TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 22/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, Dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2100 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa
DA
, in persona del titolare/legale rappresentante pro Parte_1
tempore, SI. , (p.iva ), con sede ad NI (FR) in Parte_1 P.IVA_1
Via Della Consolazione 25, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Emanuele De Vita (c.f. ) C.F._1
e dall'Avv. Vittorio D'Ercole (c.f. ), giusta procura alle liti C.F._2
da intendersi posta in calce all'atto di citazione, versata nel fascicolo telematico di causa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Emanuele De Vita sito a Colleferro (RM) in Via Bruno Buozzi 35.
-Opponente-
CONTRO
, in persona del titolare/legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, SI. (p.iva ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Denaro (c.f. ), C.F._3
giusta procura alle liti da intendersi posta in calce alla comparsa di costituzione, versata nel fascicolo telematico di causa, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Roma (RM) in Via Crescenzio 69.
1 -Opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 534/2021 (R.G. 1063/2021) del
Tribunale di Frosinone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la , in persona del titolare SI. Parte_1
, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 534/2021 Parte_1
(R.G. 1063/2021), emesso dal Tribunale di Frosinone in favore della
[...]
in persona del titolare SI. per Controparte_1 Controparte_1
l'importo di € 141.459,67, oltre interessi legali così come richiesti nel ricorso monitorio, nonché, spese della procedura liquidate in € 406,50 per esborsi, €
2.135,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge.
Il decreto ingiuntivo veniva richiesto in virtù di n. 8 fatture emesse dalla
[...]
per lavori alla stessa commissionati dalla CP_1 Parte_1
Argomentava nell'opposizione la ditta he nel 2018 la stessa aveva avuto Pt_1
una collaborazione con il SI. per dei cantieri siti ad Olbia. Controparte_1
Sosteneva l'opponente che per detti cantieri la aveva concesso Parte_1
l'utilizzo di propri operai alla “con accordo tra le parti che la Controparte_1
retribuzione degli stessi fosse a carico del e che le predette somme fossero Pt_1
scomputate dagli oneri spettanti al ”. CP_1
Tuttavia, sosteneva l'opponente che l'accordo non veniva rispettato dalla
[...]
, pertanto le fatture dalla stessa emesse venivano contestate e non CP_1
pagate.
Rilevava che le sole fatture allegate al ricorso monitorio dalla ditta opposta non fossero idonee in sede di cognizione a provare il presunto credito azionato,
l'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2 Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente Controparte_1
la nullità dell'atto di citazione, per assenza di specifica contestazione dei fatti di causa.
Rilevava, altresì, come l'opponente non avesse contestato analiticamente il credito dovuto né tantomeno i documenti allegati, essendosi limitata ad elencare una serie di sentenze “anche poco attinenti alla fattispecie”.
Concludeva insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché, per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, nel merito per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, per la condanna al pagamento di quanto dovuto.
Nel corso del giudizio all'udienza del 20.01.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto nella misura di € 5.000,00, stante il riconoscimento operato dallo stesso SI. . Parte_2
All'esito del deposito delle memorie istruttorie veniva ammessa ed espletata la prova per testi così come richiesta dalle parti.
All'udienza del 21.01.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è risultata parzialmente fondata nei limiti del solo importo espressamente riconosciuto dal titolare della ditta opponente.
Come descritto, il decreto ingiuntivo, sotteso al presente giudizio, veniva richiesto dalla in virtù di n. 8 fatture, dell'importo complessivo di € Controparte_1
141.459,67, riguardanti lavori commissionati alla stessa dalla Parte_3
[...]
Ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo parte opposta allegava le sole fatture e una diffida inviata alla ditta opponente.
3 Nel proporre opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, la Parte_3
non disconosceva gli intercorsi rapporti lavorativi avuti con la ditta
[...]
opposta, ma ne dava una diversa ricostruzione.
In particolare, contestava le pretese di parte opposta, rilevando che le fatture azionate nel presente giudizio di cognizione non fossero idonee a provare l'asserito credito.
La nel costituirsi in giudizio, eccepiva Controparte_1
preliminarmente la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, poiché ritenuto generico, inoltre, a sostegno della propria domanda, allegava ulteriore documentazione, tra cui un sal (stato avanzamento lavori) di €
64.646,14 asseritamente sottoscritto dal SI. . Parte_2
Esaminando le questioni preliminari sollevate dalle parti, deve osservarsi che l'atto di citazione non è da ritenersi nullo, dal momento che lo stesso contiene una sufficiente esposizione sia fatti che delle argomentazioni poste a difesa dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
In tal senso, parte opponente, non avendo ulteriori domande da proporre (ad esempio in via riconvenzionale), ha contestato l'ingiunzione ricevuta e la sua azione è stata unicamente volta a paralizzare quanto richiesto ed ottenuto in sede monitoria dall'opposta.
Viceversa, ricadeva sul convenuto opposto – - attore in Controparte_1
senso sostanziale, l'onere probatorio circa la dimostrazione del proprio credito azionato in sede monitoria.
Ciò non è avvenuto, in quanto, all'esito del giudizio non è emersa la prova del credito azionato dalla opposta, quantomeno nell'entità richiesta in sede CP_1
monitoria.
Le fatture azionate rappresentano documenti di formazione unilaterale, idonei all'emissione del decreto ingiuntivo ma non sufficiente in sede di cognizione a provare il credito vantato.
4 Oltre alle fatture, parte opposta ha allegato in sede di costituzione un sal (stato di avanzamento lavori) dell'importo di € 64.646,14 asseritamente sottoscritto dal
SI. . Parte_2
Parte opponente alla prima udienza contestava e disconosceva l'autenticità della firma ivi attribuita al SI. chiedendo il deposito dell'atto Parte_2
originale.
Parte opposta, sebbene invitata da questo Tribunale al deposito dell'originale, non provvedeva in tal senso, né tantomeno insisteva per la verificazione della firma.
In considerazione di ciò, tale documento, allegato sub 3 alla comparsa di costituzione, non può essere utilizzato ai fini della decisione del presente giudizio.
Quindi, la prova documentale offerta dall'opposta, ai fini della dimostrazione del proprio credito, è rimasta limitata alle sole fatture azionate.
In via istruttoria veniva richiesta ed ammessa la prova testi e l'interrogatorio formale dei titolari delle rispettive ditte, così come richiesta dalle parti.
Sul punto, nel corso dell'interrogatorio formale del SI. , lo stesso Parte_2
affermava di essere debitore della del minoro importo di € Controparte_1
5.000,00.
Trattandosi di confessione giudiziale proveniente dalla stessa parte opponente veniva concessa la provvisoria esecuzione per l'importo riconosciuto come dovuto di € 5.000,00.
Nel prosieguo del giudizio veniva espletata la prova testimoniale, la quale tuttavia, non risultava dirimente in termini di accertamento del credito azionato dall'opposta.
In particolare, i testi escussi non hanno riscontrato quanto sostenuto dalla
[...]
, sia in termini di lavori eseguiti che nell'entità del credito azionato. CP_1
In particolare, all'udienza del 16.02.2024 veniva escusso il teste di parte opposta
SI.ra , la quale – sebbene fosse stata il Testimone_1
5 direttore dei lavori del cantiere in questione - confermava che la ditta opposta aveva lavorato per la ditta opponente nella realizzazione del cartongesso, tuttavia, affermava di essere a conoscenza dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti in causa.
Di rilevante il teste affermava che i pagamenti nei confronti delle parti in causa venivano effettuati dalla ditta costruttrice, inoltre, i lavori extra ammontavano tra i duemila e i tremila euro.
Tali affermazioni non corroboravano le pretese di parte opposta.
All'udienza del 17.05.2024 veniva escusso il teste , il quale per Testimone_2
quanto di rilevante ai fini del presente giudizio affermava di aver lavorato per la
Ditta presso il cantiere di Olbia, di essere stata pagato dalla Controparte_1
, il lavoro aveva riguardato l'installazione di pannelli di Parte_3
cartongesso e che le varianti alle opere erano consistite in piccoli interventi come l'installazione di neon sulle pareti.
Alla stessa udienza veniva escusso il teste , il quale per quanto Testimone_3
di rilevante ai fini del presente giudizio, affermava di aver lavorato per la
[...]
presso il cantiere di Olbia per una settimana, di essere stato Controparte_1
pagato dalla stessa ditta.
Infine, all'udienza del 27.09.2024 veniva escusso il teste , il quale Testimone_4
affermava di aver lavorato per la Ditta opponente presso il cantiere di Olbia, ove la era impiegata con solo tre persone (padre, figlio e Controparte_1 Tes_3
per una settimana) e si era occupata principalmente del solo
[...]
posizionamento dei pannelli di cartongesso, del resto nulla sapeva per quanto riguardante le spese di vitto ed alloggio.
Veniva escusso sempre all'udienza del 27.09.2024 il teste il quale Tes_5
affermava di aver commissionato nel 2018 dei lavori per la realizzazione di un negozio all'interno di un centro commerciale ad Olbia alla Parte_1
l'importo dei lavori commissionati era inferiore ad € 100.000,00 e riguardava il cartongesso e la tinteggiatura. Lo stesso affermava che la si era Parte_1
6 avvalsa della nella realizzazione dei lavori, precisava sul punto Controparte_1
che quest'ultima ditta dopo la prima settimana aveva lasciato due dipendenti a lavorare nel cantiere mentre la ne aveva impiegati circa 5 o 6 Parte_1
operai.
Dunque, all'esito dell'espletata istruttoria, in particolare all'esito della prova testimoniale così come richiesta, è pacifico ritenere che non sono emersi elementi chiari ed univoci dai quali si possa affermare il diritto di credito della
[...]
. CP_1
In altre parole, non è stata raggiunta la prova né con riferimento al diritto di credito vantato dalla opposta, né con riferimento all'entità dello stesso CP_1
presunto credito.
L'assenza di un contratto sottoscritto tra le parti, volto alla regolamentazione dei reciproci rapporti, imponeva un onere probatorio ancor più gravoso a carico di parte opposta.
Quest'ultima, infatti, aveva l'onere di provare sia le prestazioni lavorative concordate ed i prezzi applicati, nonché,aveva l'onere di dimostrare che le ulteriori spese di vitto, alloggio e trasporto degli operai sarebbe state anticipate dalla stessa e con impegno al rimborso da parte . Parte_3
Sul punto, tali aspetti della controversia sono rimasti del tutto indimostrati, posto che, aldilà della partecipazione della Ditta alla realizzazione Controparte_1
delle opere di cartongesso nel cantiere di Olbia, non sono state fornite ulteriori prove circa gli intercorsi accordi con riferimento ai lavori effettivamente svolti dalla ditta opposta, i singoli prezzi applicati e a chi fossero a carico le spese di vitto, alloggio e trasporto.
In assenza di ciò il credito della non può che essere Controparte_1
confermato nei limiti dell'importo di € 5.000,00, così come riconosciuto dallo stesso SI. all'udienza del 20.01.2023, già oggetto di concessione Parte_2
della provvisoria esecuzione nei predetti termini da questo Tribunale.
7 In ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, unitamente al riconoscimento di un importo a credito della ditta opposta, seppur inferiore a quanto richiesto, si ritiene opportuna la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 534/2021 (R.G. 1063/2021) emesso dal Tribunale di Frosinone.
Condanna la al pagamento dell'importo di € 5.000,00 in Parte_3
favore della per le causali di cui in motivazione. Controparte_1
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Frosinone 18.04.2025
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
Alla stesura della presente sentenza ha contribuito l'Ufficio del Processo nella persona del dott. Gianluca Fratarcangeli
8