Art. 9.
A modifica e integrazione del secondo comma dell'articolo 293 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , le prestazioni economiche in atto erogate dall'INAIL per conto dello Stato in favore di infortunati gia' assicurati presso istituti dell'ex Impero austroungarico sono riliquidate con decorrenza dal 1 gennaio 1982, sulla base della retribuzione annua di lire 4.319.000. A partire dal 1 luglio 1983, le prestazioni di cui sopra saranno riliquidate ogni anno sul minimale della retribuzione annua stabilito per il settore industriale dal decreto interministeriale previsto dall'articolo 116 del predetto testo unico.
A modifica e integrazione del secondo comma dell'articolo 293 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , le prestazioni economiche in atto erogate dall'INAIL per conto dello Stato in favore di infortunati gia' assicurati presso istituti dell'ex Impero austroungarico sono riliquidate con decorrenza dal 1 gennaio 1982, sulla base della retribuzione annua di lire 4.319.000. A partire dal 1 luglio 1983, le prestazioni di cui sopra saranno riliquidate ogni anno sul minimale della retribuzione annua stabilito per il settore industriale dal decreto interministeriale previsto dall'articolo 116 del predetto testo unico.