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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/09/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2167/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. DO Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2167/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRANZONI MONICA LUISA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
VALENTINI BARBARA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. Casa coniugale: assegnazione a della casa Parte_1
coniugale, dove risiederà con i figli e sita in NO Per_1 Persona_2
ES (MO), Via Pietro Micca n.38, della quale è proprietaria, completa degli arredi, suppellettili e accessori e di tutto quanto la compone, avendo già ritirato i propri beni ed effetti personali. Ciò ad CP_1
eccezione del mobile della TV in rovere e del baule della macchina, beni di proprietà di terzi, di cui il provvederà all'asporto previo accordo con CP_1
la medesima , a propria volta, provvederà Pt_1 Parte_1
all'asporto dei documenti personali di archivio e delle attrezzature sportive personali (sci, scarponi, caschi e giacche per motocicletta), una piccola specchiera in legno di sua proprietà che si trovano presso l'indirizzo in
NO (MO), Via Curiel n.6, nell'immobile di cui è CP_1
comproprietario, previo accordo con il medesimo CP_1 CP_1
provvederà a trasferire la propria residenza entro 15 giorni dalla sentenza di separazione.
2. Rapporti con la prole: Poiché entrambi i figli sono maggiori di età,
verranno concordate direttamente con il padre le loro occasioni di incontro e frequentazione, con adeguato e preventivo avviso alla madre. I genitori coopereranno per responsabilizzarli adeguatamente all'impegno scolastico.
3. Mantenimento della prole: Dal mese di settembre 2024 CP_1
è tenuto a corrispondere un contributo di € 350,00= ciascuno per il mantenimento dei figli, versando mensilmente e per 12 mesi l'anno, €
200,00= direttamente a ciascun figlio a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a loro rispettivamente intestato, ed € 150,00= per ciascun figlio a entro il giorno 15 del mese, a mezzo bonifico Parte_1
bancario sulle coordinate Iban [...]. Il relativo importo sarà maggiorato della variazione positiva registrata dall'Istat Operai ed Impiegati a partire dal secondo anno. Eventuali emolumenti sociali e/o assistenziali riferibili ai figli -ad oggi l'assegno unico- è attribuito alla madre nella misura del 100%, Parte_1
stante la rinuncia di alla quota a lui spettante per i figli in CP_1
favore di , mentre tutte le detrazioni per spese ed oneri Parte_1
riguardanti i figli non ricomprese nell'Assegno Unico verranno suddivise in misura proporzionale all'effettiva partecipazione alla spesa.
4. Spese straordinarie: Dal mese di settembre 2024, le seguenti spese di carattere straordinario relative ai figli e DO e come Per_1
individuate dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Modena saranno ripartite tra i genitori al 50%:
-spese IC (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario
Nazionale;
-spese IC (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese AS (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, tasse universitarie di istituti pubblici;
b) libri di te-sto e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese AS (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese EXTRAAS (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreati-vo estivo e gruppo estivo;
c) spese per tutte le attività già precedentemente concordate tra le parti;
-spese EXTRAAS (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) viaggi e vacanze. Le spese straordinarie saranno rimborsate tempestivamente in favore del genitore che per primo ne ha anticipato il pagamento, in ogni caso sempre entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello in cui viene richiesto, previa esibizione della documentazione di riferimento, quando possibile. Il genitore il quale, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.), si dimostrerà dissenziente, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Le Parti convengono che da settembre 2024 devono considerarsi di carattere straordinario, divise al 50%, le spese relative all'abbigliamento dei figli, da concordare direttamente con loro, nonché alle automobili in uso a Per_1
e DO (bolli, assicurazione, tagliandi). Sempre da settembre 2024 il padre provvede al pagamento dell'utenza telefonica di DO e la madre a quella di . Per_1
5. Contributo al mantenimento del coniuge: I ricorrenti dichiarano e si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere allo stato ragioni per richiedere nulla a titolo di mantenimento e/o alimenti l'una dall'altro e viceversa.
6. Divisione del patrimonio mobiliare comune: I ricorrenti convengono di procedere, una volta depositato il presente ricorso, alla divisione al 50%
degli investimenti in essere presso e intestati a Controparte_2
contratti n. 9174389-9117916- 9174389, il cui Parte_1
controvalore al 31/3/2025 era di € 43.831,53=, mediante liquidazione in danaro al signor per consentire alla medesima di CP_1 Parte_1
mantenere per sé l'intestazione dei contratti di investimento già in essere.
Dall'importo corrispondente alla metà di spettanza di , verrà CP_1
trattenuto in favore di l'importo di € 2.962,00=, a Parte_1
definizionene e completo adempimento da parte di di CP_1
quanto da lui dovuto a : Parte_1
(i) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario da settembre 2024
a maggio 2025 compreso;
(ii) per la metà delle spese di carattere straordinario dei figli da settembre
2024 a maggio 2025 compreso;
(iii) per la metà delle spese ancora dovute per utenze della casa già coniugale alla data del trasferimento del signor del 31/8/2024, CP_1
nonché
(iv) per prelievi dal conto comune relativi a spese personali di ciascuno dei coniugi, null'altro residuando.
Dall'importo di € 2.962,00= dovuto a potrà essere Parte_1
detratto in compensazione quanto costituisce la metà del saldo spettante a del conto corrente cointestato n. 001 2111091-4 in CP_1
essere presso , che le Parti provvederanno a chiudere Controparte_2
quanto prima, con la conseguente e corrispondente riduzione di quanto tratterrà dalla metà degli investimenti nei confronti di Parte_1
, come sopra in-dicato. CP_1
7. Le parti convengono che le eventuali detrazioni e benefici fiscali relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o bonus e/o acqui-sto arredi, prima d'ora maturati e di cui ha prima d'ora beneficiato il sig. anche in riferimento all'immobile di proprietà della sig.ra CP_1
rimarranno in capo al medesimo , ogni eccezione Pt_1 CP_1
rinunciata e/o rimossa.
8. Altri accordi tra i ricorrenti: a definizione di ogni e qualsiasi pretesa, di qualsiasi genere, dipendente da qualsivoglia ragione o titolo, Pt_1
e convengono in occasione del presente
[...] CP_1
procedimento cumulativo di separazione e divorzio, le seguenti assegnazioni a favore dei figli e : Persona_3 Persona_2
i. in caso di vendita dell'immobile già costituente casa coniugale in NO
ES (MO), Via Pietro Micca n.38, identificato catastalmente al NCEU di NO ES (Foglio 22, Mappale 306, sub.6, Cat. A/7, cl.4, vani
9, piani S1-T e Foglio 22, Mappale 306, Sub. 8, Cat. C/6, piano S1),
, che ne è proprietaria, riconoscerà ai figli la cifra minima Parte_1
di € 30.000,00= (eurotrentamila/00) ciascuno, salvo il maggior valore della nuda proprietà del 50% dell'immobile, ricavabile dal prezzo di vendita al netto delle relative spese.
ii. Altrettanto in caso di atto a titolo gratuito a favore di terzi e in tale caso si farà riferimento alla valutazione mediana dell'Osservatorio del Mercato
Immobiliare, tenendo conto della valorizzazione più favorevole sulla base della diversa età dei fratelli.
iii. In caso e in occasione di nuove nozze -che non escludono la successiva scelta o necessità di vendere l'immobile, alla quale si potrà procedere liberamente senza per questo dover corrispondere altro ai figli– Pt_1 intesterà a titolo di assegnazione ai figli, senza alcun
[...]
corrispettivo, il diritto di nuda proprietà sul 50% dell'immobile già casa coniugale in NO ES (MO), Via Pietro Micca n.38 del quale è proprietaria, con atto a spese a carico dei genitori in parti uguali e avvalendosi dei benefici previsti per gli atti di assegnazione in sede di separazione e divorzio.
In caso di successiva vendita d'accordo con i figli, la sig.ra Pt_1
riconoscerà loro come minimo €. 30.000,00= (€urotrentamila/00) ciascuno, salva la maggior somma, ricavabile dal prezzo di vendita al netto delle relative spese, per la nuda proprietà del 50% dell'immobile,
determinata avuto riguardo alla valorizzazione della nuda proprietà all'epoca dell'atto e scegliendo per entrambi la percentuale più favorevole tenuto conto della differenza di età tra i fratelli. Per gli atti esecutivi dei presenti accordi che trovano la propria giustificazione causale nell'assetto dei rapporti economici e patrimoniali intervenuti tra essi coniugi si richiede sin d'ora l'applicazione di ogni beneficio, anche in termini di riduzione e/o esenzione, previsto per gli atti dipendenti dall'occasione di separazione e/o divorzio.
9. Gestione del cane : le Parti convengono che il cane , iscritto Pt_2 Pt_2
all'anagrafe canina a nome di e di affezione per i Parte_1
ricorrenti e i figli sia, per il tramite dei figli che hanno già dato la loro disponibilità, collocato a settimane alterne a casa di ciascuno dei ricorrenti, dividendo al 50% le spese per il veterinario e le cure mediche. 10. Clausola finale: Le parti danno infine atto di aver così regolamentato ogni e qualsiasi e per qualsivoglia titolo o ragione loro presente e futuro rap-porto economico e che, salvo quanto espressamente concordato nelle suestese condizioni, null'altro hanno, definitivamente e irrevocabilmente,
a che pretendere l'uno dall'altro.
11. Spese: Le spese vive relative alla presente procedura cumulativa sono divise in ragione della metà e sono compensate le spese ed i compensi dei rispettivi difensori”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze. -La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 CP_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a SASSUOLO (MO) il 21/05/1979 e nato a [...]_1
(MO) il 09/09/1974
2. OMOLOGA le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FIORANO
MODENESE di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2000, atto n.76, Parte II serie A) 4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
DO Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. DO Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2167/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRANZONI MONICA LUISA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
VALENTINI BARBARA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. Casa coniugale: assegnazione a della casa Parte_1
coniugale, dove risiederà con i figli e sita in NO Per_1 Persona_2
ES (MO), Via Pietro Micca n.38, della quale è proprietaria, completa degli arredi, suppellettili e accessori e di tutto quanto la compone, avendo già ritirato i propri beni ed effetti personali. Ciò ad CP_1
eccezione del mobile della TV in rovere e del baule della macchina, beni di proprietà di terzi, di cui il provvederà all'asporto previo accordo con CP_1
la medesima , a propria volta, provvederà Pt_1 Parte_1
all'asporto dei documenti personali di archivio e delle attrezzature sportive personali (sci, scarponi, caschi e giacche per motocicletta), una piccola specchiera in legno di sua proprietà che si trovano presso l'indirizzo in
NO (MO), Via Curiel n.6, nell'immobile di cui è CP_1
comproprietario, previo accordo con il medesimo CP_1 CP_1
provvederà a trasferire la propria residenza entro 15 giorni dalla sentenza di separazione.
2. Rapporti con la prole: Poiché entrambi i figli sono maggiori di età,
verranno concordate direttamente con il padre le loro occasioni di incontro e frequentazione, con adeguato e preventivo avviso alla madre. I genitori coopereranno per responsabilizzarli adeguatamente all'impegno scolastico.
3. Mantenimento della prole: Dal mese di settembre 2024 CP_1
è tenuto a corrispondere un contributo di € 350,00= ciascuno per il mantenimento dei figli, versando mensilmente e per 12 mesi l'anno, €
200,00= direttamente a ciascun figlio a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a loro rispettivamente intestato, ed € 150,00= per ciascun figlio a entro il giorno 15 del mese, a mezzo bonifico Parte_1
bancario sulle coordinate Iban [...]. Il relativo importo sarà maggiorato della variazione positiva registrata dall'Istat Operai ed Impiegati a partire dal secondo anno. Eventuali emolumenti sociali e/o assistenziali riferibili ai figli -ad oggi l'assegno unico- è attribuito alla madre nella misura del 100%, Parte_1
stante la rinuncia di alla quota a lui spettante per i figli in CP_1
favore di , mentre tutte le detrazioni per spese ed oneri Parte_1
riguardanti i figli non ricomprese nell'Assegno Unico verranno suddivise in misura proporzionale all'effettiva partecipazione alla spesa.
4. Spese straordinarie: Dal mese di settembre 2024, le seguenti spese di carattere straordinario relative ai figli e DO e come Per_1
individuate dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Modena saranno ripartite tra i genitori al 50%:
-spese IC (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario
Nazionale;
-spese IC (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese AS (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, tasse universitarie di istituti pubblici;
b) libri di te-sto e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese AS (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese EXTRAAS (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreati-vo estivo e gruppo estivo;
c) spese per tutte le attività già precedentemente concordate tra le parti;
-spese EXTRAAS (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) viaggi e vacanze. Le spese straordinarie saranno rimborsate tempestivamente in favore del genitore che per primo ne ha anticipato il pagamento, in ogni caso sempre entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello in cui viene richiesto, previa esibizione della documentazione di riferimento, quando possibile. Il genitore il quale, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.), si dimostrerà dissenziente, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Le Parti convengono che da settembre 2024 devono considerarsi di carattere straordinario, divise al 50%, le spese relative all'abbigliamento dei figli, da concordare direttamente con loro, nonché alle automobili in uso a Per_1
e DO (bolli, assicurazione, tagliandi). Sempre da settembre 2024 il padre provvede al pagamento dell'utenza telefonica di DO e la madre a quella di . Per_1
5. Contributo al mantenimento del coniuge: I ricorrenti dichiarano e si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere allo stato ragioni per richiedere nulla a titolo di mantenimento e/o alimenti l'una dall'altro e viceversa.
6. Divisione del patrimonio mobiliare comune: I ricorrenti convengono di procedere, una volta depositato il presente ricorso, alla divisione al 50%
degli investimenti in essere presso e intestati a Controparte_2
contratti n. 9174389-9117916- 9174389, il cui Parte_1
controvalore al 31/3/2025 era di € 43.831,53=, mediante liquidazione in danaro al signor per consentire alla medesima di CP_1 Parte_1
mantenere per sé l'intestazione dei contratti di investimento già in essere.
Dall'importo corrispondente alla metà di spettanza di , verrà CP_1
trattenuto in favore di l'importo di € 2.962,00=, a Parte_1
definizionene e completo adempimento da parte di di CP_1
quanto da lui dovuto a : Parte_1
(i) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario da settembre 2024
a maggio 2025 compreso;
(ii) per la metà delle spese di carattere straordinario dei figli da settembre
2024 a maggio 2025 compreso;
(iii) per la metà delle spese ancora dovute per utenze della casa già coniugale alla data del trasferimento del signor del 31/8/2024, CP_1
nonché
(iv) per prelievi dal conto comune relativi a spese personali di ciascuno dei coniugi, null'altro residuando.
Dall'importo di € 2.962,00= dovuto a potrà essere Parte_1
detratto in compensazione quanto costituisce la metà del saldo spettante a del conto corrente cointestato n. 001 2111091-4 in CP_1
essere presso , che le Parti provvederanno a chiudere Controparte_2
quanto prima, con la conseguente e corrispondente riduzione di quanto tratterrà dalla metà degli investimenti nei confronti di Parte_1
, come sopra in-dicato. CP_1
7. Le parti convengono che le eventuali detrazioni e benefici fiscali relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o bonus e/o acqui-sto arredi, prima d'ora maturati e di cui ha prima d'ora beneficiato il sig. anche in riferimento all'immobile di proprietà della sig.ra CP_1
rimarranno in capo al medesimo , ogni eccezione Pt_1 CP_1
rinunciata e/o rimossa.
8. Altri accordi tra i ricorrenti: a definizione di ogni e qualsiasi pretesa, di qualsiasi genere, dipendente da qualsivoglia ragione o titolo, Pt_1
e convengono in occasione del presente
[...] CP_1
procedimento cumulativo di separazione e divorzio, le seguenti assegnazioni a favore dei figli e : Persona_3 Persona_2
i. in caso di vendita dell'immobile già costituente casa coniugale in NO
ES (MO), Via Pietro Micca n.38, identificato catastalmente al NCEU di NO ES (Foglio 22, Mappale 306, sub.6, Cat. A/7, cl.4, vani
9, piani S1-T e Foglio 22, Mappale 306, Sub. 8, Cat. C/6, piano S1),
, che ne è proprietaria, riconoscerà ai figli la cifra minima Parte_1
di € 30.000,00= (eurotrentamila/00) ciascuno, salvo il maggior valore della nuda proprietà del 50% dell'immobile, ricavabile dal prezzo di vendita al netto delle relative spese.
ii. Altrettanto in caso di atto a titolo gratuito a favore di terzi e in tale caso si farà riferimento alla valutazione mediana dell'Osservatorio del Mercato
Immobiliare, tenendo conto della valorizzazione più favorevole sulla base della diversa età dei fratelli.
iii. In caso e in occasione di nuove nozze -che non escludono la successiva scelta o necessità di vendere l'immobile, alla quale si potrà procedere liberamente senza per questo dover corrispondere altro ai figli– Pt_1 intesterà a titolo di assegnazione ai figli, senza alcun
[...]
corrispettivo, il diritto di nuda proprietà sul 50% dell'immobile già casa coniugale in NO ES (MO), Via Pietro Micca n.38 del quale è proprietaria, con atto a spese a carico dei genitori in parti uguali e avvalendosi dei benefici previsti per gli atti di assegnazione in sede di separazione e divorzio.
In caso di successiva vendita d'accordo con i figli, la sig.ra Pt_1
riconoscerà loro come minimo €. 30.000,00= (€urotrentamila/00) ciascuno, salva la maggior somma, ricavabile dal prezzo di vendita al netto delle relative spese, per la nuda proprietà del 50% dell'immobile,
determinata avuto riguardo alla valorizzazione della nuda proprietà all'epoca dell'atto e scegliendo per entrambi la percentuale più favorevole tenuto conto della differenza di età tra i fratelli. Per gli atti esecutivi dei presenti accordi che trovano la propria giustificazione causale nell'assetto dei rapporti economici e patrimoniali intervenuti tra essi coniugi si richiede sin d'ora l'applicazione di ogni beneficio, anche in termini di riduzione e/o esenzione, previsto per gli atti dipendenti dall'occasione di separazione e/o divorzio.
9. Gestione del cane : le Parti convengono che il cane , iscritto Pt_2 Pt_2
all'anagrafe canina a nome di e di affezione per i Parte_1
ricorrenti e i figli sia, per il tramite dei figli che hanno già dato la loro disponibilità, collocato a settimane alterne a casa di ciascuno dei ricorrenti, dividendo al 50% le spese per il veterinario e le cure mediche. 10. Clausola finale: Le parti danno infine atto di aver così regolamentato ogni e qualsiasi e per qualsivoglia titolo o ragione loro presente e futuro rap-porto economico e che, salvo quanto espressamente concordato nelle suestese condizioni, null'altro hanno, definitivamente e irrevocabilmente,
a che pretendere l'uno dall'altro.
11. Spese: Le spese vive relative alla presente procedura cumulativa sono divise in ragione della metà e sono compensate le spese ed i compensi dei rispettivi difensori”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze. -La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 CP_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a SASSUOLO (MO) il 21/05/1979 e nato a [...]_1
(MO) il 09/09/1974
2. OMOLOGA le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FIORANO
MODENESE di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2000, atto n.76, Parte II serie A) 4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
DO Di Pasquale