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Sentenza 1 febbraio 2026
Sentenza 1 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 01/02/2026, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1545/2026
Depositata il 01/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10491/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S. Lucia 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CP FERMO n. 01280202400002584 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20532/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistente: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 8.05.2025 ad AD (così si indica, anche in seguito, per brevità, l'Agenzia delle
Entrate - Riscossione) e alla Regione Campania e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in data 4.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo indicata in epigrafe, notificatagli il 18.03.2025, relativa a tassa automobilistica anno 2018 per l'importo di euro 459,04 per sorte ed euro 193,04 per interessi e accessori già richiesta con la cartella
01220240001252621, indicata, nell'atto impugnato, come notificata il 16.04.2024.
La parte ricorrente ha eccepito: 1) la mancata notifica dell'avviso di accertamento nonché di tutti gli atti ad esso prodromici e derivati;
2) la conseguente decadenza;
3) la prescrizione del diritto;
4) la carenza di legittimazione per acquisto dell'autovettura cui si riferisce il tributo in questione nell'ottobre 2018.
La parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, con condanna in solido delle controparti alle spese di giudizio.
In data 12.06.2025 si è costituita AD, che ha impugnato il ricorso e ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione all'avv. Difensore_2.
Non si è costituita la Regione Campania.
In data 29.10.2025 il ricorrente ha depositato memoria chiedendo anche la distrazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 24.11.2025, la Corte, in composizione monocratica, all'esito della pubblica udienza, ha deliberato la decisione come da dispositivo di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va rilevato che con la memoria la parte ricorrente non ha contestato l'avvenuta notifica, in data 16.04.2024
a mani del destinatario, della cartella cui si riferisce il preavviso di fermo impugnato con il ricorso all'esame, notifica peraltro documentata dalla produzione in atti.
Non risulta che tale cartella sia stata impugnata, pertanto ogni questione relativa ad atti ad essa prodromici, all'an debeatur del tributo in questione ed alla prescrizione intervenuta sino alla sua notifica, che il ricorrente avrebbe potuto far valere in sede di sua opposizione, non possono invece trovare spazio in questa sede, potendo il preavviso di fermo ormai essere impugnato solo per vizi propri. Neppure è maturata alcuna prescrizione dalla notifica della detta cartella alla data di notifica dell'atto qui impugnato.
2. Il ricorso all'esame, per quanto evidenziato al § 2, non può che essere rigettato.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in favore solo di AD,
e ne va disposta la distrazione in favore del difensore che si é dichiarato anticipario;
non vi è luogo a provvedere per le dette spese nei confronti della Regione Campania, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 32, in composizione monocratica, così provvede:
rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida, in complessivi € 300,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_2, anticipatario.
Così deciso in Napoli il 24 novembre 2025.
Il Presidente estensore
ET IM
Depositata il 01/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10491/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S. Lucia 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CP FERMO n. 01280202400002584 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20532/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistente: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 8.05.2025 ad AD (così si indica, anche in seguito, per brevità, l'Agenzia delle
Entrate - Riscossione) e alla Regione Campania e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in data 4.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo indicata in epigrafe, notificatagli il 18.03.2025, relativa a tassa automobilistica anno 2018 per l'importo di euro 459,04 per sorte ed euro 193,04 per interessi e accessori già richiesta con la cartella
01220240001252621, indicata, nell'atto impugnato, come notificata il 16.04.2024.
La parte ricorrente ha eccepito: 1) la mancata notifica dell'avviso di accertamento nonché di tutti gli atti ad esso prodromici e derivati;
2) la conseguente decadenza;
3) la prescrizione del diritto;
4) la carenza di legittimazione per acquisto dell'autovettura cui si riferisce il tributo in questione nell'ottobre 2018.
La parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, con condanna in solido delle controparti alle spese di giudizio.
In data 12.06.2025 si è costituita AD, che ha impugnato il ricorso e ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione all'avv. Difensore_2.
Non si è costituita la Regione Campania.
In data 29.10.2025 il ricorrente ha depositato memoria chiedendo anche la distrazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 24.11.2025, la Corte, in composizione monocratica, all'esito della pubblica udienza, ha deliberato la decisione come da dispositivo di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va rilevato che con la memoria la parte ricorrente non ha contestato l'avvenuta notifica, in data 16.04.2024
a mani del destinatario, della cartella cui si riferisce il preavviso di fermo impugnato con il ricorso all'esame, notifica peraltro documentata dalla produzione in atti.
Non risulta che tale cartella sia stata impugnata, pertanto ogni questione relativa ad atti ad essa prodromici, all'an debeatur del tributo in questione ed alla prescrizione intervenuta sino alla sua notifica, che il ricorrente avrebbe potuto far valere in sede di sua opposizione, non possono invece trovare spazio in questa sede, potendo il preavviso di fermo ormai essere impugnato solo per vizi propri. Neppure è maturata alcuna prescrizione dalla notifica della detta cartella alla data di notifica dell'atto qui impugnato.
2. Il ricorso all'esame, per quanto evidenziato al § 2, non può che essere rigettato.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in favore solo di AD,
e ne va disposta la distrazione in favore del difensore che si é dichiarato anticipario;
non vi è luogo a provvedere per le dette spese nei confronti della Regione Campania, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 32, in composizione monocratica, così provvede:
rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida, in complessivi € 300,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_2, anticipatario.
Così deciso in Napoli il 24 novembre 2025.
Il Presidente estensore
ET IM