottoscrizione di un atto, contenente l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione e (…) si perfeziona con il pagamento della prima rata (…) entro venti giorni dalla conclusione dell'accordo stesso”.
L infatti ha confermato agli uffici dell' l'avvenuto Controparte_2 CP_1 perfezionamento della conciliazione alla data della sottoscrizione e pertanto l'Istituto ha rideterminato i contributi originariamente accertati dall'Agenzia in € 21.197,00 (si veda pag. 9 dell'accertamento) nel minor importo di € 3.696,00 calcolati a seguito della definizione del reddito d'impresa conciliato pari ad € 31.053,77 (si veda pag. 2 dell'accordo conciliativo).
Ne consegue che, in parziale accoglimento del ricorso, e previo annullamento dell'AVA qui opposto, va ridotto il pur esistente credito all'importo di € 3.696,00 oltre CP_1 accessori di legge dalla data della presente decisione al saldo.
La parziale fondatezza della presente opposizione ma la permanenza di un credito in capo all' , e dunque la sostanziale reciproca soccombenza di entrambe le parti CP_1
Pag. 3 di 4 concretizzano giusta ragione per compensare tra le parti in causa le spese del presente giudizio.
PQM
definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e pertanto, annullato l'avviso d'addebito di cui è causa, ridetermina il credito in € 3.696,00 oltre accessori CP_1 dalla data odierna al saldo.
2. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Reggio Emilia, 10/9/2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Elena Vezzosi
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