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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2025, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 867/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Irene Lupo Presidente dr.ssa Francesca Vullo Consigliere dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 867/2025, promossa in grado d'appello
DA
(C. F. e P. IV ) (già , con sede in Roma via Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Benozzo Gozzoli n. 60, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore dr.
, in proprio nonché nella qualità di procuratrice della Parte_3 Controparte_1
con sede in Miami (Florida) 1390 Brichell Avenue, Stati Uniti d'America (C. F.
[...]
AL ) in persona del relativo amministratore unico e legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore sig.ra rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Parte_4
EM MO (C. F. ) e ER AO MO (C. F. C.F._1
), presso il cui studio legale in Roma via delle Terme Deciane n. 8 è C.F._2 elettivamente domiciliata - procuratori che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di legge nonché le notificazioni degli atti processuali di ogni genere e natura al seguente numero di fax:
06/5034544, ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1 pagina 1 di 21
Email_2
APPELLANTE
CONTRO
C. F. , con sede legale in alla via Alessandro Manzoni n. 43 in CP_2 P.IVA_3 Pt_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore arch. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea CONSO (C. F. CP_3
– pec: , Roberto FERRETTI (C. F. C.F._3 Email_3
– pec: , Roberto MANTEGAZZA C.F._4 Email_4
(C. F. – pec: e Daniel C.F._5 Email_5
TA (C. F. – pec: del foro di C.F._6 Email_6
nonché dall'Abogado Giovanni PERANI (C. F. – pec: Pt_1 C.F._7
, presso il cui studio legale in Piazza Santa Maria delle Grazie n. 1 è Email_7 Pt_1 elettivamente domiciliata
APPELLATA
Avente ad oggetto: Vendita di cose immobili.
Sulle seguenti conclusioni:
- per già in proprio e quale procuratrice della Parte_1 Parte_2 [...]
, appellante Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza avente n. 8299/24 (n.r.g. 10665/21), emessa in data 18 settembre 2024 e pubblicata in data 25 settembre 2024 dal Tribunale Civile di Milano, non notificata, sui punti oggetto di specifica impugnativa di cui al presente appello, e per l'effetto e conseguenza, accogliere le seguenti conclusioni:
1. in via preliminare, stante la fondatezza delle eccezioni ed il grave pericolo per l'odierna appellante, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza gravata ai sensi dell'articolo 283 c.p.c., con
pagina 2 di 21 provvedimento emesso inaudita altera parte ovvero all'esito di apposita trattazione camerale, di cui se ne chiede fissazione urgente;
2. ancora in via preliminare, accertato il difetto di ius postulandi dei legali di parte appellata, in quanto la procura in atti è stata rilasciata su foglio separato e non in calce all'atto di appello e la stessa non riporta l'indicazione specifica del procedimento per cui è conferita, mancando, dunque, la connessione tra conferimento del mandato e l'odierna specifica causa, dichiarare la nullità della comparsa di costituzione e risposta depositata da CP_2
3. in via principale, accertato l'improvviso ed ingiustificato abbandono delle trattative da parte della appellata in danno e pregiudizio della società appellante, dichiarare la responsabilità precontrattuale della per violazione degli artt. 1175 e 1337 Cod. Civ. nonché per violazione dei più CP_2 generali principi di buona fede oggettiva e correttezza e per l'effetto condannare la al CP_2 risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, cagionati alla (già e/o Parte_1 Parte_2 alla ., quantificati in complessivi Euro 322.146,18, di cui Euro 122.146,18 a Controparte_4 titolo di danno emergente ed Euro 200.000,00 a titolo di lucro cessante, come meglio specificato negli scritti difensivi e come documentato in sede di istruttoria, ovvero nella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia;
4. sulle spese di lite, nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudicante dovesse ritenere di rigettare quanto richiesto da questa difesa in via principale, respingendo, dunque, la domanda attorea di risarcimento danni, comunque compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio, riformando il relativo capo della sentenza di prime cure;
5. in ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e
CPA come per legge e con espressa condanna di controparte al pagamento dei compensi liquidati al
CTU e sostenuti dai CTP stante le risultanze favorevoli a parte attrice della Consulenza Tecnica come sopra specificato.
6. in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle domande di parte appellante, disporre l'ammissione delle istanze istruttorie, così come articolate nelle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 e 3, c.p.c., non accolte nell'ordinanza del 17 maggio 22 e successivamente reiterate nella comparsa conclusionale di primo grado.”
- per appellata CP_2
pagina 3 di 21 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni diversa domanda ed eccezione ed emessa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
1. in via principale, respingere l'avversaria impugnazione, in quanto inammissibile ed infondata, per i motivi esposti in atti ovvero con la migliore statuizione e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, anche con diversa motivazione;
2. rigettare ogni domanda, istanza, eccezione o pretesa formulata da in Parte_1 proprio e nella sua qualità di procuratrice di , nei confronti di Controparte_1
in quanto inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto e, CP_2 comunque, non provate, per tutti i motivi meglio esposti in atti e, in ogni caso, con la migliore statuizione;
3. in ogni caso, condannare l'appellante a rifondere a le spese ed i compensi CP_2 professionali del presente giudizio, oltre agli accessori di legge.
Ove ritenuto necessario e senza che ciò possa costituire inversione dell'onere della prova gravante sull'appellante, si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di nonché la prova per testi sulle circostanze contenute nei seguenti Parte_1 capitoli:
1. “vero che il Dott. incaricò l'Arch. della FR EM di Parte_3 CP_5
di ricercare potenziali acquirenti di un immobile a destinazione alberghiera, sito a Pt_1
, Via Pellegrino Rossi n. 45 di proprietà della ovvero, in alternativa, Pt_1 Parte_5
l'acquisto della totalità delle quote della stessa;
Parte_5
2. “vero che, nel mese di gennaio 2020, l'Arch. della FR EM di CP_5 Pt_1 contattò il Dott. e gli chiese se conoscesse potenziali investitori interessati Persona_1 all'acquisto di un immobile a destinazione alberghiera, sito a , Via Pellegrino Rossi n. Pt_1
45 di proprietà della ovvero, in alternativa, all'acquisto della totalità delle quote Parte_5 della stessa;
Parte_5
3. “vero che il Dott. riferì la circostanza di cui al capitolo che precede all'Arch. Persona_1
e ne segnalò all'Arch. il nominativo”; CP_3 CP_5
4. “vero che, nel gennaio 2020, l'Arch. Presidente di ed il Dott. CP_3 CP_2
commercialista della società, manifestarono al Dott. Persona_2 Parte_3
l'interesse di ad acquistare la partecipazione totalitaria della la quale CP_2 Parte_5 era di proprietà della Margot Business Corporation Ltd”;
pagina 4 di 21 5. “vero che, tra il mese di febbraio e quello di maggio 2020, l'Arch. ed il Dott. CP_3 avviarono con il Dott. le interlocuzioni sui principali Persona_2 Parte_3 termini dell'operazione di cui al capitolo che precede, tra cui il prezzo massimo d'acquisto delle quote della per € 2,1 milioni e l'esperimento di una due diligence sulla società Parte_5
e sull'immobile, all'esito della quale sarebbe stata subordinata la conclusione dei futuri accordi tra le parti”;
6. “vero che, verso la fine del mese di maggio 2020, il Dott. chiese al Dott. Persona_2
la documentazione fiscale, contabile e societaria indicata nell'Allegato A Parte_3 della lettera di del 21 febbraio 2020, prodotta nel doc. 1 del fascicolo della CP_2 convenuta e che si rammostra”;
7. “vero che, al mese di giugno 2020, il Dott. non aveva trasmesso al Dott. Parte_3 la documentazione da lui richiesta nelle e-mail del 1° e del 9 giugno, Persona_2 prodotte nei docc. 5 e 6 del fascicolo della convenuta e che si rammostrano”;
8. “vero che, nel corso delle trattative, le parti raggiunsero nuovi accordi circa le modalità di pagamento del prezzo (tramite la cessione a del credito della CP_2 Controparte_1
derivante da un finanziamento di € 2 milioni concesso alla , le
[...] Parte_5 condizioni sospensive del trasferimento delle quote (tra cui l'esito della due diligence di cui al capitolo che precede) e le garanzie sulla situazione patrimoniale ed economica della Parte_5
e sullo stato dell'immobile di Via Pellegrino Rossi n. 45 di ”; Pt_1
9. “vero che, in data 26 giugno 2020, il Dott. inviò al Dott. Persona_2 Parte_3 la bozza del contratto preliminare per l'acquisto delle quote di in sostituzione di Parte_5 quella che era stata trasmessa il 10 giugno precedente”;
10. “vero che, nel corso dei colloqui telefonici del giugno 2020, il Dott. chiese Persona_2 al Dott. di trasmettere le informazioni sulle generalità del titolare effettivo Parte_3 della società proprietaria delle quote di Margot Business Corporation Ltd, e che, in Parte_5 quelle occasioni, il Dott. promise che avrebbe riscontrato la richiesta”; Parte_3
11. “vero che, in data 29 giugno 2020, il Dott. convocò un colloquio telefonico Persona_2 per il giorno successivo con il Dott. e l'Arch. finalizzato a Parte_3 CP_3 verificare lo stato della trattativa, e che il medesimo Dott. comunicò la sua Parte_3 impossibilità a partecipare a causa di un lutto familiare”;
pagina 5 di 21 12. “vero che il 1° luglio 2020, il Dott. riferì all'Avv. EM Montone che le Persona_2 preliminari verifiche condotte da sull'immobile di Via Pellegrino Rossi n. 45 di CP_2
ed all'epoca ancora in corso avevano accertato la presenza di difformità urbanistiche e Pt_1 catastali e manifestò la disponibilità della stessa a proseguire la trattativa ad un CP_2 prezzo inferiore a quello inizialmente prospettato”;
13. “vero che il 10 luglio 2020, l'Arch. rilevò, all'esito degli accertamenti CP_6 condotti sull'immobile di Via Pellegrino Rossi n. 45 di , su incarico di che Pt_1 CP_2
(a) al piano terra, il locale magazzino, utilizzato, in assenza di autorizzazione edilizia e dei requisiti igienico-sanitari, come alloggio, era stato parzialmente demolito ed erano state realizzate nuove aperture, le quali rendevano il locale non abitabile e non erano sanabili, perché a una distanza insufficiente da un fronte che presenta un'apertura al pianto terra,
(b) l'impermeabilizzazione era assente, con possibilità del verificarsi di infiltrazioni,
(c) la demolizione di una porzione di muratura perimetrale esterna mutava la staticità̀ del lastrico solare, con possibilità di cedimenti o crepe,
(d) al piano ammezzato dalla scala era stato realizzato un disimpegno senza le prescritte autorizzazioni,
(e) il terrazzo al piano ammezzato accessibile dal disimpegno non era presente nel catastale e lo stesso non aveva le caratteristiche per essere un lastrico solare con permanenza di persone”;
14. “vero che l'Arch. ed il Dott. confermarono l'intenzione di CP_3 Persona_2
a proseguire nella trattativa per l'acquisto della totalità delle quote di per CP_2 Parte_5 un prezzo di € 1,7 milioni, a condizione dell'esito soddisfacente della due diligence e della trasmissione delle generalità del titolare effettivo della Margot Business Corporation Ltd”;
15. “vero che il Dott. e l'Avv. EM Montone contestarono la richiesta di Parte_3 di cui al capitolo che precede e ribadirono il prezzo di € 2,1 milioni”; CP_2
16. “vero che, in data 29 luglio 2020, nel corso di un colloquio telefonico con l'Arch. CP_3 ed il Dott. il Dott. affermò di non intendere
[...] Persona_2 Parte_3 proseguire nella trattativa con;
CP_2
17. “vero che, dopo la chiusura della trattativa di cui ai precedenti capitoli, l'Arch. CP_5 ed il Signor , della FR EM di , ricevettero dalla il Testimone_1 Pt_1 Parte_5
pagina 6 di 21 mandato di reperire potenziali acquirenti dell'immobile di Via Pellegrino Rossi n. 45 di
”; Pt_1
18. “vero che, l'immobile di Via Pellegrino Rossi n. 45 di è stato messo in vendita per un Pt_1 prezzo di € 3,4 milioni”;
19. “vero che la scheda dell'immobile di Via Pellegrino Rossi n. 45 di contenuta nel doc. Pt_1
14 del fascicolo della convenuta, che si rammostra, si riferisce ad un annuncio pubblicato da
FR EM di per la vendita del suddetto immobile”; Pt_1
20. “vero che, nel mese di giugno 2021, l'Arch. della FR EM di CP_5 Pt_1 contattò il Dott. e gli chiese se conoscesse potenziali investitori interessati Persona_1 all'acquisto dell'immobile sito a , Via Pellegrino Rossi n. 45, di proprietà della Pt_1 [...] ovvero, in alternativa, l'acquisto della totalità delle quote della stessa;
Pt_5 Parte_5
21. “vero che, nell'occasione di cui al capitolo che precede, il Dott. segnalò Persona_1 all'Arch. il nominativo del Dott. ”; CP_5 Persona_3
22. “vero che, nel mese di luglio 2021, l'Arch. , il Dott. ed il Dott. CP_5 Persona_3
effettuarono un sopralluogo presso l'immobile di Via Pellegrino Rossi n. 45 Parte_3 di ”; Pt_1
23. “vero che nel mese di luglio 2021 l'Arch. ed il Signor , della CP_5 Testimone_1
FR EM di , sottoposero all'Avv. EM Montone una proposta proveniente dal Pt_1
Dott. per l'acquisto dell'immobile di Via Pellegrino Rossi n. 45 di Persona_3 Pt_1 ad un prezzo di € 2 milioni”;
24. “vero che, nell'occasione di cui al capitolo che precede, l'Arch. ed il Signor CP_5
riferirono all'Avv. EM Montone che il Dott. non era Testimone_1 Persona_3 disponibile a migliorare l'offerta, per la presenza degli abusi rilevati sull'immobile e perché era occupato”;
25. “vero che l'Avv. EM Montone rifiutò la proposta del Dott. per l'acquisto Persona_3 dell'immobile di Via Pellegrino Rossi n. 45 di ad un prezzo di € 2 milioni”; Pt_1
26. “vero che l'Arch. ha predisposto la relazione datata 10 luglio 2020 ed CP_6 allegata alla comunicazione di del 13 luglio, nonché la relazione del 15 maggio CP_2
2021, di cui ai docc. 9 e 15 del fascicolo della convenuta che si rammostrano”;
pagina 7 di 21 27. “vero che, in data 29 maggio 2020, l'Arch. ha predisposto il progetto relativo CP_6 all'immobile di Via Pellegrino Rossi n. 45 di , di cui al doc. 20 del fascicolo della Pt_1 convenuta che si rammostra”.
Si indicano a testimoni, salvo altri, i Signori:
– con Studio in , Via Alessandro Manzoni n. 43, sui capitoli 1, 2, 4, 5, 6, Persona_2 Pt_1
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16;
– residente in [...], sui capitoli 1, 2, 3, 4, 16, 18, 19, Persona_1
20, 21, 22, 23, 24 e 25;
− presso Acme Milano S.r.l., Via G.B. Vico n. 42, sui capitoli 13, 26 e 27. CP_6
Il legale rappresentante dell'appellante è chiamato a rispondere sui capitoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 e 25.
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli dedotti dall'appellante, si chiede ammissione di prova contraria, anche indiretta, con i testi seguenti:
− sui capitoli 3), 5), 6), 7), 9), 10), 11), 13), 14); Persona_2
− sui capitoli 1), 2), 4), 8); Persona_1
− sui capitoli 4), 12), 19), 20), 21). CP_6
Ove occorrer possa, per mero scrupolo difensivo e senza che ciò costituisca riconoscimento alcuna della infondata eccezione (sollevata dall'appellante all'udienza del 10 luglio 2025) di nullità della procura alle liti rilasciata in favore di che era stata allegata, ai sensi del terzo comma CP_2 dell'art. 83 c.p.c. e della normativa regolamentare di attuazione (v. l'art. 18, comma 5, d.m. n.
44/2011, come sostituito dal d.m. n. 48/2013), alla Memoria difensiva del 12 maggio 2025 ed alla
Comparsa di risposta del 19 giugno 2025 (poiché inserita nelle buste telematiche con le quali tali atti sono stati depositati nel fascicolo telematico del presente giudizio), l'odierna concludente deposita sub doc. A, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 c.p.c., una ulteriore procura alle liti rilasciata dalla Società agli scriventi difensori per l'assistenza nella presente causa, la cui conformità all'originale si attesta ad ogni effetto di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 8299/2024, pubblicata il 25/09/2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da (già , Parte_1 Parte_2
pagina 8 di 21 in proprio e quale procuratrice di , contro e Controparte_1 CP_2 sulla domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima nei confronti delle prime, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvedeva:
- rigetta le domande proposte da Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da CP_2
- pone le spese della CTU a carico di Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_2 liquidandole in euro 237,00 per spese esenti ed in euro 21.110,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, oltre ad euro 1.603,20 per spese di CTP.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
La proprietaria di un complesso immobiliare adibito ad uso alberghiero sito Parte_1 in , alla via Pellegrino Rossi n. 45, condotto in locazione dalla IGIBAN HOTEL MILANO s.r.l. Pt_1 con contratto fino al 31/12/2021, decideva di porre in vendita detto complesso alberghiero e conferiva incarico per la vendita ad un'agenzia immobiliare.
Presentatasi la possibilità di instaurare delle trattative con la società interessata ad CP_2 acquistare le quote societarie della interamente detenute dalla società di Parte_1 diritto straniero , quest'ultima conferiva al legale Controparte_1 rappresentate della l'incarico di procacciare, in nome ed in rappresentanza Parte_1 della , la vendita delle quote societarie della Controparte_1 [...]
Parte_1
La in data 21/02/2020, inviava direttamente alla atto con cui CP_2 Parte_1 manifestava il proprio interesse <… a valutare l'opportunità di investimento rappresentata dal potenziale acquisto dell'intero pacchetto azionario della società (oggi Parte_2 Parte_1
proprietaria del compendio immobiliare sito in , via Pellegrino Rossi n° 45 … composto
[...] Pt_1 da un edificio con destinazione alberghiera …>> al prezzo di euro 2.100.000,00. Con il predetto atto di manifestazione di interesse condizionava la sottoscrizione di impegni preliminari CP_2 vincolanti all'esito positivo di <… due Diligence tecnica, amministrativa e legale sulla CP_7 [...]
(oggi e del Compendio >> con la precisazione, di cui al Pt_2 Pt_1 Parte_1 CP_8
pagina 9 di 21 punto n. 15, che la predetta manifestazione di interesse <… non è da intendersi in alcun modo vincolante … e non potrà quindi in alcun modo essere considerata come proposta, offerta, invito a proporre, contratto preliminare od opzione>>.
La manifestazione di interesse della veniva accettata da con CP_2 Parte_1 missiva del 29/04/2020 e controfirmata da il 27/05/2020 per accettazione. CP_2
Seguiva un fitto scambio di comunicazioni tra le parti che si protraeva sino al luglio 2020 quando la dapprima per le vie brevi e poi con pec del 13/07/2020, comunicava alla CP_2 [...] che il complesso immobiliare presentava difformità urbanistiche rilevate da un esperto, Parte_1 la cui relazione veniva allegata alla comunicazione;
la a fronte delle difformità CP_2 riscontrate, si rendeva disponibile a riprendere le trattative per l'acquisto delle partecipazioni sociali ad un prezzo comunque non superiore a euro 1.700.000,00.
La con missiva del 24/07/2020, affermava di aver anch'ella dato incarico ad Parte_1 un tecnico per l'accertamento delle difformità, che erano state qualificate come sanabili con il pagamento di un importo inferiore alla riduzione di prezzo richiesta;
la si Parte_1 dichiarava disponibile ad eliminare a sua cura e spese le difformità, a consegnare l'immobile libero da persone e cose entro il 31/12/2021 (o prima con un preavviso di 90 giorni come da accordi) previa stipula di un contratto preliminare entro il 07/08/2020 alle condizioni pattuite e con deposito in escrow presso il Notaio della somma pari a euro 200.000,00.
La con missiva del 30/07/2020, contestava tutto quanto dedotto dalla CP_2 [...]
e si rammaricava della decisione presa da quest'ultima nella riunione del 29/07/2020 di Parte_1 interrompere le trattative;
si mostrava, inoltre, disponibile a riprendere i colloqui ad una serie di condizioni.
Dopo lo scambio di poche altre missive la trattativa veniva definitivamente abbandonata.
- Con atto di citazione la in proprio e in qualità di mandataria della Parte_1
conveniva in giudizio la e, ripercorsa nel Controparte_1 CP_2 dettaglio la vicenda innanzi esposta, chiedeva in via principale, qualificata la manifestazione di interesse della del 21/02/2020 natura di preliminare di preliminare e accertato CP_2
l'inadempimento della agli obblighi contrattuali assunti, la condanna di a CP_2 CP_2 risarcire il danno conseguentemente derivato, quantificato in euro 81.293,38 quale danno emergente ed in euro 240.852,80 quale lucro cessante.
pagina 10 di 21 In via subordinata chiedeva che venisse accertata la responsabilità precontrattuale della CP_2 per aver interrotto le trattative in modo unilaterale e pretestuoso quando erano giunte ad uno stato avanzato e avevano generato la fondata aspettativa che il contratto preliminare sarebbe stato concluso;
chiedeva, quindi, che la venisse condannata a risarcire il danno quantificato in CP_2 complessivi euro 81.293,38.
- Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attrice. In CP_2 via pregiudiziale eccepiva in primis il difetto di legittimazione attiva della d Parte_1 agire in proprio. Inoltre, contestando la procura speciale rilasciata all'estero dalla
[...]
, eccepiva il difetto di legittimazione processuale della Controparte_1 [...] in via riconvenzionale chiedeva, previo accertamento della responsabilità Parte_1 precontrattuale della la condanna di a risarcire il Parte_1 Parte_1 danno quantificato in euro 19.032,00.
Il Tribunale di Milano, all'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza dell'11/06/2021, rilevando che con la procura speciale allegata in giudizio non era stato conferito alla
[...] alcun potere rappresentativo di natura sostanziale, assegnava alla parte un termine fino Parte_1 al 30/09/2021 per depositare nuova procura speciale. Conseguentemente la Parte_1 in data 23/09/2021 depositava in giudizio una nuova procura speciale conferitale con atto pubblico del
17/09/2021 dalla . Controparte_1
Allo scadere dei termini concessi ex art. 183 coma 6 c.p.c. il Tribunale di Milano non ammetteva le prove dichiarative articolate dalle parti e disposta consulenza tecnica d'ufficio nominava CTU l'Arch.
formulando il seguente quesito peritale: <accerti il ctu, esaminati gli atti e Persona_4 documenti e lo stato dei luoghi, la sussistenza delle difformità accertate dalla convenuta di cui al documento n. 15, costi e le opere necessarie per eliminare dette difformità, con autorizzazione ad accedere presso i Pubblici Uffici se necessario ai fini della accertamento chiesto>>.
Depositata la relazione tecnica, il Tribunale, ad integrazione della CTU, disponeva che il CTU accertasse il minore valore complessivo dell'immobile in conseguenza dalla destinazione della stanza a deposito magazzino anziché a stanza di albergo.
Espletati gli incombenti di causa, la causa era posta in decisione.
***
Con la sentenza n. 8299/2024 il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta in via principale dalla rilevando come tra le parti non si era perfezionato alcun contratto e Parte_1
pagina 11 di 21 conseguentemente non era sorta alcuna obbligazione contrattuale rimasta inadempiuta. Rigettava altresì la domanda proposta in via subordinata dalla ritenendo che le trattative non Parte_1 potevano ritenersi concluse. Al riguardo evidenziava come non fosse stata predisposta alcuna bozza di contratto preliminare con testo concordato tra le parti né poteva ritenersi tale la bozza inviata dalla alla n data 10/06/2020, per la quale non sussisteva nemmeno CP_2 Parte_1 prova che fosse stata condivisa. L'organo giudicante di primo grado evidenziava, ulteriormente, che non era stato provato che la data per la stipula del contratto preliminare fosse stata fissata per il
18/06/2020 e che tale circostanza risultava comunque smentita dalla pec del 29/06/2020 con cui la fissava un appuntamento per il giorno successivo per un “preclosing” volto alla CP_2 definizione di una serie di aspetti. Pertanto, concludeva che non era sorto in capo alla
[...] alcun affidamento in ordine alla certa conclusione dell'affare. Parte_1
In ordine alle lamentate difformità urbanistiche rilevava che, pur volendo in astratto ritenere che le trattative si trovassero in uno stadio avanzato, la decisione della di non darvi seguito CP_2 appariva legittima posto che la sussistenza di dette difformità – accertata anche in sede di CTU – aveva dato origine a comprensibili e fondati dubbi sull'opportunità e convenienza di proseguire l'originaria iniziativa imprenditoriale. Infine, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla e CP_2 poneva le spese di lite a carico della riducendole in proporzione al valore Parte_1 della domanda riconvenzionale proposta con la comparsa di costituzione rispetto al valore delle domande proposte con l'atto di citazione in giudizio.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello sia in proprio sia quale Parte_1 procuratrice della , chiedendo, accertata la responsabilità Controparte_1 precontrattuale della per ingiustificato abbandono delle trattative, la condanna della CP_2 stessa al risarcimento dei danni conseguentemente derivati.
Con il primo motivo d'appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso che le trattative tra le parti potessero dirsi ormai concluse e prossime alla stipula del contratto preliminare. Al riguardo adduceva che sulla base degli elementi emersi – e segnatamente dal tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti, dall'invio da parte di di una bozza di CP_2 contratto preliminare ulteriore rispetto a quella considerata con la sentenza impugnata, dalle rassicurazioni ricevute dalla circa la volontà di voler chiudere l'affare in tempi ristretti e CP_2
pagina 12 di 21 dalla fissazione di una data per la stipula del contratto preliminare – le trattative erano giunte nella fase finale.
Con il secondo motivo d'appello ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto in ogni caso legittima la decisione della di non dare seguito all'originaria manifestazione CP_2 di interesse a seguito delle emerse difformità urbanistiche. Al riguardo assumeva che contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, la CTU avrebbe chiarito l'esiguità delle difformità riscontrate e la scarsa incidenza sul valore del bene immobile, il che non rendeva giustificata la riduzione di prezzo richiesta dalla . CP_2
L'appellante ha inoltre rilevato che oggetto delle trattative sono state le quote societarie e non già
l'immobile e che sono state fornite alla informazioni corrette sulla struttura del CP_2 compendio immobiliare – composto da 33 camere e avente superficie commerciale di 1700 mq. e non comprensivo della camera posta al pianterreno di circa 74 mq – sicché le prospettive imprenditoriali di non potevano dirsi mutate con la scoperta delle difformità urbanistiche. CP_2
Con il terzo motivo d'appello censurava l'impugnata sentenza in ordine alla regolamentazione delle spese di lite assumendo che, non apparendo la domanda sfornita di prova e essendo la decisione frutto di interpretazione ed apprezzamento soggettivo dei fatti di causa, doveva quantomeno disporsi la integrale compensazione delle spese di lite.
- Si è costituita in giudizio la la quale, chiedendo il rigetto dell'appello con conferma CP_2 dell'appellata sentenza, ha proposto in via condizionata appello incidentale riproponendo le eccezioni già sollevate in primo grado di difetto di legittimazione processuale e di difetto di legittimità attiva della d agire in proprio. Parte_1
Con ordinanza del 20/05/2025 era rigettata l'istanza di sospensiva proposta ex art. 351 c.p.c. da
Parte_1
All'udienza di prima trattazione del 10/07/2025 il procuratore dell'appellante Parte_1 eccepiva il difetto dello ius postulandi dei difensori di ed alla successiva udienza
[...] CP_2 del 13/11/2025 la causa era trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 19/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 13 di 21 Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione del difetto di ius postulandi dei difensori di parte appellata sollevata da la quale assumeva che la procura CP_2 Parte_1 alle liti, rilasciata su foglio separato rispetto alla comparsa di costituzione, non conteneva alcun riferimento al giudizio e non era stata indicata tra gli allegati alla comparsa di costituzione.
Secondo il dettato dell'art. 83 comma 2 c.p.c. la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che risulti congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Nel caso in cui la procura alle liti sia stata conferita su supporto cartaceo, è previsto che il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici trasmetta la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.
Tanto premesso vale rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la procura alle liti rilasciata su foglio separato, anche se non contiene un espresso riferimento al giudizio per il quale è stata rilasciata, è equiparata alla procura redatta a margine o in calce all'atto se dalla stessa non risulta in modo evidente la non riferibilità al giudizio e se risulta allegata mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l'atto a cui si riferisce viene depositato (cfr. ex multis
Cass. Civ. Sez. I, n. 17017 del 25/06/2025; Cass. Civ. Sez. Un. n. 2075 e 2077 del 19/01/2024).
Nel caso di specie, la procura, rilasciata su foglio separato, risulta essere stata depositata con la stessa
“busta telematica” con la quale i difensori si sono costituiti in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta, atto, questo, nella cui intestazione era stato anche espressamente dato atto che la parte era rappresentata e difesa <… in forza di procura speciale alle liti apposta su foglio separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. n. 44/2011, come sostituito dal d.m. n. 48/2013 …>>. Né emerge alcun elemento che possa far oggettivamente escluderne la riferibilità al giudizio d'appello.
Infine, l'eccezione può ritenersi comunque superata dalla produzione, unitamente al foglio di precisazione delle conclusioni depositato nel fascicolo telematico in data 09/09/2025, di una nuova procura alle liti rilasciata dalla su foglio separato che contiene tutti i riferimenti del CP_2 presente giudizio d'appello.
***
pagina 14 di 21 Tanto premesso, l'appello principale proposto da i cui primi due motivi di Parte_1 merito possono essere congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi sotto il profilo logico- giuridico, appare infondato e va conseguentemente rigetto per le ragioni di seguito esposte.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, perché possa essere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative che, giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla certa conclusione del contratto, siano state ingiustificatamente interrotte o siano state interrotte in assenza di fatti idonei ad escludere il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (Cass.
Civ. Sez. 6 - 2, n. 34510 del 16/11/2021).
Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, non emergono tali presupposti.
Vale premettere che, sulla base del relativo tenore letterale dell'articolazione testuale, l'atto con cui la società appellata aveva manifestato il proprio interesse in relazione alla acquisizione della partecipazione societaria e dell'acquisto della relativa struttura ricettiva, non contenendo alcun specifico obbligo contrattuale o vincolo obbligatorio, non costituiva alcun vincolo obbligatorio a carico delle parti ed in specie a carico della la quale restava del tutto libera di valutare la CP_2 convenienza economica dell'operazione in oggetto, e di determinarsi in via del tutto discrezionale e senza alcun vincolo contrattuale di conclusione o di sviluppo delle trattative.
Con l'atto di manifestazione di interesse del 21.02.2020 la si limitava a manifestare alla CP_2 il proprio interesse <<… a valutare l'opportunità di investimento Parte_1 rappresentata dal potenziale acquisto dell'intero pacchetto azionario della società (oggi Parte_2
proprietaria del compendio immobiliare sito in , via Pellegrino Parte_1 Pt_1
Rossi n° 45 … composto da un edificio con destinazione alberghiera …>> al prezzo di euro
2.100.000,00 (cfr. doc. n. 8 del fascicolo di primo grado della . Come Parte_1 emerge dall'articolazione testuale del predetto atto di manifestazione di interesse la CP_2 condizionava ogni sottoscrizione di impegni preliminari vincolanti all'esito positivo di <<… due
Diligence tecnica, amministrativa e legale sulla Società MIMI s.r.l. (oggi e Parte_1 del Compendio Immobiliare …>> precisando al punto n. 15, che detta manifestazione <<… non è da intendersi in alcun modo vincolante … e non potrà quindi in alcun modo essere considerata come proposta, offerta, invito a proporre, contratto preliminare od opzione>>.
pagina 15 di 21 Ne consegue che nessun impegno o vincolo contrattuale risulta essere stato assunto da CP_2 con il predetto atto di manifestazione di interesse, restando la stessa del tutto libera di valutare in modo del tutto discrezionale lo sviluppo della vicenda e la valutazione dei relativi interessi economici alla stessa sottesi.
Tanto premesso, sulla base delle emergenze di causa è ampiamente emerso, e correttamente evidenziato dall'organo giudicante di primo grado nella parte motiva della sentenza impugnata, che le trattative originate dalla manifestazione di interesse della società appellata non hanno mai raggiunto nel corso della vicenda negoziale in esame un grado di sviluppo tale da aver ingenerato il ragionevole affidamento della nella conclusione del contratto preliminare, atteso che, Parte_1 come rilevabile dagli atti di causa e dagli stessi fatti ed atti allegati da parte appellante, le trattative seguite all'invio della predetta manifestazione di interesse non hanno registrato uno sviluppo negoziale ulteriore rispetto a quanto già rilevabile dall'atto di manifestazione di interesse, non emergendo alcuna evoluzione dei profili economici ed oggettuali della vicenda diversi ulteriori o ulteriormente precisati rispetto a quanto già indicato nel predetto atto di manifestazione di interesse.
La “bozza” di preliminare di contratto preliminare inviata da come allegato alla mail del CP_2
10/06/2020, non contiene alcuna precisazione di valenza oggettiva ed economico-finanziaria rispetto a quanto rilevabile dal testo dell'atto di manifestazione di interesse del 21.02.2020.
Dal raffronto tra la “bozza” di contratto preliminare indicata da parte appellante ed allegata all'e-mail del 26.06.2020 e le previsioni iniziali di cui alla manifestazione di interesse del 21.02.2020, come innanzi rilevato non vincolanti per espressa previsione dell'articolo 15, non emergono elementi evolutivi rilevanti e pertanto la vicenda negoziale risulta immutata.
Più in particolare la “bozza” di contratto preliminare inviata da il 26/06/2020, CP_2 contrariamente a quanto assunto da parte appellante, non si configura come un testo pronto e definito, tale da costituire approdo di pregressi sviluppi negoziali, emergendo al contrario come la stessa presentasse numerose parti lasciate in bianco in ordine a diversi e disparati aspetti, non risultando nel dettaglio indicato il prezzo per il trasferimento della partecipazione che, se realmente le trattative si fossero proficuamente sviluppate, doveva essere necessariamente definito ed indicato nel predetto asserito atto preliminare. Inoltre, la presenza di commenti a latere dell'articolato testuale della “bozza” in esame, dei quali non può dirsi provata la provenienza – nei quali è dato leggere, si legge: “poteri da verificare”, “da discutere”; “circostanza da verificare”; “clausola oggetto di verifica e discussione”;
“preghiamo di confermarci che la Società non sia titolare o licenziataria di marchi. In tal caso, sarà
pagina 16 di 21 necessario inserire una specifica garanzia” (cfr. pagg. 4, 9, 12, 18, 19, 21 e 22 di 64 del doc. n. 8 del fascicolo di primo grado della – è chiara dimostrazione di come le trattative non CP_2 avessero a tal momento raggiunto alcun punto fermo in ordine alla precisazione e definizione degli elementi essenziali del negozio in valutazione, ed in particolare in ordine al prezzo dell'acquisto dell'immobile e delle partecipazioni societarie, costituente l'elemento di rilevanza centrale in relazione all'affare in esame, le cui valutazioni restavano fluide e nulla affatto definite.
Ne consegue che anche questa seconda “bozza” di contratto preliminare non era completa in tutti i suoi elementi e pertanto, restando la vicenda fluida e non ancora definiti gli elementi centrali tra cui in particolare il prezzo del complesso immobiliare, non poteva generare alcun legittimo affidamento circa la imminente sottoscrizione del preliminare. Peraltro, per tale “bozza” di contratto preliminare, esattamente come per la prima “bozza” di contratto preliminare, non vi è prova che la
[...]
l'abbia “ricondivisa” alla compilando le parti di sua competenza e/o Parte_1 CP_2 esprimendo il suo parere.
Va ulteriormente rilevato che la nell'atto di appello non ha indicato, Parte_1 nemmeno sotto forma di mera allegazione, su quali punti la trattativa potesse dirsi progredita rispetto alla manifestazione di interesse iniziale e quali esiti erano stati concretamente raggiunti e poi racchiusi nella “bozza” di contratto preliminare.
Sulla base del quadro innanzi esaminato deve decisamente escludersi che le trattative fossero giunte ad un punto di sviluppo tale da aver ingenerato un legittimo affidamento in capo alla Parte_1 circa la conclusione del contratto preliminare.
[...]
Per di più, anche volendo considerare provato che l'appuntamento del 18/06/2020 fosse stato fissato per la stipula del contratto preliminare – come d'altronde emerge dal tenore della mail del 05/06/2020 – la sussistenza della seconda “bozza” di preliminare inviata in data successiva – e segnatamente il
26/06/2020 – rispetto alla data fissata per detto appuntamento – previsto per il 18/06/2020 – e caratterizzata dalle ampie lacune sopra evidenziate, dimostra che ancora diversi giorni dopo la presunta data per la stipula del contratto preliminare non sussisteva alcuna “bozza” contenente la definizione dei punti centrali e fondamentali dell'affare.
Invero, l'invio in data 26.06.2020 della seconda “bozza” di preliminare è chiara dimostrazione che la riunione convocata per il 30/06/2020 consisteva in un mero “preclosing” volto a definire tutta una serie di profili ancora in sospeso, a dimostrazione che le interlocuzioni non avevano fatto approdare la pagina 17 di 21 vicenda negoziale ad uno stato di sviluppo negoziale ulteriore rispetto ai punti indicati in via assolutamente e generale e non vincolante nell'atto di manifestazione in interesse del 21.02.2020.
In questo contesto, in cui non può dirsi provata la sussistenza di alcun ragionevole affidamento circa la conclusione del contratto preliminare, deve escludersi che valgano in senso opposto le ulteriori argomentazioni spese da atteso che, a fronte dell'accertata assenza di intese Parte_1 dal valore definitivo oltre che di un contratto preliminare con testo concordato, nulla dimostrano il tenore della corrispondenza, le rassicurazioni in essa contenute o la domanda riconvenzionale spiegata dalla nel primo grado di giudizio, che non ha trovato accoglimento. CP_2
Va poi escluso che la ricostruzione dei fatti contenuta nella missiva del 24/07/2020 inviata dal difensore della alla sia rimasta, come sostiene l'appellante, Parte_1 CP_2 priva di contestazione. Al contrario, come è dato evincere dai documenti versati in atti, tale missiva è stata espressamente contestata dal difensore della con la missiva del 30/07/2020, CP_2 recapitata alla in risposta alla precedente. Pt_1 Parte_1
Dunque, la presenza di trattative giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare nella Parte_1
che ha invocato l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto
[...] non solo non risulta provata, ma risulta finanche smentita dalle prove documentali versate in atti e dalla ricostruzione degli eventi che per il loro tramite è stato possibile effettuare.
Sulla base del quadro esaminato non emergono i presupposti per ritenere configurati a carico della società appellata profili di responsabilità precontrattuale, il che, conformemente a quanto statuito dall'organo giudicante di primo grado, comporta il rigetto della domanda.
Va poi ulteriormente rilevato che le accertate difformità urbanistiche giustificano e legittimano a pieno la non prosecuzione delle trattative.
Sotto tali profili va in primis rilevata l'infondatezza della ricostruzione dell'appellante nella parte in cui assume che l'oggetto delle trattative era costituito della compravendita delle partecipazioni sociali, la quale aveva il preciso scopo – dichiarato dalle parti – di determinare l'acquisto della proprietà del complesso immobiliare, il quale aveva, pertanto, un peso determinante nella valutazione dell'affare.
Ciò è confermato dal tenore della clausola n. 2 della manifestazione di interesse ove la sottoscrizione di impegni preliminari vincolanti era stata subordinata all'esecuzione, con esito positivo ad insindacabile giudizio della di due Diligence non solo sulla ma anche sul CP_2 Parte_1 compendio immobiliare di sua proprietà.
pagina 18 di 21 A ciò si aggiungono le conclusioni peritali formulate dal CTU nella parte in cui ha espressamente rilevato che <… l'originaria autorimessa risulta ora utilizzata a n. 1 stanza d'albergo, un ripostiglio
e n. 2 bagni e la pensilina, oltre a costituire la copertura del passaggio tra l'androne ed il corpo ex autorimessa, con l'inserimento di parapetti, è utilizzata anche come terrazzo praticabile in difformità dall'autorizzazione edilizia e dalla più recente planimetria catastale … >> (cfr. pag. 29 di 61 della relazione tecnica) precisando che <<… attualmente la superficie lorda dell'autorimessa risulta pari a mq. 67,00 ca (73,00 – 6,00 demoliti). Di detta superficie lorda ca mq. 27,00 risultano impropriamente utilizzati a camera d'albergo. La superficie aeroilluminante – rapporto R.A.I. – risulta essere attualmente inferiore ad un decimo per la camera d'albergo in relazione alla superficie aeroilluminante della finestra … dunque non ha i requisiti per essere considerata abitabile/agibile dunque non può essere utilizzata come stanza di albergo;
La superficie aeroilluminante – rapporto
R.A.I. – risulta essere attualmente inferiore ad un decimo anche per la stanza in adiacenza alla prima, ripostiglio, in relazione alla superficie aeroilluminante della finestra … dunque non ha i requisiti per essere considerata abitabile/agibile>>, concludendo che << … non occorrono opere edilizie per ripristinare lo status quo ante – quindi ad autorimessa – in quanto in assenza dei requisiti minimi di aero-illuminazione prescritti dal Regolamento Edilizio vigente lo stato dei luoghi non si configura come abuso edilizio, non avendo comportato aumento di S.L. né di volumetria urbanisticamente rilevante ai sensi dell'art.
5.7.c. e 5.7.i delle N.T.A. del Piano delle Regole del P.G.T. vigente – locali tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone - ma solo un uso improprio di detto locale che non potrà essere utilizzato come camera d'albergo ma solamente come deposito/ripostiglio/rimessa di motocicli e servizi igienici e corridoi>>.
Sulla base delle esaminate valutazioni peritali, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, la realizzazione di una camera d'albergo in luogo dell'originaria autorimessa non avrebbe potuto essere sanata in via ordinaria sicché detto locale non avrebbe potuto essere utilizzato come spazio abitabile mancandone i requisiti abitativi.
Ne consegue che la minor volumetria degli spazi abitabili hanno rivestito significativa incidenza nella valutazione complessiva della convenienza economica e funzionale dell'affare, e pertanto la questione dell'abitabilità, costituendo elemento centrale della valutazione complessiva della operazione economica, incide sulla valutazione complessiva dell'opportunità di proseguire le trattative per la conclusione dell'affare.
pagina 19 di 21 Né appare dirimente l'offerta della di sanare a proprie cure e spese le Parte_1 difformità riscontrate, atteso che come accertato dal CTU, in assenza dei requisiti minimi di aero- illuminazione prescritti dalla normativa edilizia vigente – e, dunque, in assenza dei requisiti per la permanenza continuativa di persone – il locale posto al piano terra non poteva essere utilizzato come spazio abitativo.
La circostanza che dette difformità siano emerse per entità ed importo inferiore a quello inizialmente prospettato dalla non rende la scelta della società appellata di non proseguire le trattative CP_2 illegittima. Occorre all'uopo ricordare che nell'ambito della responsabilità precontrattuale è sufficiente che sussista un giustificato motivo per interrompere le trattative, non anche, come in ambito contrattuale, che sia connotato da “gravità” o da “non scarsa importanza”.
Segue il rigetto del relativo motivo di appello.
***
Del pari appare infondato anche il terzo motivo d'appello con cui parte appellante censura la regolamentazione delle spese.
Contrariamente a quanto assunto da parte appellante, a regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio è stata disposta dal Tribunale in conformità con la regola della soccombenza che, in quanto reciproca, ha comportato una compensazione parziale delle spese di lite. Trattandosi di domande con valore considerevolmente diverso – e segnatamente di euro 322.146,18 quella della e di euro 19.032,00 quella della – non avrebbe potuto essere Parte_1 CP_2 disposta l'integrale compensazione.
***
Alla luce di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza appellata.
***
Le eccezioni sollevare da con l'appello incidentale condizionato non possono essere CP_2 esaminate dalla Corte stante il rigetto dell'appello principale.
***
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono necessariamente la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellante va condannata alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio di appello che vanno liquidate, in ragione del CP_2 valore della causa (compreso nello scaglione tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00) e dell'attività
pagina 20 di 21 difensiva svolta, applicate le tariffe professionali vigenti da attestare in prossimità dei valori medi, in complessivi euro 14.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, Cpa ed IV, se dovuta, come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 Parte_1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] in proprio e nella qualità di procuratrice della Parte_1 Controparte_1
, nei confronti di avverso la sentenza n. 8299/2024 pubblicata in data
[...] CP_2
25/09/2024 del Tribunale di Milano, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro CP_2
14.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 Parte_1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19/11/2025.
Il Consigliere estensore dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Irene Lupo
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Irene Lupo Presidente dr.ssa Francesca Vullo Consigliere dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 867/2025, promossa in grado d'appello
DA
(C. F. e P. IV ) (già , con sede in Roma via Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Benozzo Gozzoli n. 60, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore dr.
, in proprio nonché nella qualità di procuratrice della Parte_3 Controparte_1
con sede in Miami (Florida) 1390 Brichell Avenue, Stati Uniti d'America (C. F.
[...]
AL ) in persona del relativo amministratore unico e legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore sig.ra rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Parte_4
EM MO (C. F. ) e ER AO MO (C. F. C.F._1
), presso il cui studio legale in Roma via delle Terme Deciane n. 8 è C.F._2 elettivamente domiciliata - procuratori che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di legge nonché le notificazioni degli atti processuali di ogni genere e natura al seguente numero di fax:
06/5034544, ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1 pagina 1 di 21
Email_2
APPELLANTE
CONTRO
C. F. , con sede legale in alla via Alessandro Manzoni n. 43 in CP_2 P.IVA_3 Pt_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore arch. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea CONSO (C. F. CP_3
– pec: , Roberto FERRETTI (C. F. C.F._3 Email_3
– pec: , Roberto MANTEGAZZA C.F._4 Email_4
(C. F. – pec: e Daniel C.F._5 Email_5
TA (C. F. – pec: del foro di C.F._6 Email_6
nonché dall'Abogado Giovanni PERANI (C. F. – pec: Pt_1 C.F._7
, presso il cui studio legale in Piazza Santa Maria delle Grazie n. 1 è Email_7 Pt_1 elettivamente domiciliata
APPELLATA
Avente ad oggetto: Vendita di cose immobili.
Sulle seguenti conclusioni:
- per già in proprio e quale procuratrice della Parte_1 Parte_2 [...]
, appellante Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza avente n. 8299/24 (n.r.g. 10665/21), emessa in data 18 settembre 2024 e pubblicata in data 25 settembre 2024 dal Tribunale Civile di Milano, non notificata, sui punti oggetto di specifica impugnativa di cui al presente appello, e per l'effetto e conseguenza, accogliere le seguenti conclusioni:
1. in via preliminare, stante la fondatezza delle eccezioni ed il grave pericolo per l'odierna appellante, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza gravata ai sensi dell'articolo 283 c.p.c., con
pagina 2 di 21 provvedimento emesso inaudita altera parte ovvero all'esito di apposita trattazione camerale, di cui se ne chiede fissazione urgente;
2. ancora in via preliminare, accertato il difetto di ius postulandi dei legali di parte appellata, in quanto la procura in atti è stata rilasciata su foglio separato e non in calce all'atto di appello e la stessa non riporta l'indicazione specifica del procedimento per cui è conferita, mancando, dunque, la connessione tra conferimento del mandato e l'odierna specifica causa, dichiarare la nullità della comparsa di costituzione e risposta depositata da CP_2
3. in via principale, accertato l'improvviso ed ingiustificato abbandono delle trattative da parte della appellata in danno e pregiudizio della società appellante, dichiarare la responsabilità precontrattuale della per violazione degli artt. 1175 e 1337 Cod. Civ. nonché per violazione dei più CP_2 generali principi di buona fede oggettiva e correttezza e per l'effetto condannare la al CP_2 risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, cagionati alla (già e/o Parte_1 Parte_2 alla ., quantificati in complessivi Euro 322.146,18, di cui Euro 122.146,18 a Controparte_4 titolo di danno emergente ed Euro 200.000,00 a titolo di lucro cessante, come meglio specificato negli scritti difensivi e come documentato in sede di istruttoria, ovvero nella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia;
4. sulle spese di lite, nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudicante dovesse ritenere di rigettare quanto richiesto da questa difesa in via principale, respingendo, dunque, la domanda attorea di risarcimento danni, comunque compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio, riformando il relativo capo della sentenza di prime cure;
5. in ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e
CPA come per legge e con espressa condanna di controparte al pagamento dei compensi liquidati al
CTU e sostenuti dai CTP stante le risultanze favorevoli a parte attrice della Consulenza Tecnica come sopra specificato.
6. in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle domande di parte appellante, disporre l'ammissione delle istanze istruttorie, così come articolate nelle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 e 3, c.p.c., non accolte nell'ordinanza del 17 maggio 22 e successivamente reiterate nella comparsa conclusionale di primo grado.”
- per appellata CP_2
pagina 3 di 21 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni diversa domanda ed eccezione ed emessa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
1. in via principale, respingere l'avversaria impugnazione, in quanto inammissibile ed infondata, per i motivi esposti in atti ovvero con la migliore statuizione e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, anche con diversa motivazione;
2. rigettare ogni domanda, istanza, eccezione o pretesa formulata da in Parte_1 proprio e nella sua qualità di procuratrice di , nei confronti di Controparte_1
in quanto inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto e, CP_2 comunque, non provate, per tutti i motivi meglio esposti in atti e, in ogni caso, con la migliore statuizione;
3. in ogni caso, condannare l'appellante a rifondere a le spese ed i compensi CP_2 professionali del presente giudizio, oltre agli accessori di legge.
Ove ritenuto necessario e senza che ciò possa costituire inversione dell'onere della prova gravante sull'appellante, si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di nonché la prova per testi sulle circostanze contenute nei seguenti Parte_1 capitoli:
1. “vero che il Dott. incaricò l'Arch. della FR EM di Parte_3 CP_5
di ricercare potenziali acquirenti di un immobile a destinazione alberghiera, sito a Pt_1
, Via Pellegrino Rossi n. 45 di proprietà della ovvero, in alternativa, Pt_1 Parte_5
l'acquisto della totalità delle quote della stessa;
Parte_5
2. “vero che, nel mese di gennaio 2020, l'Arch. della FR EM di CP_5 Pt_1 contattò il Dott. e gli chiese se conoscesse potenziali investitori interessati Persona_1 all'acquisto di un immobile a destinazione alberghiera, sito a , Via Pellegrino Rossi n. Pt_1
45 di proprietà della ovvero, in alternativa, all'acquisto della totalità delle quote Parte_5 della stessa;
Parte_5
3. “vero che il Dott. riferì la circostanza di cui al capitolo che precede all'Arch. Persona_1
e ne segnalò all'Arch. il nominativo”; CP_3 CP_5
4. “vero che, nel gennaio 2020, l'Arch. Presidente di ed il Dott. CP_3 CP_2
commercialista della società, manifestarono al Dott. Persona_2 Parte_3
l'interesse di ad acquistare la partecipazione totalitaria della la quale CP_2 Parte_5 era di proprietà della Margot Business Corporation Ltd”;
pagina 4 di 21 5. “vero che, tra il mese di febbraio e quello di maggio 2020, l'Arch. ed il Dott. CP_3 avviarono con il Dott. le interlocuzioni sui principali Persona_2 Parte_3 termini dell'operazione di cui al capitolo che precede, tra cui il prezzo massimo d'acquisto delle quote della per € 2,1 milioni e l'esperimento di una due diligence sulla società Parte_5
e sull'immobile, all'esito della quale sarebbe stata subordinata la conclusione dei futuri accordi tra le parti”;
6. “vero che, verso la fine del mese di maggio 2020, il Dott. chiese al Dott. Persona_2
la documentazione fiscale, contabile e societaria indicata nell'Allegato A Parte_3 della lettera di del 21 febbraio 2020, prodotta nel doc. 1 del fascicolo della CP_2 convenuta e che si rammostra”;
7. “vero che, al mese di giugno 2020, il Dott. non aveva trasmesso al Dott. Parte_3 la documentazione da lui richiesta nelle e-mail del 1° e del 9 giugno, Persona_2 prodotte nei docc. 5 e 6 del fascicolo della convenuta e che si rammostrano”;
8. “vero che, nel corso delle trattative, le parti raggiunsero nuovi accordi circa le modalità di pagamento del prezzo (tramite la cessione a del credito della CP_2 Controparte_1
derivante da un finanziamento di € 2 milioni concesso alla , le
[...] Parte_5 condizioni sospensive del trasferimento delle quote (tra cui l'esito della due diligence di cui al capitolo che precede) e le garanzie sulla situazione patrimoniale ed economica della Parte_5
e sullo stato dell'immobile di Via Pellegrino Rossi n. 45 di ”; Pt_1
9. “vero che, in data 26 giugno 2020, il Dott. inviò al Dott. Persona_2 Parte_3 la bozza del contratto preliminare per l'acquisto delle quote di in sostituzione di Parte_5 quella che era stata trasmessa il 10 giugno precedente”;
10. “vero che, nel corso dei colloqui telefonici del giugno 2020, il Dott. chiese Persona_2 al Dott. di trasmettere le informazioni sulle generalità del titolare effettivo Parte_3 della società proprietaria delle quote di Margot Business Corporation Ltd, e che, in Parte_5 quelle occasioni, il Dott. promise che avrebbe riscontrato la richiesta”; Parte_3
11. “vero che, in data 29 giugno 2020, il Dott. convocò un colloquio telefonico Persona_2 per il giorno successivo con il Dott. e l'Arch. finalizzato a Parte_3 CP_3 verificare lo stato della trattativa, e che il medesimo Dott. comunicò la sua Parte_3 impossibilità a partecipare a causa di un lutto familiare”;
pagina 5 di 21 12. “vero che il 1° luglio 2020, il Dott. riferì all'Avv. EM Montone che le Persona_2 preliminari verifiche condotte da sull'immobile di Via Pellegrino Rossi n. 45 di CP_2
ed all'epoca ancora in corso avevano accertato la presenza di difformità urbanistiche e Pt_1 catastali e manifestò la disponibilità della stessa a proseguire la trattativa ad un CP_2 prezzo inferiore a quello inizialmente prospettato”;
13. “vero che il 10 luglio 2020, l'Arch. rilevò, all'esito degli accertamenti CP_6 condotti sull'immobile di Via Pellegrino Rossi n. 45 di , su incarico di che Pt_1 CP_2
(a) al piano terra, il locale magazzino, utilizzato, in assenza di autorizzazione edilizia e dei requisiti igienico-sanitari, come alloggio, era stato parzialmente demolito ed erano state realizzate nuove aperture, le quali rendevano il locale non abitabile e non erano sanabili, perché a una distanza insufficiente da un fronte che presenta un'apertura al pianto terra,
(b) l'impermeabilizzazione era assente, con possibilità del verificarsi di infiltrazioni,
(c) la demolizione di una porzione di muratura perimetrale esterna mutava la staticità̀ del lastrico solare, con possibilità di cedimenti o crepe,
(d) al piano ammezzato dalla scala era stato realizzato un disimpegno senza le prescritte autorizzazioni,
(e) il terrazzo al piano ammezzato accessibile dal disimpegno non era presente nel catastale e lo stesso non aveva le caratteristiche per essere un lastrico solare con permanenza di persone”;
14. “vero che l'Arch. ed il Dott. confermarono l'intenzione di CP_3 Persona_2
a proseguire nella trattativa per l'acquisto della totalità delle quote di per CP_2 Parte_5 un prezzo di € 1,7 milioni, a condizione dell'esito soddisfacente della due diligence e della trasmissione delle generalità del titolare effettivo della Margot Business Corporation Ltd”;
15. “vero che il Dott. e l'Avv. EM Montone contestarono la richiesta di Parte_3 di cui al capitolo che precede e ribadirono il prezzo di € 2,1 milioni”; CP_2
16. “vero che, in data 29 luglio 2020, nel corso di un colloquio telefonico con l'Arch. CP_3 ed il Dott. il Dott. affermò di non intendere
[...] Persona_2 Parte_3 proseguire nella trattativa con;
CP_2
17. “vero che, dopo la chiusura della trattativa di cui ai precedenti capitoli, l'Arch. CP_5 ed il Signor , della FR EM di , ricevettero dalla il Testimone_1 Pt_1 Parte_5
pagina 6 di 21 mandato di reperire potenziali acquirenti dell'immobile di Via Pellegrino Rossi n. 45 di
”; Pt_1
18. “vero che, l'immobile di Via Pellegrino Rossi n. 45 di è stato messo in vendita per un Pt_1 prezzo di € 3,4 milioni”;
19. “vero che la scheda dell'immobile di Via Pellegrino Rossi n. 45 di contenuta nel doc. Pt_1
14 del fascicolo della convenuta, che si rammostra, si riferisce ad un annuncio pubblicato da
FR EM di per la vendita del suddetto immobile”; Pt_1
20. “vero che, nel mese di giugno 2021, l'Arch. della FR EM di CP_5 Pt_1 contattò il Dott. e gli chiese se conoscesse potenziali investitori interessati Persona_1 all'acquisto dell'immobile sito a , Via Pellegrino Rossi n. 45, di proprietà della Pt_1 [...] ovvero, in alternativa, l'acquisto della totalità delle quote della stessa;
Pt_5 Parte_5
21. “vero che, nell'occasione di cui al capitolo che precede, il Dott. segnalò Persona_1 all'Arch. il nominativo del Dott. ”; CP_5 Persona_3
22. “vero che, nel mese di luglio 2021, l'Arch. , il Dott. ed il Dott. CP_5 Persona_3
effettuarono un sopralluogo presso l'immobile di Via Pellegrino Rossi n. 45 Parte_3 di ”; Pt_1
23. “vero che nel mese di luglio 2021 l'Arch. ed il Signor , della CP_5 Testimone_1
FR EM di , sottoposero all'Avv. EM Montone una proposta proveniente dal Pt_1
Dott. per l'acquisto dell'immobile di Via Pellegrino Rossi n. 45 di Persona_3 Pt_1 ad un prezzo di € 2 milioni”;
24. “vero che, nell'occasione di cui al capitolo che precede, l'Arch. ed il Signor CP_5
riferirono all'Avv. EM Montone che il Dott. non era Testimone_1 Persona_3 disponibile a migliorare l'offerta, per la presenza degli abusi rilevati sull'immobile e perché era occupato”;
25. “vero che l'Avv. EM Montone rifiutò la proposta del Dott. per l'acquisto Persona_3 dell'immobile di Via Pellegrino Rossi n. 45 di ad un prezzo di € 2 milioni”; Pt_1
26. “vero che l'Arch. ha predisposto la relazione datata 10 luglio 2020 ed CP_6 allegata alla comunicazione di del 13 luglio, nonché la relazione del 15 maggio CP_2
2021, di cui ai docc. 9 e 15 del fascicolo della convenuta che si rammostrano”;
pagina 7 di 21 27. “vero che, in data 29 maggio 2020, l'Arch. ha predisposto il progetto relativo CP_6 all'immobile di Via Pellegrino Rossi n. 45 di , di cui al doc. 20 del fascicolo della Pt_1 convenuta che si rammostra”.
Si indicano a testimoni, salvo altri, i Signori:
– con Studio in , Via Alessandro Manzoni n. 43, sui capitoli 1, 2, 4, 5, 6, Persona_2 Pt_1
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16;
– residente in [...], sui capitoli 1, 2, 3, 4, 16, 18, 19, Persona_1
20, 21, 22, 23, 24 e 25;
− presso Acme Milano S.r.l., Via G.B. Vico n. 42, sui capitoli 13, 26 e 27. CP_6
Il legale rappresentante dell'appellante è chiamato a rispondere sui capitoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 e 25.
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli dedotti dall'appellante, si chiede ammissione di prova contraria, anche indiretta, con i testi seguenti:
− sui capitoli 3), 5), 6), 7), 9), 10), 11), 13), 14); Persona_2
− sui capitoli 1), 2), 4), 8); Persona_1
− sui capitoli 4), 12), 19), 20), 21). CP_6
Ove occorrer possa, per mero scrupolo difensivo e senza che ciò costituisca riconoscimento alcuna della infondata eccezione (sollevata dall'appellante all'udienza del 10 luglio 2025) di nullità della procura alle liti rilasciata in favore di che era stata allegata, ai sensi del terzo comma CP_2 dell'art. 83 c.p.c. e della normativa regolamentare di attuazione (v. l'art. 18, comma 5, d.m. n.
44/2011, come sostituito dal d.m. n. 48/2013), alla Memoria difensiva del 12 maggio 2025 ed alla
Comparsa di risposta del 19 giugno 2025 (poiché inserita nelle buste telematiche con le quali tali atti sono stati depositati nel fascicolo telematico del presente giudizio), l'odierna concludente deposita sub doc. A, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 c.p.c., una ulteriore procura alle liti rilasciata dalla Società agli scriventi difensori per l'assistenza nella presente causa, la cui conformità all'originale si attesta ad ogni effetto di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 8299/2024, pubblicata il 25/09/2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da (già , Parte_1 Parte_2
pagina 8 di 21 in proprio e quale procuratrice di , contro e Controparte_1 CP_2 sulla domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima nei confronti delle prime, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvedeva:
- rigetta le domande proposte da Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da CP_2
- pone le spese della CTU a carico di Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_2 liquidandole in euro 237,00 per spese esenti ed in euro 21.110,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, oltre ad euro 1.603,20 per spese di CTP.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
La proprietaria di un complesso immobiliare adibito ad uso alberghiero sito Parte_1 in , alla via Pellegrino Rossi n. 45, condotto in locazione dalla IGIBAN HOTEL MILANO s.r.l. Pt_1 con contratto fino al 31/12/2021, decideva di porre in vendita detto complesso alberghiero e conferiva incarico per la vendita ad un'agenzia immobiliare.
Presentatasi la possibilità di instaurare delle trattative con la società interessata ad CP_2 acquistare le quote societarie della interamente detenute dalla società di Parte_1 diritto straniero , quest'ultima conferiva al legale Controparte_1 rappresentate della l'incarico di procacciare, in nome ed in rappresentanza Parte_1 della , la vendita delle quote societarie della Controparte_1 [...]
Parte_1
La in data 21/02/2020, inviava direttamente alla atto con cui CP_2 Parte_1 manifestava il proprio interesse <… a valutare l'opportunità di investimento rappresentata dal potenziale acquisto dell'intero pacchetto azionario della società (oggi Parte_2 Parte_1
proprietaria del compendio immobiliare sito in , via Pellegrino Rossi n° 45 … composto
[...] Pt_1 da un edificio con destinazione alberghiera …>> al prezzo di euro 2.100.000,00. Con il predetto atto di manifestazione di interesse condizionava la sottoscrizione di impegni preliminari CP_2 vincolanti all'esito positivo di <… due Diligence tecnica, amministrativa e legale sulla CP_7 [...]
(oggi e del Compendio >> con la precisazione, di cui al Pt_2 Pt_1 Parte_1 CP_8
pagina 9 di 21 punto n. 15, che la predetta manifestazione di interesse <… non è da intendersi in alcun modo vincolante … e non potrà quindi in alcun modo essere considerata come proposta, offerta, invito a proporre, contratto preliminare od opzione>>.
La manifestazione di interesse della veniva accettata da con CP_2 Parte_1 missiva del 29/04/2020 e controfirmata da il 27/05/2020 per accettazione. CP_2
Seguiva un fitto scambio di comunicazioni tra le parti che si protraeva sino al luglio 2020 quando la dapprima per le vie brevi e poi con pec del 13/07/2020, comunicava alla CP_2 [...] che il complesso immobiliare presentava difformità urbanistiche rilevate da un esperto, Parte_1 la cui relazione veniva allegata alla comunicazione;
la a fronte delle difformità CP_2 riscontrate, si rendeva disponibile a riprendere le trattative per l'acquisto delle partecipazioni sociali ad un prezzo comunque non superiore a euro 1.700.000,00.
La con missiva del 24/07/2020, affermava di aver anch'ella dato incarico ad Parte_1 un tecnico per l'accertamento delle difformità, che erano state qualificate come sanabili con il pagamento di un importo inferiore alla riduzione di prezzo richiesta;
la si Parte_1 dichiarava disponibile ad eliminare a sua cura e spese le difformità, a consegnare l'immobile libero da persone e cose entro il 31/12/2021 (o prima con un preavviso di 90 giorni come da accordi) previa stipula di un contratto preliminare entro il 07/08/2020 alle condizioni pattuite e con deposito in escrow presso il Notaio della somma pari a euro 200.000,00.
La con missiva del 30/07/2020, contestava tutto quanto dedotto dalla CP_2 [...]
e si rammaricava della decisione presa da quest'ultima nella riunione del 29/07/2020 di Parte_1 interrompere le trattative;
si mostrava, inoltre, disponibile a riprendere i colloqui ad una serie di condizioni.
Dopo lo scambio di poche altre missive la trattativa veniva definitivamente abbandonata.
- Con atto di citazione la in proprio e in qualità di mandataria della Parte_1
conveniva in giudizio la e, ripercorsa nel Controparte_1 CP_2 dettaglio la vicenda innanzi esposta, chiedeva in via principale, qualificata la manifestazione di interesse della del 21/02/2020 natura di preliminare di preliminare e accertato CP_2
l'inadempimento della agli obblighi contrattuali assunti, la condanna di a CP_2 CP_2 risarcire il danno conseguentemente derivato, quantificato in euro 81.293,38 quale danno emergente ed in euro 240.852,80 quale lucro cessante.
pagina 10 di 21 In via subordinata chiedeva che venisse accertata la responsabilità precontrattuale della CP_2 per aver interrotto le trattative in modo unilaterale e pretestuoso quando erano giunte ad uno stato avanzato e avevano generato la fondata aspettativa che il contratto preliminare sarebbe stato concluso;
chiedeva, quindi, che la venisse condannata a risarcire il danno quantificato in CP_2 complessivi euro 81.293,38.
- Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attrice. In CP_2 via pregiudiziale eccepiva in primis il difetto di legittimazione attiva della d Parte_1 agire in proprio. Inoltre, contestando la procura speciale rilasciata all'estero dalla
[...]
, eccepiva il difetto di legittimazione processuale della Controparte_1 [...] in via riconvenzionale chiedeva, previo accertamento della responsabilità Parte_1 precontrattuale della la condanna di a risarcire il Parte_1 Parte_1 danno quantificato in euro 19.032,00.
Il Tribunale di Milano, all'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza dell'11/06/2021, rilevando che con la procura speciale allegata in giudizio non era stato conferito alla
[...] alcun potere rappresentativo di natura sostanziale, assegnava alla parte un termine fino Parte_1 al 30/09/2021 per depositare nuova procura speciale. Conseguentemente la Parte_1 in data 23/09/2021 depositava in giudizio una nuova procura speciale conferitale con atto pubblico del
17/09/2021 dalla . Controparte_1
Allo scadere dei termini concessi ex art. 183 coma 6 c.p.c. il Tribunale di Milano non ammetteva le prove dichiarative articolate dalle parti e disposta consulenza tecnica d'ufficio nominava CTU l'Arch.
formulando il seguente quesito peritale: <accerti il ctu, esaminati gli atti e Persona_4 documenti e lo stato dei luoghi, la sussistenza delle difformità accertate dalla convenuta di cui al documento n. 15, costi e le opere necessarie per eliminare dette difformità, con autorizzazione ad accedere presso i Pubblici Uffici se necessario ai fini della accertamento chiesto>>.
Depositata la relazione tecnica, il Tribunale, ad integrazione della CTU, disponeva che il CTU accertasse il minore valore complessivo dell'immobile in conseguenza dalla destinazione della stanza a deposito magazzino anziché a stanza di albergo.
Espletati gli incombenti di causa, la causa era posta in decisione.
***
Con la sentenza n. 8299/2024 il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta in via principale dalla rilevando come tra le parti non si era perfezionato alcun contratto e Parte_1
pagina 11 di 21 conseguentemente non era sorta alcuna obbligazione contrattuale rimasta inadempiuta. Rigettava altresì la domanda proposta in via subordinata dalla ritenendo che le trattative non Parte_1 potevano ritenersi concluse. Al riguardo evidenziava come non fosse stata predisposta alcuna bozza di contratto preliminare con testo concordato tra le parti né poteva ritenersi tale la bozza inviata dalla alla n data 10/06/2020, per la quale non sussisteva nemmeno CP_2 Parte_1 prova che fosse stata condivisa. L'organo giudicante di primo grado evidenziava, ulteriormente, che non era stato provato che la data per la stipula del contratto preliminare fosse stata fissata per il
18/06/2020 e che tale circostanza risultava comunque smentita dalla pec del 29/06/2020 con cui la fissava un appuntamento per il giorno successivo per un “preclosing” volto alla CP_2 definizione di una serie di aspetti. Pertanto, concludeva che non era sorto in capo alla
[...] alcun affidamento in ordine alla certa conclusione dell'affare. Parte_1
In ordine alle lamentate difformità urbanistiche rilevava che, pur volendo in astratto ritenere che le trattative si trovassero in uno stadio avanzato, la decisione della di non darvi seguito CP_2 appariva legittima posto che la sussistenza di dette difformità – accertata anche in sede di CTU – aveva dato origine a comprensibili e fondati dubbi sull'opportunità e convenienza di proseguire l'originaria iniziativa imprenditoriale. Infine, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla e CP_2 poneva le spese di lite a carico della riducendole in proporzione al valore Parte_1 della domanda riconvenzionale proposta con la comparsa di costituzione rispetto al valore delle domande proposte con l'atto di citazione in giudizio.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello sia in proprio sia quale Parte_1 procuratrice della , chiedendo, accertata la responsabilità Controparte_1 precontrattuale della per ingiustificato abbandono delle trattative, la condanna della CP_2 stessa al risarcimento dei danni conseguentemente derivati.
Con il primo motivo d'appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso che le trattative tra le parti potessero dirsi ormai concluse e prossime alla stipula del contratto preliminare. Al riguardo adduceva che sulla base degli elementi emersi – e segnatamente dal tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti, dall'invio da parte di di una bozza di CP_2 contratto preliminare ulteriore rispetto a quella considerata con la sentenza impugnata, dalle rassicurazioni ricevute dalla circa la volontà di voler chiudere l'affare in tempi ristretti e CP_2
pagina 12 di 21 dalla fissazione di una data per la stipula del contratto preliminare – le trattative erano giunte nella fase finale.
Con il secondo motivo d'appello ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto in ogni caso legittima la decisione della di non dare seguito all'originaria manifestazione CP_2 di interesse a seguito delle emerse difformità urbanistiche. Al riguardo assumeva che contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, la CTU avrebbe chiarito l'esiguità delle difformità riscontrate e la scarsa incidenza sul valore del bene immobile, il che non rendeva giustificata la riduzione di prezzo richiesta dalla . CP_2
L'appellante ha inoltre rilevato che oggetto delle trattative sono state le quote societarie e non già
l'immobile e che sono state fornite alla informazioni corrette sulla struttura del CP_2 compendio immobiliare – composto da 33 camere e avente superficie commerciale di 1700 mq. e non comprensivo della camera posta al pianterreno di circa 74 mq – sicché le prospettive imprenditoriali di non potevano dirsi mutate con la scoperta delle difformità urbanistiche. CP_2
Con il terzo motivo d'appello censurava l'impugnata sentenza in ordine alla regolamentazione delle spese di lite assumendo che, non apparendo la domanda sfornita di prova e essendo la decisione frutto di interpretazione ed apprezzamento soggettivo dei fatti di causa, doveva quantomeno disporsi la integrale compensazione delle spese di lite.
- Si è costituita in giudizio la la quale, chiedendo il rigetto dell'appello con conferma CP_2 dell'appellata sentenza, ha proposto in via condizionata appello incidentale riproponendo le eccezioni già sollevate in primo grado di difetto di legittimazione processuale e di difetto di legittimità attiva della d agire in proprio. Parte_1
Con ordinanza del 20/05/2025 era rigettata l'istanza di sospensiva proposta ex art. 351 c.p.c. da
Parte_1
All'udienza di prima trattazione del 10/07/2025 il procuratore dell'appellante Parte_1 eccepiva il difetto dello ius postulandi dei difensori di ed alla successiva udienza
[...] CP_2 del 13/11/2025 la causa era trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 19/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 13 di 21 Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione del difetto di ius postulandi dei difensori di parte appellata sollevata da la quale assumeva che la procura CP_2 Parte_1 alle liti, rilasciata su foglio separato rispetto alla comparsa di costituzione, non conteneva alcun riferimento al giudizio e non era stata indicata tra gli allegati alla comparsa di costituzione.
Secondo il dettato dell'art. 83 comma 2 c.p.c. la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che risulti congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Nel caso in cui la procura alle liti sia stata conferita su supporto cartaceo, è previsto che il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici trasmetta la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.
Tanto premesso vale rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la procura alle liti rilasciata su foglio separato, anche se non contiene un espresso riferimento al giudizio per il quale è stata rilasciata, è equiparata alla procura redatta a margine o in calce all'atto se dalla stessa non risulta in modo evidente la non riferibilità al giudizio e se risulta allegata mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l'atto a cui si riferisce viene depositato (cfr. ex multis
Cass. Civ. Sez. I, n. 17017 del 25/06/2025; Cass. Civ. Sez. Un. n. 2075 e 2077 del 19/01/2024).
Nel caso di specie, la procura, rilasciata su foglio separato, risulta essere stata depositata con la stessa
“busta telematica” con la quale i difensori si sono costituiti in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta, atto, questo, nella cui intestazione era stato anche espressamente dato atto che la parte era rappresentata e difesa <… in forza di procura speciale alle liti apposta su foglio separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. n. 44/2011, come sostituito dal d.m. n. 48/2013 …>>. Né emerge alcun elemento che possa far oggettivamente escluderne la riferibilità al giudizio d'appello.
Infine, l'eccezione può ritenersi comunque superata dalla produzione, unitamente al foglio di precisazione delle conclusioni depositato nel fascicolo telematico in data 09/09/2025, di una nuova procura alle liti rilasciata dalla su foglio separato che contiene tutti i riferimenti del CP_2 presente giudizio d'appello.
***
pagina 14 di 21 Tanto premesso, l'appello principale proposto da i cui primi due motivi di Parte_1 merito possono essere congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi sotto il profilo logico- giuridico, appare infondato e va conseguentemente rigetto per le ragioni di seguito esposte.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, perché possa essere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative che, giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla certa conclusione del contratto, siano state ingiustificatamente interrotte o siano state interrotte in assenza di fatti idonei ad escludere il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (Cass.
Civ. Sez. 6 - 2, n. 34510 del 16/11/2021).
Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, non emergono tali presupposti.
Vale premettere che, sulla base del relativo tenore letterale dell'articolazione testuale, l'atto con cui la società appellata aveva manifestato il proprio interesse in relazione alla acquisizione della partecipazione societaria e dell'acquisto della relativa struttura ricettiva, non contenendo alcun specifico obbligo contrattuale o vincolo obbligatorio, non costituiva alcun vincolo obbligatorio a carico delle parti ed in specie a carico della la quale restava del tutto libera di valutare la CP_2 convenienza economica dell'operazione in oggetto, e di determinarsi in via del tutto discrezionale e senza alcun vincolo contrattuale di conclusione o di sviluppo delle trattative.
Con l'atto di manifestazione di interesse del 21.02.2020 la si limitava a manifestare alla CP_2 il proprio interesse <<… a valutare l'opportunità di investimento Parte_1 rappresentata dal potenziale acquisto dell'intero pacchetto azionario della società (oggi Parte_2
proprietaria del compendio immobiliare sito in , via Pellegrino Parte_1 Pt_1
Rossi n° 45 … composto da un edificio con destinazione alberghiera …>> al prezzo di euro
2.100.000,00 (cfr. doc. n. 8 del fascicolo di primo grado della . Come Parte_1 emerge dall'articolazione testuale del predetto atto di manifestazione di interesse la CP_2 condizionava ogni sottoscrizione di impegni preliminari vincolanti all'esito positivo di <<… due
Diligence tecnica, amministrativa e legale sulla Società MIMI s.r.l. (oggi e Parte_1 del Compendio Immobiliare …>> precisando al punto n. 15, che detta manifestazione <<… non è da intendersi in alcun modo vincolante … e non potrà quindi in alcun modo essere considerata come proposta, offerta, invito a proporre, contratto preliminare od opzione>>.
pagina 15 di 21 Ne consegue che nessun impegno o vincolo contrattuale risulta essere stato assunto da CP_2 con il predetto atto di manifestazione di interesse, restando la stessa del tutto libera di valutare in modo del tutto discrezionale lo sviluppo della vicenda e la valutazione dei relativi interessi economici alla stessa sottesi.
Tanto premesso, sulla base delle emergenze di causa è ampiamente emerso, e correttamente evidenziato dall'organo giudicante di primo grado nella parte motiva della sentenza impugnata, che le trattative originate dalla manifestazione di interesse della società appellata non hanno mai raggiunto nel corso della vicenda negoziale in esame un grado di sviluppo tale da aver ingenerato il ragionevole affidamento della nella conclusione del contratto preliminare, atteso che, Parte_1 come rilevabile dagli atti di causa e dagli stessi fatti ed atti allegati da parte appellante, le trattative seguite all'invio della predetta manifestazione di interesse non hanno registrato uno sviluppo negoziale ulteriore rispetto a quanto già rilevabile dall'atto di manifestazione di interesse, non emergendo alcuna evoluzione dei profili economici ed oggettuali della vicenda diversi ulteriori o ulteriormente precisati rispetto a quanto già indicato nel predetto atto di manifestazione di interesse.
La “bozza” di preliminare di contratto preliminare inviata da come allegato alla mail del CP_2
10/06/2020, non contiene alcuna precisazione di valenza oggettiva ed economico-finanziaria rispetto a quanto rilevabile dal testo dell'atto di manifestazione di interesse del 21.02.2020.
Dal raffronto tra la “bozza” di contratto preliminare indicata da parte appellante ed allegata all'e-mail del 26.06.2020 e le previsioni iniziali di cui alla manifestazione di interesse del 21.02.2020, come innanzi rilevato non vincolanti per espressa previsione dell'articolo 15, non emergono elementi evolutivi rilevanti e pertanto la vicenda negoziale risulta immutata.
Più in particolare la “bozza” di contratto preliminare inviata da il 26/06/2020, CP_2 contrariamente a quanto assunto da parte appellante, non si configura come un testo pronto e definito, tale da costituire approdo di pregressi sviluppi negoziali, emergendo al contrario come la stessa presentasse numerose parti lasciate in bianco in ordine a diversi e disparati aspetti, non risultando nel dettaglio indicato il prezzo per il trasferimento della partecipazione che, se realmente le trattative si fossero proficuamente sviluppate, doveva essere necessariamente definito ed indicato nel predetto asserito atto preliminare. Inoltre, la presenza di commenti a latere dell'articolato testuale della “bozza” in esame, dei quali non può dirsi provata la provenienza – nei quali è dato leggere, si legge: “poteri da verificare”, “da discutere”; “circostanza da verificare”; “clausola oggetto di verifica e discussione”;
“preghiamo di confermarci che la Società non sia titolare o licenziataria di marchi. In tal caso, sarà
pagina 16 di 21 necessario inserire una specifica garanzia” (cfr. pagg. 4, 9, 12, 18, 19, 21 e 22 di 64 del doc. n. 8 del fascicolo di primo grado della – è chiara dimostrazione di come le trattative non CP_2 avessero a tal momento raggiunto alcun punto fermo in ordine alla precisazione e definizione degli elementi essenziali del negozio in valutazione, ed in particolare in ordine al prezzo dell'acquisto dell'immobile e delle partecipazioni societarie, costituente l'elemento di rilevanza centrale in relazione all'affare in esame, le cui valutazioni restavano fluide e nulla affatto definite.
Ne consegue che anche questa seconda “bozza” di contratto preliminare non era completa in tutti i suoi elementi e pertanto, restando la vicenda fluida e non ancora definiti gli elementi centrali tra cui in particolare il prezzo del complesso immobiliare, non poteva generare alcun legittimo affidamento circa la imminente sottoscrizione del preliminare. Peraltro, per tale “bozza” di contratto preliminare, esattamente come per la prima “bozza” di contratto preliminare, non vi è prova che la
[...]
l'abbia “ricondivisa” alla compilando le parti di sua competenza e/o Parte_1 CP_2 esprimendo il suo parere.
Va ulteriormente rilevato che la nell'atto di appello non ha indicato, Parte_1 nemmeno sotto forma di mera allegazione, su quali punti la trattativa potesse dirsi progredita rispetto alla manifestazione di interesse iniziale e quali esiti erano stati concretamente raggiunti e poi racchiusi nella “bozza” di contratto preliminare.
Sulla base del quadro innanzi esaminato deve decisamente escludersi che le trattative fossero giunte ad un punto di sviluppo tale da aver ingenerato un legittimo affidamento in capo alla Parte_1 circa la conclusione del contratto preliminare.
[...]
Per di più, anche volendo considerare provato che l'appuntamento del 18/06/2020 fosse stato fissato per la stipula del contratto preliminare – come d'altronde emerge dal tenore della mail del 05/06/2020 – la sussistenza della seconda “bozza” di preliminare inviata in data successiva – e segnatamente il
26/06/2020 – rispetto alla data fissata per detto appuntamento – previsto per il 18/06/2020 – e caratterizzata dalle ampie lacune sopra evidenziate, dimostra che ancora diversi giorni dopo la presunta data per la stipula del contratto preliminare non sussisteva alcuna “bozza” contenente la definizione dei punti centrali e fondamentali dell'affare.
Invero, l'invio in data 26.06.2020 della seconda “bozza” di preliminare è chiara dimostrazione che la riunione convocata per il 30/06/2020 consisteva in un mero “preclosing” volto a definire tutta una serie di profili ancora in sospeso, a dimostrazione che le interlocuzioni non avevano fatto approdare la pagina 17 di 21 vicenda negoziale ad uno stato di sviluppo negoziale ulteriore rispetto ai punti indicati in via assolutamente e generale e non vincolante nell'atto di manifestazione in interesse del 21.02.2020.
In questo contesto, in cui non può dirsi provata la sussistenza di alcun ragionevole affidamento circa la conclusione del contratto preliminare, deve escludersi che valgano in senso opposto le ulteriori argomentazioni spese da atteso che, a fronte dell'accertata assenza di intese Parte_1 dal valore definitivo oltre che di un contratto preliminare con testo concordato, nulla dimostrano il tenore della corrispondenza, le rassicurazioni in essa contenute o la domanda riconvenzionale spiegata dalla nel primo grado di giudizio, che non ha trovato accoglimento. CP_2
Va poi escluso che la ricostruzione dei fatti contenuta nella missiva del 24/07/2020 inviata dal difensore della alla sia rimasta, come sostiene l'appellante, Parte_1 CP_2 priva di contestazione. Al contrario, come è dato evincere dai documenti versati in atti, tale missiva è stata espressamente contestata dal difensore della con la missiva del 30/07/2020, CP_2 recapitata alla in risposta alla precedente. Pt_1 Parte_1
Dunque, la presenza di trattative giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare nella Parte_1
che ha invocato l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto
[...] non solo non risulta provata, ma risulta finanche smentita dalle prove documentali versate in atti e dalla ricostruzione degli eventi che per il loro tramite è stato possibile effettuare.
Sulla base del quadro esaminato non emergono i presupposti per ritenere configurati a carico della società appellata profili di responsabilità precontrattuale, il che, conformemente a quanto statuito dall'organo giudicante di primo grado, comporta il rigetto della domanda.
Va poi ulteriormente rilevato che le accertate difformità urbanistiche giustificano e legittimano a pieno la non prosecuzione delle trattative.
Sotto tali profili va in primis rilevata l'infondatezza della ricostruzione dell'appellante nella parte in cui assume che l'oggetto delle trattative era costituito della compravendita delle partecipazioni sociali, la quale aveva il preciso scopo – dichiarato dalle parti – di determinare l'acquisto della proprietà del complesso immobiliare, il quale aveva, pertanto, un peso determinante nella valutazione dell'affare.
Ciò è confermato dal tenore della clausola n. 2 della manifestazione di interesse ove la sottoscrizione di impegni preliminari vincolanti era stata subordinata all'esecuzione, con esito positivo ad insindacabile giudizio della di due Diligence non solo sulla ma anche sul CP_2 Parte_1 compendio immobiliare di sua proprietà.
pagina 18 di 21 A ciò si aggiungono le conclusioni peritali formulate dal CTU nella parte in cui ha espressamente rilevato che <… l'originaria autorimessa risulta ora utilizzata a n. 1 stanza d'albergo, un ripostiglio
e n. 2 bagni e la pensilina, oltre a costituire la copertura del passaggio tra l'androne ed il corpo ex autorimessa, con l'inserimento di parapetti, è utilizzata anche come terrazzo praticabile in difformità dall'autorizzazione edilizia e dalla più recente planimetria catastale … >> (cfr. pag. 29 di 61 della relazione tecnica) precisando che <<… attualmente la superficie lorda dell'autorimessa risulta pari a mq. 67,00 ca (73,00 – 6,00 demoliti). Di detta superficie lorda ca mq. 27,00 risultano impropriamente utilizzati a camera d'albergo. La superficie aeroilluminante – rapporto R.A.I. – risulta essere attualmente inferiore ad un decimo per la camera d'albergo in relazione alla superficie aeroilluminante della finestra … dunque non ha i requisiti per essere considerata abitabile/agibile dunque non può essere utilizzata come stanza di albergo;
La superficie aeroilluminante – rapporto
R.A.I. – risulta essere attualmente inferiore ad un decimo anche per la stanza in adiacenza alla prima, ripostiglio, in relazione alla superficie aeroilluminante della finestra … dunque non ha i requisiti per essere considerata abitabile/agibile>>, concludendo che << … non occorrono opere edilizie per ripristinare lo status quo ante – quindi ad autorimessa – in quanto in assenza dei requisiti minimi di aero-illuminazione prescritti dal Regolamento Edilizio vigente lo stato dei luoghi non si configura come abuso edilizio, non avendo comportato aumento di S.L. né di volumetria urbanisticamente rilevante ai sensi dell'art.
5.7.c. e 5.7.i delle N.T.A. del Piano delle Regole del P.G.T. vigente – locali tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone - ma solo un uso improprio di detto locale che non potrà essere utilizzato come camera d'albergo ma solamente come deposito/ripostiglio/rimessa di motocicli e servizi igienici e corridoi>>.
Sulla base delle esaminate valutazioni peritali, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, la realizzazione di una camera d'albergo in luogo dell'originaria autorimessa non avrebbe potuto essere sanata in via ordinaria sicché detto locale non avrebbe potuto essere utilizzato come spazio abitabile mancandone i requisiti abitativi.
Ne consegue che la minor volumetria degli spazi abitabili hanno rivestito significativa incidenza nella valutazione complessiva della convenienza economica e funzionale dell'affare, e pertanto la questione dell'abitabilità, costituendo elemento centrale della valutazione complessiva della operazione economica, incide sulla valutazione complessiva dell'opportunità di proseguire le trattative per la conclusione dell'affare.
pagina 19 di 21 Né appare dirimente l'offerta della di sanare a proprie cure e spese le Parte_1 difformità riscontrate, atteso che come accertato dal CTU, in assenza dei requisiti minimi di aero- illuminazione prescritti dalla normativa edilizia vigente – e, dunque, in assenza dei requisiti per la permanenza continuativa di persone – il locale posto al piano terra non poteva essere utilizzato come spazio abitativo.
La circostanza che dette difformità siano emerse per entità ed importo inferiore a quello inizialmente prospettato dalla non rende la scelta della società appellata di non proseguire le trattative CP_2 illegittima. Occorre all'uopo ricordare che nell'ambito della responsabilità precontrattuale è sufficiente che sussista un giustificato motivo per interrompere le trattative, non anche, come in ambito contrattuale, che sia connotato da “gravità” o da “non scarsa importanza”.
Segue il rigetto del relativo motivo di appello.
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Del pari appare infondato anche il terzo motivo d'appello con cui parte appellante censura la regolamentazione delle spese.
Contrariamente a quanto assunto da parte appellante, a regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio è stata disposta dal Tribunale in conformità con la regola della soccombenza che, in quanto reciproca, ha comportato una compensazione parziale delle spese di lite. Trattandosi di domande con valore considerevolmente diverso – e segnatamente di euro 322.146,18 quella della e di euro 19.032,00 quella della – non avrebbe potuto essere Parte_1 CP_2 disposta l'integrale compensazione.
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Alla luce di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza appellata.
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Le eccezioni sollevare da con l'appello incidentale condizionato non possono essere CP_2 esaminate dalla Corte stante il rigetto dell'appello principale.
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Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono necessariamente la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellante va condannata alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio di appello che vanno liquidate, in ragione del CP_2 valore della causa (compreso nello scaglione tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00) e dell'attività
pagina 20 di 21 difensiva svolta, applicate le tariffe professionali vigenti da attestare in prossimità dei valori medi, in complessivi euro 14.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, Cpa ed IV, se dovuta, come per legge.
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Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 Parte_1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] in proprio e nella qualità di procuratrice della Parte_1 Controparte_1
, nei confronti di avverso la sentenza n. 8299/2024 pubblicata in data
[...] CP_2
25/09/2024 del Tribunale di Milano, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro CP_2
14.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 Parte_1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19/11/2025.
Il Consigliere estensore dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Irene Lupo
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