Art. 44. Spese di vigilanza.
Quando l'Amministrazione dei Monopoli ritiene di compiere accertamenti o di eseguire servizi speciali di vigilanza, anche permanenti, sulle operazioni o sulle lavorazioni nelle quali s'impiega sale conceduto a prezzo industriale o ad altro prezzo speciale, la spesa relativa e' a carico di colui che beneficia dell'autorizzazione, concessione o permesso.
La precedente disposizione si applica quando gli accertamenti o i servizi speciali siano eseguiti su operazioni o su lavorazioni nelle quali s'impiega sale di cui e' stata consentita l'introduzione o importazione diretta come pure qualora siano eseguiti su ogni altra attivita' od operazione autorizzata o permessa.
Quando l'Amministrazione dei Monopoli ritiene di compiere accertamenti o di eseguire servizi speciali di vigilanza, anche permanenti, sulle operazioni o sulle lavorazioni nelle quali s'impiega sale conceduto a prezzo industriale o ad altro prezzo speciale, la spesa relativa e' a carico di colui che beneficia dell'autorizzazione, concessione o permesso.
La precedente disposizione si applica quando gli accertamenti o i servizi speciali siano eseguiti su operazioni o su lavorazioni nelle quali s'impiega sale di cui e' stata consentita l'introduzione o importazione diretta come pure qualora siano eseguiti su ogni altra attivita' od operazione autorizzata o permessa.