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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2358 del R.G.A.C. dell'anno 2013, vertente
TRA
, già in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante p.t. (c.f. ), con l'avvocato Giancarlo MarinielloP.IVA_1
-appellante-
E
- , in persona del Controparte_1
p.t. (c.f. ) e CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
in persona del Dirigente Scolastico p.t.,
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato in Catanzaro
- (c.f. , in proprio e Controparte_4 C.F._1 quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
, con l'avvocato Gaetano Maria Bloise
[...]
-appellati- avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari;
responsabilità extracontrattuale.
Pag. 1 a 11 Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del
6.12.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Oggetto di appello è la sentenza n. 112/2013 del Giudice di Pace di
Castrovillari, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da
[...]
(in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale del Controparte_4 figlio minore ), accertata la responsabilità dell' “ Persona_1 CP_3 CP_3
” di Castrovillari e del
[...] Controparte_5
, la terza chiamata è stata condannata al risarcimento,
[...] Parte_2 in favore di parte attrice, dei danni quantificati in € 1.102,00 (oltre interessi, spese e competenze di lite), cagionati a seguito della caduta del piccolo
[...]
avvenuta nel bagno della scuola il 24.10.2009, alle ore 12,00 circa. Per_1
1.1. Questa la motivazione:
«Dall'attività istruttoria svolta, è emerso che in data 27 ottobre 2009 il dirigente dell'istituto
ha appreso dall'insegnante , che l'alunno Controparte_6 Testimone_1 Persona_1 in data 24 ottobre 2009 ha chiesto di recarsi in bagno e che uscendo è scivolato nell'antibagno. Il dirigente non ha assistito al fatto. Il teste , insegnante, conferma che il 24.10.09 Testimone_1
l'alunno ha chiesto di recarsi in bagno;
che il 26.10.09 l'alunno le ha riferito che il Per_1
24.10.09 uscendo dal bagno, è scivolato nell'antibagno; precisa il teste che giorno 24 rientrando in aula l'alunno nulla ha riferito. Il teste non ha assistito al fatto e nulla ha riferito in merito alla presenza di acqua nel bagno. I testi e esaminati direttamente dal giudice poiché minori, compagni Tes_2 Tes_3 di classe di , hanno fatto le loro dichiarazioni con serenità, sicurezza e precisione. Persona_1
In particolare il teste peraltro accompagnato dal genitore, ha dichiarato di non aver assistito Tes_2 al sinistro;
conferma tuttavia che giorno 24, il bidello (non identificato in corso di causa), entrato in classe ha detto alla maestra che un bambino era scivolato nel bagno e si era fatto male;
dichiara inoltre che è andato a trovarlo e aveva un gesso. Il minore non ha assistito al sinistro;
conferma Tes_3 che il bidello è entrato in classe dicendo alla maestra che un bambino era scivolato nel bagno;
che è uscito dalla classe e ha visto che piangeva e che inoltre non è entrato in bagno, pur avendone Per_1 fatta richiesta, in quanto il bagno era allagato e per questo il bidello (non identificato in corso di causa) non l'ha fatto entrare. Dalla documentazione prodotta dalle parti si evince che è stata trasmessa denuncia sinistro per cui è causa, da parte del dirigente scolastico, il cui contenuto è compatibile con le dichiarazioni testimoniali. Dagli elementi acquisiti ritenuti compatibili con la dinamica descritta in citazione, si può ritenere provato che in data 24.10.09 l'alunno uscendo dal bagno Persona_1
è scivolato riportando lesioni come da certificazione medica in atti;
vi è prova che nel bagno vi era dell'acqua, che fuori dalla classe l'alunno piangeva;
che il bidello di turno ha informato Per_1
l'insegnante che un bambino era scivolato nel bagno. Risulta provato che in data 24.10.09 Per_1
è andato al pronto soccorso, con diagnosi di “infrazione epifisi distale radio dx” e con prognosi di 20 Pag. 2 a 11 giorni; oltre 15 giorni come da certificazione del 13.11.09 e ulteriori 7 giorni come da certificato del
27.11.09, a firma dott. in atti, ritenuti documenti utili al fine della decisione. Non vi sono Per_2 elementi di prova per affermare che gli insegnanti fossero a conoscenza della presenza dell'acqua nel bagno, perché non erano presenti (nel bagno) e inoltre è incerto se l'acqua era presente da tempo o si
è trattato di un'improvvisa perdita di acqua o se l'alunno ha riportato lesioni, solo a causa della presenza dell'acqua o ha contribuito con il suo comportamento (fretta o distrazione) a procurarsi le lesioni lamentate non usando l'ordinaria prudenza e diligenza. Non vi è prova di omessa vigilanza da parte degli insegnanti, ma piuttosto degli operatori addetti a controllare gli spazi fuori dalle aule, compresi bagni ed antibagni. Alla luce delle suesposte considerazioni, nel caso di specie ricorre
l'ipotesi prevista dall'art. 2051 cc, non essendo sufficientemente provato il caso fortuito, eccezionale
e imprevedibile;
la norma applicata dunque riguarda la responsabilità di chi ha l'obbligo di vigilare sulle cose, ove si è verificato il fatto. Il danno va liquidato ex art. 1227 cc, in quanto si presume un concorso di colpa al 50%, non avendo sufficienti elementi relativi alla esatta dinamica del sinistro;
nessuno ha assistito al sinistro, sebbene dall'esame complessivo delle prove acquisite, si ritiene che il sinistro si sia verificato durante le ore di lezioni. Dichiarato la concorsuale responsabilità delle parti in causa, nella misura del 50% per il danno lamentato dall'attore, che si riconosce per gg (20+15+7) di ITA e un danno biologico nella misura dell'1%, come decisioni rese in casi simili, per effetto della manleva (v. conclusioni contenute nella comparsa della terza chiamata e dell'amministrazione convenuta) la compagnia va condannata a tenere indenne l'amministrazione Parte_2 convenuta, ritenuta responsabile con concorso di colpa, con il pagamento in favore di parte attrice
costituito in proprio e quale genitore di , della Controparte_4 Persona_1 somma di euro 2.204,00 : 2 = 1.102,00 con interessi legali dalla domanda al soddisfo».
1.2. Avverso la predetta statuizione, ha proposto appello la Parte_1
(già , deducendo l'erroneità della sentenza impugnata, per Parte_2 avere il Giudice di prime cure erroneamente valutato le risultanze istruttorie e fornito una motivazione contraddittoria ed illogica, ritenendo provato sia l'an che il quantum debeatur della pretesa risarcitoria, pur in assenza di dimostrazione dei relativi presupposti costitutivi.
Ha, pertanto, chiesto l'integrale riforma della pronuncia gravata.
1.3. Si è costituito il , il Controparte_5 quale, aderendo alle tesi sostenute dalla compagnia assicuratrice, ha chiesto l'accoglimento dell'appello proposto e, nella eventuale ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, di tenere indenne l'Amministrazione per l'operare della manleva, con vittoria di spese e competenze.
1.4. Si è, altresì, costituito , nella spiegata qualità, Controparte_7 il quale, preliminarmente, ha eccepito la inammissibilità dell'appello ai sensi degli
Pag. 3 a 11 artt. 341 e 342 cod. proc. civ.; nel merito, ha argomentato per l'infondatezza dell'avverso gravame, del quale ha chiesto il rigetto.
1.5. A seguito di alcuni rinvii determinati, in parte, dalla turnazione dei magistrati sul ruolo e, in parte, dal gravosissimo carico dell'ufficio distrettuale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.12.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. Preliminarmente, occorre rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 1206 del 30/01/2002), la rappresentanza processuale del minore (da parte del genitore, del tutore, o, ove ricorra, del curatore speciale) non cessa automaticamente allorché il minore diventa maggiorenne ed acquista, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi invece necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione della circostanza con un atto del processo. È infatti solo da tale momento che cessa la legittimazione processuale del rappresentante, e che si produce, nel giudizio di merito,
l'interruzione del processo, nonché che i successivi atti processuali vanno indirizzati personalmente alla parte. Tale principio dell'ultrattività di una tale rappresentanza, opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio.
Ebbene, nel caso di specie, l'appellato è Controparte_7 legittimato a stare in giudizio malgrado la maggiore età del figlio sopravvenuta durante il giudizio di appello, stante l'assenza di una specifica dichiarazione in tal senso.
3. Devono essere, poi, esaminate, con priorità rispetto al merito, le eccezioni preliminari sollevate dall'appellato Per_1
3.1. Deve essere, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per essere stato proposto avverso una sentenza emessa dal Giudice di
Pace di Castrovillari, posto al di fuori della circoscrizione dell'intestato Tribunale, in violazione del disposto di cui all'art. 341 c.p.c., che recita: «L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e
Pag. 4 a 11 alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza».
La regola in esame, infatti, non trova applicazione nelle ipotesi – quale quella ricorrente nel caso di specie – in cui parte del giudizio sia un'Amministrazione dello
Stato: in tal caso, infatti, la controversia è attribuita in grado d'appello al giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata (art. 7, comma 2, r.d.
n. 1611/1933).
Competente a conoscere dell'appello in esame è, dunque, il Tribunale di
Catanzaro, nel cui distretto si trova il Giudice di Pace di Castrovillari.
Né, in senso contrario a quanto sin qui esposto, può valere la giurisprudenza citata dall'appellato a sostegno dell'eccezione di inammissibilità (Cass. civ., sez. un., n. 23286/2010), trattandosi di un precedente che ha affermato la inapplicabilità del c.d. «foro erariale», in una controversia avente ad oggetto un appello avverso una sentenza emesse dal Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative.
Del resto, la stessa giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. VI,
10/06/2015, n.11987) ha avuto modo di precisare che competente territorialmente per l'appello avverso le sentenze del giudice di pace emesse nei confronti dello Stato
è il tribunale del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie (cfr.
Cass., 17/7/2008, n. 19781), laddove non ricorrano le eccezioni a tale regola indicate da Cass., Sez. Un., 18/11/2010, n. 23285 (controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, sulla disciplina dell'immigrazione, di convalida di sfratto) nonchè da Cass., 5/6/2014, n. 12668 (controversie di opposizione al decreto di pagamento delle competenze del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato), per effetto di specifiche disposizioni del legislatore sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e pertanto destinati a prevalere su questa (v. Cass.,
17/7/2008, n. 19781. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 2/7/2008, n. 18036).
3.2. Analogamente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., ovvero per mancanza di specificità dei motivi di appello, atteso che l'appellante ha sufficientemente descritto le parti della decisione
Pag. 5 a 11 di primo grado censurate, nonché le critiche ad essa, e ha altresì indicato le modifiche richieste. Ciò considerato, inoltre, che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass., S.U., sent. n.
27199/2017).
3.3. Deve, altresì, essere respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 163-bis c.p.c., ossia per mancato rispetto dei 90 giorni liberi che devono intercorrere tra il giorno della notificazione della citazione (13.6.2013)
e quello dell'udienza di citazione (28.10.2023).
In tema di giudizio di appello, se tra la notifica dell'atto di citazione e l'udienza di comparizione intercorre un termine inferiore a novanta giorni, come prescritto dall'art. 163 bis c.p.c., cui rinvia l'art. 359 c.p.c., l'atto è nullo ex art. 164, comma
1, c.p.c.
Trova, tuttavia, applicazione il meccanismo di sanatoria di cui all'art. 164, comma
3, c.p.c. nella formulazione vigente, secondo il quale, in tal caso, il vizio della citazione è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta del convenuto
(Cassazione civile sez. II, 16/10/2014, n.21957).
Nel caso di specie, detta richiesta, da parte dell'appellato ritualmente costituito in giudizio, è mancata, sicché deve ritenersi che il vizio di nullità della citazione in appello deve ritenersi oramai sanato.
3.4. Ne consegue che, per quanto sin qui esposto, l'appello è ammissibile.
4. Lo stesso è, altresì, fondato.
Pag. 6 a 11 4.1. In via di premessa, è opportuno procedere alla qualificazione giuridica della fattispecie, al fine di pervenire alla risoluzione della questione controversa.
Deve essere rilevato, in particolare, che il Giudice di Pace ha ritenuto che la fattispecie in oggetto dovesse essere regolata applicando la disciplina della responsabilità extracontrattuale, facendo espressamente riferimento, nel corpo della motivazione, all'art. 2051 c.c. ed alla mancata prova, da parte dei convenuti, del caso fortuito, eccezionale ed imprevedibile (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Tuttavia, nel caso di danno arrecato dall'allievo a sé stesso, appare più corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.
(Cass. 15/09/2020, n. 19110).
Quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determinano, infatti, l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso (Cass. 12/05/2020, n. 8811).
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio imposto dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (cfr., di recente, Cass. Civ. Sez. 3^, 17 febbraio 2014, n. 3612).
Nondimeno, la previsione dell'art. 1218 c.c., trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della
Pag. 7 a 11 maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001, cit.); tale criterio non appare predicabile né con riguardo al fatto generatore della responsabilità, né con riguardo al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragione d'essere l'inversione dell'onere della prova, prevista dall'art. 1218 c.c., e non può che valere il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa (Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, n.8849.
Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano respinto la domanda risarcitoria, avanzata dal genitore di un'allieva caduta durante l'orario scolastico, in difetto di deduzioni relative al nesso di derivazione causale tra la violazione dei doveri di vigilanza assunti dalla scuola e il danno lamentato).
4.2. I principi appena esposti ben possono trovare applicazione all'odierno caso di specie, in cui a venire in rilievo è un'ipotesi di «autolesione», ovvero di danno cagionato dall'alunno a sé stesso: con tale locuzione, invero, deve intendersi non il risultato di un comportamento autolesionistico dell'alunno, bensì l'ipotesi in cui lo stesso, all'interno delle mura scolastiche, subisca una lesione dovuta non alla condotta commissiva e volontaria propria o di un terzo (ad esempio altro alunno).
Orbene, la domanda risarcitoria avanzata in primo grado dall'appellato
[...]
, quale esercente la responsabilità genitoriale sull'allora Controparte_4 figlio minorenne , non poteva essere accolta, non essendosi Persona_1 formata pienamente la prova del fatto generatore della responsabilità contrattuale dell'Istituto scolastico.
La parte attrice, oggi appellata, infatti, non ha assolto all'onere della prova, pur notevolmente alleggerito, su di essa gravante.
In primo luogo, non risulta esattamente provata la dinamica del sinistro.
Sul punto, il narrato dei testi e , all'epoca Testimone_4 Testimone_5 dei fatti compagni di classe di , i quali hanno riferito di non aver Persona_1 assistito direttamente alla caduta dell'amico, ma di aver appreso della stessa dal bidello (rimasto ignoto per tutto il giudizio di primo grado), è contraddetto da quanto dichiarato dalla prof.ssa presente nella classe del bambino Testimone_1 al momento dell'accaduto, la quale ha riferito di aver autorizzato l'allievo, su sua richiesta, ad andare in bagno la mattina del 24.10.2009, di averlo poi visto rientrare
Pag. 8 a 11 in aula senza che il ragazzo le avesse detto alcunché e di avere appreso della sua caduta nell'antibagno soltanto il successivo 26.10.2009, direttamente dall'alunno e dai suoi genitori.
In definitiva: a) nessuno dei testi escussi ha direttamente assistito alla caduta di ed ha potuto, così, notarne le modalità di Persona_1 verificazione e le cause che l'hanno provocata;
b) la teste ha appreso della Tes_1 dinamica della caduta direttamente dalle parti dell'odierno giudizio, così che la rilevanza delle dichiarazioni rese sul punto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (così Cassazione civile sez. I,
15/02/2024, n.4157); c) la circostanza, riferita dai testi e – minori Tes_3 Tes_2 di età sia all'epoca del fatto, sia al momento dell'escussione –, per la quale, la mattina del 24.10.2009, entrò in aula il bidello per annunciare la caduta del loro compagno di scuola, non è confermata da quanto dichiarato dalla prof.ssa Tes_1 che, invece, ha affermato che l'alunno è rientrato in classe dal bagno, senza dire alcunché; d) il bidello, che avrebbe potuto eventualmente corroborare il narrato dei minorenni, non è stato identificato durante il giudizio di primo grado ed è rimasto, pertanto, ignoto.
A fronte di tali incertezze probatorie, non può ritenersi pienamente dimostrata la reale dinamica del sinistro e non possono soccorrere, al riguardo, neppure le ulteriori risultanze acquisite nel corso dell'istruttoria di primo grado.
Nello specifico: a) la circostanza che il teste sia andato a trovare Tes_2
l'amico a casa e l'abbia trovato con il gesso, nulla dice sulle modalità della caduta subìta dal ragazzo;
b) analogamente, il fatto che il teste abbia visto il Tes_3 compagno piangere una volta uscito dalla classe dopo l'annuncio della caduta fatto dal bidello (posto che manca, a monte, la prova dell'ingresso del bidello in aula) e che allo stesso sia stato impedito di andare in bagno sempre dallo stesso bidello, in quanto il pavimento era allagato, è neutro rispetto alla effettiva dinamica dell'incidente, al quale nessuno ha assistito;
c) il modulo di denuncia di sinistro, sottoscritto dalla Dirigente dell'Istituto scolastico, e la dichiarazione di infortunio da parte della docente riportano soltanto quanto riferito dal ragazzo e dai Tes_1 suoi genitori e, comunque, espressamente recano l'indicazione dell'assenza di testimoni al fatto;
d) il verbale del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castrovillari (al
Pag. 9 a 11 quale il minore ha fatto accesso soltanto nella serata del 24.10.2009, precisamente alle ore 19,19, rispetto ad una caduta verificatasi alle ore 12,00 circa) riporta quanto dichiarato dallo stesso (ossia una caduta accidentale a scuola) Per_1
e la diagnosi riscontrata (infrazione epifisi distale radio dx), senza alcun ulteriore elemento utile alla ricostruzione dell'accaduto.
Ne consegue che, oltre alla dinamica della caduta, deve ritenersi sprovvisto di supporto probatorio anche il nesso di derivazione causale tra il danno lamentato ed il comportamento inadempiente dell'amministrazione scolastica.
A fronte di siffatta incertezza, ed in applicazione della regola di giudizio dettata dall'art. 2697 c.c. (in base alla quale soccombe chi non prova i fatti che è onerato di dimostrare), non può ritenersi fondata la pretesa risarcitoria fatta valere da parte attrice in primo grado, non essendo all'uopo sufficiente la mera circostanza che il sinistro si sia verificato all'interno dell'istituto scolastico e nell'orario di frequenza dello stesso.
4.3. Tanto considerato e assorbito ogni altro motivo, deve essere accolto il gravame proposto dall'amministrazione appellante e, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere rigettata la domanda risarcitoria avanzata da
[...]
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale del Controparte_4 figlio minore . Persona_1
5. Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, tenuto conto del disposto dell'art. 92 c.p.c., dell'opinabilità delle questioni controverse affrontate, dell'evoluzione giurisprudenziale registratasi in materia di riparto degli oneri probatori e formatasi nel corso di svolgimento del presente giudizio, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 112/2013 del Giudice di Pace di
Castrovillari, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
Pag. 10 a 11
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da
; Controparte_4
2. compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si comunichi.
Catanzaro, 05/02/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo
Consolle)
Il Giudice
Stefano Costarella
Pag. 11 a 11