TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 16/05/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA
Sezione civile in persona della dott.ssa Monica Bighetti, in funzione di Giudice Unico, all'esito dell'udienza di discussione del 14 maggio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1971/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. RICCIO ANGELO del Foro di Locri
ATTORE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentata e difesa dall' CP_1 C.F._2
BALBONI CLAUDIO del Foro di Ferrara
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi. Le parti concludono anche in via istruttoria.
MOTIVAZIONE
§1. Con atto di citazione notificato il 16 ottobre 2024 ha proposto Parte_1 opposizione ex art.615 c.p.c. al precetto notificatogli il 27 settembre 2024 mediante il quale gli ha intimato di ottemperare a quanto disposto nel verbale di CP_1 separazione consensuale sottoscritto in data 12 febbraio 2014 e omologato dal
Tribunale di Bologna e precisamente di cedere l'usufrutto vitalizio dell'immobile sito in Pieve di Cento via Landi 13/b entro e non oltre 10 giorni dalla notificazione, con avvertimento che in mancanza si sarebbe proceduto esecutivamente ex art.612 c.p.c. per la determinazione delle concrete modalità di esecuzione dell'obbligo di fare. Mediante l'opposizione ha evidenziato sia la carenza del titolo esecutivo e Parte_1 della sua esigibilità ex art.1460 c.c. per previo inadempimento della la quale, CP_1 pur avendo venduto il predetto immobile, non ne aveva versato l'incasso per
1 estinguere il mutuo su di esso gravante, sia l'inattuabilità dell'impegno assunto in sede di separazione dei coniugi in via esecutiva con conseguente nullità dell'atto di precetto. Ha chiesto la sospensione del titolo esecutivo e del precetto ai sensi dell'art.624 c.p.c. Si è costituita resistendo all'avversa azione. CP_1
Ha dedotto che l'accordo di separazione omologato rientra tra i titoli esecutivi di cui all'art.474 comma 2 n.3 c.p.c. secondo il quale sono ritenuti tali “gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli” . L'accordo di separazione è inserito nel verbale di udienza redatto dal giudice o da un suo ausiliario quindi da pubblico ufficiale. Negato il proprio inadempimento agli obblighi derivanti dagli accordi di separazione, la convenuta si è opposta alla sospensione del titolo esecutivo e del precetto non sussistendo gravi motivi.
Depositate le memorie di cui allart.171 ter c.p.c. all'udienza del 13 marzo 2025 le parti hanno chiesto l'ammissione delle prove e dedotto come da verbale. All'udienza del 14 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.. Il giudice ha riservato il deposito della sentenza.
§2. L'opposizione è fondata.
Il verbale di separazione consensuale redatto avanti al Tribunale di Bologna il 12 febbraio 2024 nella controversia iscritta al numero RG13946/2013 sottoscritto dal
Presidente del Tribunale, dal Cancelliere e dai coniugi, rappresenta senza ombra di dubbio un atto pubblico (doc.2 fasc. Avv. Balboni).
La parte del contenuto del verbale che intende eseguire attraverso CP_1
l'esecuzione forzata degli obblighi di fare è la seguente: “il signor si obbliga Parte_1
a cedere – obbligo di stipulazione dinanzi a notaio- alla signora CP_1
l'usufrutto vitalizio dell'immobile in via Landi 13/b nel Comune di Pieve di Cento (Bologna). Al filgio minore obbliga a trasferire la nuda proprietà Persona_1 del suddetto immobile…””.
Segue la descrizione catastale dell'immobile.
Si comprende dal fatto che il verbale dattiloscritto è interpolato dalla scrittura manuale che inizialmente le parti avevano inteso cedere tout court l'usufrutto del bene e la nuda proprietà e successivamente invece, verosimilmente in sede di udienza davanti la
Presidente del Tribunale, tale cessione è divenuta un “obbligo a cedere” e “un obbligo a trasferire” avanti al notaio rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà dell'immobile.
Centrale per la definizione della causa è stabilire la natura dell'obbligo assunto da nei confronti della moglie. Parte_1
Tale obbligo è un obbligo a “cedere” il diritto reale di usufrutto ossia come espressamente scritto un “obbligo di stipulazione avanti al notaio”.
Si tratta quindi di un obbligo a contrarre, avente ad oggetto un diritto reale limitato, ossia l'usufrutto su bene immobile.
2 Un tale obbligo non è configurabile come “obbligo di fare” per il quale, come scritto nel precetto, si possa chiedere al giudice ex art.612 c.p.c. la determinazione delle concrete modalità di esecuzione. L'esecuzione forzata degli obblighi di fare, di cui all'art.2931 c.c., deve avere ad oggetto un facere fungibile e surrogabile ossia che può indifferentemente essere adempiuto sia dall'obbligato personalmente che da terze persone diverse dal debitore.
E' evidente che solo può attendere al “facere” rappresentato dal trasferimento Parte_1 dell'usufrutto alla moglie, giacché egli è il titolare del diritto di proprietà dell'immobile.
La questione, quindi, non è tanto se il verbale di udienza di separazione consensuale costituisca o meno un titolo esecutivo in astratto, giacché esso rientra tra le ipotesi di cui all'art. 474 n.
2.c.p.c., ma se l'obbligo previsto dal titolo sia suscettibile di esecuzione forzata.
La risposta non può che essere negativa, in quanto, non si tratta di un obbligo di fare, bensì di un obbligo a contrarre, rispetto al quale lo strumento da adottare è quello di cui all'art.2932 c.c. concernente “l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto”.
Ed invero “se colui che è obbligato a concludere un contrato non adempie
l'obbligazione,l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso” (art.2932
c.c.).
A nulla vale la postilla” le parti non attribuiscono al presente impegno il carattere di contratto preliminare e quindi non soggetto agli obblighi di cui all'art.2645 bis c.c.” in quanto l'impegno assunto non è qualificabile diversamente se non un “obbligo” a contrarre, come peraltro riconosciuto dalla stessa convenuta nella comparsa di costituzione la quale giustifica la postilla con motivazioni fiscali.
Il precetto è pertanto nullo, perché il verbale di separazione, per la parte che concerne l'obbligo a cedere l'usufrutto, non contiene un obbligo eseguibile ex art.612 c.p.c.
§3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2906 per compensi secondo il DM 55/2014 secondo gli onorari minimi per il valore indeterminabile della causa, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni istanza ed eccezione disattese
In accoglimento dell'opposizione dichiara la nullità del precetto.
Condanna a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in CP_1
€2906,00 per compensi oltre 15% spese forfettarie, rimborso contributo unificato in €
545,00 Iva e cpa.
Così deciso in Ferrara il 16 maggio 2025
IL GIUDICE
Monica Bighetti
3