CASS
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2025, n. 31670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31670 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da CA AC - Presidente - Sent. n. sez. 1083/2025 ALDO ACETO - Relatore - UP - 23/06/2025 CINZIA RG R.G.N. 10140/2025 EN IO UC Motivazione Semplificata AB IC ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: IS DO TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/09/2024 della Corte d'appello di CI;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LD TO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ettore Pedicini che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
udito il difensore, Avv. Danilo Cilia, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata. 1.DO TO IS ricorre per l’annullamento della sentenza del 30 settembre 2024 della Corte di appello di CI che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la sentenza dell’11 ottobre 2023 del Tribunale di CI che aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato Penale Sent. Sez. 3 Num. 31670 Anno 2025 Presidente: AC CA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 23/06/2025 2 di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006 perché estinto per prescrizione. 1.1.Con unico motivo deduce la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. lamentando che l’unico elemento di prova a suo carico è costituito dalla assunzione della carica di legale rappresentante della società nel periodo di riferimento, senza alcun ulteriore elemento di prova che giustificasse la prevalenza del proscioglimento per estinzione del reato rispetto alla assoluzione piena nel merito. 2.Il ricorso è inammissibile. 3.Osserva il Collegio: 3.1.resta insuperato l’insegnamento di Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01, secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva;
3.2.si tratta di insegnamento ribadito anche dalla giurisprudenza successiva per la quale, in sede di legittimità non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorchè sussista una causa estintiva del reato, e ciò sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio in Cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento nei cui confronti è proposta l’impugnazione (Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013, Zambonini, Rv. 258670 - 01); 3.3.peraltro, la contraddittorietà o l’insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità (Sez. U, Tettamanti); 3.4.né va dimenticato che l’imputato che vuole essere prosciolto nel merito dall’accusa di aver commesso un reato dichiarato estinto per prescrizione, ha lo strumento per ottenere il risultato sperato: rinunciare alla prescrizione, facoltà della quale il ricorrente non ha mai inteso avvalersi già in sede di appello, ove aveva espressamente affermato di non voler rinunziare alla prescrizione;
3.5.nel caso di specie il ricorrente si duole esclusivamente della mancanza di prova della sua personale responsabilità non potendosi ritenere tale, afferma, il sol fatto di aver ricoperto, anche se non per tutto il periodo, la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società cui si addebitava la gestione per anni di rifiuti speciali pericolosi in mancanza delle prescritte autorizzazioni;
3.6.il ricorrente non contesta la oggettiva sussistenza del reato, sicché - così delimitato lo specifico perimetro della odierna devoluzione - appare chiaro che l’aver ricoperto la carica apicale in questione è argomento che, trattandosi di contravvenzione a fini della cui sussistenza rileva anche la colpa, rende tutt’altro 3 che evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, persona che, all’epoca, aveva la piena gestione e il dominio della società attraverso la quale è stato commesso il reato a lui addebitato proprio per la qualità rivestita. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LD TO CA AC
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LD TO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ettore Pedicini che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
udito il difensore, Avv. Danilo Cilia, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata. 1.DO TO IS ricorre per l’annullamento della sentenza del 30 settembre 2024 della Corte di appello di CI che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la sentenza dell’11 ottobre 2023 del Tribunale di CI che aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato Penale Sent. Sez. 3 Num. 31670 Anno 2025 Presidente: AC CA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 23/06/2025 2 di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006 perché estinto per prescrizione. 1.1.Con unico motivo deduce la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. lamentando che l’unico elemento di prova a suo carico è costituito dalla assunzione della carica di legale rappresentante della società nel periodo di riferimento, senza alcun ulteriore elemento di prova che giustificasse la prevalenza del proscioglimento per estinzione del reato rispetto alla assoluzione piena nel merito. 2.Il ricorso è inammissibile. 3.Osserva il Collegio: 3.1.resta insuperato l’insegnamento di Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01, secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva;
3.2.si tratta di insegnamento ribadito anche dalla giurisprudenza successiva per la quale, in sede di legittimità non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorchè sussista una causa estintiva del reato, e ciò sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio in Cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento nei cui confronti è proposta l’impugnazione (Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013, Zambonini, Rv. 258670 - 01); 3.3.peraltro, la contraddittorietà o l’insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità (Sez. U, Tettamanti); 3.4.né va dimenticato che l’imputato che vuole essere prosciolto nel merito dall’accusa di aver commesso un reato dichiarato estinto per prescrizione, ha lo strumento per ottenere il risultato sperato: rinunciare alla prescrizione, facoltà della quale il ricorrente non ha mai inteso avvalersi già in sede di appello, ove aveva espressamente affermato di non voler rinunziare alla prescrizione;
3.5.nel caso di specie il ricorrente si duole esclusivamente della mancanza di prova della sua personale responsabilità non potendosi ritenere tale, afferma, il sol fatto di aver ricoperto, anche se non per tutto il periodo, la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società cui si addebitava la gestione per anni di rifiuti speciali pericolosi in mancanza delle prescritte autorizzazioni;
3.6.il ricorrente non contesta la oggettiva sussistenza del reato, sicché - così delimitato lo specifico perimetro della odierna devoluzione - appare chiaro che l’aver ricoperto la carica apicale in questione è argomento che, trattandosi di contravvenzione a fini della cui sussistenza rileva anche la colpa, rende tutt’altro 3 che evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, persona che, all’epoca, aveva la piena gestione e il dominio della società attraverso la quale è stato commesso il reato a lui addebitato proprio per la qualità rivestita. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LD TO CA AC