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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 11/03/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 631/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
SCOGNAMIGLIO CLAUDIO
APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. IACOVINO VINCENZO e Controparte_1 dall'Avv. RUBINO ANTONIO APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza parziale N. 4963/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 23.9.2022
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 7.000 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellato, dichiaratisi antistatari.
Dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 11/03/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi
FATTO E DIRITTO Con sentenza del 15795/09 del 20/10/2009 depositata il 16/02/2010, Il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato del
24/11/2003 tra e la nonché la natura giornalistica della Controparte_1 Parte_1
Parte prestazione del lavoratore da tale data e aveva condannato la riammetterlo in servizio con le mansioni di redattore ordinario.
La società, con nota dell'8.10.2010 (documento 3 della resistente attuale appellante in primo grado), al solo dichiarato fine di dare provvisoria esecuzione del dispositivo di sentenza, pur con tutte le riserve di impugnazione e di contestazione e senza che ciò dovesse essere inteso come acquiescenza o riconoscimento della natura giornalistica del rapporto aveva disposto la provvisoria “riammissione in servizio riconoscendoLe, altresì, sempre provvisoriamente, la qualifica di redattore con inquadramento presso la ”. Controparte_2
La nota proseguiva che:
“Fermo restando quanto sopra - Il suo rapporto di lavoro è provvisoriamente regolato dal Contratto
Nazionale di Lavoro Giornalistico e dell'Accordo Integrativo vigenti per i giornalisti dipendenti della Part
Le precisiamo che, in relazione alla natura delle Sue mansioni, Ella è tenuta, ove richiestoLe, alla guida degli automezzi sociali - Ai sensi dell'art. 8 del Contratto Nazionale di Lavoro
Giornalistico, Ella potrà prestare la Sua opera esclusivamente in favore di questa azienda e, pertanto, non potrà assumere altri incarichi senza esserne previamente autorizzato per iscritto.”.
Con altra nota in pari data (documento 4 della resistente attuale appellante in primo grado), l'azienda aveva assegnato provvisoriamente alla Direzione di fermo restando Controparte_1 CP_3
l'inquadramento presso la . Controparte_2
Con sentenza n. 6776/14 del 16/7/2014, pubblicata il 18.9.2014 la Corte d'Appello di Roma aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale n. 15795/09 dichiarando la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 28/11/1990 e condannando la a riammettere Pt_1
in servizio il sig. con la qualifica di assistente ai programmi 3° livello in luogo delle mansioni CP_1
giornalistiche di redattore ordinario riconosciute al lavoratore in primo grado.
La pertanto, con successiva nota del 19 luglio 2018 aveva invitato Controparte_4
il lavoratore a voler restituire la somma di euro 101.754,19 (comprensiva di interessi legali calcolati fino al 20 giugno 2018) a titolo di differenza tra le somme corrisposte in esecuzione in via provvisoria senza acquiescenza della sentenza di primo grado del Tribunale di Roma e quelle viceversa dovute per l'effetto dell'inquadramento in qualità di assistente ai programmi di livello 5, riconosciuto dalla sentenza di riforma della Corte d'appello.
L'odierno appellato, con nota del 31 ottobre 2018, aveva respinto le pretese restitutorie dell'azienda. Parte Successivamente, in data 23 luglio 2019, era stata siglata un'ipotesi di accordo tra CP_5 volta alla “… individuazione di 250 risorse da reperire nell'ambito del personale iscritto all'albo dei giornalisti - elenco professionisti alla data di sottoscrizione del presente accordo e da contrattualizzare con qualifica giornalistica (redattore) nelle prossime stagioni produttive
2020/2021 e 2021/2022…”. Parte Aveva fatto seguito l'avviso di accertamento interno pubblicato da n data 25 novembre 2019, con il quale venivano, in particolare disciplinate le modalità di formalizzazione contrattuale.
rientrava tra i soggetti ammessi a partecipare alle nuove procedure. Controparte_1
Il giorno 9 giugno 2020 le parti sociali avevano convenuto di superare le iniziali pattuizioni, eliminando le prove selettive e avevano disposto l'assunzione di tutti gli aventi titolo entro il 1° ottobre 2020.
Part Senonché, dopo altri contatti tra le parti, con nota del 22 settembre 2020, la pur dichiarando di permanere disponibile alla sottoscrizione del previsto verbale di conciliazione, aveva negato di poter procedere in tal senso poiché “… non si è dichiarato disponibile a restituire la somma CP_1 richiesta…”, soggiungendo peraltro: “ Le facciamo altresì presente che, anche in base alla normativa fiscale attualmente in vigore, il credito RAI risulta pari ad euro 92.188,95”; 15) che la clausola contenuta nel punto 9 del bando era illegittima in quanto lesiva dei diritti costituzionalmente garantiti e comunque inapplicabile per assenza di contenzioso. Part A motivazione del proprio rifiuto, la aveva precisato che l'accordo del 23.7.2019 prevedeva espressamente che: “Per coloro che hanno un contenzioso pendente con l'Azienda, la relativa rinuncia in sede sindacale sarà condizione obbligatoria per l'assunzione”.
Tutto ciò premesso, , con ricorso al tribunale di Roma, iscritto al n. r.g. 32616/2020, Controparte_1
ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'intervenuta conclusione del contratto giornalistico con decorrenza dall'1 ottobre 2020 ovvero, in subordine, accertarsi l'obbligo della convenuta di stipulare un contratto con i medesimi contenuti e la medesima decorrenza (o altra ritenuta di giustizia) nonché il pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle retribuzioni giornalistiche non percepite dall'1 ottobre 2020.
Si è costituita la domandando il rigetto delle avverse domande. Parte_1
La resistente attuale appellante, poi, con separato ricorso al medesimo tribunale di Roma, iscritto al numero r.g. 5043/2021, ha chiesto la condanna di al pagamento in suo favore della Controparte_1
somma netta di euro 92.188,95, dovuti a titolo di restituzione delle differenze retributive percepite in eccesso tra il 20.10.2009, data di pronuncia della sentenza n. 15795/09 e la pubblicazione della sentenza 6776/2014 della Corte d'Appello di Roma.
L'odierno appellato si è costituito in giudizio, domandando il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Roma, riuniti i procedimenti, con la sentenza in epigrafe ha così statuito:
“-non definitivamente pronunciando;
-condanna la a stipulare con un contratto di assunzione a tempo Parte_1 Controparte_1
indeterminato come giornalista con mansione ed inquadramento di redattore ex CCNLG vigente con decorrenza 1 ottobre 2020 ed a corrispondergli la correlata retribuzione a far data dall'1 maggio
2022;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio e la nomina di c.t.u. contabile al fine di accertare la pregressa situazione contabile debitoria\creditoria come da ordinanza a verbale.” Part In proposito, il primo giudice ha osservato essere stato illogico ed illegittimo, da parte della negare la stipula del contratto giornalistico, pretendendo la restituzione di una somma unilateralmente calcolata dalla medesima società ed affermando che solo tale integrale restituzione avrebbe potuto comportare la sottoscrizione del verbale di conciliazione da parte della stessa, in quanto, al momento,
non aveva avanzato alcuna richiesta/pretesa alla quale dovesse rinunciare né vi era Controparte_1
alcun contenzioso in atto (provocato dal lavoratore), ma semplicemente una (teoricamente legittima)
Parte richiesta restitutoria di d una (teoricamente altrettanto legittima) resistenza del prestatore.
Infatti, da un punto di vista di mera logica interpretativa, era chiaro che la finalità dell'azienda nel pretendere l'inserimento, nell'accordo sindacale, di una clausola di conciliazione “tombale”, era stata quella di ottenere, come contropartita della stipula di un contratto di lavoro giornalistico attraverso il ricorso ad una “corsia preferenziale”, la sicurezza e la tranquillità di non trovarsi, all'indomani della stipula, coinvolta in un nuovo contenzioso (magari proprio sulle mansioni) ipoteticamente lungo e costoso o di doverne proseguire uno pregresso, di talché la comune volontà delle parti collettive non poteva che essere volta a recepire tale intendimento, non certo a legittimare la pretesa della parte datoriale di ottenere un pagamento (anche restitutorio) di somma unilateralmente determinata senza alcuna possibilità di interlocuzione da parte del lavoratore.
Quanto, poi, alla liquidazione delle reciproche pretese di dare e avere, per quel che rileva ancora nel presente grado, la sentenza gravata ha trascritto il contenuto dell'ordinanza di ammissione di consulenza tecnica contabile, con la quale era stato chiesto all'ausiliare del tribunale di tenere conto del trattamento economico di redattore per il periodo dal 20 ottobre 2009 al 16 luglio 2014 e successivamente dall'1 ottobre 2020 al 30 aprile 2022.
Ciò perché per il periodo intercorrente tra la pronuncia di primo grado e la sentenza di parziale riforma di secondo grado, spettava al lavoratore a titolo risarcitorio una somma pari alle retribuzioni di redattore, atteso che in tal senso era il decisum del Giudice di primo grado, al quale l'azienda non avrebbe certo potuto (temporaneamente) sottrarsi, restando quindi del tutto irrilevante se (come pure sostenuto dalla società) l'odierno appellato avesse o meno svolto di fatto tali mansioni.
Ha proposto appello la affidandosi alle seguenti censure. Parte_1
1) Con il primo motivo si lamenta l'errore di diritto, di evidente portata decisiva, che si addebita alla sentenza appellata, consistente nell'avere la stessa operato una lettura / interpretazione restrittiva delle clausole degli accordi sindacali, contraria a quella effettivamente voluta dalle parti sociali;
la sentenza avrebbe altresì omesso di tener conto degli elementi acquisiti al Part processo, nello specifico, delle deduzioni difensive della relative alle rivendicazioni sollevate dal sig. pur dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Corte CP_1
d'Appello, apprezzabili come dichiarazioni confessorie dell'esistenza di un “contenzioso” sia pure stragiudiziale, nonché al comportamento inadempiente del lavoratore rispetto alle pretese Part restitutorie della
2) Erroneità del capo della decisione gravata con il quale è stato conferito incarico al c.t.u. di tenere conto, ai fini della spettanza, tra la sentenza del tribunale del 20.10.2009 e quella della
Corte d'Appello del 16.7.2016, della retribuzione commisurata alla qualifica di redattore ordinario anziché di assistente ai programmi. A tale errore il primo giudice sarebbe giunto per avere fallacemente ritenuto irrilevante la circostanza, allegata da essa attuale appellante, che in seguito alla riammissione in servizio disposta con le note dell'8.1.2010 l'appellato non
CP_ avesse mai svolto attività giornalistica. Egli, infatti, era stato assegnato alla Direzione Di
ossia non a una testata giornalistica.
[...]
L'appellante ha quindi comandato respingersi tutte le domande proposte dall' nei giudizi CP_1
riuniti in primo grado e condannarsi il medesimo al pagamento di euro 92.188,95, ossia dela somma oggetto di domanda di condanna al pagamento con il ricorso r.g. 504372021 Tribunale di
Roma.
Si è costituito , il quale ha domandato respingersi l'appello. Controparte_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo in epigrafe.
L'appello è infondato.
Non merita adesione, innanzitutto, la prima censura.
Ritiene questa Corte territoriale di dover condividere appieno l'interpretazione della clausola contenuta nell'Accordo del 23.7.2019 sposata dal primo giudice. Questa prevedeva, nel punto sopra riportato testualmente, che condizione per la stipula della conciliazione e per l'assunzione dei lavoratori, fosse la rinuncia al contenzioso per coloro che ne avessero in corso con l'Azienda.
Già sul piano prettamente letterale, rinuncia al contenzioso, non accompagnata dalla precisazione dell'estensione esplicita della clausola anche alla resistenza, era cosa diversa dalla rinuncia alla Part resistenza, alla quale invece la a subordinato la stipula del contratto di lavoro giornalistico con l'appellato.
L'oggetto da rinunciare, sotto il profilo lessicale, sembrava evidentemente confinato al caso delle pretese avanzate dai lavoratori e non riferito anche all'opposizione alle pretese avanzate dalla controparte.
Sul piano della logica, poi, come ben argomentato dal Tribunale, era chiaro che la finalità dell'azienda nel pretendere l'inserimento, nell'accordo sindacale, di una clausola di conciliazione “tombale”, era stato quella di ottenere, come contropartita della stipula di un contratto di lavoro giornalistico attraverso il ricorso ad una “corsia preferenziale”, la sicurezza e la tranquillità di non trovarsi, all'indomani della stipula, coinvolta in un nuovo contenzioso (magari proprio sulle mansioni) ipoteticamente lungo e costoso o di doverne proseguire uno pregresso;
ma la comune volontà delle parti collettive non poteva, in difetto di esplicito riferimento anche alla rinuncia a opporsi alle pretese
Part della legittimare la pretesa di quest'ultima di ottenere un pagamento (anche restitutorio) di somma unilateralmente determinata e contestata da parte del lavoratore.
Il primo motivo di appello, pertanto, deve essere respinto.
Non coglie nel segno nemmeno la seconda censura.
Ritiene il Collegio che sia invocabile il principio giurisprudenziale di legittimità, risalente e mai posto in discussione almeno da Cassazione, sentenza 11731/1997, secondo cui qualora l'ordine di reintegrazione ai sensi dell'art. 18, secondo comma, legge n. 300 del 1970 (nel testo anteriore alla legge n. 108 del 1990) venga rimosso con successiva sentenza, dichiarativa della legittimità del licenziamento, le retribuzioni maturate dal lavoratore fino alla pronuncia di tale sentenza (di riforma) restano irripetibili, per effetto del principio del rapporto lavorativo di fatto (art. 2126 cod. civ.), equiparandosi all'effettività delle prestazioni lavorative la messa a disposizione delle medesime, mentre è a carico del datore di lavoro la prova della mancata disponibilità di dette prestazioni.
Detto principio, seppur pronunciato con riguardo al caso della riforma in appello della sentenza di primo grado che abbia disposto la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con conseguente condanna del datore al pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento dichiarato illegittimo alla effettiva reintegra, ben può essere applicato anche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, nella quale viene in considerazione – non già la riforma di una sentenza che avesse annullato un licenziamento bensì – la riforma (parziale) di una sentenza che aveva dichiarato la nullità del termine apposto a un contratto.
Nell'una come nell'altra ipotesi vengono in considerazione prestazioni rese dal lavoratore in seguito al ripristino di una certa funzionalità del rapporto in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, situazione alla quale è succeduta la revoca della decisione in appello.
Ne consegue che, anche nel caso oggetto del presente giudizio, è pienamente invocabile l'articolo
2126 c.c. nella fase in cui il rapporto ha avuto esecuzione sulla base di un titolo poi caducato in esito all'impugnazione.
Così impostati i termini giuridici della questione sottoposta alla Corte con il secondo motivo di appello, nel caso di specie, esattamente come osservato dal Tribunale, non era necessario il concreto espletamento delle mansioni giornalistiche da parte dell'appellato.
Questi, infatti, era semplicemente tenuto a offrire la propria prestazione, offerta che è stata chiaramente formulata, avendo egli accettato la nota 8.1.2010 con la quale gli veniva comunicato il collocamento alla testata giornalistica “ ”, con inquadramento come redattore e richiamo CP_2 delle clausole tipiche del rapporto di lavoro giornalistico alle dipendenze dell'appellante (in particolare si allude all'impego all'uso di mezzi aziendali per i movimenti e all'obbligo di riservatezza ex art. 8 CCNL giornalistico).
Con la restituzione, debitamente firmata, di tale nota, in data 12.1.2010, l'appellato ha evidentemente
– in modo implicito ma assolutamente univoco – offerto la propria prestazione di lavoro giornalistico.
Quindi, anche se fosse vera la circostanza che l'azienda, come deduce l'atto di appello, lo avrebbe invece concretamente adibito a compiti non di redattore, bensì di assistente ai programmi, tale unilaterale determinazione, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata (applicabile per le ragioni sopra esposte) non inciderebbe sull'applicabilità dell'art. 2126 c.c..
E' appena il caso di aggiungere che, in punto di prova, sarebbe gravato in ogni caso sull'appellante l'onere di provare che, una volta offerta dal lavoratore la prestazione giornalistica, egli fosse stato invece impegnato come assistente ai programmi.
Prova che non può certamente dirsi assolta con la sola produzione del documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione nel ricorso 32616/2020, nota dell'8.1.2010, con la quale era stata disposta l'assegnazione provvisoria alla Direzione di peraltro “fermo l'inquadramento” come CP_3
redattore.
Nulla esclude, infatti, né vi sono adeguate allegazioni o istanze istruttorie al riguardo, che presso la
Direzione del canale televisivo potessero essere espletate anche mansioni di tipo giornalistico.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere integralmente respinto. Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 7.000 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellato, dichiaratisi antistatari. Dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 11/03/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 11/03/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 631/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
SCOGNAMIGLIO CLAUDIO
APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. IACOVINO VINCENZO e Controparte_1 dall'Avv. RUBINO ANTONIO APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza parziale N. 4963/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 23.9.2022
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 7.000 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellato, dichiaratisi antistatari.
Dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 11/03/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi
FATTO E DIRITTO Con sentenza del 15795/09 del 20/10/2009 depositata il 16/02/2010, Il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato del
24/11/2003 tra e la nonché la natura giornalistica della Controparte_1 Parte_1
Parte prestazione del lavoratore da tale data e aveva condannato la riammetterlo in servizio con le mansioni di redattore ordinario.
La società, con nota dell'8.10.2010 (documento 3 della resistente attuale appellante in primo grado), al solo dichiarato fine di dare provvisoria esecuzione del dispositivo di sentenza, pur con tutte le riserve di impugnazione e di contestazione e senza che ciò dovesse essere inteso come acquiescenza o riconoscimento della natura giornalistica del rapporto aveva disposto la provvisoria “riammissione in servizio riconoscendoLe, altresì, sempre provvisoriamente, la qualifica di redattore con inquadramento presso la ”. Controparte_2
La nota proseguiva che:
“Fermo restando quanto sopra - Il suo rapporto di lavoro è provvisoriamente regolato dal Contratto
Nazionale di Lavoro Giornalistico e dell'Accordo Integrativo vigenti per i giornalisti dipendenti della Part
Le precisiamo che, in relazione alla natura delle Sue mansioni, Ella è tenuta, ove richiestoLe, alla guida degli automezzi sociali - Ai sensi dell'art. 8 del Contratto Nazionale di Lavoro
Giornalistico, Ella potrà prestare la Sua opera esclusivamente in favore di questa azienda e, pertanto, non potrà assumere altri incarichi senza esserne previamente autorizzato per iscritto.”.
Con altra nota in pari data (documento 4 della resistente attuale appellante in primo grado), l'azienda aveva assegnato provvisoriamente alla Direzione di fermo restando Controparte_1 CP_3
l'inquadramento presso la . Controparte_2
Con sentenza n. 6776/14 del 16/7/2014, pubblicata il 18.9.2014 la Corte d'Appello di Roma aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale n. 15795/09 dichiarando la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 28/11/1990 e condannando la a riammettere Pt_1
in servizio il sig. con la qualifica di assistente ai programmi 3° livello in luogo delle mansioni CP_1
giornalistiche di redattore ordinario riconosciute al lavoratore in primo grado.
La pertanto, con successiva nota del 19 luglio 2018 aveva invitato Controparte_4
il lavoratore a voler restituire la somma di euro 101.754,19 (comprensiva di interessi legali calcolati fino al 20 giugno 2018) a titolo di differenza tra le somme corrisposte in esecuzione in via provvisoria senza acquiescenza della sentenza di primo grado del Tribunale di Roma e quelle viceversa dovute per l'effetto dell'inquadramento in qualità di assistente ai programmi di livello 5, riconosciuto dalla sentenza di riforma della Corte d'appello.
L'odierno appellato, con nota del 31 ottobre 2018, aveva respinto le pretese restitutorie dell'azienda. Parte Successivamente, in data 23 luglio 2019, era stata siglata un'ipotesi di accordo tra CP_5 volta alla “… individuazione di 250 risorse da reperire nell'ambito del personale iscritto all'albo dei giornalisti - elenco professionisti alla data di sottoscrizione del presente accordo e da contrattualizzare con qualifica giornalistica (redattore) nelle prossime stagioni produttive
2020/2021 e 2021/2022…”. Parte Aveva fatto seguito l'avviso di accertamento interno pubblicato da n data 25 novembre 2019, con il quale venivano, in particolare disciplinate le modalità di formalizzazione contrattuale.
rientrava tra i soggetti ammessi a partecipare alle nuove procedure. Controparte_1
Il giorno 9 giugno 2020 le parti sociali avevano convenuto di superare le iniziali pattuizioni, eliminando le prove selettive e avevano disposto l'assunzione di tutti gli aventi titolo entro il 1° ottobre 2020.
Part Senonché, dopo altri contatti tra le parti, con nota del 22 settembre 2020, la pur dichiarando di permanere disponibile alla sottoscrizione del previsto verbale di conciliazione, aveva negato di poter procedere in tal senso poiché “… non si è dichiarato disponibile a restituire la somma CP_1 richiesta…”, soggiungendo peraltro: “ Le facciamo altresì presente che, anche in base alla normativa fiscale attualmente in vigore, il credito RAI risulta pari ad euro 92.188,95”; 15) che la clausola contenuta nel punto 9 del bando era illegittima in quanto lesiva dei diritti costituzionalmente garantiti e comunque inapplicabile per assenza di contenzioso. Part A motivazione del proprio rifiuto, la aveva precisato che l'accordo del 23.7.2019 prevedeva espressamente che: “Per coloro che hanno un contenzioso pendente con l'Azienda, la relativa rinuncia in sede sindacale sarà condizione obbligatoria per l'assunzione”.
Tutto ciò premesso, , con ricorso al tribunale di Roma, iscritto al n. r.g. 32616/2020, Controparte_1
ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'intervenuta conclusione del contratto giornalistico con decorrenza dall'1 ottobre 2020 ovvero, in subordine, accertarsi l'obbligo della convenuta di stipulare un contratto con i medesimi contenuti e la medesima decorrenza (o altra ritenuta di giustizia) nonché il pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle retribuzioni giornalistiche non percepite dall'1 ottobre 2020.
Si è costituita la domandando il rigetto delle avverse domande. Parte_1
La resistente attuale appellante, poi, con separato ricorso al medesimo tribunale di Roma, iscritto al numero r.g. 5043/2021, ha chiesto la condanna di al pagamento in suo favore della Controparte_1
somma netta di euro 92.188,95, dovuti a titolo di restituzione delle differenze retributive percepite in eccesso tra il 20.10.2009, data di pronuncia della sentenza n. 15795/09 e la pubblicazione della sentenza 6776/2014 della Corte d'Appello di Roma.
L'odierno appellato si è costituito in giudizio, domandando il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Roma, riuniti i procedimenti, con la sentenza in epigrafe ha così statuito:
“-non definitivamente pronunciando;
-condanna la a stipulare con un contratto di assunzione a tempo Parte_1 Controparte_1
indeterminato come giornalista con mansione ed inquadramento di redattore ex CCNLG vigente con decorrenza 1 ottobre 2020 ed a corrispondergli la correlata retribuzione a far data dall'1 maggio
2022;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio e la nomina di c.t.u. contabile al fine di accertare la pregressa situazione contabile debitoria\creditoria come da ordinanza a verbale.” Part In proposito, il primo giudice ha osservato essere stato illogico ed illegittimo, da parte della negare la stipula del contratto giornalistico, pretendendo la restituzione di una somma unilateralmente calcolata dalla medesima società ed affermando che solo tale integrale restituzione avrebbe potuto comportare la sottoscrizione del verbale di conciliazione da parte della stessa, in quanto, al momento,
non aveva avanzato alcuna richiesta/pretesa alla quale dovesse rinunciare né vi era Controparte_1
alcun contenzioso in atto (provocato dal lavoratore), ma semplicemente una (teoricamente legittima)
Parte richiesta restitutoria di d una (teoricamente altrettanto legittima) resistenza del prestatore.
Infatti, da un punto di vista di mera logica interpretativa, era chiaro che la finalità dell'azienda nel pretendere l'inserimento, nell'accordo sindacale, di una clausola di conciliazione “tombale”, era stata quella di ottenere, come contropartita della stipula di un contratto di lavoro giornalistico attraverso il ricorso ad una “corsia preferenziale”, la sicurezza e la tranquillità di non trovarsi, all'indomani della stipula, coinvolta in un nuovo contenzioso (magari proprio sulle mansioni) ipoteticamente lungo e costoso o di doverne proseguire uno pregresso, di talché la comune volontà delle parti collettive non poteva che essere volta a recepire tale intendimento, non certo a legittimare la pretesa della parte datoriale di ottenere un pagamento (anche restitutorio) di somma unilateralmente determinata senza alcuna possibilità di interlocuzione da parte del lavoratore.
Quanto, poi, alla liquidazione delle reciproche pretese di dare e avere, per quel che rileva ancora nel presente grado, la sentenza gravata ha trascritto il contenuto dell'ordinanza di ammissione di consulenza tecnica contabile, con la quale era stato chiesto all'ausiliare del tribunale di tenere conto del trattamento economico di redattore per il periodo dal 20 ottobre 2009 al 16 luglio 2014 e successivamente dall'1 ottobre 2020 al 30 aprile 2022.
Ciò perché per il periodo intercorrente tra la pronuncia di primo grado e la sentenza di parziale riforma di secondo grado, spettava al lavoratore a titolo risarcitorio una somma pari alle retribuzioni di redattore, atteso che in tal senso era il decisum del Giudice di primo grado, al quale l'azienda non avrebbe certo potuto (temporaneamente) sottrarsi, restando quindi del tutto irrilevante se (come pure sostenuto dalla società) l'odierno appellato avesse o meno svolto di fatto tali mansioni.
Ha proposto appello la affidandosi alle seguenti censure. Parte_1
1) Con il primo motivo si lamenta l'errore di diritto, di evidente portata decisiva, che si addebita alla sentenza appellata, consistente nell'avere la stessa operato una lettura / interpretazione restrittiva delle clausole degli accordi sindacali, contraria a quella effettivamente voluta dalle parti sociali;
la sentenza avrebbe altresì omesso di tener conto degli elementi acquisiti al Part processo, nello specifico, delle deduzioni difensive della relative alle rivendicazioni sollevate dal sig. pur dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Corte CP_1
d'Appello, apprezzabili come dichiarazioni confessorie dell'esistenza di un “contenzioso” sia pure stragiudiziale, nonché al comportamento inadempiente del lavoratore rispetto alle pretese Part restitutorie della
2) Erroneità del capo della decisione gravata con il quale è stato conferito incarico al c.t.u. di tenere conto, ai fini della spettanza, tra la sentenza del tribunale del 20.10.2009 e quella della
Corte d'Appello del 16.7.2016, della retribuzione commisurata alla qualifica di redattore ordinario anziché di assistente ai programmi. A tale errore il primo giudice sarebbe giunto per avere fallacemente ritenuto irrilevante la circostanza, allegata da essa attuale appellante, che in seguito alla riammissione in servizio disposta con le note dell'8.1.2010 l'appellato non
CP_ avesse mai svolto attività giornalistica. Egli, infatti, era stato assegnato alla Direzione Di
ossia non a una testata giornalistica.
[...]
L'appellante ha quindi comandato respingersi tutte le domande proposte dall' nei giudizi CP_1
riuniti in primo grado e condannarsi il medesimo al pagamento di euro 92.188,95, ossia dela somma oggetto di domanda di condanna al pagamento con il ricorso r.g. 504372021 Tribunale di
Roma.
Si è costituito , il quale ha domandato respingersi l'appello. Controparte_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo in epigrafe.
L'appello è infondato.
Non merita adesione, innanzitutto, la prima censura.
Ritiene questa Corte territoriale di dover condividere appieno l'interpretazione della clausola contenuta nell'Accordo del 23.7.2019 sposata dal primo giudice. Questa prevedeva, nel punto sopra riportato testualmente, che condizione per la stipula della conciliazione e per l'assunzione dei lavoratori, fosse la rinuncia al contenzioso per coloro che ne avessero in corso con l'Azienda.
Già sul piano prettamente letterale, rinuncia al contenzioso, non accompagnata dalla precisazione dell'estensione esplicita della clausola anche alla resistenza, era cosa diversa dalla rinuncia alla Part resistenza, alla quale invece la a subordinato la stipula del contratto di lavoro giornalistico con l'appellato.
L'oggetto da rinunciare, sotto il profilo lessicale, sembrava evidentemente confinato al caso delle pretese avanzate dai lavoratori e non riferito anche all'opposizione alle pretese avanzate dalla controparte.
Sul piano della logica, poi, come ben argomentato dal Tribunale, era chiaro che la finalità dell'azienda nel pretendere l'inserimento, nell'accordo sindacale, di una clausola di conciliazione “tombale”, era stato quella di ottenere, come contropartita della stipula di un contratto di lavoro giornalistico attraverso il ricorso ad una “corsia preferenziale”, la sicurezza e la tranquillità di non trovarsi, all'indomani della stipula, coinvolta in un nuovo contenzioso (magari proprio sulle mansioni) ipoteticamente lungo e costoso o di doverne proseguire uno pregresso;
ma la comune volontà delle parti collettive non poteva, in difetto di esplicito riferimento anche alla rinuncia a opporsi alle pretese
Part della legittimare la pretesa di quest'ultima di ottenere un pagamento (anche restitutorio) di somma unilateralmente determinata e contestata da parte del lavoratore.
Il primo motivo di appello, pertanto, deve essere respinto.
Non coglie nel segno nemmeno la seconda censura.
Ritiene il Collegio che sia invocabile il principio giurisprudenziale di legittimità, risalente e mai posto in discussione almeno da Cassazione, sentenza 11731/1997, secondo cui qualora l'ordine di reintegrazione ai sensi dell'art. 18, secondo comma, legge n. 300 del 1970 (nel testo anteriore alla legge n. 108 del 1990) venga rimosso con successiva sentenza, dichiarativa della legittimità del licenziamento, le retribuzioni maturate dal lavoratore fino alla pronuncia di tale sentenza (di riforma) restano irripetibili, per effetto del principio del rapporto lavorativo di fatto (art. 2126 cod. civ.), equiparandosi all'effettività delle prestazioni lavorative la messa a disposizione delle medesime, mentre è a carico del datore di lavoro la prova della mancata disponibilità di dette prestazioni.
Detto principio, seppur pronunciato con riguardo al caso della riforma in appello della sentenza di primo grado che abbia disposto la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con conseguente condanna del datore al pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento dichiarato illegittimo alla effettiva reintegra, ben può essere applicato anche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, nella quale viene in considerazione – non già la riforma di una sentenza che avesse annullato un licenziamento bensì – la riforma (parziale) di una sentenza che aveva dichiarato la nullità del termine apposto a un contratto.
Nell'una come nell'altra ipotesi vengono in considerazione prestazioni rese dal lavoratore in seguito al ripristino di una certa funzionalità del rapporto in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, situazione alla quale è succeduta la revoca della decisione in appello.
Ne consegue che, anche nel caso oggetto del presente giudizio, è pienamente invocabile l'articolo
2126 c.c. nella fase in cui il rapporto ha avuto esecuzione sulla base di un titolo poi caducato in esito all'impugnazione.
Così impostati i termini giuridici della questione sottoposta alla Corte con il secondo motivo di appello, nel caso di specie, esattamente come osservato dal Tribunale, non era necessario il concreto espletamento delle mansioni giornalistiche da parte dell'appellato.
Questi, infatti, era semplicemente tenuto a offrire la propria prestazione, offerta che è stata chiaramente formulata, avendo egli accettato la nota 8.1.2010 con la quale gli veniva comunicato il collocamento alla testata giornalistica “ ”, con inquadramento come redattore e richiamo CP_2 delle clausole tipiche del rapporto di lavoro giornalistico alle dipendenze dell'appellante (in particolare si allude all'impego all'uso di mezzi aziendali per i movimenti e all'obbligo di riservatezza ex art. 8 CCNL giornalistico).
Con la restituzione, debitamente firmata, di tale nota, in data 12.1.2010, l'appellato ha evidentemente
– in modo implicito ma assolutamente univoco – offerto la propria prestazione di lavoro giornalistico.
Quindi, anche se fosse vera la circostanza che l'azienda, come deduce l'atto di appello, lo avrebbe invece concretamente adibito a compiti non di redattore, bensì di assistente ai programmi, tale unilaterale determinazione, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata (applicabile per le ragioni sopra esposte) non inciderebbe sull'applicabilità dell'art. 2126 c.c..
E' appena il caso di aggiungere che, in punto di prova, sarebbe gravato in ogni caso sull'appellante l'onere di provare che, una volta offerta dal lavoratore la prestazione giornalistica, egli fosse stato invece impegnato come assistente ai programmi.
Prova che non può certamente dirsi assolta con la sola produzione del documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione nel ricorso 32616/2020, nota dell'8.1.2010, con la quale era stata disposta l'assegnazione provvisoria alla Direzione di peraltro “fermo l'inquadramento” come CP_3
redattore.
Nulla esclude, infatti, né vi sono adeguate allegazioni o istanze istruttorie al riguardo, che presso la
Direzione del canale televisivo potessero essere espletate anche mansioni di tipo giornalistico.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere integralmente respinto. Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 7.000 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellato, dichiaratisi antistatari. Dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 11/03/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi