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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/10/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3370/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 23/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3370/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. TALLERICO MATTIA, giusta procura Parte_1 in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. MAUGERI GIOVANNA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: malattia professionale dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei benefici economici connessi alla malattia professionale indicata in ricorso
(“spondiloartrosi lombo-sacrale, con protusioni discali multiple”), denunciata in data
1.7.2021 con un grado di menomazione non inferiore al 15% o, in altra misura che verrà accertata in corso di causa, con conseguente condanna dell' convenuto alla CP_1 corresponsione del correlativo importo con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, o dalla diversa data che sarà accertata in corso di giudizio.
L' nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea chiedendone l'integrale CP_1 reiezione.
La causa istruita mediante escussione testimoniale e documentalmente nonché mediante espletamento della consulenza medico-legale all'odierna udienza, lette le note a trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., è stata assunta in decisione, con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
****
1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. È noto che, nel regime successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ai sensi dell'art. 13 la rendita da inabilità viene liquidata solo nel caso in cui dall'infortunio o dalla malattia professionale derivi un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%, mentre l'indennizzo per danno biologico viene liquidato per i casi di postumi pari o superiori al 6%.
Sul punto occorre innanzitutto osservare che la parte ricorrente, sig. , ha Parte_1 espressamente allegato di svolgere a decorrere dall'anno 1979 dapprima, la mansione di
“operaio generico” con qualifica di dipendente di società nel settore metallurgico e, successivamente - dal 1 marzo 2010 al 30 giugno 2021- di svolgere attività lavorativa con qualifica di autista in diverse società, facenti capo al gruppo CO.TRA.L. s.p.a., (cfr. estratto contributivo in atti).
Le mansioni a cui era addetto il ricorrente e le superiori circostanze risultano confermate dai testi escussi –- e (cfr. verbale udienza del Testimone_1 Testimone_2
27.10.2024).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Pertanto, tenuto conto delle risultanze dell'estratto contributivo in atti, nonché delle risultanze testimoniali, devono ritenersi dimostrate le mansioni (e le connesse modalità di espletamento) svolte dalla ricorrente per il periodo di interesse.
3. Tanto chiarito, premesso che alla fattispecie in esame si applica, ratione temporis, l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, il consulente nominato, dott. previo Persona_1 accertamento peritale sugli atti di causa autorizzato ha accertato che è risultato Parte_1 affetto da “Spondilodiscopatia a localizzazione lombare con minimo impegno funzionale”.
“Preliminarmente occorre precisare che la patologia sopra riportata non appare tabellata in quanto la voce 77 della nuova tabella prevede come tabellata la sola ricorrenza di una ernia discale lombare e non una spondiloartrosi lombo-sacrale con protrusioni discali multiple.”
La “Spondilodiscopatia a localizzazione lombare con minimo impegno funzionale” deve ritenersi attribuibile a causa anche indiretta all'attività lavorativa svolta secondo le modalità indicate nel ricorso ed emerse dall'attività istruttoria espletata anche se la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, realizzando una menomazione permanente dell'integrità psicofisica valutabile nella misura del 6%.
La decorrenza della malattia professionale coincide con la data della domanda di malattia professionale che nella fattispecie è 01.07.2021.”
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico appaiono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e sono prive di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti, per cui meritano di essere condivise.
Tali conclusioni non appaiono infirmate dalle contestazioni espresse dal CTP dell' dott. CP_1
, sull'assenza del nesso di causalità e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente Persona_2 con qualifica di autista di pullman a decorrere dall'anno 2010, atteso l'esito accurato e complessivo dell'esame obiettivo svolto dal Ctu nominato e tenuto conto altresì della risposta fornita dal perito il quale ha confermato e precisato che l'elaborato peritale ha valutato sia le attività lavorative svolte dal periziato nel suo complesso anche tenuto conto del periodo lavorativo antecedente all'anno 2010, in relazione alla movimentazione manuale dei carichi che ha causato, anche se indirettamente, la patologia accertata e riconosciuta di spondilodiscopatia.
4. Giova poi rammentare, in tema di nesso eziologico, che la giurisprudenza di legittimità in
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro relazione all'accertamento del nesso causale nelle malattie professionali multifattoriali, tabellate o non tabellate ha stabilito che “in materia di nesso causale (...), l'ordinamento è ispirato al principio di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 c.p.); per cui, al fine di ricostruire il nesso, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale” (cfr. Cass. n. 6954/2020);
Che ancor più di recente, la Corte di cassazione con ordinanza n. 11488/2023, ha ulteriormente ribadito che “In base all'art. 41 c.p., va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quand'anche la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota (Cass.27952/18, Cass.6105/15).
Il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sè assorbenti (v. ancora Cass.27952/18)”.
5. Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve pertanto essere accolto e l' CP_1 va dunque condannato al pagamento in favore di parte istante della correlativa somma corrispondente all'indennizzo del danno biologico in conto capitale parametrato, secondo le tabelle di riferimento in relazione all'età ad un grado di invalidità pari al 6% oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa del 1.7.2021 sino al saldo.
6. Le spese di lite - liquidate e distratte come in dispositivo, in relazione al DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa di natura previdenziale (€5.201/€26.000) con applicazione delle tariffe minime in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo alla non complessità delle questioni giuridiche affrontate, e con applicazione delle tariffe medie in relazione alla fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' così come le spese di ctu, liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) in accoglimento della domanda dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro l'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura corrispondente al 6%
d'invalidità ai sensi del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38;
2) condanna l' in pers. del l.r.p.t. al pagamento delle somme correlative oltre interessi CP_1 legali dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa del 1.7.2021 e sino al soddisfo da portarsi in detrazione dal maggior danno da svalutazione monetaria;
3) condanna l' in pers. del l.r.p.t. alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 di lite che liquida in complessivi euro 3.529,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, oltre al pagamento delle spese di ctu, liquidate come da separato decreto
Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 23/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3370/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. TALLERICO MATTIA, giusta procura Parte_1 in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. MAUGERI GIOVANNA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: malattia professionale dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei benefici economici connessi alla malattia professionale indicata in ricorso
(“spondiloartrosi lombo-sacrale, con protusioni discali multiple”), denunciata in data
1.7.2021 con un grado di menomazione non inferiore al 15% o, in altra misura che verrà accertata in corso di causa, con conseguente condanna dell' convenuto alla CP_1 corresponsione del correlativo importo con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, o dalla diversa data che sarà accertata in corso di giudizio.
L' nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea chiedendone l'integrale CP_1 reiezione.
La causa istruita mediante escussione testimoniale e documentalmente nonché mediante espletamento della consulenza medico-legale all'odierna udienza, lette le note a trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., è stata assunta in decisione, con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
****
1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. È noto che, nel regime successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ai sensi dell'art. 13 la rendita da inabilità viene liquidata solo nel caso in cui dall'infortunio o dalla malattia professionale derivi un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%, mentre l'indennizzo per danno biologico viene liquidato per i casi di postumi pari o superiori al 6%.
Sul punto occorre innanzitutto osservare che la parte ricorrente, sig. , ha Parte_1 espressamente allegato di svolgere a decorrere dall'anno 1979 dapprima, la mansione di
“operaio generico” con qualifica di dipendente di società nel settore metallurgico e, successivamente - dal 1 marzo 2010 al 30 giugno 2021- di svolgere attività lavorativa con qualifica di autista in diverse società, facenti capo al gruppo CO.TRA.L. s.p.a., (cfr. estratto contributivo in atti).
Le mansioni a cui era addetto il ricorrente e le superiori circostanze risultano confermate dai testi escussi –- e (cfr. verbale udienza del Testimone_1 Testimone_2
27.10.2024).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Pertanto, tenuto conto delle risultanze dell'estratto contributivo in atti, nonché delle risultanze testimoniali, devono ritenersi dimostrate le mansioni (e le connesse modalità di espletamento) svolte dalla ricorrente per il periodo di interesse.
3. Tanto chiarito, premesso che alla fattispecie in esame si applica, ratione temporis, l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, il consulente nominato, dott. previo Persona_1 accertamento peritale sugli atti di causa autorizzato ha accertato che è risultato Parte_1 affetto da “Spondilodiscopatia a localizzazione lombare con minimo impegno funzionale”.
“Preliminarmente occorre precisare che la patologia sopra riportata non appare tabellata in quanto la voce 77 della nuova tabella prevede come tabellata la sola ricorrenza di una ernia discale lombare e non una spondiloartrosi lombo-sacrale con protrusioni discali multiple.”
La “Spondilodiscopatia a localizzazione lombare con minimo impegno funzionale” deve ritenersi attribuibile a causa anche indiretta all'attività lavorativa svolta secondo le modalità indicate nel ricorso ed emerse dall'attività istruttoria espletata anche se la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, realizzando una menomazione permanente dell'integrità psicofisica valutabile nella misura del 6%.
La decorrenza della malattia professionale coincide con la data della domanda di malattia professionale che nella fattispecie è 01.07.2021.”
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico appaiono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e sono prive di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti, per cui meritano di essere condivise.
Tali conclusioni non appaiono infirmate dalle contestazioni espresse dal CTP dell' dott. CP_1
, sull'assenza del nesso di causalità e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente Persona_2 con qualifica di autista di pullman a decorrere dall'anno 2010, atteso l'esito accurato e complessivo dell'esame obiettivo svolto dal Ctu nominato e tenuto conto altresì della risposta fornita dal perito il quale ha confermato e precisato che l'elaborato peritale ha valutato sia le attività lavorative svolte dal periziato nel suo complesso anche tenuto conto del periodo lavorativo antecedente all'anno 2010, in relazione alla movimentazione manuale dei carichi che ha causato, anche se indirettamente, la patologia accertata e riconosciuta di spondilodiscopatia.
4. Giova poi rammentare, in tema di nesso eziologico, che la giurisprudenza di legittimità in
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro relazione all'accertamento del nesso causale nelle malattie professionali multifattoriali, tabellate o non tabellate ha stabilito che “in materia di nesso causale (...), l'ordinamento è ispirato al principio di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 c.p.); per cui, al fine di ricostruire il nesso, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale” (cfr. Cass. n. 6954/2020);
Che ancor più di recente, la Corte di cassazione con ordinanza n. 11488/2023, ha ulteriormente ribadito che “In base all'art. 41 c.p., va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quand'anche la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota (Cass.27952/18, Cass.6105/15).
Il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sè assorbenti (v. ancora Cass.27952/18)”.
5. Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve pertanto essere accolto e l' CP_1 va dunque condannato al pagamento in favore di parte istante della correlativa somma corrispondente all'indennizzo del danno biologico in conto capitale parametrato, secondo le tabelle di riferimento in relazione all'età ad un grado di invalidità pari al 6% oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa del 1.7.2021 sino al saldo.
6. Le spese di lite - liquidate e distratte come in dispositivo, in relazione al DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa di natura previdenziale (€5.201/€26.000) con applicazione delle tariffe minime in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo alla non complessità delle questioni giuridiche affrontate, e con applicazione delle tariffe medie in relazione alla fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' così come le spese di ctu, liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) in accoglimento della domanda dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro l'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura corrispondente al 6%
d'invalidità ai sensi del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38;
2) condanna l' in pers. del l.r.p.t. al pagamento delle somme correlative oltre interessi CP_1 legali dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa del 1.7.2021 e sino al soddisfo da portarsi in detrazione dal maggior danno da svalutazione monetaria;
3) condanna l' in pers. del l.r.p.t. alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 di lite che liquida in complessivi euro 3.529,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, oltre al pagamento delle spese di ctu, liquidate come da separato decreto
Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro