TRIB
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/11/2024, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1175/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. KATI SCALA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_2
ed in via principale:
[...]
- pronunciare la separazione personale dei coniugi ordinando che gli stessi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
pagina 1 di 4 - assegnare la casa coniugale al marito con quanto ivi contenuto avendo la moglie già trasferito la propria dimora e la relativa residenza, come da documentazione agli atti;
Per_
- stabilire che la moglie provvederà ad ogni esigenza ordinaria della figlia , mentre il marito provvederà alle esigenze ordinarie dei figli e , suddividendo al 50% tra di loro Per_2 Per_3
tutte le spese straordinarie, mediche, odontoiatriche, scolastiche ed extrascolastiche a favore dei tre figli, regolarmente documentate, seguendo le “Linee Guida” del Tribunale Ordinario di
Milano;
- dare atto che entrambi i coniugi sono intestatari ciascuno di un proprio conto corrente, mentre
l'autovettura intestata alla moglie è rimasta nella piena disponibilità della medesima.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 12.6.2024, ha adito il Tribunale di Lodi al fine Parte_1
di ottenere la separazione personale da Parte ricorrente, inoltre, ha Controparte_1
chiesto che la casa coniugale venga assegnata al marito, mentre, quanto al mantenimento dei figli, la ricorrente ha chiesto che venga confermata la modalità in essere, ossia che la madre provveda
Per_ ad ogni esigenza ordinaria della figlia , mentre il padre provveda ad ogni esigenza ordinaria dei due figli ed , mentre verranno suddivise a metà tutte le spese straordinarie a Per_2 Per_3
favore dei figli.
All'udienza del 11.10.2024, benché regolarmente citato, non si è Controparte_1
costituito e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Marocco in Parte_1 Controparte_1
data 28.8.1996 (matrimonio registrato in Marocco il 29.8.1996 al n. 608, registro n. 33, ma non trascritto in Italia;
doc. 1 parte ricorrente) e dalla loro unione sono nati tre figli, il 2.9.1999, Per_2
Per_
il 20.9.1998 e il 22.3.2006. Per_3
3. Osserva preliminarmente il Collegio che nel caso in esame sussiste la giurisdizione del giudice italiano.
La giurisdizione italiana, infatti, deve essere affermata in forza del regolamento CE n. 2201/2003 del 27.11.2003 “relativo alla competenza , al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale”, che trova applicazione anche a prescindere dalla cittadinanza europea e purché i cittadini (anche non comunitari) abbiano vincoli pagina 2 di 4 sufficientemente forti con il territorio di uno stato membro in virtù appunto dei criteri di competenza previsti dal Regolamento stesso, ed indipendentemente dalle norme previste dal diritto nazionale.
Nella fattispecie la giurisdizione italiana va affermata a norma dell'art. 3 comma 1 lett. a) del citato Regolamento, il quale fissa il criterio generale della residenza, ed in particolare tra le varie ipotesi individua la competenza dell'autorità giurisdizionale dello stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi” ove uno di essi vi risieda ancora;
circostanza che ricorre nel caso in esame, essendo l'ultima residenza comune in Guardamiglio (LO).
3.1 Ciò premesso, si osserva poi, quanto alla legge sostanziale applicabile, che il Regolamento
CE n. 1259/2010 all'art. 5 ha previsto, con una normativa di “universale applicazione”, che le parti possano liberamente scegliere, nel rispetto di alcune formalità processuali (art. 5 comma 2 reg. 1259 cit), la legge applicabile. In mancanza, ai sensi dell'art. 8 lett. a) del medesimo regolamento 1259/2010, deve applicarsi la legge dello Stato in cui i coniugi sono abitualmente residenti al momento della domanda e comunque dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
E tale, come già precisato, risulta essere la fattispecie qui all'esame.
4. Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione va accolta, in ossequio alla legge italiana.
Dal contenuto degli atti difensivi e dalle conclusioni rassegnate è da ritenersi accertato senza ombra di dubbio che la convivenza tra i coniugi sia divenuta ormai intollerabile ex art. 151 co. 1
c.c.
In particolare, depone in tal senso il fatto che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del PM.
5. Si ritiene che le ulteriori domande svolte in giudizio non possano essere decise in questa sede, rendendosi necessario procedere all'audizione dei figli e . Per_2 Per_3
La causa va quindi rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
6. In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1
si sono sposati con matrimonio civile in Marocco in data 28.8.1996 (matrimonio registrato in
Marocco il 29.8.1996 al n. 608, registro n. 33, ma non trascritto in Italia);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Fombio (Comune di residenza della ricorrente) di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1175/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. KATI SCALA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_2
ed in via principale:
[...]
- pronunciare la separazione personale dei coniugi ordinando che gli stessi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
pagina 1 di 4 - assegnare la casa coniugale al marito con quanto ivi contenuto avendo la moglie già trasferito la propria dimora e la relativa residenza, come da documentazione agli atti;
Per_
- stabilire che la moglie provvederà ad ogni esigenza ordinaria della figlia , mentre il marito provvederà alle esigenze ordinarie dei figli e , suddividendo al 50% tra di loro Per_2 Per_3
tutte le spese straordinarie, mediche, odontoiatriche, scolastiche ed extrascolastiche a favore dei tre figli, regolarmente documentate, seguendo le “Linee Guida” del Tribunale Ordinario di
Milano;
- dare atto che entrambi i coniugi sono intestatari ciascuno di un proprio conto corrente, mentre
l'autovettura intestata alla moglie è rimasta nella piena disponibilità della medesima.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 12.6.2024, ha adito il Tribunale di Lodi al fine Parte_1
di ottenere la separazione personale da Parte ricorrente, inoltre, ha Controparte_1
chiesto che la casa coniugale venga assegnata al marito, mentre, quanto al mantenimento dei figli, la ricorrente ha chiesto che venga confermata la modalità in essere, ossia che la madre provveda
Per_ ad ogni esigenza ordinaria della figlia , mentre il padre provveda ad ogni esigenza ordinaria dei due figli ed , mentre verranno suddivise a metà tutte le spese straordinarie a Per_2 Per_3
favore dei figli.
All'udienza del 11.10.2024, benché regolarmente citato, non si è Controparte_1
costituito e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Marocco in Parte_1 Controparte_1
data 28.8.1996 (matrimonio registrato in Marocco il 29.8.1996 al n. 608, registro n. 33, ma non trascritto in Italia;
doc. 1 parte ricorrente) e dalla loro unione sono nati tre figli, il 2.9.1999, Per_2
Per_
il 20.9.1998 e il 22.3.2006. Per_3
3. Osserva preliminarmente il Collegio che nel caso in esame sussiste la giurisdizione del giudice italiano.
La giurisdizione italiana, infatti, deve essere affermata in forza del regolamento CE n. 2201/2003 del 27.11.2003 “relativo alla competenza , al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale”, che trova applicazione anche a prescindere dalla cittadinanza europea e purché i cittadini (anche non comunitari) abbiano vincoli pagina 2 di 4 sufficientemente forti con il territorio di uno stato membro in virtù appunto dei criteri di competenza previsti dal Regolamento stesso, ed indipendentemente dalle norme previste dal diritto nazionale.
Nella fattispecie la giurisdizione italiana va affermata a norma dell'art. 3 comma 1 lett. a) del citato Regolamento, il quale fissa il criterio generale della residenza, ed in particolare tra le varie ipotesi individua la competenza dell'autorità giurisdizionale dello stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi” ove uno di essi vi risieda ancora;
circostanza che ricorre nel caso in esame, essendo l'ultima residenza comune in Guardamiglio (LO).
3.1 Ciò premesso, si osserva poi, quanto alla legge sostanziale applicabile, che il Regolamento
CE n. 1259/2010 all'art. 5 ha previsto, con una normativa di “universale applicazione”, che le parti possano liberamente scegliere, nel rispetto di alcune formalità processuali (art. 5 comma 2 reg. 1259 cit), la legge applicabile. In mancanza, ai sensi dell'art. 8 lett. a) del medesimo regolamento 1259/2010, deve applicarsi la legge dello Stato in cui i coniugi sono abitualmente residenti al momento della domanda e comunque dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
E tale, come già precisato, risulta essere la fattispecie qui all'esame.
4. Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione va accolta, in ossequio alla legge italiana.
Dal contenuto degli atti difensivi e dalle conclusioni rassegnate è da ritenersi accertato senza ombra di dubbio che la convivenza tra i coniugi sia divenuta ormai intollerabile ex art. 151 co. 1
c.c.
In particolare, depone in tal senso il fatto che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del PM.
5. Si ritiene che le ulteriori domande svolte in giudizio non possano essere decise in questa sede, rendendosi necessario procedere all'audizione dei figli e . Per_2 Per_3
La causa va quindi rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
6. In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1
si sono sposati con matrimonio civile in Marocco in data 28.8.1996 (matrimonio registrato in
Marocco il 29.8.1996 al n. 608, registro n. 33, ma non trascritto in Italia);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Fombio (Comune di residenza della ricorrente) di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 4 di 4