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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 13377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13377 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Paola Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 58784 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Rinaldi, presso il cui studio in C.F._2
Roma, via Giuseppe Ferrari n. 11, sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti
OPPONENTI
E
, C.F./P. I.V.A. , in persona del l.r.p.t., in nome e per conto di CP_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Clara Gualtieri, presso il cui studio in Milano, piazza IV
[...]
Novembre n. 4, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di finanziamento
CONCLUSIONI: come in atti.
Si precisa che il presente procedimento è pervenuto a questo giudice in data 6.11.2024, dopo una precedente assegnazione, in fase di precisazione delle conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
DEL e (di seguito, rispettivamente, anche Parte_1 Parte_2 [...]
e ) proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 13017/21, Pt_1 Parte_2 emesso dal Tribunale di Roma in data 12.7.2021 nella causa R.G. N. 34661/21, con il quale era stato loro intimato di pagare in solido, in favore di (di seguito anche CP_1 CP_1 in nome e per conto di , la somma di € 34.035,59, oltre interessi e spese della CP_2 procedura.
Il credito ingiunto costituiva il residuo saldo debitorio relativo al contratto di finanziamento n. 4681326 stipulato in data 16.4.2013 con (poi fusasi per incorporazione, CP_3 nell'anno 2025, in ed era pervenuto nella titolarità Controparte_4 di a seguito di successive cessioni. CP_2
Gli opponenti, a sostegno della domanda di revoca del decreto ingiuntivo, contestavano la debenza delle somme richieste, eccependo la carenza di prova dell'entità del credito e sostenendo l'avvenuta applicazione di un TAEG/ISC diverso da quello apparentemente pattuito e superiore al tasso soglia usura pro tempore vigente a causa del mancato computo del tasso moratorio pattuito e dei costi occulti derivanti dal costo per la sottoscrizione di una polizza assicurativa obbligatoria.
Deducevano, inoltre, la mancata sottoscrizione della clausola di reciprocità relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi ed instavano, per il caso di mancato accoglimento dell'opposizione, per la condanna della convenuta alla restituzione degli interessi indebitamente applicati e per il ricalcolo della somma dovuta, anche sulla base dei versamenti effettuati.
Nel costituirsi in giudizio, sollevava, in via preliminare, eccezione di nullità dell'atto CP_1 di opposizione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e deduceva, nel merito, di aver esaustivamente provato la pretesa creditoria, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Concessa dal giudice primo assegnatario la provvisoria esecuzione, la causa, istruita per via documentale, veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione - non provata ma chiaramente volta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto per il mancato parziale rimborso del contratto di finanziamento prodotto da ambo le parti - è infondata e va rigettata.
Occorre in primo luogo ricordare che anche alla materia dei finanziamenti, nella quale rientra il caso in esame, si applicano i principi generali enunciati dalla Corte di Cassazione in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni, secondo cui: "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., Sez. Un. n.
13533/01). Trattandosi poi di un'obbligazione pecuniaria sorta da contratto, la prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria è rappresentata esclusivamente dal contratto, nello specifico di finanziamento, in atti per produzione degli stessi opponenti.
Facendo applicazione dei principi sopra enunciati al giudizio che ci occupa, sulla CP_1 quale ricadeva l'onere di allegare i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere in giudizio, ha fornito idonea prova documentale dell'esistenza del proprio credito e del suo ammontare, producendo copia del contratto di finanziamento e del relativo estratto conto certificato con la situazione contabile al 23.12.2019, dal quale risulta un credito per capitale pari ad euro 34.035, 59 (cfr. docc. n.e 3 e 4 del fascicolo monitorio).
Pacifici perché incontestati sono, oltre alla stipula del contratto di finanziamento, anche l'erogazione della somma e il suo parziale mancato rimborso.
inoltre, ha depositato la documentazione attestante le avvenute cessioni del credito, CP_1 nella specie la raccomandata datata 27.2.2019 e ricevuta in data 4.4.2019, con la quale è stato comunicato agli opponenti il recesso dal contratto e la pubblicazione in G.U. delle intervenute cessioni. (cfr. docc. n ri .5, 6, 7, 8, 9, 10,11 del fascicolo monitorio).
Di contro, le generiche doglianze degli opponenti, non suffragate da nessuna allegazione probatoria, non hanno trovato riscontro nel processo.
Quanto all'asserita mancata prova del credito, vertendosi in materia di finanziamento e non di conto corrente, la produzione di tutti gli estratti conto non è necessaria, essendo sufficiente il deposito del contratto, ove sono presenti le condizioni di stipula – contratto di finanziamento per la ristrutturazione della casa per un importo iniziale di euro 50.000,00 da restituirsi mediante corresponsione di n. 120 rate mensili di euro 709,79 ciascuna con un
TAN al 9,45 % e un TAEG al 10,16%-.
Sulla asserita indeterminatezza delle condizioni contrattuali, va osservato che gli opponenti non hanno effettuato una specifica allegazione né del tasso moratorio da considerare usurario, né del calcolo in base al quale lo stesso avrebbe superato la soglia usura, in tal modo contravvenendo a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione sull'onere di specifica allegazione nell'ambito dell'usurarietà dei tassi moratori (cfr. Sez.,
Un., n. 19597/20).
Parimenti per il richiamo alle spese assicurative, quale componente del costo del finanziamento da includere nel conteggio del Tasso annuo effettivo globale, menzionate da parte opponente in maniera del tutto generica ed esplorativa, all'interno di un atto caratterizzato da assoluta astrattezza espositiva. Va comunque rilevato che l'opposta ha richiesto il pagamento delle 48 rate rimaste insolute per il solo capitale residuo, senza applicazione di alcun interesse di mora, e che, soprattutto, nel contratto depositato dagli stessi opponenti sia il tasso degli interessi corrispettivi (TAN pari al 9,45%), sia il tasso degli interessi moratori (pari al 15,96%) non superano, isolatamente presi, la soglia usura, fissata per il periodo di riferimento ( -aprile – giugno
2013) per i crediti personali al 19,125% e per la voce “ altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” al 17,37 %.
A ciò si aggiunga, che la giurisprudenza più recente è concorde nel ritenere che il c.d. CP_5
e/o non rappresenti una specifica condizione economica da applicare al contratto Pt_3 di finanziamento, ma svolga unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Ne consegue che laddove, come nel caso di specie, siano stati dettagliatamente indicati tutti i costi e gli oneri a carico del cliente che, in tal modo, è stato reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento, alcuna violazione potrà in concreto ipotizzarsi.
Ne deriva che la dedotta- ma in nessun modo ancora una volta provata – usurarietà non può farsi derivare, come vorrebbero gli opponenti, dall'asserita errata indicazione del TAEG, denominato anche ISC (indice sintetico di costo) che è, per l'appunto, non un tasso di interesse o una condizione economica da applicare al mutuo, bensì un indicatore informativo del costo complessivo dell'operazione, che comprende gli interessi ma anche gli oneri diversi da essi e le spese che determinano il costo effettivo per il cliente, in base a quanto stabilito dalla Banca di Italia.
La mancata indicazione o difformità tra il TAEG indicato e quello effettivamente applicato non può, quindi, essere fatta rientrare nella nozione di “prezzo” contenuta nell'articolo 117, co. VI, TUB - prezzo che deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi - e la sua errata indicazione non può comportare la nullità di cui all'art. 117, co. VI, TUB, e l'applicazione del successivo comma che prescrive l'applicazione di un tasso sostitutivo o del minor prezzo pubblicizzato, in quanto riguardante l'ipotesi in cui la nullità è riferita agli interessi, ai prezzi o alle condizioni.
Del tutto inconferente è, poi, la doglianza relativa alla illegittima capitalizzazione degli interessi, vertendosi in tema di credito personale e non di rapporto di conto corrente
Tanto basta per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, per le fasi del giudizio effettivamente svolte.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e ogni contraria Parte_1 Parte_2 istanza disattesa o assorbita,
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 13017/21, emesso dal Tribunale di
Roma in data 12.7.2021 nella causa R.G. N. 34661/21;
- Condanna parte opponente alla refusione, in favore della parte opposta delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali e oneri come per legge
Così deciso in Roma il 30.09.2025
Il GOP
Paola Giardina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Paola Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 58784 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Rinaldi, presso il cui studio in C.F._2
Roma, via Giuseppe Ferrari n. 11, sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti
OPPONENTI
E
, C.F./P. I.V.A. , in persona del l.r.p.t., in nome e per conto di CP_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Clara Gualtieri, presso il cui studio in Milano, piazza IV
[...]
Novembre n. 4, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di finanziamento
CONCLUSIONI: come in atti.
Si precisa che il presente procedimento è pervenuto a questo giudice in data 6.11.2024, dopo una precedente assegnazione, in fase di precisazione delle conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
DEL e (di seguito, rispettivamente, anche Parte_1 Parte_2 [...]
e ) proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 13017/21, Pt_1 Parte_2 emesso dal Tribunale di Roma in data 12.7.2021 nella causa R.G. N. 34661/21, con il quale era stato loro intimato di pagare in solido, in favore di (di seguito anche CP_1 CP_1 in nome e per conto di , la somma di € 34.035,59, oltre interessi e spese della CP_2 procedura.
Il credito ingiunto costituiva il residuo saldo debitorio relativo al contratto di finanziamento n. 4681326 stipulato in data 16.4.2013 con (poi fusasi per incorporazione, CP_3 nell'anno 2025, in ed era pervenuto nella titolarità Controparte_4 di a seguito di successive cessioni. CP_2
Gli opponenti, a sostegno della domanda di revoca del decreto ingiuntivo, contestavano la debenza delle somme richieste, eccependo la carenza di prova dell'entità del credito e sostenendo l'avvenuta applicazione di un TAEG/ISC diverso da quello apparentemente pattuito e superiore al tasso soglia usura pro tempore vigente a causa del mancato computo del tasso moratorio pattuito e dei costi occulti derivanti dal costo per la sottoscrizione di una polizza assicurativa obbligatoria.
Deducevano, inoltre, la mancata sottoscrizione della clausola di reciprocità relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi ed instavano, per il caso di mancato accoglimento dell'opposizione, per la condanna della convenuta alla restituzione degli interessi indebitamente applicati e per il ricalcolo della somma dovuta, anche sulla base dei versamenti effettuati.
Nel costituirsi in giudizio, sollevava, in via preliminare, eccezione di nullità dell'atto CP_1 di opposizione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e deduceva, nel merito, di aver esaustivamente provato la pretesa creditoria, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Concessa dal giudice primo assegnatario la provvisoria esecuzione, la causa, istruita per via documentale, veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione - non provata ma chiaramente volta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto per il mancato parziale rimborso del contratto di finanziamento prodotto da ambo le parti - è infondata e va rigettata.
Occorre in primo luogo ricordare che anche alla materia dei finanziamenti, nella quale rientra il caso in esame, si applicano i principi generali enunciati dalla Corte di Cassazione in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni, secondo cui: "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., Sez. Un. n.
13533/01). Trattandosi poi di un'obbligazione pecuniaria sorta da contratto, la prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria è rappresentata esclusivamente dal contratto, nello specifico di finanziamento, in atti per produzione degli stessi opponenti.
Facendo applicazione dei principi sopra enunciati al giudizio che ci occupa, sulla CP_1 quale ricadeva l'onere di allegare i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere in giudizio, ha fornito idonea prova documentale dell'esistenza del proprio credito e del suo ammontare, producendo copia del contratto di finanziamento e del relativo estratto conto certificato con la situazione contabile al 23.12.2019, dal quale risulta un credito per capitale pari ad euro 34.035, 59 (cfr. docc. n.e 3 e 4 del fascicolo monitorio).
Pacifici perché incontestati sono, oltre alla stipula del contratto di finanziamento, anche l'erogazione della somma e il suo parziale mancato rimborso.
inoltre, ha depositato la documentazione attestante le avvenute cessioni del credito, CP_1 nella specie la raccomandata datata 27.2.2019 e ricevuta in data 4.4.2019, con la quale è stato comunicato agli opponenti il recesso dal contratto e la pubblicazione in G.U. delle intervenute cessioni. (cfr. docc. n ri .5, 6, 7, 8, 9, 10,11 del fascicolo monitorio).
Di contro, le generiche doglianze degli opponenti, non suffragate da nessuna allegazione probatoria, non hanno trovato riscontro nel processo.
Quanto all'asserita mancata prova del credito, vertendosi in materia di finanziamento e non di conto corrente, la produzione di tutti gli estratti conto non è necessaria, essendo sufficiente il deposito del contratto, ove sono presenti le condizioni di stipula – contratto di finanziamento per la ristrutturazione della casa per un importo iniziale di euro 50.000,00 da restituirsi mediante corresponsione di n. 120 rate mensili di euro 709,79 ciascuna con un
TAN al 9,45 % e un TAEG al 10,16%-.
Sulla asserita indeterminatezza delle condizioni contrattuali, va osservato che gli opponenti non hanno effettuato una specifica allegazione né del tasso moratorio da considerare usurario, né del calcolo in base al quale lo stesso avrebbe superato la soglia usura, in tal modo contravvenendo a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione sull'onere di specifica allegazione nell'ambito dell'usurarietà dei tassi moratori (cfr. Sez.,
Un., n. 19597/20).
Parimenti per il richiamo alle spese assicurative, quale componente del costo del finanziamento da includere nel conteggio del Tasso annuo effettivo globale, menzionate da parte opponente in maniera del tutto generica ed esplorativa, all'interno di un atto caratterizzato da assoluta astrattezza espositiva. Va comunque rilevato che l'opposta ha richiesto il pagamento delle 48 rate rimaste insolute per il solo capitale residuo, senza applicazione di alcun interesse di mora, e che, soprattutto, nel contratto depositato dagli stessi opponenti sia il tasso degli interessi corrispettivi (TAN pari al 9,45%), sia il tasso degli interessi moratori (pari al 15,96%) non superano, isolatamente presi, la soglia usura, fissata per il periodo di riferimento ( -aprile – giugno
2013) per i crediti personali al 19,125% e per la voce “ altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” al 17,37 %.
A ciò si aggiunga, che la giurisprudenza più recente è concorde nel ritenere che il c.d. CP_5
e/o non rappresenti una specifica condizione economica da applicare al contratto Pt_3 di finanziamento, ma svolga unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Ne consegue che laddove, come nel caso di specie, siano stati dettagliatamente indicati tutti i costi e gli oneri a carico del cliente che, in tal modo, è stato reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento, alcuna violazione potrà in concreto ipotizzarsi.
Ne deriva che la dedotta- ma in nessun modo ancora una volta provata – usurarietà non può farsi derivare, come vorrebbero gli opponenti, dall'asserita errata indicazione del TAEG, denominato anche ISC (indice sintetico di costo) che è, per l'appunto, non un tasso di interesse o una condizione economica da applicare al mutuo, bensì un indicatore informativo del costo complessivo dell'operazione, che comprende gli interessi ma anche gli oneri diversi da essi e le spese che determinano il costo effettivo per il cliente, in base a quanto stabilito dalla Banca di Italia.
La mancata indicazione o difformità tra il TAEG indicato e quello effettivamente applicato non può, quindi, essere fatta rientrare nella nozione di “prezzo” contenuta nell'articolo 117, co. VI, TUB - prezzo che deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi - e la sua errata indicazione non può comportare la nullità di cui all'art. 117, co. VI, TUB, e l'applicazione del successivo comma che prescrive l'applicazione di un tasso sostitutivo o del minor prezzo pubblicizzato, in quanto riguardante l'ipotesi in cui la nullità è riferita agli interessi, ai prezzi o alle condizioni.
Del tutto inconferente è, poi, la doglianza relativa alla illegittima capitalizzazione degli interessi, vertendosi in tema di credito personale e non di rapporto di conto corrente
Tanto basta per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, per le fasi del giudizio effettivamente svolte.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e ogni contraria Parte_1 Parte_2 istanza disattesa o assorbita,
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 13017/21, emesso dal Tribunale di
Roma in data 12.7.2021 nella causa R.G. N. 34661/21;
- Condanna parte opponente alla refusione, in favore della parte opposta delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali e oneri come per legge
Così deciso in Roma il 30.09.2025
Il GOP
Paola Giardina